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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 309 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to ARCIDIACONO GIOVANNI Pt_1
appellante
E con l'avv.to DE LUCA CLAUDIO CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Cosenza, pronunciandosi sul ricorso proposto da ha dichiarato CP_1 la natura professionale della patologia “sindrome da conflitto della cuffia dei rotatori spalla destra trattata chirurgicamente (decompressione artroscopica) con deficit funzionale ai gradi estremi di particolarità” e “sindrome da conflitto della cuffia dei rotatori spalla sinistra trattata chirurgicamente (decompressione artroscopica) con deficit funzionale ai gradi estremi di articolarità” contratta da parte ricorrente;
ha condannato, per l'effetto, l' a Pt_1
corrispondere a parte ricorrente l'indennizzo in conto capitale nella misura corrispondente al
6% oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda amministrativa;
ha condannato l' al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura del 50%, ha liquidato in Pt_1
complessivi € 1.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi;
ha posto a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato decreto. Pt_1 Avverso tale decisione ha interposto gravame l' e, dopo avere ribadito l'eccezione nullità Pt_1
del ricorso per carenza di allegazioni, ha lamentato l'erroneità della ctu, condivisa dal giudice di prime cure, perché a) la diagnosi posta dal perito non coincide con le malattie denunciate, per cui non sono state oggetto di valutazione da parte dell'istituto e non costituiscono l'oggetto del contenzioso: il ctu, nel rispondere ai quesiti del giudice avrebbe dovuto esprimersi in merito alle patologie denunciate e non individuare altre patologie per le quali il ricorrente non aveva mai seguito il corretto iter amministrativo;
b) dalla lettura dei verbali operatori del
08/01/2019 (intervento sulla spalla dx) e del 2/01/2020 (intervento spalla sn) emerge che non sussiste alcuna lesione delle strutture muscolotendinee della spalla e neppure condizioni di degenerazione dei tendini;
infatti veniva eseguito un semplice intervento di decompressione;
che dal verbale operatorio, emerge, invece, che l'assicurato e' portatore di una variante di conformazione anatomica dei distretti in menzione denominata acromion di tipo 2; siffatta particolare conformazione anatomica e' di per sè responsabile, per come riportato nella letteratura scientifica di merito, dell' insorgenza della sindrome da conflitto;
inoltre, nel caso in esame non e' invocabile neppure un eventuale ruolo concausale dell'esposizione ad un rischio lavorativo in quanto in condizioni anatomiche normali, la sindrome da conflitto subacromiale riconosce quale causa l'elevazione del braccio sopra il piano della spalla in quanto la testa omerale assume una posizione che va a comprimere le strutture tendinee;
laddove, l' attivita' lavorativa svolta dall'assicurato (parrucchiere) non prevede che le braccia vengano sollevate sopra il piano delle spalle, per cui la compressione e la conseguente infiammazione della borsa sad sono determinate esclusivamente dalla variante anatomica tipo
2 dell' acromion e non dai movimenti eseguiti per l' esercizio della proprie mansioni.
Ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado.
Nella resistenza dell'appellata, alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
1. L'appello è infondato.
1.1.L'attività di parrucchiere era stata ben individuata nel ricorso, nel quale venivano dedotte le specifiche incombenze (shampoo, taglio, tintura, piega sempre in stazione eretta con braccia alzate e con movimentazione di phon, forbici, spazzole e piastre) ed anche esplicitato l'orario di lavoro (inizio 8.30 fine 19.30 con una pausa di due ore - pag.1 del ricorso introduttivo).
1.2.Secondo risalente orientamento a carico dell'assicurato è posto il solo onere di specificare i sintomi della patologia (cfr Cass. 19 giugno 1999 n. 6175) "essendo il giudice vincolato solo dai fatti morbosi dedotti, e non dalla loro definizione medica".
Pag. 2 di 4 Sul versante processuale, anche al di fuori della materia assicurativa, la giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 18711 del 30/08/2006) ha precisato che l'accertamento della natura dell'infermità denunciata costituisce mera riqualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio dalla parte, e non investe una vera e propria modifica dei fatti costitutivi della domanda. Il principio è stato affermato anche in termini più estesi nel rapporto tra infortunio e malattia professionale (cfr Cass. n. 16138 del 21/12/2001): tutte le volte in cui rimangono fermi i fatti costitutivi della tutela – da identificarsi essenzialmente nell'allegazione della sintomatologia accusata - non viene a configurarsi alcun mutamento di domanda, né extrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. posto che il petitum va identificato con la prestazione richiesta e la causa petendi è costituita appunto dal quadro sintomatico allegato in ricorso, in relazione al quale va esercitato il potere qualificatorio del giudice, il cui unico limite consiste, com'è noto, nel rispetto dei fatti esposti dalle parti (cfr
Cass. Sez. Un. 1099/1998).
Ciò premesso, il giudice di prime cure ha recepito le risultanze della perizia espletata nella quale il ctu ha considerato il quadro sintomatico allegato in ricorso, che rispecchia quello descritto nelle denunce del 21.3.2019 e 20.5.2020, alle quali risultano allegati i documenti relativi agli interventi chirurgici eseguiti e gli altri accertamenti medici effettuati che danno atto proprio delle patologie in relazione alle quali il ctu ha riscontrato il nesso di causalità o quantomeno di concausalità con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente di parrucchiere per signora sin da ottobre 2008 emergente dall'estratto contributivo, attività che richiede stazione eretta con posture incongrue degli arti superiori, implicando un sovraccarico meccanico delle spalle.
Per il resto le censure si traducono in un mero dissenso diagnostico che non si confronta efficacemente con l'accertamento medico-legale espletato, affermandosi apoditticamente e senza riscontro nei documenti citati dall' che la sindrome da conflitto della cuffia dei Pt_1
rotatori sia causata in via esclusiva dalla variante di conformazione anatomica dei distretti denominata acromion di tipo 2.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2. Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in data 5.4.2023, Pt_1
avverso la sentenza del tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 257/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
Pag. 3 di 4 2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del secondo grado, liquidate in € 3.000, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
16.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 309 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to ARCIDIACONO GIOVANNI Pt_1
appellante
E con l'avv.to DE LUCA CLAUDIO CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Cosenza, pronunciandosi sul ricorso proposto da ha dichiarato CP_1 la natura professionale della patologia “sindrome da conflitto della cuffia dei rotatori spalla destra trattata chirurgicamente (decompressione artroscopica) con deficit funzionale ai gradi estremi di particolarità” e “sindrome da conflitto della cuffia dei rotatori spalla sinistra trattata chirurgicamente (decompressione artroscopica) con deficit funzionale ai gradi estremi di articolarità” contratta da parte ricorrente;
ha condannato, per l'effetto, l' a Pt_1
corrispondere a parte ricorrente l'indennizzo in conto capitale nella misura corrispondente al
6% oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda amministrativa;
ha condannato l' al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura del 50%, ha liquidato in Pt_1
complessivi € 1.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi;
ha posto a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato decreto. Pt_1 Avverso tale decisione ha interposto gravame l' e, dopo avere ribadito l'eccezione nullità Pt_1
del ricorso per carenza di allegazioni, ha lamentato l'erroneità della ctu, condivisa dal giudice di prime cure, perché a) la diagnosi posta dal perito non coincide con le malattie denunciate, per cui non sono state oggetto di valutazione da parte dell'istituto e non costituiscono l'oggetto del contenzioso: il ctu, nel rispondere ai quesiti del giudice avrebbe dovuto esprimersi in merito alle patologie denunciate e non individuare altre patologie per le quali il ricorrente non aveva mai seguito il corretto iter amministrativo;
b) dalla lettura dei verbali operatori del
08/01/2019 (intervento sulla spalla dx) e del 2/01/2020 (intervento spalla sn) emerge che non sussiste alcuna lesione delle strutture muscolotendinee della spalla e neppure condizioni di degenerazione dei tendini;
infatti veniva eseguito un semplice intervento di decompressione;
che dal verbale operatorio, emerge, invece, che l'assicurato e' portatore di una variante di conformazione anatomica dei distretti in menzione denominata acromion di tipo 2; siffatta particolare conformazione anatomica e' di per sè responsabile, per come riportato nella letteratura scientifica di merito, dell' insorgenza della sindrome da conflitto;
inoltre, nel caso in esame non e' invocabile neppure un eventuale ruolo concausale dell'esposizione ad un rischio lavorativo in quanto in condizioni anatomiche normali, la sindrome da conflitto subacromiale riconosce quale causa l'elevazione del braccio sopra il piano della spalla in quanto la testa omerale assume una posizione che va a comprimere le strutture tendinee;
laddove, l' attivita' lavorativa svolta dall'assicurato (parrucchiere) non prevede che le braccia vengano sollevate sopra il piano delle spalle, per cui la compressione e la conseguente infiammazione della borsa sad sono determinate esclusivamente dalla variante anatomica tipo
2 dell' acromion e non dai movimenti eseguiti per l' esercizio della proprie mansioni.
Ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado.
Nella resistenza dell'appellata, alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
1. L'appello è infondato.
1.1.L'attività di parrucchiere era stata ben individuata nel ricorso, nel quale venivano dedotte le specifiche incombenze (shampoo, taglio, tintura, piega sempre in stazione eretta con braccia alzate e con movimentazione di phon, forbici, spazzole e piastre) ed anche esplicitato l'orario di lavoro (inizio 8.30 fine 19.30 con una pausa di due ore - pag.1 del ricorso introduttivo).
1.2.Secondo risalente orientamento a carico dell'assicurato è posto il solo onere di specificare i sintomi della patologia (cfr Cass. 19 giugno 1999 n. 6175) "essendo il giudice vincolato solo dai fatti morbosi dedotti, e non dalla loro definizione medica".
Pag. 2 di 4 Sul versante processuale, anche al di fuori della materia assicurativa, la giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 18711 del 30/08/2006) ha precisato che l'accertamento della natura dell'infermità denunciata costituisce mera riqualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio dalla parte, e non investe una vera e propria modifica dei fatti costitutivi della domanda. Il principio è stato affermato anche in termini più estesi nel rapporto tra infortunio e malattia professionale (cfr Cass. n. 16138 del 21/12/2001): tutte le volte in cui rimangono fermi i fatti costitutivi della tutela – da identificarsi essenzialmente nell'allegazione della sintomatologia accusata - non viene a configurarsi alcun mutamento di domanda, né extrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. posto che il petitum va identificato con la prestazione richiesta e la causa petendi è costituita appunto dal quadro sintomatico allegato in ricorso, in relazione al quale va esercitato il potere qualificatorio del giudice, il cui unico limite consiste, com'è noto, nel rispetto dei fatti esposti dalle parti (cfr
Cass. Sez. Un. 1099/1998).
Ciò premesso, il giudice di prime cure ha recepito le risultanze della perizia espletata nella quale il ctu ha considerato il quadro sintomatico allegato in ricorso, che rispecchia quello descritto nelle denunce del 21.3.2019 e 20.5.2020, alle quali risultano allegati i documenti relativi agli interventi chirurgici eseguiti e gli altri accertamenti medici effettuati che danno atto proprio delle patologie in relazione alle quali il ctu ha riscontrato il nesso di causalità o quantomeno di concausalità con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente di parrucchiere per signora sin da ottobre 2008 emergente dall'estratto contributivo, attività che richiede stazione eretta con posture incongrue degli arti superiori, implicando un sovraccarico meccanico delle spalle.
Per il resto le censure si traducono in un mero dissenso diagnostico che non si confronta efficacemente con l'accertamento medico-legale espletato, affermandosi apoditticamente e senza riscontro nei documenti citati dall' che la sindrome da conflitto della cuffia dei Pt_1
rotatori sia causata in via esclusiva dalla variante di conformazione anatomica dei distretti denominata acromion di tipo 2.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2. Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in data 5.4.2023, Pt_1
avverso la sentenza del tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 257/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
Pag. 3 di 4 2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del secondo grado, liquidate in € 3.000, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
16.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4