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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/12/2025, n. 4007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 4007 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona GOP dott.ssa Ilaria Iammarino ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5266 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Miranda, giusta procura a Parte_1 margine dell'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato come in atti;
- Attore -
E
e rappresentati e difesi dall'avv. Antonella CP_1 Controparte_2
Rubino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
-Convenuti –
Conclusioni: Come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e al fine di accertare e dichiarare l'inadempimento di questi ultimi in
[...] Controparte_2 relazione alla mancata stipula del contratto di vendita di un bene immobile sito in Baronissi, chiedendo la contestuale condanna dei convenuti alla restituzione del doppio della caparra versata, oltre interessi come per legge.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: a) di aver sottoscritto in data 16.02.17 una proposta d'acquisto avente ad oggetto l'immobile sito in Baronissi, via G. Verdi n.7/B; b) che detta proposta è stata accettata dalla parte alienante;
c) che in forza di tale accettazione esso attore aveva versato, in data 21.02.2017, alla controparte, la somma di euro 5.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, mediante l'agenzia denominata “l'Immobiliare”; d) che, dopo alcuni giorni, la stessa agenzia rappresentava all'attore la volontà dei convenuti di non voler vendere più
l'immobile. Regolarmente si sono costituiti in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda relativa alla restituzione del doppio della caparra per infondatezza della stessa e, al contempo, di voler disporre la restituzione della sola somma di euro 5.000,00.
Instaurato il contraddittorio, sono stati concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale. All'esito, ritenuta la stessa matura, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Solo parte attrice ha, tuttavia, depositato comparsa conclusionale e replica.
*
Ciò posto in punto di fatto, la domanda spiegata da è fondata e merita Parte_1 accoglimento, per i motivi di seguito indicati.
Giova subito evidenziare che non è in contestazione tra le parti la conclusione, in data 16-
20.02.17, della proposta di acquisito avente ad oggetto l'immobile sito in Baronissi, alla via G.
Verdi n.7/B, di proprietà dei convenuti, così come il versamento della caparra di euro 5.000,00 in favore di parte venditrice.
Dalla lettura della scrittura in discorso, depositata da entrambe le parti, emerge che le medesime hanno concordato che, con la conoscenza da parte del proponente dell'accettazione della proposta di acquisto, la stessa avrebbe costituito “quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Essendo, pertanto, provata ed incontestata l'accettazione da parte di e , l'atto di cui CP_1 Controparte_2
è lite va inquadrato alla stregua di un contratto preliminare, con tutte le conseguenze di legge.
Ciò posto, l'attore ha agito invocando l'applicazione dell'art. 1385 c.c. sul presupposto dell'inadempimento della parte promittente alienante, la quale non ha più voluto procedere alla vendita dell'immobile.
È opinione pacifica e condivisa quella per cui, in materia, la parte che agisce sia tenuta a dimostrare esclusivamente il titolo in virtù del quale agisce, essendo sufficiente solo allegare l'altrui inadempimento;
è invece la parte convenuta a dover provare di aver correttamente adempiuto, in ossequio al principio di vicinanza della prova.
Nel caso di specie, parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di sé gravante, avendo prodotto la proposta di acquisto e dedotto l'inadempimento. Senonché i convenuti, su cui gravava l'onere della prova del corretto adempimento, nulla hanno provato in ordine all'esatto adempimento né in ordine alla sussistenza di qualsivoglia diverso fatto impeditivo o estintivo. Né
pag. 2/3 rilevano quali circostanze impeditive o estintive eventuali problematiche economiche, così come dedotte e, comunque, non avvalorate da supporto probatorio.
Sulla base di tutto quanto precede dunque, la domanda proposta da va accolta e Parte_1 per l'effetto, i convenuti vanno condannati al pagamento in favore di esso attore dell'importo di euro 10.000,00 - pari al doppio della caparra versata - oltre interessi come per legge.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del GOP dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto:
a) condanna i convenuti al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1
10.000,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come per legge;
b) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate nella somma di euro 3.500,00, oltre accessori, come per legge.
Nocera Inferiore, 27.12.2025
IL GOP
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona GOP dott.ssa Ilaria Iammarino ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5266 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Miranda, giusta procura a Parte_1 margine dell'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato come in atti;
- Attore -
E
e rappresentati e difesi dall'avv. Antonella CP_1 Controparte_2
Rubino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
-Convenuti –
Conclusioni: Come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e al fine di accertare e dichiarare l'inadempimento di questi ultimi in
[...] Controparte_2 relazione alla mancata stipula del contratto di vendita di un bene immobile sito in Baronissi, chiedendo la contestuale condanna dei convenuti alla restituzione del doppio della caparra versata, oltre interessi come per legge.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: a) di aver sottoscritto in data 16.02.17 una proposta d'acquisto avente ad oggetto l'immobile sito in Baronissi, via G. Verdi n.7/B; b) che detta proposta è stata accettata dalla parte alienante;
c) che in forza di tale accettazione esso attore aveva versato, in data 21.02.2017, alla controparte, la somma di euro 5.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, mediante l'agenzia denominata “l'Immobiliare”; d) che, dopo alcuni giorni, la stessa agenzia rappresentava all'attore la volontà dei convenuti di non voler vendere più
l'immobile. Regolarmente si sono costituiti in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda relativa alla restituzione del doppio della caparra per infondatezza della stessa e, al contempo, di voler disporre la restituzione della sola somma di euro 5.000,00.
Instaurato il contraddittorio, sono stati concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale. All'esito, ritenuta la stessa matura, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Solo parte attrice ha, tuttavia, depositato comparsa conclusionale e replica.
*
Ciò posto in punto di fatto, la domanda spiegata da è fondata e merita Parte_1 accoglimento, per i motivi di seguito indicati.
Giova subito evidenziare che non è in contestazione tra le parti la conclusione, in data 16-
20.02.17, della proposta di acquisito avente ad oggetto l'immobile sito in Baronissi, alla via G.
Verdi n.7/B, di proprietà dei convenuti, così come il versamento della caparra di euro 5.000,00 in favore di parte venditrice.
Dalla lettura della scrittura in discorso, depositata da entrambe le parti, emerge che le medesime hanno concordato che, con la conoscenza da parte del proponente dell'accettazione della proposta di acquisto, la stessa avrebbe costituito “quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Essendo, pertanto, provata ed incontestata l'accettazione da parte di e , l'atto di cui CP_1 Controparte_2
è lite va inquadrato alla stregua di un contratto preliminare, con tutte le conseguenze di legge.
Ciò posto, l'attore ha agito invocando l'applicazione dell'art. 1385 c.c. sul presupposto dell'inadempimento della parte promittente alienante, la quale non ha più voluto procedere alla vendita dell'immobile.
È opinione pacifica e condivisa quella per cui, in materia, la parte che agisce sia tenuta a dimostrare esclusivamente il titolo in virtù del quale agisce, essendo sufficiente solo allegare l'altrui inadempimento;
è invece la parte convenuta a dover provare di aver correttamente adempiuto, in ossequio al principio di vicinanza della prova.
Nel caso di specie, parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di sé gravante, avendo prodotto la proposta di acquisto e dedotto l'inadempimento. Senonché i convenuti, su cui gravava l'onere della prova del corretto adempimento, nulla hanno provato in ordine all'esatto adempimento né in ordine alla sussistenza di qualsivoglia diverso fatto impeditivo o estintivo. Né
pag. 2/3 rilevano quali circostanze impeditive o estintive eventuali problematiche economiche, così come dedotte e, comunque, non avvalorate da supporto probatorio.
Sulla base di tutto quanto precede dunque, la domanda proposta da va accolta e Parte_1 per l'effetto, i convenuti vanno condannati al pagamento in favore di esso attore dell'importo di euro 10.000,00 - pari al doppio della caparra versata - oltre interessi come per legge.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del GOP dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto:
a) condanna i convenuti al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1
10.000,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come per legge;
b) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate nella somma di euro 3.500,00, oltre accessori, come per legge.
Nocera Inferiore, 27.12.2025
IL GOP
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3