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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 1109/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10 sono presenti l'avv. Sorgi in sostituzione dell'avv. Gentile Cinà per parte ricorrente e l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per parte convenuta
I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. Sorgi chiede la condanna alle spese. L'avv. Ciancimino chiede la compensazione in virtù del fatto che il ritardo è stato determinato dal ritardo nell'invio della documentazione necessaria da parte del ricorrente.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1109 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: indennità di disoccupazione agricola avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_3
complessivamente in euro 1.200,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/01/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' rappresentando di avere presentato domanda al fine di avere riconosciuta CP_3
l'indennità di disoccupazione agricola e gli assegni nucleo familiare e che l' aveva CP_3 proceduto al pagamento dell'indennità per 148 gg. anziché 153, chiedendo, pertanto, la differenza dovuta.
Si costituiva il convenuto formulando richiesta di cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, CP_3
parte convenuta la compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
L' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, essendo il pagamento CP_1
intervenuto in un momento successivo al deposito ed alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 25/03/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 1109/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10 sono presenti l'avv. Sorgi in sostituzione dell'avv. Gentile Cinà per parte ricorrente e l'avv. CIANCIMINO ROSARIA per parte convenuta
I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. Sorgi chiede la condanna alle spese. L'avv. Ciancimino chiede la compensazione in virtù del fatto che il ritardo è stato determinato dal ritardo nell'invio della documentazione necessaria da parte del ricorrente.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.50 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1109 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: indennità di disoccupazione agricola avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_3
complessivamente in euro 1.200,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/01/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' rappresentando di avere presentato domanda al fine di avere riconosciuta CP_3
l'indennità di disoccupazione agricola e gli assegni nucleo familiare e che l' aveva CP_3 proceduto al pagamento dell'indennità per 148 gg. anziché 153, chiedendo, pertanto, la differenza dovuta.
Si costituiva il convenuto formulando richiesta di cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, CP_3
parte convenuta la compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
L' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, essendo il pagamento CP_1
intervenuto in un momento successivo al deposito ed alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 25/03/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio