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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino alla pubblica udienza svolta in data
03.12.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2159/2017 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Agatino Bellomo;
CONTRO
c.f. , resistente, Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosario Cucinotta ed Enzo Costantino.
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19 aprile 2017 adiva questo Tribunale e Parte_1 premetteva di aver prestato attività lavorativa in favore di controparte, quale cameriera, presso il bar sito in Santa Teresa di Riva, dal 01.07.2011 al 04.03.2016, con orario dalle 06:30 alle 17:30, in continuità.
Lamentava come, non di rado, aprisse lei i locali prima delle 06:30 e lasciasse il bar anche dopo le 17:30. Precisava di aver effettuato anche turni di lavoro differenti, ma comunque di identica consistenza oraria.
Denunziava, giusti conteggi allegati, come gli importi ricevuti non fossero adeguati al lavoro prestato e come il rapporto si fosse risolto senza la liquidazione del T.F.R..
Concludeva per la condanna di controparte al pagamento, in proprio favore, del T.F.R. e delle differenze paga, quantificate in € 93,058,82 o nella diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di lite.
1 costituitasi con memoria depositata il 27.04.2018, eccepiva la CP_1 Controparte_1 nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in particolare per non aver controparte chiarito le imputazioni per cui pretendeva un importo spropositato né precisato gli orari effettivamente svolti.
Ancora, denunziava la nullità per non aver la ricorrente prodotto il CCNL di settore né specificato di quale Contratto Collettivo chiedeva applicazione.
Contestava nel merito la domanda di parte ricorrente, precisando che la non aveva Pt_1 specificato i criteri di calcolo dei conteggi.
Depositava perizia di parte da cui si evinceva come, al più, la pretesa di parte ricorrente fosse pari ad € 1.314,79 e come, addirittura, alla fossero state corrisposte somme Pt_1 maggiori del dovuto, pari ad € 4.444,92, mentre alla lavoratrice residuava un credito per il
2016 pari ad € 1.156,71, oltre al T.F.R., pari ad € 4.603,00.
Lamentava come, tuttavia, alla ricorrente non spettasse neanche l'anzidetta somma di €
1.314,79 in quanto ella, nel corso del rapporto, aveva maturato un consistente debito orario, tramite sistematici ritardi quotidiani, pause non autorizzate e abbandoni in anticipo del posto di lavoro, circostanze queste contestate da essa datrice ma mai sanzionate.
Chiariva come, sempre dalla propria CTP, aveva potuto presumere che l'avversa pretesa fosse fondata su presunte prestazioni di straordinario genericamente indicate e sul computo di ferie e permessi non godute, pretese queste non menzionate in ricorso e, pertanto, che controparte non poteva più richiedere, essendo decaduta.
Rilevava, altresì, l'erroneità dell'avverso conteggio in quanto era stato sottratto il netto percepito dal lordo richiesto.
Circa l'orario di lavoro della , precisava come l'orario contrattuale fosse di 6,40 ore Pt_1 giornaliere, dalle 09:00 alle 17:30, con due pause (una di 60 minuti per il pranzo ed una di
50 minuti), per complessive 40 ore settimanali, stante la chiusura del locale nella giornata di lunedì; circa ferie e permessi, rilevava l'integrale valutazione degli stessi, come da cedolino paga del dicembre 2015. Negava, comunque, il contraddittorio sul punto, in quanto la richiesta di controparte era incerta ed indefinita.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Veniva disposto e reso l'interrogatorio formale della ricorrente, ammessa ed escussa prova per testi ed autorizzato il deposito di note. Veniva disposta ed espletata ctu contabile.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
2 2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di genericità del ricorso in quanto dall'esame dello stesso possono adeguatamente ricavarsi le doglianze avanzate dalla nonché la Pt_1 sottesa causa petendi, invocando la stessa l'integrale pagamento della retribuzione e del t.f.r. a fronte del presunto svolgimento di orari maggiori di quelli contrattualizzati.
3. Va inoltre rigettata l'eccezione di parte resistente di nullità del ricorso per omessa allegazione ed indicazione del CCNL applicabile.
Si richiama infatti la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere”. ( Cass. Civ., sez. VI, 14.03.2017, n.
6610).
4. Nel merito occorre premettere che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore, laddove domandi il compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (v. Cass. n. 16150/2018).
In particolare “ è pacifico al riguardo che la prestazione di lavoro supplementare o straordinario va provata dal lavoratore in maniera specifica e rigorosa quanto alle ore lavorate in più, senza possibilità di valutazione equitativa” (cfr. Cass. sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del
16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv. 632795).
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha affermato di aver espletato la propria attività Pt_1 lavorativa con orario dalle 06:30 alle 17:30, in continuità, mentre parte resistente ha precisato come l'orario contrattuale fosse di 6,40 ore giornaliere, dalle 09:00 alle 17:30, con due pause (una di 60 minuti per il pranzo ed una di 50 minuti), per complessive 40 ore settimanali, stante la chiusura del locale nella giornata di lunedì.
Ciò premesso, va rilevato che in sede di interrogatorio formale parte ricorrente ha reso deposizione confessoria limitatamente alla concessione, in suo favore, di un riposo settimanale nella giornata di lunedì, ad eccezione del periodo estivo e delle festività.
Il teste , dipendente di parte resistente da circa il 2010 all'aprile 2015, ha Testimone_1 confermato l'orario indicato in ricorso precisando che lo stesso iniziava prima alle 5/5:30
3 che “l'orario della ricorrente alle volte si allungava oltre le 17.30 di un'ora o un'ora e mezza circa, non ricordo con quale frequenza”.
La teste , dipendente di parte resistente da luglio 2012 a settembre Testimone_2
2015 ha riconosciuto che “…incontravo la ricorrente al cambio turno intorno alle ore 17.30 e lavoravamo insieme le poche volte in cui facevo il turno antimeridiano dalle 8.00 alle 17.30… Generalmente io la incontravo al cambio turno intorno alle 17.30, ricordo che la ricorrente andava via subito dopo, solo occasionalmente non la incontravo, ricordo che chiedevo e mi veniva detto che aveva chiesto un permesso orario per motivi familiari, ricordo infatti che era figlia unica…”.
La testa ha inoltre affermato che “appena arrivate io la ricorrente facevamo colazione e a pranzo avevamo una pausa di 30/45 minuti se c'era confusione la pausa era più breve, intorno alle 16.00 compatibilmente alla confusione io facevo una pausa sigaretta, non ricordo per la ricorrente”.
La teste ha infine dichiarato che “Io e la ricorrente arrivavamo sempre intorno alle 8”.
La teste ha dichiarato che “Non conosco l'orario di lavoro della ricorrente, posso Testimone_3 riferire che io andavo al bar tutte le mattina intorno alle ore 8.00/8.15 insieme alle mie amiche e non vedevo la ricorrente. Io e le mie amiche ci soffermavamo al bar a chiacchierare dopo aver consumato la colazione e ricordo che la ricorrente arrivava dopo le 8.30. Ricordo che qualche volta andavo al bar nel primo pomeriggio raggiungevo mio al bar intorno 15.30/16 e vedevo la ricorrente”.
La teste ha inoltre precisato che “Posso riferire che il bar osserva il giorno di chiusura settimanale il lunedi. Ricordo che qualche mattina non la vedevo”
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi non può ritenersi provato lo svolgimento dell'orario di lavoro così come indicato in ricorso.
Risulta tuttavia provato lo svolgimento dell'orario dalle 9 alle 17.30 come indicato in memoria di costituzione e con una pausa pranzo di 30 minuti.
Deve inoltre rilevarsi che dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi non risultano provati i ritardi della ricorrente indicati in memoria. Né parte ricorrente ha provato il mancato godimento di ferie.
Alla luce delle superiori considerazioni parte resistente va condanna al pagamento della somma pari ad euro 19.731,42 così come calcolata dal ctu, sulla base di calcoli privi di vizi logici e pienamente condivisi (di cui € 12.880,36 a titolo di differenze retributive ed €
6.851,06 per tfr).
Con riferimento ai rilievi mossi da parte ricorrente va rilevato che nella determinazione delle somme dovute non sono state indicata ferie non godute.
4 Tutto ciò considerato, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di
[...]
di € 19.731,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Parte_1
7. Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e si liquidano, in ragione di 1/3, in favore della ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, compensando la rimanente quota.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, si pongono definitivamente a carico della resistente.
P.Q.M.
Sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, in favore di di € 19.731,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Parte_1
- rigetta quanto al resto;
- condanna alla rifusione di 1/3 delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in € 1.796,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., Parte_1
c.p.a. e rimborso spese generali, compensando i rimanenti 2/3;
- pone a carico di parte resistente le spese della ctu, separatamente liquidate.
Messina, 3 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino alla pubblica udienza svolta in data
03.12.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2159/2017 R.G. e vertente
TRA
, c.f. ricorrente, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Agatino Bellomo;
CONTRO
c.f. , resistente, Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosario Cucinotta ed Enzo Costantino.
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19 aprile 2017 adiva questo Tribunale e Parte_1 premetteva di aver prestato attività lavorativa in favore di controparte, quale cameriera, presso il bar sito in Santa Teresa di Riva, dal 01.07.2011 al 04.03.2016, con orario dalle 06:30 alle 17:30, in continuità.
Lamentava come, non di rado, aprisse lei i locali prima delle 06:30 e lasciasse il bar anche dopo le 17:30. Precisava di aver effettuato anche turni di lavoro differenti, ma comunque di identica consistenza oraria.
Denunziava, giusti conteggi allegati, come gli importi ricevuti non fossero adeguati al lavoro prestato e come il rapporto si fosse risolto senza la liquidazione del T.F.R..
Concludeva per la condanna di controparte al pagamento, in proprio favore, del T.F.R. e delle differenze paga, quantificate in € 93,058,82 o nella diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di lite.
1 costituitasi con memoria depositata il 27.04.2018, eccepiva la CP_1 Controparte_1 nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in particolare per non aver controparte chiarito le imputazioni per cui pretendeva un importo spropositato né precisato gli orari effettivamente svolti.
Ancora, denunziava la nullità per non aver la ricorrente prodotto il CCNL di settore né specificato di quale Contratto Collettivo chiedeva applicazione.
Contestava nel merito la domanda di parte ricorrente, precisando che la non aveva Pt_1 specificato i criteri di calcolo dei conteggi.
Depositava perizia di parte da cui si evinceva come, al più, la pretesa di parte ricorrente fosse pari ad € 1.314,79 e come, addirittura, alla fossero state corrisposte somme Pt_1 maggiori del dovuto, pari ad € 4.444,92, mentre alla lavoratrice residuava un credito per il
2016 pari ad € 1.156,71, oltre al T.F.R., pari ad € 4.603,00.
Lamentava come, tuttavia, alla ricorrente non spettasse neanche l'anzidetta somma di €
1.314,79 in quanto ella, nel corso del rapporto, aveva maturato un consistente debito orario, tramite sistematici ritardi quotidiani, pause non autorizzate e abbandoni in anticipo del posto di lavoro, circostanze queste contestate da essa datrice ma mai sanzionate.
Chiariva come, sempre dalla propria CTP, aveva potuto presumere che l'avversa pretesa fosse fondata su presunte prestazioni di straordinario genericamente indicate e sul computo di ferie e permessi non godute, pretese queste non menzionate in ricorso e, pertanto, che controparte non poteva più richiedere, essendo decaduta.
Rilevava, altresì, l'erroneità dell'avverso conteggio in quanto era stato sottratto il netto percepito dal lordo richiesto.
Circa l'orario di lavoro della , precisava come l'orario contrattuale fosse di 6,40 ore Pt_1 giornaliere, dalle 09:00 alle 17:30, con due pause (una di 60 minuti per il pranzo ed una di
50 minuti), per complessive 40 ore settimanali, stante la chiusura del locale nella giornata di lunedì; circa ferie e permessi, rilevava l'integrale valutazione degli stessi, come da cedolino paga del dicembre 2015. Negava, comunque, il contraddittorio sul punto, in quanto la richiesta di controparte era incerta ed indefinita.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Veniva disposto e reso l'interrogatorio formale della ricorrente, ammessa ed escussa prova per testi ed autorizzato il deposito di note. Veniva disposta ed espletata ctu contabile.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
2 2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di genericità del ricorso in quanto dall'esame dello stesso possono adeguatamente ricavarsi le doglianze avanzate dalla nonché la Pt_1 sottesa causa petendi, invocando la stessa l'integrale pagamento della retribuzione e del t.f.r. a fronte del presunto svolgimento di orari maggiori di quelli contrattualizzati.
3. Va inoltre rigettata l'eccezione di parte resistente di nullità del ricorso per omessa allegazione ed indicazione del CCNL applicabile.
Si richiama infatti la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere”. ( Cass. Civ., sez. VI, 14.03.2017, n.
6610).
4. Nel merito occorre premettere che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore, laddove domandi il compenso per il lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (v. Cass. n. 16150/2018).
In particolare “ è pacifico al riguardo che la prestazione di lavoro supplementare o straordinario va provata dal lavoratore in maniera specifica e rigorosa quanto alle ore lavorate in più, senza possibilità di valutazione equitativa” (cfr. Cass. sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del
16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv. 632795).
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha affermato di aver espletato la propria attività Pt_1 lavorativa con orario dalle 06:30 alle 17:30, in continuità, mentre parte resistente ha precisato come l'orario contrattuale fosse di 6,40 ore giornaliere, dalle 09:00 alle 17:30, con due pause (una di 60 minuti per il pranzo ed una di 50 minuti), per complessive 40 ore settimanali, stante la chiusura del locale nella giornata di lunedì.
Ciò premesso, va rilevato che in sede di interrogatorio formale parte ricorrente ha reso deposizione confessoria limitatamente alla concessione, in suo favore, di un riposo settimanale nella giornata di lunedì, ad eccezione del periodo estivo e delle festività.
Il teste , dipendente di parte resistente da circa il 2010 all'aprile 2015, ha Testimone_1 confermato l'orario indicato in ricorso precisando che lo stesso iniziava prima alle 5/5:30
3 che “l'orario della ricorrente alle volte si allungava oltre le 17.30 di un'ora o un'ora e mezza circa, non ricordo con quale frequenza”.
La teste , dipendente di parte resistente da luglio 2012 a settembre Testimone_2
2015 ha riconosciuto che “…incontravo la ricorrente al cambio turno intorno alle ore 17.30 e lavoravamo insieme le poche volte in cui facevo il turno antimeridiano dalle 8.00 alle 17.30… Generalmente io la incontravo al cambio turno intorno alle 17.30, ricordo che la ricorrente andava via subito dopo, solo occasionalmente non la incontravo, ricordo che chiedevo e mi veniva detto che aveva chiesto un permesso orario per motivi familiari, ricordo infatti che era figlia unica…”.
La testa ha inoltre affermato che “appena arrivate io la ricorrente facevamo colazione e a pranzo avevamo una pausa di 30/45 minuti se c'era confusione la pausa era più breve, intorno alle 16.00 compatibilmente alla confusione io facevo una pausa sigaretta, non ricordo per la ricorrente”.
La teste ha infine dichiarato che “Io e la ricorrente arrivavamo sempre intorno alle 8”.
La teste ha dichiarato che “Non conosco l'orario di lavoro della ricorrente, posso Testimone_3 riferire che io andavo al bar tutte le mattina intorno alle ore 8.00/8.15 insieme alle mie amiche e non vedevo la ricorrente. Io e le mie amiche ci soffermavamo al bar a chiacchierare dopo aver consumato la colazione e ricordo che la ricorrente arrivava dopo le 8.30. Ricordo che qualche volta andavo al bar nel primo pomeriggio raggiungevo mio al bar intorno 15.30/16 e vedevo la ricorrente”.
La teste ha inoltre precisato che “Posso riferire che il bar osserva il giorno di chiusura settimanale il lunedi. Ricordo che qualche mattina non la vedevo”
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi non può ritenersi provato lo svolgimento dell'orario di lavoro così come indicato in ricorso.
Risulta tuttavia provato lo svolgimento dell'orario dalle 9 alle 17.30 come indicato in memoria di costituzione e con una pausa pranzo di 30 minuti.
Deve inoltre rilevarsi che dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi non risultano provati i ritardi della ricorrente indicati in memoria. Né parte ricorrente ha provato il mancato godimento di ferie.
Alla luce delle superiori considerazioni parte resistente va condanna al pagamento della somma pari ad euro 19.731,42 così come calcolata dal ctu, sulla base di calcoli privi di vizi logici e pienamente condivisi (di cui € 12.880,36 a titolo di differenze retributive ed €
6.851,06 per tfr).
Con riferimento ai rilievi mossi da parte ricorrente va rilevato che nella determinazione delle somme dovute non sono state indicata ferie non godute.
4 Tutto ciò considerato, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di
[...]
di € 19.731,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Parte_1
7. Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e si liquidano, in ragione di 1/3, in favore della ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, compensando la rimanente quota.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, si pongono definitivamente a carico della resistente.
P.Q.M.
Sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, in favore di di € 19.731,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Parte_1
- rigetta quanto al resto;
- condanna alla rifusione di 1/3 delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in € 1.796,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., Parte_1
c.p.a. e rimborso spese generali, compensando i rimanenti 2/3;
- pone a carico di parte resistente le spese della ctu, separatamente liquidate.
Messina, 3 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
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