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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/06/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3442 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto contratto bancario, riservata in decisione all'udienza del 4.2.2025 e vertente
TRA in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ALBANESE DOMENICO, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
attrice
E
Controparte_1
in persona del suo rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. VARRICCHIO GIORGIO, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato;
convenuta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
citava in giudizio
[...] Controparte_1
er ivi vedere
[...]
1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1283,
2697 e 1418 del codice civile, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente relative al conto corrente codice IBAN IT09 B031 3615
0000 0004 0100 768, intrattenuto presso la e del Controparte_2 Controparte_3
a cui è subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, la
[...] [...]
.intestato alla società “ Controparte_4 [...]
[...] , oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa Parte_2 alla capitalizzazione trimestrale di interessi, nonché all'addebito di competenze, spese, oneri, commissione di massimo scoperto, commissione di disponibilità fondi e/o di qualsiasi altra contabilizzazione, mai convenuti e/o comunque illegittimamente applicati nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni
e qualsivoglia capitalizzazione di interessi e/o illegittimo addebito di oneri, spese, commissioni, competenze e/o di qualsiasi altra contabilizzazione al rapporto in esame;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla CP_2
e del a cui è subentrata, a seguito di fusione per
[...] Controparte_3
incorporazione, la in Controparte_1
violazione della Legge 7 marzo 1996, numero 108;
3) condannare per l'effetto la convenuta Controparte_1
alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate
[...]
e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria in favore dell'odierno istante, il tutto nella misura di Euro 25.900,00 (venticinquemilanovecento virgola zero zero), o nella diversa misura che sarà quantificata nella Consulenza
Tecnica d'Ufficio contabile che sin da ora si richiede, o, in via subordinata, nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo preliminarmente la CP_1
prescrizione del presunto diritto alla ripetizione degli interessi anatocistici (allegando anche una tabella riportante le competenze pagate a mezzo di versamenti solutori), quindi contestando anche nel merito la fondatezza della domanda evidenziando che i contratti erano stati redatti correttamente in forma scritta e che le pattuizioni erano complete, tant'è vero che venivano eseguite per lungo tempo senza contestazioni;
la convenuta, infine, dichiarava la propria disponibilità ad una soluzione CP_1
conciliativa della controversia offrendo a chiusura tombale della stessa la somma di €
6.000,00.
Disposta l'acquisizione della documentazione come richiesta da parte attrice (a cui parte convenuta adempiva nei limiti del decennio), vista l'omessa adesione di parte attrice alla proposta transattiva formulata dalla convenuta, con ordinanza del 4.4.2022 il precedente G.I. formulava una proposta conciliativa di € 15.000,00, proposta che veniva accettata da convenuta e successivamente anche aumentata ad € CP_1
2 17.500,00 al solo fine di evitare i dispendi di tempo e di costi connessi alla CTU contabile (richiesta da parte attrice).
Stante la mancata accettazione di parte attrice della citata proposta e dopo l'avvenuta interruzione del giudizio (successivamente regolarmente riassunto) per intervenuto decesso dell'unico procuratore di parte attrice, espletata la CTU contabile, all'udienza del 4.2.2025, la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni della sola parte convenuta che si riportava ai propri atti ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (di cui si avvalevano ambo le parti).
DIRITTO
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di prescrizione.
Come è ormai noto, con la sentenza n. 24418 del 2010, la Cassazione a Sezioni Unite differenziava la decorrenza del termine di prescrizione decennale a seconda della funzione adempiuta dai versamenti indebiti, dei quali si richiede la ripetizione.
Più precisamente, la Cassazione chiariva che, allorquando i versamenti eseguiti dal cliente abbiano avuto una mera natura ripristinatoria della provvista, allora il termine prescrizionale deve cominciare a decorrere dal momento dell'estinzione del contratto di conto corrente, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché soltanto con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro1; allorquando, invece, tali versamenti abbiano avuto efficacia solutoria, cioè per l'appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo
(“scoperto”), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento
(cosiddetto extra fido), allora effettivamente il termine prescrizionale deve iniziare a
3 decorrere dalla data in cui veniva effettuato tale pagamento (cfr. sul punto anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 2012).
La giurisprudenza maggioritaria che si condivide, inoltre, ha avuto modo di chiarire che “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (cfr. Ordinanza della I Sezione della Cassazione n. 9141 del 19/05/2020, ex multis).
Orbene, il CTU “ha verificato che non vi sono rimesse solutorie;
per far ciò ha prima eliminato tutti gli addebiti effettuati indebitamente dalla rideterminando così il CP_1
reale saldo passivo del conto, per poi procedere con la verifica delle rimesse, da cui è emerso che mai, nel periodo preso in esame, l'annotazione delle competenze in estratto conto rettificato ha prodotto il superamento dei limiti dell'affidamento concesso, per cui non vi sono rimesse solutorie” (cfr. pag. 4 dell'elaborato), di talchè non veniva accertata la natura solutoria delle rimesse pur specificamente indicate da parte convenuta sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta (ma sulla base del proprio saldo) e nessuna contestazione veniva successivamente argomentata in merito.
All'esito della CTU espletata la domanda attorea è risultata fondata e, per l'effetto, merita accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
Il CTU, infatti, in primo luogo accertava ed argomentava compiutamente le ragioni per le quali doveva ritenersi non usurario il tasso di interesse, nonché regolarmente pattuiti e rispettati il sistema delle valute e le voci di spese (cfr., in particolare, pagg. 3
e 4), quindi, ricalcolava l'effettivo rapporto di dare/avere tra le parti preliminarmente disapplicando la capitalizzazione composta a favore di quella semplice per tutta la durata del rapporto, avendo riscontrato nel contratto la presenza di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo.
Sul punto la sottoscritta ha già avuto modo di condividere in molteplici occasioni l'Ordinanza n. 4321 del 10/02/2022, con la quale la Sez. 6 – 1 della Cassazione ha
4 chiarito: “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.”
Nella parte motiva, in risposta alla difesa di quella (secondo cui la coincidenza CP_1
del tasso annuo nominale con quello effettivo dipendeva da una misura molto ridotta degli intessi attivi, medesima osservazione formulata anche dalla convenuta in questa sede), la Corte di Cassazione aveva anche avuto modo di evidenziare “O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige la Delib.
CICR, art. 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la
Delib. stessa, art. 6”.
Alla luce di tale condivisibile motivazione, non convince la decisione della Corte
d'Appello capitolina invocata dalla convenuta, di talchè - alla luce delle condizioni economiche pattuite e della giurisprudenza citata - sicuramente occorre decurtare la capitalizzazione trimestrale applicata dalla convenuta, come compiutamente operato dal CTU.
Il CTU, inoltre, argomentava specificamente anche le ragioni per le quali aveva escluso ogni e qualsiasi addebito a titolo di CMS;
in particolare, mentre nella propria bozza si era limitato a rilevarne l'indeterminatezza, a seguito delle specifiche contestazioni sollevate sul punto dal CTP della convenuta in sede di osservazioni, così argomentava in modo compiuto e condivisibile nelle proprie risposte:
“la CMS per essere applicata deve essere debitamente e specificatamente indicata, in tutti i suoi elementi, ovvero nella percentuale, nella base di calcolo, nei criteri e nella
5 periodicità di addebito. Chi sottoscrive un contratto deve essere ben consapevole delle condizioni che accetta e perciò queste devono essere chiare e non possono far riferimento a rimandi o clausole generiche. La mancanza di chiarezza implica, infatti, la nullità della clausola.
La scrivente CTU ribadisce che nei contratti in atti viene indicata unicamente la percentuale, mentre gli altri elementi restano non correttamente definiti;
anche le clausole richiamate dal Dott. Intelligente non servono a dare chiarezza laddove fanno riferimento alla “via normale” (...i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno e con riferimento alla durata dell'anno civile, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali… I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto…), senza indicare la base di calcolo, i criteri utilizzati e la periodicità di addebito.” (cfr. pag. 4 delle risposte alle osservazioni allegate alla CTU).
Nel proprio primo elaborato, infine, il CTU ha considerato la mancanza agli atti degli estratti conto relativi alle annualità 2007 e 2008, ricalcolando il saldo al 31/12/2006 per poi ripartire da quello indicato in estratto conto al 01/01/2009 (cfr. pag. 4 della
CTU).
Nella premessa del proprio elaborato, infatti, il CTU aveva chiarito “Agli atti risultano depositati da parte attrice gli estratti conto del c/c n. 04/01/00768 (poi n.
CC1340100768), con un'interruzione dal 01/01/2007 al 31/12/2008, a partire dalla prima operazione alla chiusura. Sono stati poi depositati da convenuta i contratti relativi al conto datati rispettivamente 05/05/1997 (con annesso contratto di apertura di credito per lire 500.000.000) e 26/06/2002 (con annesso contratto di apertura di credito per € 300.000,00), l'apertura di credito per € 300.000,00 del 12/04/2005, quelle del 05/09/2008 e del 11/08/2009 ed infine il contratto di internet banking del
6 09/10/2012. La scrivente per il proprio operato si è attenuta ai documenti agli atti.
(cfr. Premessa di elaborato).
A seguito delle osservazioni formulate sul punto dal CTP attoreo, in sede di osservazioni il CTU forniva anche una seconda ipotesi di calcolo (che variava rispetto alla prima di circa € 5.000,00), ma ribadiva che, nel ricalcolare il saldo finale del conto ricostruito, ha considerato tale interruzione documentale: dopo di essa, ha ripreso i calcoli indicando alla data dell'01/01/2009 il saldo banca, ovvero quello riportato in e/c, tenendo in giusta considerazione la differenza tra il saldo banca e quello ricalcolato al 31/12/2006, come riportato nei fogli di calcolo allegati alla propria relazione (di seguito stralcio del foglio di calcolo, con indicazione del modus operandi per lo sviluppo del saldo e tenendo conto dell'interruzione documentale).
(cfr. Pag. 2 di risposta alle osservazioni).
Considerato che – come giustamente evidenziato da parte convenuta – l'onere di depositare tutta la documentazione necessaria a suffragare la propria domanda ricadeva su parte attrice ed – invece – ella richiedeva per la prima volta alla controparte copia degli estratti conto di cui non aveva la disponibilità quando era ormai abbondantemente decorso il decennio per il quale la aveva l'onere di CP_1
conservazione (nessuna precedente richiesta risulta in atti), si condivide la giurisprudenza di legittimità opportunamente invocata dalla convenuta secondo la quale gli effetti negativi della lacunosità della produzione documentale devono farsi ricadere su chi li ha provocati, quindi su parte attrice che non ha esercitato il proprio diritto al conseguimento del rendiconto sul periodo decennale di cui all'art. 119 TUB
(cfr. ex plurimis Cass. n. 37800/20222 richiamata anche dalla Cass. n. 18961/2023).
In definitiva, quindi, relativamente al conto corrente oggetto di causa si ritengono correttamente eseguiti i calcoli relativi al dare – avere delle parti eseguiti dal CTU nel proprio elaborato, ragion cui l'odierna convenuta risulta debitrice ed andrà condannata
7 al rimborso in favore di parte attrice di complessivi € 25.459,59 (cfr. pag. 5 della
CTU), oltre interessi come per legge.
Considerato che gran parte della domanda attorea meritava accoglimento a seguito del noto revirement giurisprudenziale in materia di anatocismo, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare la metà delle spese di lite, dovendosi – invece – porre l'ulteriore metà a carico della parte soccombente così come liquidate direttamente in dispositivo ex D.M. 147/2022, oltre a tutte le spese relative alla CTU, che – comunque – si rendeva necessaria.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, accertata la parziale nullità delle clausole pattuite (come in motivazione precisate), CONDANNA la
[...]
a restituire in favore di Controparte_1 la complessiva somma di € Parte_1
25.459,59, oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna la
[...]
a rimborsare in favore Controparte_1
di l'altra metà delle spese di lite Parte_1 che si liquidano in € 2.538,50 (pari alle metà di € 5.077,00 di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, come per legge, oltre alla metà del C.U. e diritti versati.
3) Pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico di parte soccombente, che dovrà rimborsarle a chi le ha anticipate.
Benevento, 27/06/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. Unite n. 24418 del 2.12.2010 L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del
"solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" Vedasi in senso conforme anche Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 14 maggio 2005, n. 10127 e sezione prima civile, sentenza 9 aprile 1984, n. 2262. 2 Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).