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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3845/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel. dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3845 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AM OS
e
C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. COLOMBINI CHIARA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 10/10/2025 e Parte_1 [...]
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, CP_1
dalla quale è nato il figlio in data 19/06/2017, riconosciuto da Per_1
entrambi.
pagina 1 di 5 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“I genitori avranno l'affidamento condiviso del figlio minorenne Persona_2 nato a [...] il [...] sul quale eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, presso la quale, per motivi di lontananza della residenza del padre, avrà un collocamento prevalente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Tempi di frequentazione tra genitori e figlio: Ferma la possibilità di entrambi di vedere il figlio tutti i giorni, compatibilmente con i loro impegni, le parti concordano nel seguente calendario che potrà essere ampliato, nel rispetto delle esigenze del figlio, purchè in accordo tra i genitori. starà con il padre dal venerdì pomeriggio alle Per_1
17.30 fino al lunedì mattina successivo quando lo riaccompagnerà a scuola, con il preciso impegno del padre sia di seguirlo nei compiti durante il fine settimana nel periodo scolastico, sia di riaccompagnarlo a casa qualora preferisse rientrare la Per_1 sera prima per non alzarsi alle 6.30 la mattina dopo;
starà con il padre anche un giovedì al mese pernottando presso di lui, ma solo se lo vorrà. Quando nel fine Per_1 settimana il padre non potrà tenere con sé il figlio, dovrà avvertire la sig.ra entro e Pt_1 non oltre il mercoledì precedente.
1.Durante le festività Natalizie, passerà una settimana con ciascun genitore, Per_1 concordando di anno in anno i giorni esatti: solitamente la vigilia la passa con la madre, mentre il giorno di Natale col padre;
per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza;
2.Durante le vacanze estive starà con il padre per due settimane anche non Per_1 consecutive. I genitori si impegnano a comunicare i rispettivi periodi di vacanza entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancata tempestiva comunicazione, il pagina 2 di 5 genitore che l'ha fatta sceglierà liberamente il periodo e l'altro si dovrà adeguare di conseguenza . Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo dove andranno in vacanza con il figlio e dove il figlio pernotterà: in quest'ultimo caso anche poco prima del verificarsi dell'evento.
3.Mantenimento del figlio: il padre verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio, la somma di € 180,00 per 12 mensilità, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza che lo stabilisce e da versarsi sul c/c della sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Il sig. Pt_1 acconsente che la sig.ra continui a beneficiare dell'Assegno Unico per CP_1 Pt_1 il figlio al 100%: il padre, pertanto, si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti del caso ed a fornire la documentazione eventualmente richiesta ai fini dell'erogazione.
4.Le spese straordinarie saranno divise tra i genitori al 50% e saranno individuate e gestite come da protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, ovvero:
Spese straordinarie: i genitori suddivideranno al 50% il pagamento delle spese straordinarie per i figli, determinate secondo il protocollo del Tribunale di Modena:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite pagina 3 di 5 scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) patente di guida;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6.1 - In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (esclusivamente a mezzo e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il genitore che ha anticipato le predette spese dovrà fornire idonea documentazione dell'esborso e chiederne il rimborso pro quota entro e non oltre un mese dall'esborso medesimo;
l'altro genitore sarà tenuto al rimborso delle spese entro il mese successivo all'esibizione, fatto salvo il diritto di compensazione.
7. I genitori si impegnano a richiedere ed autorizzare i documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minorenne senza nulla opporre al riguardo.
8. Le parti convengono che le condizioni di cui al presente ricorso avranno efficacia fin dalla data del suo deposito.
9. Le spese legali della presente procedura, così pure come quelle stragiudiziali e di trattativa che hanno portato al presente ricorso congiunto, sono tra le parti integralmente compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale dei difensori, sicchè ogni parte corrisponderà il dovuto al proprio difensore mentre le spese borsuali di iscrizione a ruolo saranno suddivise nella misura dele 50%.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo pagina 4 di 5 contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 10/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel. dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3845 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AM OS
e
C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. COLOMBINI CHIARA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 10/10/2025 e Parte_1 [...]
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, CP_1
dalla quale è nato il figlio in data 19/06/2017, riconosciuto da Per_1
entrambi.
pagina 1 di 5 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“I genitori avranno l'affidamento condiviso del figlio minorenne Persona_2 nato a [...] il [...] sul quale eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, presso la quale, per motivi di lontananza della residenza del padre, avrà un collocamento prevalente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Tempi di frequentazione tra genitori e figlio: Ferma la possibilità di entrambi di vedere il figlio tutti i giorni, compatibilmente con i loro impegni, le parti concordano nel seguente calendario che potrà essere ampliato, nel rispetto delle esigenze del figlio, purchè in accordo tra i genitori. starà con il padre dal venerdì pomeriggio alle Per_1
17.30 fino al lunedì mattina successivo quando lo riaccompagnerà a scuola, con il preciso impegno del padre sia di seguirlo nei compiti durante il fine settimana nel periodo scolastico, sia di riaccompagnarlo a casa qualora preferisse rientrare la Per_1 sera prima per non alzarsi alle 6.30 la mattina dopo;
starà con il padre anche un giovedì al mese pernottando presso di lui, ma solo se lo vorrà. Quando nel fine Per_1 settimana il padre non potrà tenere con sé il figlio, dovrà avvertire la sig.ra entro e Pt_1 non oltre il mercoledì precedente.
1.Durante le festività Natalizie, passerà una settimana con ciascun genitore, Per_1 concordando di anno in anno i giorni esatti: solitamente la vigilia la passa con la madre, mentre il giorno di Natale col padre;
per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza;
2.Durante le vacanze estive starà con il padre per due settimane anche non Per_1 consecutive. I genitori si impegnano a comunicare i rispettivi periodi di vacanza entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancata tempestiva comunicazione, il pagina 2 di 5 genitore che l'ha fatta sceglierà liberamente il periodo e l'altro si dovrà adeguare di conseguenza . Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo dove andranno in vacanza con il figlio e dove il figlio pernotterà: in quest'ultimo caso anche poco prima del verificarsi dell'evento.
3.Mantenimento del figlio: il padre verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio, la somma di € 180,00 per 12 mensilità, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza che lo stabilisce e da versarsi sul c/c della sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Il sig. Pt_1 acconsente che la sig.ra continui a beneficiare dell'Assegno Unico per CP_1 Pt_1 il figlio al 100%: il padre, pertanto, si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti del caso ed a fornire la documentazione eventualmente richiesta ai fini dell'erogazione.
4.Le spese straordinarie saranno divise tra i genitori al 50% e saranno individuate e gestite come da protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, ovvero:
Spese straordinarie: i genitori suddivideranno al 50% il pagamento delle spese straordinarie per i figli, determinate secondo il protocollo del Tribunale di Modena:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite pagina 3 di 5 scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) patente di guida;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6.1 - In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (esclusivamente a mezzo e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il genitore che ha anticipato le predette spese dovrà fornire idonea documentazione dell'esborso e chiederne il rimborso pro quota entro e non oltre un mese dall'esborso medesimo;
l'altro genitore sarà tenuto al rimborso delle spese entro il mese successivo all'esibizione, fatto salvo il diritto di compensazione.
7. I genitori si impegnano a richiedere ed autorizzare i documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minorenne senza nulla opporre al riguardo.
8. Le parti convengono che le condizioni di cui al presente ricorso avranno efficacia fin dalla data del suo deposito.
9. Le spese legali della presente procedura, così pure come quelle stragiudiziali e di trattativa che hanno portato al presente ricorso congiunto, sono tra le parti integralmente compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale dei difensori, sicchè ogni parte corrisponderà il dovuto al proprio difensore mentre le spese borsuali di iscrizione a ruolo saranno suddivise nella misura dele 50%.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo pagina 4 di 5 contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 10/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.Riccardo Di Pasquale
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