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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA RI CA VE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1389/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
21.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 30.05.2025 da , rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. ROMA ROSETTA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
LISTA GIANMARCO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASAL DI PRINCIPE (CE) in data
20.03.2014 dal quale è nato (l'11.12.2016); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto nell'interesse del minore e potranno in piena autonomia modificare la loro residenza ed il loro domicilio, con obbligo di comunicare a mezzo di lettera raccomandata A.R., gli eventuali cambiamenti almeno 30 giori prima del verificarsi di tale eventualità, anche per permettere di valutare il migliore interesse del figlio minore.
2. Entrambi i coniugi si adopereranno affinché il figlio non abbia a subire Per_1 turbamenti dalla loro separazione, ed a tal fine convengono l'affidamento condiviso del piccolo, con prevalente collocazione presso la madre, con la quale continuerà a stare in quella che era la casa coniugale, in San Prisco (CE) alla Via Volturno n 27.
1 3. La casa verrà assegnata alla IG.ra unitamente agli arredi e si impegna a Parte_1 lasciarla dopo un anno dalla data dell'omologa di separazione.
4. In considerazione dell'affidamento condiviso e della tutela del benessere del minore, al
IG. è attribuita la più ampia facoltà di incontrare e tenere con sé il Parte_2 figlio al di fuori della sua residenza, ed all'interno di essa in caso di impedimento o, compatibilmente con gli impegni scolastici, di istruzione, ricreativi e sportivi del figlio
. Per_2
5. Essi coniugi, al fine di garantire in ogni caso una serena organizzazione di vita al figlio minore, convengono che il IG. avrà con sé il figlio, anche per permettere a Pt_2 quest'ultimo un'abituale frequentazione della famiglia paterna, almeno secondo il calendario che segue:
a) tutti i mercoledì dall'uscita di scuola e con il pernottamento ed obbligo di riaccompagnare il minore a scuola il giorno dopo;
b) a settimane alternate (ovvero quelle in cui non è previsto il fine settimana venerdì/lunedì di cui al sub c) anche il lunedì, dall'uscita di scuola ed obbligo di riaccompagnarlo a scuola il martedì; con l'obbligo di accompagnare il bambino presso eventuali attività che dovesse svolgere in quella giornata ed obbligo di seguirlo nei compiti scolastici;
c) a fine settimana alternati dalle ore 20.00 del venerdì e con obbligo di riaccompagnare il bambino a scuola il lunedì mattina. Anche in questo caso il padre avrà l'obbligo di accompagnare il piccolo alle attività che dovessero svolgere in quei giorni e di seguirlo nei compiti scolastici con prelievo ed accompagnamento presso la residenza materna.
d) per il periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dalle ore 18.00 del giorno del 23 dicembre alle ore 11.00 del 30 dicembre o, dalle ore 18.00 del 31 dicembre alle ore 20 del
6 Gennaio, sempre con prelievo ed accompagnamento presso la residenza materna;
e) per il periodo delle festività pasquali, ad anni alterni, dalle ore 15.00 del sabato alle ore
22.00 della domenica di Pasqua, o il lunedì in Albis, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, con prelievo ed accompagnamento presso la residenza materna;
f) per un periodo di 15 giorni nel mese di agosto di ogni anno da concordare tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
g) il padre trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno e della Festa del Papà;
h) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma cadano in un giorno nel quale è previsto che il figlio stia con il padre, il minore trascorrerà con la
2 madre quel giorno, posticipando in tal modo al successivo il giorno da trascorrere con il padre;
i) in caso di malattia del minore il padre potrà fargli visita direttamente presso la residenza materna;
j) è fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti congiuntamente;
6. Entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro indirizzo del luogo ove si recheranno in vacanza con il minore, ove non li trascorressero presso l'abituale Domicilio o residenza;
7. Resta inteso che il IG. nei giorni in cui il figlio sarà affidato a lui, si obbliga a Pt_2 consentire il proseguimento di tutte le attività, scolastiche ed extrascolastiche, provvedendo al prelievo ed accompagnamento.
8. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
9. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione le parti stabiliscono che i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
10. Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere al figlio minore significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
11. I coniugi concordano che il IG. , verserà alla IG.ra Parte_2 Parte_1
, come contributo al mantenimento di sé e del minore, un assegno mensile di €
[...]
400,00 (€ Quattrocento/00) così suddiviso: 100,00 euro per la moglie e 300,00 euro per il figlio minore entro il giorno 23 di ogni mese.
12. II IG. si obbliga, altresi, a corrispondere il 50% delle spese mediche e sanitarie Pt_2 non coperte dal S.S.N e delle spese scolastiche;
testa inteso che per la ripartizione delle spese e la loro debenza, i coniugi faranno riferimento al protocollo sottoscritto tra il COA ed il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
13. Le spese ricreative, sportive e ludiche, tanto ordinarie quanto straordinarie, che dovranno essere previamente concordate tra le parti, qualora non rientranti nel suddetto protocollo tenendo presente il precipuo interesse del minore, saranno corrisposte in misura del 50% da ciascun coniuge.
14. Ciascuno dei coniugi provvederà, invece, al proprio mantenimento da sé con mezzi propri.
3 15. La signora consegna la carta Bancomat, relativa al conto corrente intestato al marito, alla sottoscrizione del presente atto.
16. L'assegno in favore del figlio dovrà essere rivalutato annualmente, a far data dall'anno successivo alla data dell'autorizzazione del presente accordo, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U. e corrisposto dal Ministero della Difesa , datore di lavoro del marito di versare direttamente a sul conto Parte_1
Banco Posta a lei intestato al seguente iban: [...].
17. Le parti convengono che l'intero importo dell'Assegno Unico Universale sarà richiesto e trattenuto dalla IG.ra . Parte_1
18. Entrambi i coniugi, con la firma del presente atto, prestano il loro consenso affinché le
Autorità Consolari o di P.S. rilascino e/o rinnovino il passaporto del figlio;
19. Per tutto quanto non previsto nel presente troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
20. Le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata l'[...] in [...], e , Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAL DI PRINCIPI (CE)di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 5, parte I, serie, anno 2014);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente est.
4 dott. Giovanni D'Onofrio
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