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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14552 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 56376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AM OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
, nato il 1° luglio 2005 a Ceres, nello Stato di Goiás (Brasile), Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Patrick Simoni
Ricorrente
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 20.12.2024, il ricorrente ha chiesto dichiararsi il suo status di cittadino italiano in virtù della discendenza dal cittadino italiano Persona_1 nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Brasile, senza tuttavia naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 15.7.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. In caso di accoglimento della domanda attorea, parte resistente ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano all'odierno ricorrente è compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, il ricorrente ha rappresentato, senza specifica contestazione della controparte (che anzi ammette i ritardi dovuti all'elevatissimo numero delle domande), di aver tentato di prenotare un appuntamento presso il Consolato territorialmente competente in base alla residenza, senza esito, deducendo altresì che l'evasione delle pratiche avviene soltanto circa dieci anni dopo la presentazione delle relative domande.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, che ha pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 21.10.2025.
Il Giudice
AM OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AM OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
, nato il 1° luglio 2005 a Ceres, nello Stato di Goiás (Brasile), Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Patrick Simoni
Ricorrente
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 20.12.2024, il ricorrente ha chiesto dichiararsi il suo status di cittadino italiano in virtù della discendenza dal cittadino italiano Persona_1 nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Brasile, senza tuttavia naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 15.7.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. In caso di accoglimento della domanda attorea, parte resistente ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano all'odierno ricorrente è compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, il ricorrente ha rappresentato, senza specifica contestazione della controparte (che anzi ammette i ritardi dovuti all'elevatissimo numero delle domande), di aver tentato di prenotare un appuntamento presso il Consolato territorialmente competente in base alla residenza, senza esito, deducendo altresì che l'evasione delle pratiche avviene soltanto circa dieci anni dopo la presentazione delle relative domande.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, che ha pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 21.10.2025.
Il Giudice
AM OL