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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5127/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da nata a [...] - BR) in data 11.01.1960, C.P.F. Parte_1
, residente a [...](SA PA - BR), Rua Dr. Eduardo de P.IVA_1
Souza Aranha n. 191;
, nata a [...] - BR) in Parte_2 ila NO CE (SA PA - BR), Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha n. 191;
nato a [...] - BR) in data 06.02.1962, C.P.F. Controparte_1
08572477861, residente a [...](SA PA - BR), Rua Xavier de Almeida n. 918;
nato a [...] - BR) in data 29.09.1993, C.P.F. Controparte_2
, residente a [...](SA PA - BR), Rua Xavier de Almeida n. 918; C.F._1
nato a [...] - BR) in data 22.05.1995, C.P.F. Controparte_3
43107723827, residente a [...](SA PA - BR), Rua Xavier de Almeida n. 918;
nato a [...] - BR) in data 11.07.1964, C.P.F. Controparte_4
10305116835, residente a [...], LÍ (SA PA - BR), Rua dos Manacás 100;
nata a [...] - BR) in data 21.03.1998, C.P.F. Controparte_5
47997421831, residente a [...], LÍ (SA PA - BR), Rua dos Manacás 100;
nata a [...] - BR) in data 18.04.2000, C.P.F. Controparte_6
, residente a [...], LÍ (SA PA - BR), Rua dos Manacás 100; P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Emiliano Nitti (C.F. ), unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'avv. Mattea Carretta (C.F. ), nonché CodiceFiscale_3 unitamente e disgiuntamente all'avv. stabilito Marina SAt'Anna (C.F. C.F._4
),
[...]
pagina 1 di 5
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_7 Controparte_8 tato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti Per parte ricorrente, come da nota del 17.2.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare, vista la mancata costituzione del , dichiarare la contumacia Controparte_7 dell'Amministrazione;
- in via preliminare, in subordine, in caso di costituzione tardiva del rigettare tutte le domande CP_7 proposte dall'Amministrazione;
- in via principale, accertare e dichiarare che i ricorrenti, come in atti generalizzati, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita, e per l'effetto
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o ad ogni altra Controparte_7 autorità amministrativa competente e comunque a ogni Pubblico Ufficiale, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Legge nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA come per legge.”.
Fatto e diritto I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato il Persona_1 giorno 11.12.1860 a Viareggio in territorio già facente parte del Regno di Sardegna dal marzo 1860, figlio di e (all. 10), il quale è emigrato in Persona_2 Persona_3
Brasile, senza rinunci e ta, l'Italia, né naturalizzandosi cittadino brasiliano (all. 30), il quale ivi deceduto in data 15.01.1911 (all. 29) .
Nel ricorso si legge che “ (il cui cognome è stato trascritto, in prima battuta, Parte_3 come e così mantenuto dai suoi discendenti), una volta trasferitosi in Brasile, ha contratto Parte_1 matri in data 08.09.1890 (all. 11), e dalla loro unione è nato Controparte_9 [...] il 13.06.1891 (all. 12). Persona_4
pagina 2 di 5 ha contratto matrimonio con in data 02.06.1917 Persona_4 CP_10
(all. 1 ) 1934 (all. 14), e B) Parte_4
in data 13.03.1928 (all. 15). Persona_5
A) Linea discendenza Parte_4 il 14.01.1961 (all. 16), e dalla loro
[...] Persona_6 unione sono nati i ricorrenti:
- il 06.02.1962 (all. 17), il quale ha contratto matrimonio con Controparte_1 [...] in data 02.09.1989 (all. 18), e dalla loro unione sono nati gli odierni Controparte_11
il 29.09.1993 (all. 19), e il 22.05.1995 (all. Controparte_2 Controparte_3
20);
- in data 11.07.1964 (all. 21) il quale si è unito in matrimonio con Controparte_4 in data 22.05.1993 (all. 22), e dalla loro unione sono nati gli odierni Controparte_12
1.03.1998 (all. 23), e il 18.04.2000 (all. 24). Controparte_5 Controparte_6
B) Linea discendenza Persona_5 ha contratto matrimonio con il 27.12.1958 (all. 25), e
[...] Persona_7 dalla l ierna ricorrente 960 (all. 26), la quale si è Parte_1 unita in matrimonio con de Almeida il 16.12.1989 (all. 27), dalla loro unione Controparte_13 nascendo l'odierna ricorrente il 13.01.1989 (all. 28).” Parte_2
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze. Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_7
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. in data 18.2.2025. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_7 equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in sia in ogni caso
pagina 3 di 5 ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie, si legge nel ricorso che il a SA PA, ” alla data di Parte_5 redazione del presente ricorso, risulta stia provvedendo alla prenotazione, per la sola presentazione dei documenti presso la medesima Autorità, per i richiedenti dell'anno 2011, “che abbiano fatto correttamente la richiesta entro la scadenza stabilita (15.07.2022)” mentre, per i richiedenti dell'anno 2012, viene previsto l'utilizzo, da parte degli stessi, del portale “Prenot@mi” al fine di fissare l'appuntamento per presentare la necessaria documentazione. Quanto appena esposto costituisce solo la fase iniziale dell'iter, il quale, di fatto, continuerà il suo corso sino al termine, con tempistiche davvero molto prolisse, solo dopo che gli iscritti avranno confermato la propria volontà di voler procedere, aver dato prova di essere in possesso di tutta la documentazione corretta e necessaria e aver provveduto al pagamento delle tasse consolari (all.ti 31 e 32). Ad ogni buon conto, come può rilevarsi dall'interrogazione parlamentare del 14.05.2019 (all. 33), il di SA PA riesce ad evadere poco più di 6.000 richieste all'anno. Si noti, peraltro, che al 2019 Parte_5 tre 230.000 persone in lista d'attesa avanti ai vari Parte_6
A questo punto, dovendosi arrivare alla lista 2023, cui appartengono i ricorrenti, si ricava facilmente che il tempo di attesa per i suddetti - si ripete, solo per essere convocati - è di almeno 11-12 anni.”. La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", Pt_6 sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere pagina 4 di 5 dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Per_1
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto CP_7 attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio e introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_7
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le Controparte_7 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Firenze, 19.2.2025. Il Giudice Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 5 di 5
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da nata a [...] - BR) in data 11.01.1960, C.P.F. Parte_1
, residente a [...](SA PA - BR), Rua Dr. Eduardo de P.IVA_1
Souza Aranha n. 191;
, nata a [...] - BR) in Parte_2 ila NO CE (SA PA - BR), Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha n. 191;
nato a [...] - BR) in data 06.02.1962, C.P.F. Controparte_1
08572477861, residente a [...](SA PA - BR), Rua Xavier de Almeida n. 918;
nato a [...] - BR) in data 29.09.1993, C.P.F. Controparte_2
, residente a [...](SA PA - BR), Rua Xavier de Almeida n. 918; C.F._1
nato a [...] - BR) in data 22.05.1995, C.P.F. Controparte_3
43107723827, residente a [...](SA PA - BR), Rua Xavier de Almeida n. 918;
nato a [...] - BR) in data 11.07.1964, C.P.F. Controparte_4
10305116835, residente a [...], LÍ (SA PA - BR), Rua dos Manacás 100;
nata a [...] - BR) in data 21.03.1998, C.P.F. Controparte_5
47997421831, residente a [...], LÍ (SA PA - BR), Rua dos Manacás 100;
nata a [...] - BR) in data 18.04.2000, C.P.F. Controparte_6
, residente a [...], LÍ (SA PA - BR), Rua dos Manacás 100; P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Emiliano Nitti (C.F. ), unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'avv. Mattea Carretta (C.F. ), nonché CodiceFiscale_3 unitamente e disgiuntamente all'avv. stabilito Marina SAt'Anna (C.F. C.F._4
),
[...]
pagina 1 di 5
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_7 Controparte_8 tato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti Per parte ricorrente, come da nota del 17.2.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare, vista la mancata costituzione del , dichiarare la contumacia Controparte_7 dell'Amministrazione;
- in via preliminare, in subordine, in caso di costituzione tardiva del rigettare tutte le domande CP_7 proposte dall'Amministrazione;
- in via principale, accertare e dichiarare che i ricorrenti, come in atti generalizzati, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita, e per l'effetto
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o ad ogni altra Controparte_7 autorità amministrativa competente e comunque a ogni Pubblico Ufficiale, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Legge nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA come per legge.”.
Fatto e diritto I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato il Persona_1 giorno 11.12.1860 a Viareggio in territorio già facente parte del Regno di Sardegna dal marzo 1860, figlio di e (all. 10), il quale è emigrato in Persona_2 Persona_3
Brasile, senza rinunci e ta, l'Italia, né naturalizzandosi cittadino brasiliano (all. 30), il quale ivi deceduto in data 15.01.1911 (all. 29) .
Nel ricorso si legge che “ (il cui cognome è stato trascritto, in prima battuta, Parte_3 come e così mantenuto dai suoi discendenti), una volta trasferitosi in Brasile, ha contratto Parte_1 matri in data 08.09.1890 (all. 11), e dalla loro unione è nato Controparte_9 [...] il 13.06.1891 (all. 12). Persona_4
pagina 2 di 5 ha contratto matrimonio con in data 02.06.1917 Persona_4 CP_10
(all. 1 ) 1934 (all. 14), e B) Parte_4
in data 13.03.1928 (all. 15). Persona_5
A) Linea discendenza Parte_4 il 14.01.1961 (all. 16), e dalla loro
[...] Persona_6 unione sono nati i ricorrenti:
- il 06.02.1962 (all. 17), il quale ha contratto matrimonio con Controparte_1 [...] in data 02.09.1989 (all. 18), e dalla loro unione sono nati gli odierni Controparte_11
il 29.09.1993 (all. 19), e il 22.05.1995 (all. Controparte_2 Controparte_3
20);
- in data 11.07.1964 (all. 21) il quale si è unito in matrimonio con Controparte_4 in data 22.05.1993 (all. 22), e dalla loro unione sono nati gli odierni Controparte_12
1.03.1998 (all. 23), e il 18.04.2000 (all. 24). Controparte_5 Controparte_6
B) Linea discendenza Persona_5 ha contratto matrimonio con il 27.12.1958 (all. 25), e
[...] Persona_7 dalla l ierna ricorrente 960 (all. 26), la quale si è Parte_1 unita in matrimonio con de Almeida il 16.12.1989 (all. 27), dalla loro unione Controparte_13 nascendo l'odierna ricorrente il 13.01.1989 (all. 28).” Parte_2
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze. Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_7
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. in data 18.2.2025. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_7 equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in sia in ogni caso
pagina 3 di 5 ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie, si legge nel ricorso che il a SA PA, ” alla data di Parte_5 redazione del presente ricorso, risulta stia provvedendo alla prenotazione, per la sola presentazione dei documenti presso la medesima Autorità, per i richiedenti dell'anno 2011, “che abbiano fatto correttamente la richiesta entro la scadenza stabilita (15.07.2022)” mentre, per i richiedenti dell'anno 2012, viene previsto l'utilizzo, da parte degli stessi, del portale “Prenot@mi” al fine di fissare l'appuntamento per presentare la necessaria documentazione. Quanto appena esposto costituisce solo la fase iniziale dell'iter, il quale, di fatto, continuerà il suo corso sino al termine, con tempistiche davvero molto prolisse, solo dopo che gli iscritti avranno confermato la propria volontà di voler procedere, aver dato prova di essere in possesso di tutta la documentazione corretta e necessaria e aver provveduto al pagamento delle tasse consolari (all.ti 31 e 32). Ad ogni buon conto, come può rilevarsi dall'interrogazione parlamentare del 14.05.2019 (all. 33), il di SA PA riesce ad evadere poco più di 6.000 richieste all'anno. Si noti, peraltro, che al 2019 Parte_5 tre 230.000 persone in lista d'attesa avanti ai vari Parte_6
A questo punto, dovendosi arrivare alla lista 2023, cui appartengono i ricorrenti, si ricava facilmente che il tempo di attesa per i suddetti - si ripete, solo per essere convocati - è di almeno 11-12 anni.”. La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", Pt_6 sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere pagina 4 di 5 dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Per_1
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto CP_7 attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio e introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_7
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le Controparte_7 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Firenze, 19.2.2025. Il Giudice Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 5 di 5