Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/06/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati sig.ri: dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 391\2025 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 337 bis e ss. c.c. promosso congiuntamente da: (Cod. Fisc.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Egle Talamini in forza di procura in atti, e
(Cod. Fisc.: ) rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'avv. Miriam Borrini in forza di procura in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, promosso congiuntamente dai sig.ri e Parte_1 Pt_2
ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
[...]
pagina 1 di 4
(LU), nel corso della convivenza more uxorio della coppia.
2. Le parti, in particolare, hanno rappresentato che essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia hanno deciso di cessare la propria convivenza, ed è loro intenzione regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minorenne, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori e diverse pretese. Sulla scorta di quanto sopra, i ricorrenti hanno richiesto che il Tribunale: “Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne secondo le modalità di seguito indicate: 1) affido condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1
genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia stessa. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia per l'ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
2) assegnazione della casa familiare, ubicata in Zeri (M), via 3 agosto 1944, a , Parte_1
peraltro già intestataria del relativo contratto di locazione, quale genitore convivente con la figlia minore.
La Sig.ra avrà facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria residenza e Pt_1
quella della figlia , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di Persona_1
trasferimento di residenza, la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo Pt_1 Pt_2
preavviso; 3) il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia ogni martedì, dalle ore 16,30,00 alle h.
19,30 e/o 21,30, compatibilmente coi propri impegni di lavoro;
il padre dovrà, altresì, tenere con sé
a week end alternati, dalle ore 16,30 del venerdì alle ore 19,30 e/o alle 21,30 Persona_1
della domenica, a seconda dei propri impegni lavorativi;
4) i genitori terranno la figlia
[...]
durante le vacanze natalizie per sette giorni ciascuno, alternando il periodo dal 23 al 30 Per_1
dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con cadenza annuale, e durante le vacanze pagina 2 di 4 pasquali per tre giorni ciascuno, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo da
Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
5) il padre, infine, potrà trascorrere con la figlia un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni, da concordarsi preventivamente, nel periodo estivo.
Entrambi i genitori, comunque, dovranno comunicarsi rispettivamente località e recapito, anche telefonico, degli eventuali luoghi di soggiorno, ove dovessero portare la minore;
6) i genitori concordano che il padre, sul quale ricadono due finanziamenti ancora in corso, provveda a corrispondere alla madre, in via anticipata, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e a mezzo bonifico, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) i genitori sosterranno rispettivamente il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia secondo il Protocollo adottato in merito dal Tribunale di Massa (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: gite scolastiche, libri di testo, mensa scolastica, attività sportive ed extrascolastiche, baby sitter, spese mediche non effettuate presso il SSN, festeggiamenti e celebrazioni dedicate alla minore, ecc); 8) la Sig.ra ed il Sig. stabiliscono che l'assegno unico universale e/o i Pt_1 Pt_2
sussidi equipollenti spetteranno per intero alla Sig.ra mentre le detrazioni fiscali e quelle Pt_1
relative alle spese mediche spetteranno al 50% ciascuno;
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore;
10) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché l'assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto/lasciapassare della figlia minore”.
3. All'esito della comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, intervenuta all'udienza del 20.5.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, vista la comunicazione degli atti al P.M., richiamata la disciplina di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e 473 bis e ss.
c.p.c., il Collegio ritiene che debba disporsi in conformità a quanto richiesto pagina 3 di 4 congiuntamente dalle parti. Le condizioni di che trattasi, oltre che conformi alla legge ed all'ordine pubblico, appaiono, infatti, consone all'interesse della minore, tenuto conto della capacità reddituale delle parti, dell'età e delle esigenze della stessa.
5. A fronte della proposizione di ricorso su domanda congiunta le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa:
1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore, in Persona_1
favore dei genitori, e regolamentando l'esercizio Parte_1 Parte_2
della responsabilità genitoriale in conformità alle condizioni concordate dalle parti, nei termini di cui al ricorso introduttivo;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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