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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 07/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 200/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6308/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 12/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229013647388000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229013647388000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229013647388000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229013647388000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110298327675000 ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160184689266000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110090581454000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento per la omessa notificazione delle cartelle sottese con relativa prescrizione del credito portato nonchè la mancanza di motivazione.
Si costituiva in giudizio l'Ader, contestava le doglianze di parte e ribadiva la legittimà della pretesa erariale.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, sez.n.18, con la sentenza n.6308/2023 del 27-4-2023, dichiarava il difetto di giurisdizione per i rapporti di natura non tributaria e rigettava nel resto il ricorso del contribuente con addebito delle spese di lite in complessivi € 1.100,00.
Presentava appello il contribuente ed insisteva per l'accoglimento delle istanze di primo grado. Chiedeva la riforma delle sentenza impugnata e le spese di lite.
Si costituiva L'Agenzia della riscossione e rilevava il mancato rispetto dei termini di legge dei 30 giorni da parte dell'appellante per la iscrizione ruolo dell'appello presso gli uffici della segreteria di questa Corte.
Deduceva quindi che “ Ed invero, l'atto di appello è stato notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione in data 12.12.2023 mentre il deposito e. quindi, la costituzione dell'appellante è avvenuta il 12.01.2024 oltre il termine di 30 gg. previsti dalla legge e, precisamente, il 31° giorno ex art. 155 c.p.c. (nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali)
Orbene, trattandosi di tardiva iscrizione a ruolo, con violazione di un termine processuale perentorio determina l'improcedibilità e/o inammissibilità che non ammette sanatorie.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile
La Corte, preso atto della eccezione della controparte e rilevato che effettivamente l'appello è stato depositato oltre il termine dei 30 giorni previsti dalla legge, lo dichiara improcedibile ai sensi dell'art. 22 del d.lgs.n.546/92.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'appello improcedibile;
condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado, liquidate in 1200,00 € omnicomprensive.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
PERONE ERNESTO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 200/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6308/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 12/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229013647388000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229013647388000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229013647388000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229013647388000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110298327675000 ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160184689266000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110090581454000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento per la omessa notificazione delle cartelle sottese con relativa prescrizione del credito portato nonchè la mancanza di motivazione.
Si costituiva in giudizio l'Ader, contestava le doglianze di parte e ribadiva la legittimà della pretesa erariale.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, sez.n.18, con la sentenza n.6308/2023 del 27-4-2023, dichiarava il difetto di giurisdizione per i rapporti di natura non tributaria e rigettava nel resto il ricorso del contribuente con addebito delle spese di lite in complessivi € 1.100,00.
Presentava appello il contribuente ed insisteva per l'accoglimento delle istanze di primo grado. Chiedeva la riforma delle sentenza impugnata e le spese di lite.
Si costituiva L'Agenzia della riscossione e rilevava il mancato rispetto dei termini di legge dei 30 giorni da parte dell'appellante per la iscrizione ruolo dell'appello presso gli uffici della segreteria di questa Corte.
Deduceva quindi che “ Ed invero, l'atto di appello è stato notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione in data 12.12.2023 mentre il deposito e. quindi, la costituzione dell'appellante è avvenuta il 12.01.2024 oltre il termine di 30 gg. previsti dalla legge e, precisamente, il 31° giorno ex art. 155 c.p.c. (nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali)
Orbene, trattandosi di tardiva iscrizione a ruolo, con violazione di un termine processuale perentorio determina l'improcedibilità e/o inammissibilità che non ammette sanatorie.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile
La Corte, preso atto della eccezione della controparte e rilevato che effettivamente l'appello è stato depositato oltre il termine dei 30 giorni previsti dalla legge, lo dichiara improcedibile ai sensi dell'art. 22 del d.lgs.n.546/92.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'appello improcedibile;
condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado, liquidate in 1200,00 € omnicomprensive.