Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/05/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 22 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati dott. Andrea Milesi Presidente dott.Daniele Moro Giudice dott. Giorgio Scarsato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 270 CCI
per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio proposta da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Lorenzo Fumagalli ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che con ricorso depositato in data 10.3.2025 Parte_1 ha chiesto aprirsi la liquidazione controllata del proprio
[...] patrimonio;
rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale, stante la residenza del debitore (Soncino);
rilevato che è dato il presupposto oggettivo per l'apertura della procedura: dalla documentazione allegata al ricorso emerge la sussistenza di una condizione oggettiva di sovraindebitamento del debitore ricorrente;
in particolare, a fronte di una esposizione debitoria per oltre € 280.000,00, il ricorrente può contare solo sulla entrata della propria pensione , per € 1000,00
(non avendo patrimonio); a conferma della insostenibilità del debito per il
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2015 e non si sia mai ridotto;
il debitore quindi, non può che maggior parte della sua risicata entrata per mantenersi, avanzandogli solo limitatissime somme per saldare i suoi debiti;
rilevato che è dato il presupposto soggettivo per l'apertura della procedura: risulta che il debitore non abbia presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI e che il debitore non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal CCI o da leggi speciali;
rilevato che al ricorso è all'allegata la richiesta relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c. delle Camere di Commercio della Lombardia, dott. Per_1
che dà atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione
[...] depositata a corredo della domanda, che illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore, che relaziona in ordine alle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché contiene l'attestazione ex art. 268 c. III CCI;
rilevato che, per fare fronte ai propri debiti, il debitore offre solo quota parte del proprio stipendio, per € 350,00 al mese, per 3 anni (oltre alle esigue disponibilità presenti sul proprio c/c, pari ad € 986,85); ritenuto che questa circostanza non appare ostativa all'ammissione del ricorrente alla procedura: si ritiene attuale e si aderisce all'orientamento giurisprudenziale favorevole a ciò, formatosi nel vigore della l. 3/2012 (cfr.
Tribunale Torino 10.5.2019; Tribunale Brescia 7.4.2020; Tribunale di Matera
24.7.2020, Tribunale di Bologna 4.6.2020; Tribunale di Ancona 8.10.2020), deponendo in tal senso il fatto che anche la “procedura modello” della liquidazione giudiziale può essere aperta pur in mancanza di beni da liquidarsi;
deponendo in tal senso altresì il disposto dell'art. 270 CCI lettera g), identico al disposto dell'art. 14quinquies lettera d) l. 3/2012, che stabilisce che il Giudice ordina trascrizione del decreto di apertura ove vi siano beni da liquidare;
ritenuta la sussistenza quindi di tutti i requisiti ex art 268 e 269 CCI;
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando sul ricorso
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
NOMINA
Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;
NOMINA liquidatore il dott. commercialista in Mantova;
Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza nella Cancelleria di questo Tribunale dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 gg entro la pubblicazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, ogni propria domanda di rivendicazione, di restituzione o di ammissione al passivo, domanda predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
DISPONE che dal giorno della pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la presente procedura, possa essere iniziata o proseguita sui beni del debitore;
DISPONE
l'inserimento della presente sentenza sul sito del Tribunale, a cura del liquidatore nominato;
3 DISPONE
La prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alla trascrizione della presente sentenza, onerando sin d'ora il liquidatore di procedere al versamento del campione fallimentare non appena vi siano risorse sufficienti;
Cremona, 17.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giorgio Scarsato dott. Andrea Milesi
Si comunichi al debitore, presso l'avv. Lorenzo Fumagalli al liquidatore nominato, dott. Persona_1
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