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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6455 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr. Maria Rosaria Pupo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 699 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 con
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
(C.F: ), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1 CodiceFiscale_1
genitoriale sui figli minori (C.F.: ) e (C.F.: Persona_1 CodiceFiscale_2 Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliata in Poggiomarino, alla via G. Moscato n. 7, presso l'avv. Salvatore C.F._3
CE (C.F: ) da cui è rappresentata e difesa. CodiceFiscale_4
APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona del procuratore abilitato alla rappresentanza Controparte_1 P.IVA_1
societaria , elettivamente domiciliata in Avellino alla via G. Guglielmo n. 13 presso l'avv. Alfredo CP_2
Dovetto (C.F: ) da cui è rappresentata e difesa. CodiceFiscale_5
APPELLATA
E
(C.F. ) residente in [...]. Controparte_3 CodiceFiscale_6
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Nell'interesse della sig.ra , in proprio e nella qualità di genitore Parte_1
pagina 1 di 10 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e , l'avv. Salvatore CE Persona_1 Parte_2
in ossequio a quanto disposto dall'On.le Giudice adito si riporta ai propri atti di causa nonché a tutte le
richieste e le difese ivi rese e ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito da controparte in quanto infondato in fatto e in
diritto e ne chiede il rigetto. L'avv. CE chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
PER LA UNIPOLSAI: “Conclude come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo in particolare per
l'integrale rigetto dell'avverso appello, stante la piena congruità di tutti gli importi già liquidati dal Giudice di
primo grado, che vanno ben oltre rispetto a quanto provato dalla controparte a titolo di danno morale riflesso.
Evidenzia al riguardo che, come riferito in costituzione, la sentenza del Tribunale di Napoli è stata già
particolarmente sensibile alle richieste avverse, e ciò nonostante una domanda assolutamente priva di prova,
che si è limitata ad una mera enunciazione del fatto storico, con richiesta di liquidazione del danno parentale,
che ha addirittura indicato in quote uguali (33%) fra madre e figli, nonostante la chiara differenza
quantificativa, valevole in casi quale quello di lite. Evidenzia altresì che non provato e inesistente è il
mutamento in peius del rapporto genitoriale ante e post sinistro tra lo e i propri figli e, in particolare, Pt_1
la figlia minore , nata addirittura dopo il sinistro, con la conseguenza che tale minore non ha Pt_2
chiaramente potuto risentire di alcun peggiorante ante e post evento. Manca qualsivoglia prova dell'alterazione
della sfera sessuale dei sig.ri e dello "stress" e depressione dell'appellante, in alcun modo certificati e Pt_1
documentati. Manca infine qualsivoglia prova del peggioramento dell'economia familiare, essendo invece
addirittura provata in primo grado la “inattività lavorativa" dello , da cui la chiara mancanza di prova Pt_1
di un presunto cambiamento del tenore di vita economico della famiglia. Il tutto senza considerare poi che,
come emerso in primo grado, l'aggravamento delle condizioni dello era probabile conseguenza di una Pt_1
"cascata patologica" derivante da pregressa patologia vascolare dello Speranza, tardivamente diagnosticata
dai sanitari (cfr. CTU medica dott. ) che ha determinato il danno permanente oggetto di lite. È dunque Per_2
evidente che a fronte di tali clamorose lacune, mancanze di prova e criticità, la sentenza di primo grado è fin
troppo congrua e generosa nella liquidazione operata, con la conseguenza che tale sentenza di primo grado
dovrà essere confermata anche in appello. Da ciò il rigetto integrale del gravame e condanna delle controparti
al pagamento delle spese di lite in favore di Chiede introitarsi la causa in decisione, con Controparte_4
concessione di termine anche ridotto per deposito di note conclusionali e memorie di replica”.
pagina 2 di 10 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17.04.2015 ha convenuto e la Parte_3 Controparte_3 [...]
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata chiedendo la loro condanna solidale al risarcimento dei CP_1
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi alle 19,45 dell'11
giugno 2012.
A sostegno della domanda l'istante ha dedotto che, nella data e nell'ora indicati, percorreva via Cangiani
in Boscoreale alla guida dell'auto Mini Cooper targata CE733ZT la quale veniva attinta alla fiancata sinistra dalla Lancia Musa targata ED048SC, appartenente a ed assicurata per la r.c.a. dalla Controparte_3 [...]
che - provenendo dall'opposto senso di marcia - svoltava improvvisamente a sinistra senza attivare gli CP_1
indicatori direzionali e in violazione dell'obbligo di precedenza.
Per effetto della collisione il veicolo condotto dall'attore impattava violentemente contro un muro di cemento posto al margine destro della carreggiata ed il subiva una frattura delle vertebre D2, D4, D5 con Per_1
conseguente istaurarsi di una condizione di paraplegia.
La costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda mentre è CP_1 Controparte_3
rimasto contumace.
La causa è stata quindi istruita assumendo la prova testimoniale capitolata dall'attore ed espletando c.t.u.
tecnica e medico legale sulla persona del . Per_1
È quindi intervenuta volontariamente nel giudizio , coniuge dell'attore, sia in proprio Parte_1
che quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e , chiedendo il Persona_1 Pt_2
risarcimento del danno morale, all'integrità dei rapporti familiari e patrimoniale patito in conseguenza delle lesioni riportate dal marito nel sinistro. A sostegno della pretesa, l'interventrice ha dedotto che, prima del sinistro, il provvedeva al sostentamento economico della famiglia e coltivava stabili rapporti affettivi con Per_1
la moglie ed i figli condividendo con loro attività ludiche, sociali, ricreative, sportive, etc.
Tale ordinario assetto di vita familiare veniva compromesso dal sinistro, le cui conseguenze pregiudicavano sia la relazione tra i figli e il padre, non più in grado di partecipare attivamente alla crescita della prole, sia il rapporto coniugale.
La causa è stata quindi decisa con sentenza n. 1711/2022, pubblicata in data 11.07.2022 e non notificata,
la quale ha riconosciuto la responsabilità esclusiva di nella produzione del sinistro Controparte_3
pagina 3 di 10 condannandolo in solido con la al risarcimento del danno subito da Controparte_5 Parte_3
liquidato in € 871.608,00 a fronte di postumi permanenti stimati dal c.t.u. nell'ordine dell'80%, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del macro-leso liquidato in € 70.000,00 in favore di e in € 40.000,00 in favore di ciascuno dei figli con gli interessi legali dalla Parte_1
decisione al saldo.
Detta sentenza, per quanto di interesse, è stata così motivata: “…l'attore a seguito del sinistro subito in
data 11.06.2012 presenta i seguenti postumi permanenti: perdita della funzione deambulatoria per paraplegia
grave a partenza dorsale, impotenza, incontinenza sfinterica…Il consulente ha riconosciuto una inabilità
temporanea totale (I.T.T.) di giorni cento, ed una presenza di postumi residuati da danno biologico permanente
valutabili nella misura del 80%. Ritenuta accettabile tale valutazione, non provata attività lavorativa, le lesioni
riportate dall'attore, in relazione al sinistro subito, vanno liquidate come danno biologico.
Stimasi equo liquidare il danno biologico sofferto dal sig. per una I.T.T. di giorni 100 pari Parte_3
ad € 9.900,00 e per i postumi permanenti valutati al 80% in base alle tabelle Tribunale di Milano all'attualità,
per l'età di anni 23 del sig. all'epoca del sinistro, pari ad Euro 861.628,00… Parte_3
Rilevato che la Corte di Cassazione è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche
in favore dei prossimi congiunti di persona che, pur sopravvissuta a seguito di errore medico o di sinistro
stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sulle persone a
sé più vicine, la richiesta di risarcimento avanzata dalla moglie dell'attore anche per i minori quale genitore
esercente la potestà genitoriale è accoglibile.
Il danno subito dai congiunti, a causa delle lesioni riportate da un loro caro per fatto illecito altrui, è un
danno diretto, non riflesso, trattandosi della diretta conseguenza della lesione patita dal loro parente, per cui, la
suddetta lesione rappresenta un fatto plurioffensivo, con vittime diverse, ma parimenti dirette. Nella prassi, per
mere esigenze descrittive, si parla impropriamente di vittime secondarie e di danno riflesso (Cass. Ord.
7748/2020).
Stimasi, pertanto, equo liquidarlo in euro 150.000,00 di cui 70,000,00 al coniuge e 40.000,00 ad ognuno
dei figli minori e ”. Persona_1 Parte_2
§§§§§§
Con atto notificato il 07.02.2023 alla ed iscritto a ruolo il 14.02.2023 CP_1 CP_4 Pt_1
pagina 4 di 10 , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori e , ha Parte_1 Parte_2 Persona_1
proposto tempestivo appello avverso la suddetta decisione chiedendo - per l'unico motivo di gravame di seguito indicato - la sua parziale riforma con condanna degli appellati al pagamento a titolo di risarcimento del danno del residuo importo complessivo di € 845.540,82, già al netto delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
La costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello deducendo che il danno era stato CP_1
rettamente liquidato dal Tribunale in € 70.000,00 in favore della moglie dell'infortunato ed in € 40.000,00 per ciascun figlio.
All'esito della prima udienza, celebrata con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la
Corte ha rilevato il difetto di prova del buon esito della notifica postale dell'appello a , Controparte_3
litisconsorte necessario, stante il mancato rientro dell'avviso di ricevimento nonché la mancata vocatio in ius di
L'appellante è stata pertanto invitata - ex art. 332 c.p.c. - a notiziare il dell'appello proposto Parte_3 Per_1
nonché a depositare prova dell'avvenuta notifica della citazione in favore di . Controparte_3
Accertata la tempestiva notifica dell'appello al responsabile civile, rimasto contumace anche nel presente grado di giudizio, e rilevato che - non essendo il un litisconsorte necessario - il mancato Per_1
perfezionamento, per irreperibilità, della notifica nei suoi confronti non fosse ostativo alla prosecuzione del giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita con la concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, la causa è stata infine introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei temini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a complessivi quaranta giorni.
§§§§§§
Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'insufficienza dell'importo liquidato dal tribunale in favore proprio e dei figli a titolo di risarcimento danni e la sua arbitraria determinazione operata con un mero richiamo all'equità senza indicare i criteri adottati al fine di stabilire il quantum debeatur.
Non tenendo conto della relazione di stretta parentela esistente la vittima primaria dell'illecito e gli appellanti, dell'entità dello stravolgimento della vita familiare - desumibile anche in via presuntiva - della sofferenza dei figli nel non vedere più il padre prendere parte attiva alla loro crescita, del deterioramento della vita di coppia e del fatto che la moglie aveva dovuto farsi carico dell'intera organizzazione familiare, perdendo pagina 5 di 10 ogni forma di collaborazione e di apporto del coniuge, il giudice di primo grado aveva infatti sottostimato il pregiudizio non attenendosi ai parametri indicati dalle Tabella del Tribunale di Milano per la determinazione del danno da perdita del rapporto parentale. Dette tabelle prevedevano, infatti, per la morte del coniuge o di un genitore il riconoscimento di una somma compresa tra un minimo di € 165.960,00 ed un massimo di €
331.920,00.
§§§§§§
L'appello, parzialmente fondato, deve essere accolto per quanto di effettiva ragione. Sul punto giova innanzi tutto osservare come, con orientamento ormai consolidato, la Cassazione abbia chiarito che “ai prossimi
congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il
risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in
relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223
c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso” (cfr. da ultimo cass. 17.5.23
n. 13540).
Tale danno, espressione della dimensione plurioffensiva della lesione inferta ad un prossimo congiunto,
non deve peraltro essere accertato con metodi scientifici, potendo essere comprovato anche tramite il corretto ricorso alla prova presuntiva, desunta dal “rapporto di stretta parentela esistente tra la vittima e i suoi familiari
che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le lesioni riportate dal loro
prossimo congiunto” (cfr. ad es. Cass. 17 maggio 2023, n. 13540 e Cass. 24 settembre 2019 n. 11212).
La quantificazione del credito risarcitorio va poi operata mediante l'impiego del c.d. “sistema a punti”,
elaborato dal Tribunale di Roma ed in seguito recepito dalla Suprema Corte che lo ha indicato come parametro idoneo ad assicurare uniformità e proporzionalità nella liquidazione dei danni subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di macro-lesioni (cfr. Cass. 17 maggio 2023, n. 13540).
Questo sistema assicura la valorizzazione sia dell'aspetto interiore del pregiudizio (sub specie di danno morale) sia dell'aspetto dinamico relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto. Ciò attraverso la distinta commisurazione monetaria di ciascuna di tali due componenti,
rispettivamente pari a € 3.474,00 per il patimento involgente la sfera interiore e a un importo variabile tra €
2.450,00 e € 3.474,00, per il profilo dinamico relazionale, da riconoscersi, peraltro, soltanto in favore dei familiari gravati dal dovere di assistenza nei riguardi della vittima primaria.
pagina 6 di 10 La quantificazione del risarcimento, una volta determinati i valori da attribuire al punto base, impone il successivo apprezzamento di un ulteriore parametro, dato dalla somma dei punti corrispondenti all'età della vittima primaria dell'illecito e all'età del familiare, nonché alla natura del vincolo parentale che li lega,
ponderando il risultato con il coefficiente corrispondente al numero di componenti del nucleo familiare tenuti all'assistenza.
Una volta determinato il valore monetario del punto base ed il punteggio ponderato sulla base dei criteri sopraindicati, la liquidazione del danno parentale da macro-lesioni deve essere infine effettuata moltiplicando tra loro tali elementi e rapportando successivamente il risultato alla misura percentuale del danno biologico patito dalla vittima primaria.
Tanto premesso circa le modalità di quantificazione del danno subito dai congiunti di persona macro-
lesa, deve rilevarsi che il Tribunale non si è conformato alle suddette indicazioni, avendo liquidato il risarcimento sulla base di una semplice valutazione equitativa, non altrimenti motivata. Ciò in aperta violazione delle coordinate tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha espressamente circoscritto il possibile ricorso ad una liquidazione “equitativa pura” solo in presenza di situazioni concrete di assoluta eccezionalità,
certamente non riscontrabili nell'ipotesi di specie (cfr. sul punto anche Cass. n. 36297 del 2022),
Ne consegue la necessità di rideterminarne l'ammontare del credito risarcitorio nel rispetto dei principi appena illustrati.
§§§§§§
Preme a questo punto osservare, prima di articolare il calcolo in relazione a ciascun membro della famiglia, che nell'ipotesi di specie risulta applicabile solo il punto-base riferibile al danno da sofferenza interiore
(€ 3.474,00) con esclusione della componente dinamico-relazionale. Tale limitazione si impone in ragione della mancanza di elementi probatori dai quali poter desumere la sussistenza di una perdurante comunanza di vita tra il e la sua famiglia nucleare, al contrario sconfessata dallo stato di irreperibilità di quest'ultimo emerso Per_1
all'esito del procedimento di notifica della citazione in appello ex art. 332 c.p.c.
Fissato in tal modo il punto-base, è ora possibile quantificare il risarcimento per ciascuno dei danneggiati. Dalla documentazione versata in atti si evince che, al momento del sinistro, e Parte_3 Parte_1
avevano rispettivamente 23 e 24 anni, erano legati da vincolo coniugale e costituivano con i due figli
[...]
- di cui uno in procinto di nascere - un nucleo familiare composto da 4 persone.
pagina 7 di 10 Dalle risultanze della CTU medico legale, disposta nel corso del giudizio di primo grado, emerge inoltre che la vittima primaria ha riportato, in conseguenza delle lesioni, un grado di invalidità permanente pari all'80%.
Applicando i criteri desumibili dalle più recenti tabelle del Tribunale di Roma, l'importo spettante al coniuge va dunque individuato nella somma di € 97.272,00 ottenuta moltiplicando tra loro il valore del punto base (€ 3.474,00), la percentuale di invalidità riconosciuta al (80%) e i 35 punti riconosciuti in ragione dei Per_1
criteri tabellari (20 punti per la relazione di parentela con la vittima primaria, 8 punti in base all'età del danneggiato, 7 in base all'età del parente da risarcire, moltiplicati per il coefficiente corrispondente al numero dei soggetti tenuti all'assistenza, pari a 1 in caso di liquidazione del danno in favore del coniuge).
Quanto poi ai minori e , il calcolo può essere svolto congiuntamente, Parte_2 Persona_1
versando quest'ultimi in condizioni sostanzialmente equivalenti sia con riferimento al criterio dell'anzianità al momento del sinistro (fascia di età 0-30), sia con riguardo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla relazione di parentela con la vittima primaria.
Applicando i suindicati parametri, l'importo spettante a ciascuno dei figli va individuato nella somma di
€ 41.688,00 ottenuta moltiplicando tra loro il valore del punto base, la percentuale di invalidità della vittima primaria e i 15 punti riconosciuti in base alla tabella (15 per la relazione di parentela con la vittima primaria, 8
punti in base all'età del danneggiato, 7 in base all'età del parente da risarcire, moltiplicati per il coefficiente corrispondente al numero dei soggetti tenuti all'assistenza, pari a 0,5 in caso di liquidazione del danno in favore del figlio).
Il non esiguo ammontare del credito risarcitorio, pari complessivamente ad € 180.648,00 ed il notevole scarto temporale esistente tra la data dell'illecito e quella della liquidazione, lasciano infine ragionevolmente presumere che, se gli importi dovuti fossero stati versati nell'immediatezza del fatto, essi non sarebbero stati destinati al consumo immediato ma piuttosto impiegati in modo fruttifero.
Gli appellanti hanno dunque verosimilmente subito anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n. 1712/1995,
è ristorabile tramite il riconoscimento di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa, può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.
Sempre alla stregua di tale pronunzia gli interessi, onde evitare di incorrere in una sovra-compensazione,
non potranno però essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo invece rifarsi al credito vantato pagina 8 di 10 al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie risultano perciò dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento devalutato, in base agli indici Istat, alla data dell'illecito e successivamente rivalutato, anno per anno, sino al momento della presente decisione. Dall'importo complessivo del credito così
determinato deve essere tuttavia detratta la somma di € 150.219,18 già corrisposta agli appellanti in esecuzione della pronuncia di primo grado.
Al fine di eseguire correttamente tale compensazione giova richiamare il principio espresso dalla Corte
di Cassazione in tema di scomputo degli acconti dal credito risarcitorio, secondo cui tale operazione deve essere eseguita rendendo innanzi tutto omogenei il credito e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito,
ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione) e detraendo poi quest'ultima posta dall'ammontare del risarcimento. In secondo luogo, occorre calcolare gli interessi compensativi sulla base del saggio individuato,
nella specie quello legale, differenziando tuttavia: a) il lasso di tempo ricompreso tra la data dell'illecito e quello del pagamento dell'acconto, per il quale gli interessi devono essere calcolati sull'intero capitale;
b) il periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione, in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, anch'essa rivalutata anno per anno (cfr. Cass. 21
ottobre 2017, n. 25817).
Sviluppando tali i calcoli nell'ipotesi di specie ed assumendo quale momento di corresponsione dell'acconto la data della citazione in appello - in difetto di precisa indicazione di altra data - il credito risarcitorio spettante in proprio a (€ 97.272,00), devalutato alla data dell'illecito e rivalutato Parte_1
anno per anno fino all'avvio del presente giudizio, risulta pari a € 101.894,33 ivi compresi gli interessi.
Detraendo da tale somma l'importo di € 70.000,00 corrisposto dalla compagnia assicurativa in esecuzione della sentenza di primo grado, residua un credito pari a € 31.894,33 che rivalutato all'attualità (indice Istat settembre
2025) risulta essere pari ad € 35.499,70, comprensivi di interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno
(sempre al settembre 2025). Tale importo deve essere inoltre aggiornato con il calcolo di interessi e rivalutazione maturati da ottobre 2025 alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto invece al credito risarcitorio spettante a ciascun figlio, l'importo (€ 41.688,00) devalutato alla data dell'illecito e rivalutato anno per anno fino all'avvio del presente giudizio, risulta pari a € 43.671,43.
Detraendo da tale somma l'importo di € 40.109, 59, percepito in esecuzione della sentenza di primo grado,
pagina 9 di 10 residua un credito di € 3.561,84, che - rivalutato all'attualità (indice Istat settembre 2025) - risulta essere pari a €
3.964,48, comprensivo di interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno (fino a settembre 2025). Tale
importo deve essere inoltre aggiornato con il calcolo di interessi e rivalutazione maturati successivamente fino alla data di pubblicazione della sentenza.
Dalla presente sentenza, che converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono inoltre dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo effettivo.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione tariffario previsto dal D.M. 13.08.2022 n. 147 in relazione al decisum, di valore pari all'incremento del credito risarcitorio riconosciuto all'esito del giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1711/2022 pubblicata in data
11.07.2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto e per l'effetto condanna e la in Controparte_3 Controparte_1
solido tra loro, al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di € 43.428,66, di cui € Parte_1
35.499,70 a titolo di risarcimento del danno personalmente patito, € 3.964,48 per il danno sofferto da Per_1
ed € 3.964,48 per il danno subito da , oltre interessi e rivalutazione computati da ottobre
[...] Parte_2
2025 alla data di pubblicazione della presente pronunzia con le modalità indicate in motivazione.
2) Condanna e la in solido tra loro, al rimborso delle spese avversarie Controparte_3 Controparte_5
del giudizio di appello che si liquidano in € 2.556,00 per esborsi vivi ed in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge;
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 10.12.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dr. Luca Maffei
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