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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5521/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Paolo Parte_1
Diodati.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
RESISTENTE
OGGETTO: pubblico impiego contrattualizzato – Accertamento invalidità al
75% ai fini dell'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(maggiorazione contributiva per il diritto a pensione) - Difetto di giurisdizione -
Giurisdizione della Corte dei Conti.
Acquisita documentazione, oggi, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa é stata definita con sentenza contestuale, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente non sussiste la giurisdizione del Giudice adito.
L'attore ha richiesto riconoscersi “un'invalidità non inferiore al 75% e ciò anche ai fini dell'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 al fine di ottenere la maggiorazione contributiva utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo prescritto per il diritto a pensione”
Deve ritenersi pacifico in quest'ambito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario secondo la Corte di legittimità (ex plurimis v. Sezioni Unite 9 giugno
2016 n.11849 e 27 marzo 2017 n. 7755) la quale ha affermato che nell'ambito individuato dall'art. 13 del R.D. n. 1214/1934, “la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate”.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 citato spetta alla
Corte dei conti giudicare “…sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte
a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti
a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70…” e, quindi, a tenore del successivo art. 62, co. 2, del citato R.D.: “Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità…”. Il tenore letterale delle norme anzidette consente di ritenere attratta alla giurisdizione della Corte dei Conti anche tutti quei provvedimenti che, seppur non strettamente pensionistici, sono comunque destinati ad avere diretta ed esclusiva influenza ai fini dell'accertamento e della verifica della sussistenza del diritto a pensione e della sua misura.
Ne consegue che debba dichiararsi nella specie il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Le spese sono compensate in considerazione della mera pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito e la giurisdizione della
Corte dei Conti;
compensa le spese.
Nocera Inferiore, 28.3.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Paolo Parte_1
Diodati.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
RESISTENTE
OGGETTO: pubblico impiego contrattualizzato – Accertamento invalidità al
75% ai fini dell'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(maggiorazione contributiva per il diritto a pensione) - Difetto di giurisdizione -
Giurisdizione della Corte dei Conti.
Acquisita documentazione, oggi, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa é stata definita con sentenza contestuale, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente non sussiste la giurisdizione del Giudice adito.
L'attore ha richiesto riconoscersi “un'invalidità non inferiore al 75% e ciò anche ai fini dell'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 al fine di ottenere la maggiorazione contributiva utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo prescritto per il diritto a pensione”
Deve ritenersi pacifico in quest'ambito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario secondo la Corte di legittimità (ex plurimis v. Sezioni Unite 9 giugno
2016 n.11849 e 27 marzo 2017 n. 7755) la quale ha affermato che nell'ambito individuato dall'art. 13 del R.D. n. 1214/1934, “la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate”.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 citato spetta alla
Corte dei conti giudicare “…sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte
a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti
a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70…” e, quindi, a tenore del successivo art. 62, co. 2, del citato R.D.: “Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità…”. Il tenore letterale delle norme anzidette consente di ritenere attratta alla giurisdizione della Corte dei Conti anche tutti quei provvedimenti che, seppur non strettamente pensionistici, sono comunque destinati ad avere diretta ed esclusiva influenza ai fini dell'accertamento e della verifica della sussistenza del diritto a pensione e della sua misura.
Ne consegue che debba dichiararsi nella specie il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Le spese sono compensate in considerazione della mera pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito e la giurisdizione della
Corte dei Conti;
compensa le spese.
Nocera Inferiore, 28.3.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)