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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1107/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di GI Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14713/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IA GI PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - 80030620639
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250059940409000 CREDITI GIUDIZI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 375/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori Ricorrente_6, Ricorrente_5, Ricorrente_4, Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di GI Tributaria di primo grado di Napoli contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, IA GI S.p.A. e il Ministero della GI, chiedendo l'annullamento delle cartelle di pagamento loro notificate tra il 28 maggio e il 12 giugno 2025 (cartelle di pagamento nn. 07120250059940409000/001/002/003/004/005 notificate rispettivamente ai coobbligati in data 12.06.2025, 03.06.2025, 28.05.2025, 03.06.2025, 12.06.2025, relative a crediti giudiziari per contributo unificato anno 2013 – procedura R.G. 305/2013; cfr. ruolo richiamato).
Il ricorrente, Sig. Ricorrente_6, ha dichiarato di essersi recato presso gli uffici del Tribunale di Napoli per ottenere chiarimenti circa la natura del debito indicato.
In tale sede, gli veniva comunicato che la cartella riguarderebbe un presunto mancato versamento di un contributo unificato relativo alla procedura giudiziaria iscritta al n. R.G. 305/2013 presso il Tribunale di Napoli, risalente all'anno 2013. Altresì, si rappresentava che la medesima procedura si era conclusa in data
24.12.2023 con sentenza.
I ricorrenti hanno dedotto che, anteriormente alla notifica delle cartelle, non era stato notificato alcun atto prodromico necessario a legittimare l'emissione delle cartelle di pagamento impugnate.
Hanno, quindi, invocato l'invalidità derivata delle cartelle e l'estinzione del tributo per prescrizione
(prescrizione decennale decorrente dalla data di iscrizione a ruolo della causa, nel 2013).
Si è costituita la sola ADER, lamentando, sostanzialmente, la propria estraneità alla fase di accertamento del tributo.
Hanno omesso di costituirsi IA GI S.p.A. ed il Ministero della GI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto con annullamento delle cartelle impugnate e declaratoria di estinzione per prescrizione dei tributi indicati nei relativi ruoli.
Va preliminarmente affermata l'ammissibilità del ricorso cumulativo e collettivo (cfr. in tal senso Cassazione
Sez. 5 - , Ordinanza n. 25549 del 31/08/2023).
Orbene l'art. 16 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, prevede che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui agli artt. 247 ss. del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115,
e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato (comma 1); peraltro, si potrà irrogare la sanzione prevista dall'art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (con esclusione della detrazione ivi prevista), anche mediante comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'art. 248 del d.P.R. 29 maggio
2002, n. 115, che dovrà essere notificata a cura dell'ufficio, anche tramite p.e.c., nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, mediante deposito presso l'ufficio (comma 3); a norma dell'art. 247 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione coincide con quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato;
infine, l'art. 248 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, dispone che, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato, l'invito al pagamento dell'importo dovuto sia notificato a cura dell'ufficio ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ. (mediante ufficiale giudiziario o p.e.c.) nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, sia depositato presso l'ufficio (commi 1 e 2).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, è l'unico atto liquidatorio, con cui viene comunicata al contribuente la pretesa tributaria, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre
2021, n. 40233; Cass., Sez. 6^-5, 28 gennaio 2022, n. 2642).
Pertanto, atto liquidatorio certamente non è la cartella di pagamento, la quale, in rapporto alla procedura prevista dal d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, assume (vedasi l'art. 213) (e, con riferimento al caso di specie,
l'art. 249, che, peraltro, richiama espressamente l'art. 213), la mera (ordinaria) funzione esattoriale;
in altre parole, solo l'invito al pagamento è l'atto che assume, quanto alla fattispecie in esame, la funzione di liquidazione del tributo;
la cartella di pagamento rileva come semplice atto di notifica dell'iscrizione a ruolo e d'intimazione di precetto ad adempiere la relativa obbligazione;
donde quel primo atto - giustappunto di liquidazione del tributo - una volta notificato al contribuente va necessariamente impugnato, posto che altrimenti l'obbligazione si cristallizza negli esatti termini della liquidazione (vedasi, in motivazione: Cass.,
Sez. 6^-5, 15 dicembre 2021, n. 40233).
Ciò posto, le resistenti amministrazioni (IA GI S.p.A. e Ministero della GI), non costituendosi in giudizio hanno omesso di documentare la rituale notifica del prodromico avviso di liquidazione del contributo (invito al pagamento), circostanza da cui deriva l'invalidità derivata delle cartelle opposte e la declaratoria di estinzione del tributo per prescrizione decennale (giudizio incardinato nel 2013).
Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti IA GI S.p.A. e Ministero della GI, cui è concretamente imputabile l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie i ricorsi, annulla le cartelle impugnate e dichiara estinti per prescrizione i tributi indicati nei ruoli delle predette cartelle;
2) Condanna in solido IA GI SpA e Ministero della GI alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi euro 400,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), iva e cpa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di GI Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14713/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IA GI PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - 80030620639
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250059940409000 CREDITI GIUDIZI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 375/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori Ricorrente_6, Ricorrente_5, Ricorrente_4, Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di GI Tributaria di primo grado di Napoli contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, IA GI S.p.A. e il Ministero della GI, chiedendo l'annullamento delle cartelle di pagamento loro notificate tra il 28 maggio e il 12 giugno 2025 (cartelle di pagamento nn. 07120250059940409000/001/002/003/004/005 notificate rispettivamente ai coobbligati in data 12.06.2025, 03.06.2025, 28.05.2025, 03.06.2025, 12.06.2025, relative a crediti giudiziari per contributo unificato anno 2013 – procedura R.G. 305/2013; cfr. ruolo richiamato).
Il ricorrente, Sig. Ricorrente_6, ha dichiarato di essersi recato presso gli uffici del Tribunale di Napoli per ottenere chiarimenti circa la natura del debito indicato.
In tale sede, gli veniva comunicato che la cartella riguarderebbe un presunto mancato versamento di un contributo unificato relativo alla procedura giudiziaria iscritta al n. R.G. 305/2013 presso il Tribunale di Napoli, risalente all'anno 2013. Altresì, si rappresentava che la medesima procedura si era conclusa in data
24.12.2023 con sentenza.
I ricorrenti hanno dedotto che, anteriormente alla notifica delle cartelle, non era stato notificato alcun atto prodromico necessario a legittimare l'emissione delle cartelle di pagamento impugnate.
Hanno, quindi, invocato l'invalidità derivata delle cartelle e l'estinzione del tributo per prescrizione
(prescrizione decennale decorrente dalla data di iscrizione a ruolo della causa, nel 2013).
Si è costituita la sola ADER, lamentando, sostanzialmente, la propria estraneità alla fase di accertamento del tributo.
Hanno omesso di costituirsi IA GI S.p.A. ed il Ministero della GI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto con annullamento delle cartelle impugnate e declaratoria di estinzione per prescrizione dei tributi indicati nei relativi ruoli.
Va preliminarmente affermata l'ammissibilità del ricorso cumulativo e collettivo (cfr. in tal senso Cassazione
Sez. 5 - , Ordinanza n. 25549 del 31/08/2023).
Orbene l'art. 16 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, prevede che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui agli artt. 247 ss. del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115,
e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato (comma 1); peraltro, si potrà irrogare la sanzione prevista dall'art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (con esclusione della detrazione ivi prevista), anche mediante comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'art. 248 del d.P.R. 29 maggio
2002, n. 115, che dovrà essere notificata a cura dell'ufficio, anche tramite p.e.c., nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, mediante deposito presso l'ufficio (comma 3); a norma dell'art. 247 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione coincide con quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato;
infine, l'art. 248 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, dispone che, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato, l'invito al pagamento dell'importo dovuto sia notificato a cura dell'ufficio ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ. (mediante ufficiale giudiziario o p.e.c.) nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, sia depositato presso l'ufficio (commi 1 e 2).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, è l'unico atto liquidatorio, con cui viene comunicata al contribuente la pretesa tributaria, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 15 dicembre
2021, n. 40233; Cass., Sez. 6^-5, 28 gennaio 2022, n. 2642).
Pertanto, atto liquidatorio certamente non è la cartella di pagamento, la quale, in rapporto alla procedura prevista dal d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, assume (vedasi l'art. 213) (e, con riferimento al caso di specie,
l'art. 249, che, peraltro, richiama espressamente l'art. 213), la mera (ordinaria) funzione esattoriale;
in altre parole, solo l'invito al pagamento è l'atto che assume, quanto alla fattispecie in esame, la funzione di liquidazione del tributo;
la cartella di pagamento rileva come semplice atto di notifica dell'iscrizione a ruolo e d'intimazione di precetto ad adempiere la relativa obbligazione;
donde quel primo atto - giustappunto di liquidazione del tributo - una volta notificato al contribuente va necessariamente impugnato, posto che altrimenti l'obbligazione si cristallizza negli esatti termini della liquidazione (vedasi, in motivazione: Cass.,
Sez. 6^-5, 15 dicembre 2021, n. 40233).
Ciò posto, le resistenti amministrazioni (IA GI S.p.A. e Ministero della GI), non costituendosi in giudizio hanno omesso di documentare la rituale notifica del prodromico avviso di liquidazione del contributo (invito al pagamento), circostanza da cui deriva l'invalidità derivata delle cartelle opposte e la declaratoria di estinzione del tributo per prescrizione decennale (giudizio incardinato nel 2013).
Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti IA GI S.p.A. e Ministero della GI, cui è concretamente imputabile l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie i ricorsi, annulla le cartelle impugnate e dichiara estinti per prescrizione i tributi indicati nei ruoli delle predette cartelle;
2) Condanna in solido IA GI SpA e Ministero della GI alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi euro 400,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), iva e cpa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)