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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/11/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2016 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/5/25 da:
1) , nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]
2) , nato a [...], il [...], c.f. , residente in [...]C.F._2
Roveredo in Piano (PN), Via XX Settembre n. 1
entrambi con l'Avv. Luisa Rubert, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Godega Sant'Urbano (TV) in data 08/12/2001 (registro atti di matrimonio, anno 2001 atto n. 21 parte 2 serie A) separati con accordo di negoziazione assistita in data 17/7/2017 e provvedimento del pubblico ministero del 21/7/2017 con i seguenti figli, non economicamente autosufficienti:
n. a Pordenone il 24/02/2004 CP_1
n. a Pordenone il 15/04/2007 CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/5/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Assegnazione della casa coniugale alla signora che continuerà a viverci con i figli Pt_1
1 e;
CP_2 CP_1
2. la figlia , maggiorenne e studentessa, vivrà prevalentemente presso la casa della madre e CP_1 sarà libera nella frequentazione con il padre
3. il figlio minorenne, starà con il padre nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì dalla CP_2 fine della scuola fino al mattino seguente, oltre ai week end alternati, le parti stabiliscono che il pernotto durante i week end di competenza presso la casa del padre si estenda anche a domenica notte. Per quanto riguarda le vacanze e i ponti, queste saranno equamente divise tra i genitori, nel rispetto del principio di alternanza.
4. L'assegno di contributo al mantenimento per i figli disposto a carico del Sig. nell'accordo Pt_2 di separazione resta invariato, sia per importo (€ 450,00 complessivi) che per modalità di versamento.
5. Le spese straordinarie giusta metà tra i genitori, come previste dal protocollo di intesa Avvocati e Magistrati in uso presso il Tribunale di Pordenone.
6. Assegno unico per i figli e ogni altro contributo pubblico nell'interesse dei figli saranno percepiti interamente dalla madre.
7. Detrazioni fiscali per figli a carico, ove fruibili, verranno suddivise al 50% tra i coniugi;
8. In questa sede, le parti intendono regolamentare i reciproci rapporti economici e patrimoniali mediante trasferimento a favore della signora della quota di ½ di proprietà del Parte_1 signor dell'immobile sito in Sacile (PN), Via Trentino n. 5 con annessi accessori e Parte_2 pertinenze così catastalmente così distinto: Comune di Sacile - Catasto dei fabbricati: - Foglio 20, Mappale 417 Sub. 6, Zona censuaria C, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 6,0 vani, superficie catastale 98 metri quadrati, Rendita Euro 371,85; - Foglio. 20 Mappale 417 Sub 22, Zona censuaria C, Categoria C/6, consistenza mq 17, superficie catastale mq. 19, Rendita Euro 46,09; - i signori e convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali Pt_1 Pt_2 tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene con la corresponsione di € 69.000,00 con le seguenti modalità: € 12.000 (dodicimila/00) già corrisposti a mezzo di bonifico bancario accreditato in data 09.04.2025; € 27.000,00 (ventisettemila/00) in sede di udienza presidenziale con firma del trasferimento;
€ 10.000,00 (diecimila) entro e non oltre 12 mesi dall'udienza presidenziale;
€ 10.000,00 (diecimila) entro e non oltre 24 mesi udienza presidenziale;
€ 10.000,00 (diecimila) entro e non oltre 36 mesi udienza presidenziale. Ciò premesso, le parti convengono e dichiarano quanto segue, da intendersi parte integrante e sostanziale del verbale di udienza, che verrà sottoscritto personalmente dei Signori e avanti al Giudice Parte_2 Parte_1 dando altresì atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari rimanendo fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al Conservatore dei registri immobiliari (…) I coniugi, sin da ora, dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emanata dal Tribunale di Pordenone, secondo gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra concordati, rinunciando, se conformi agli accordi raggiunti, all'impugnazione.
2 Con l'adempimento di quanto sopra, le parti non avranno più nulla da pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, in relazione ai rapporti matrimoniali e patrimoniali. I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli. Le spese legali per il presente atto saranno integralmente a carico del Sig. Pt_2
All'udienza del giorno 4/11/25 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, sottoscritto l'atto di trasferimento immobiliare previsto nelle condizioni di divorzio. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Godega Sant'Urbano (TV) in data 08/12/2001 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Godega Sant'Urbano (TV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio, anno 2001 atto n. 21 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 14 novembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/5/25 da:
1) , nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]
2) , nato a [...], il [...], c.f. , residente in [...]C.F._2
Roveredo in Piano (PN), Via XX Settembre n. 1
entrambi con l'Avv. Luisa Rubert, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Godega Sant'Urbano (TV) in data 08/12/2001 (registro atti di matrimonio, anno 2001 atto n. 21 parte 2 serie A) separati con accordo di negoziazione assistita in data 17/7/2017 e provvedimento del pubblico ministero del 21/7/2017 con i seguenti figli, non economicamente autosufficienti:
n. a Pordenone il 24/02/2004 CP_1
n. a Pordenone il 15/04/2007 CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/5/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Assegnazione della casa coniugale alla signora che continuerà a viverci con i figli Pt_1
1 e;
CP_2 CP_1
2. la figlia , maggiorenne e studentessa, vivrà prevalentemente presso la casa della madre e CP_1 sarà libera nella frequentazione con il padre
3. il figlio minorenne, starà con il padre nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì dalla CP_2 fine della scuola fino al mattino seguente, oltre ai week end alternati, le parti stabiliscono che il pernotto durante i week end di competenza presso la casa del padre si estenda anche a domenica notte. Per quanto riguarda le vacanze e i ponti, queste saranno equamente divise tra i genitori, nel rispetto del principio di alternanza.
4. L'assegno di contributo al mantenimento per i figli disposto a carico del Sig. nell'accordo Pt_2 di separazione resta invariato, sia per importo (€ 450,00 complessivi) che per modalità di versamento.
5. Le spese straordinarie giusta metà tra i genitori, come previste dal protocollo di intesa Avvocati e Magistrati in uso presso il Tribunale di Pordenone.
6. Assegno unico per i figli e ogni altro contributo pubblico nell'interesse dei figli saranno percepiti interamente dalla madre.
7. Detrazioni fiscali per figli a carico, ove fruibili, verranno suddivise al 50% tra i coniugi;
8. In questa sede, le parti intendono regolamentare i reciproci rapporti economici e patrimoniali mediante trasferimento a favore della signora della quota di ½ di proprietà del Parte_1 signor dell'immobile sito in Sacile (PN), Via Trentino n. 5 con annessi accessori e Parte_2 pertinenze così catastalmente così distinto: Comune di Sacile - Catasto dei fabbricati: - Foglio 20, Mappale 417 Sub. 6, Zona censuaria C, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 6,0 vani, superficie catastale 98 metri quadrati, Rendita Euro 371,85; - Foglio. 20 Mappale 417 Sub 22, Zona censuaria C, Categoria C/6, consistenza mq 17, superficie catastale mq. 19, Rendita Euro 46,09; - i signori e convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali Pt_1 Pt_2 tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene con la corresponsione di € 69.000,00 con le seguenti modalità: € 12.000 (dodicimila/00) già corrisposti a mezzo di bonifico bancario accreditato in data 09.04.2025; € 27.000,00 (ventisettemila/00) in sede di udienza presidenziale con firma del trasferimento;
€ 10.000,00 (diecimila) entro e non oltre 12 mesi dall'udienza presidenziale;
€ 10.000,00 (diecimila) entro e non oltre 24 mesi udienza presidenziale;
€ 10.000,00 (diecimila) entro e non oltre 36 mesi udienza presidenziale. Ciò premesso, le parti convengono e dichiarano quanto segue, da intendersi parte integrante e sostanziale del verbale di udienza, che verrà sottoscritto personalmente dei Signori e avanti al Giudice Parte_2 Parte_1 dando altresì atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari rimanendo fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al Conservatore dei registri immobiliari (…) I coniugi, sin da ora, dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emanata dal Tribunale di Pordenone, secondo gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra concordati, rinunciando, se conformi agli accordi raggiunti, all'impugnazione.
2 Con l'adempimento di quanto sopra, le parti non avranno più nulla da pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, in relazione ai rapporti matrimoniali e patrimoniali. I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli. Le spese legali per il presente atto saranno integralmente a carico del Sig. Pt_2
All'udienza del giorno 4/11/25 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, sottoscritto l'atto di trasferimento immobiliare previsto nelle condizioni di divorzio. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Godega Sant'Urbano (TV) in data 08/12/2001 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Godega Sant'Urbano (TV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio, anno 2001 atto n. 21 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 14 novembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
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