Sentenza 22 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03661/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02157/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2157 del 2025, proposto da
SA IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rosolini, non costituito in giudizio;
ricorso avverso il silenzio-inadempimento
del Comune di Rosolini sull’istanza trasmessa in data 5 settembre 2025, con la quale l’interessata ha chiesto che sia attribuita una nuova destinazione urbanistica all’area di sua proprietà sita in Rosolini, contrada Vignale dei Peri, censita in catasto al foglio 38, particella 494.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa RI SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente contesta il silenzio-inadempimento del Comune di Rosolini sull’istanza trasmessa in data 5 settembre 2025, con la quale l’interessata ha chiesto che sia attribuita una nuova destinazione urbanistica all’area di sua proprietà sita in Rosolini, contrada Vignale dei Peri, censita in catasto al foglio 38, particella 494, già destinata dal Piano Regolatore Generale (approvato con D.A. 435/DRU del 21 settembre 1998, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 60 del 28 novembre 1998) a parcheggio e viabilità primaria a servizio della zona D1/1, ovvero, in alternativa, che sia reiterato a titolo oneroso il vincolo preordinato all’esproprio ormai decaduto, con determinazione e corresponsione in suo favore dell’indennizzo per la reiterazione del vincolo ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 327/2001.
Il Comune, regolarmente intimato, ha omesso di costituirsi in giudizio.
Nell’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Come si evince dal certificato di destinazione urbanistica in atti, il terreno di proprietà della ricorrente è destinato alla realizzazione di “parcheggio e viabilità primaria e/o di quartiere di P.R.G.”.
La destinazione a strada di P.R.G. integra un vincolo a carattere espropriativo, in quanto incompatibile con la permanenza del fondo in proprietà privata, poiché, per sua intrinseca natura, la strada è destinata a una pubblica utilizzazione (cfr. T.A.R. Catania, Sez. V, 9 dicembre 2025, n. 3548; T.A.R. Palermo, Sez. III, n. 804 del 2020).
La giurisprudenza ha, altresì, precisato che sussiste un vincolo preordinato all’espropriazione tutte le volte in cui la destinazione dell’area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2013, n. 1021; C.G.A.R.S. 25 gennaio 2011, n. 95; 21 aprile 2015, n. 344; 2 luglio 2019, n. 627) e che la costruzione di strade pubbliche non può avvenire ad iniziativa del privato, con la conseguenza che un vincolo di piano di siffatta natura non può che essere considerato alla stregua di un atto provvedimentale a contenuto ablatorio (cfr. C.G.A.R.S. 28 marzo 2022, n. 383).
L’obbligo di provvedere sull’istanza di riqualificazione delle aree sottoposte a vincoli espropriativi decaduti è stato da tempo affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha evidenziato che i limiti di edificabilità relativi alle “zone bianche” hanno per loro natura carattere provvisorio ed è, pertanto, preciso obbligo dell’Amministrazione di colmare prontamente ogni lacuna verificatasi nell’ambito della pianificazione urbanistica, dettando per tali zone una nuova disciplina urbanistica (cfr., tra le numerose pronunce, T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. IV, 9 agosto 2021, n. 2649; Sez. I, 16 giugno 2006, n. 993; Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 432).
L’obbligo di provvedere – che legittima l’azione avverso il silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza di riqualificazione urbanistica – presuppone, quindi, la necessità di ritipizzazione dell’area conseguente alla decadenza del vincolo espropriativo, risultando in tali ipotesi “ illegittimo il silenzio serbato sulla istanza-diffida dell’interessato ” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5667/2012).
Per quanto precede, sussistendo nel caso di specie un inadempimento all’obbligo di provvedere, il ricorso va accolto e il Comune intimato deve essere condannato a pronunciarsi in via espressa sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 5 settembre 2025, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia si nomina, sin da ora, quale commissario “ad acta”, il Segretario Generale del Comune di Rosolini, affinché provveda in sostituzione dell’Amministrazione nell’ulteriore termine di giorni centoventi.
Insediatosi, il commissario “ad acta” dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Rosolini sull’istanza della ricorrente in data 5 settembre 2025, condannando l’Amministrazione intimata a pronunciarsi espressamente entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore; 2) per l’ipotesi di persistente inadempienza dell’Amministrazione intimata, nomina, quale commissario “ad acta”, il Segretario Generale del Comune di Rosolini, che provvederà in via sostitutiva entro il successivo termine di giorni centoventi; 3) condanna il Comune intimato alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL EL, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
RI SO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI SO | EL EL |
IL SEGRETARIO