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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/11/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 796/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 796/2024 promossa da:
” (C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. OPILIO LAURA e dell'avv. DOTTO MASSIMO FRANCESCO
( ) VIA DEPRETIS, 86 00184 ROMA;
C.F._1 Parte_1
( ) VIA A. DE PETRIS 86 ROMA, elettivamente domiciliato in VIA A. C.F._2
DEPRETIS, 86 00184 ROMA presso il difensore avv. OPILIO LAURA appellante contro
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, elettivamente domiciliato in via arsenale 21 TORINO presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI TORINO appellata
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 9.10.2025
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma della gravata sentenza n. 1161/2023 del Tribunale di Alessandria, emessa in data 29.12.2023 all'esito del procedimento distinto da R.G. 1371/2022, non notificata:
• in via preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza, illegittimità, infondatezza, irregolarità e/o erroneità dell'atto di ingiunzione di pagamento ex art. 2, R.D. n. 639/1910;
• preliminarmente, in rito, nell'increduta ipotesi in cui il Giudice non dovesse accogliere la domanda di cui al precedente punto, sospendere il presente processo di opposizione stante la pendenza di più procedimenti relativi al medesimo oggetto di cui all'atto di ingiunzione di pagamento ex art. 2, R.D. n.
639/1910 e/o disporre la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c., stante la pendenza del procedimento penale nei confronti di;
Controparte_4
Con Contr
• in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che nulla deve a per le causali di cui al presente atto e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione di pagamento ex art. 2, R.D. n. 639/1910 e ogni atto presupposto o conseguente allo stesso;
• in subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle precedenti domande, Contr accertare e dichiarare la colpevole condotta di alla stregua dei principi e dei canoni di diligenza sulle stesse gravanti, che ha determinato la causazione del presunto evento di danno, e, per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1227, co. II, c.c., che CIG non deve versare alcuna somma in Contr favore di ovvero, in subordine, ridurre, ai sensi dell'art. 1227, co. I, c.c., la somma effettivamente dovuta, anche secondo equità, in considerazione delle gravi colpe e dell'entità delle conseguenze della Contr condotta di , che ha concorso nella causazione del presunto evento di danno, come meglio specificato nel corpo del presente atto. Per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione di pagamento ex art. 2, R.D. n. 639/1910;
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Con atto depositato in data 24.10.2025:
“dichiara di rinunciare agli atti del presente giudizio con compensazione integrale delle spese e chiede l'estinzione del processo”.
Per l'appellata:
“Dichiararsi inammissibile e/o respingersi il proposto appello perché infondato.
Con vittoria delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_2 conveniva in giudizio L
[...] Controparte_6
pagina 2 di 4 di Alessandria (ADM), svolgendo opposizione Controparte_7 avverso l'ingiunzione di pagamento adottata dalla convenuta ex art. 2, R.D. n. 639/1910 in data
4.04.2022 per il pagamento della somma di € 10.000.000,00.
Si costituiva nel giudizio l' e del contestando le argomentazioni Controparte_3 CP_8
attoree e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 1161/23 depositata in data 29.12.2023 il Tribunale di Alessandria respingeva le domande di , condannandola al pagamento in Parte_3
favore di delle spese di lite. Controparte_6
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello Parte_2 chiedendo, preliminarmente, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed accertarsi l'illegittimità dell'atto di ingiunzione di pagamento ex art. 2, R.D. n. 639/1910 opposto.
Si è costituita nel giudizio di gravame l'
[...]
chiedendo, in via preliminare, Controparte_9 respingersi l'avversa istanza cautelare, e, nel merito, dichiararsi inammissibile o respingersi comunque Con l'appello promosso da , con vittoria delle spese di lite.
Dichiarata preliminarmente inammissibile dalla Corte l'istanza formulata dall'appellante, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ne disponeva la remissione ex art. 352 c.p.c.
Con atto depositato in data 24.10.2025, ha Parte_3 dichiarato infine di “rinunciare agli atti del presente giudizio con compensazione integrale delle spese”, chiedendo quindi pronunciarsi l'estinzione del processo.
Con pari atto depositato quindi in data 27.10.2025 l'appellante documentava quindi l'avvenuta accettazione della suddetta rinuncia da parte dell' Controparte_6
Ritiene la Corte che la rinuncia agli atti del giudizio formulata dall'odierna appellante, sottoscritta dal difensore dell'Agenzia appellata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino per accettazione, anche in relazione alla richiesta compensazione delle spese del giudizio, debba ritenersi in specie pienamente efficace e comunque tempestiva, anche se intervenuta dopo la rimessione della causa in decisione, ma prima della deliberazione della sentenza conclusiva del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara estinto il presente giudizio;
pagina 3 di 4 2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso a Torino nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 796/2024 promossa da:
” (C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. OPILIO LAURA e dell'avv. DOTTO MASSIMO FRANCESCO
( ) VIA DEPRETIS, 86 00184 ROMA;
C.F._1 Parte_1
( ) VIA A. DE PETRIS 86 ROMA, elettivamente domiciliato in VIA A. C.F._2
DEPRETIS, 86 00184 ROMA presso il difensore avv. OPILIO LAURA appellante contro
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, elettivamente domiciliato in via arsenale 21 TORINO presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI TORINO appellata
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 9.10.2025
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma della gravata sentenza n. 1161/2023 del Tribunale di Alessandria, emessa in data 29.12.2023 all'esito del procedimento distinto da R.G. 1371/2022, non notificata:
• in via preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza, illegittimità, infondatezza, irregolarità e/o erroneità dell'atto di ingiunzione di pagamento ex art. 2, R.D. n. 639/1910;
• preliminarmente, in rito, nell'increduta ipotesi in cui il Giudice non dovesse accogliere la domanda di cui al precedente punto, sospendere il presente processo di opposizione stante la pendenza di più procedimenti relativi al medesimo oggetto di cui all'atto di ingiunzione di pagamento ex art. 2, R.D. n.
639/1910 e/o disporre la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c., stante la pendenza del procedimento penale nei confronti di;
Controparte_4
Con Contr
• in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che nulla deve a per le causali di cui al presente atto e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione di pagamento ex art. 2, R.D. n. 639/1910 e ogni atto presupposto o conseguente allo stesso;
• in subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle precedenti domande, Contr accertare e dichiarare la colpevole condotta di alla stregua dei principi e dei canoni di diligenza sulle stesse gravanti, che ha determinato la causazione del presunto evento di danno, e, per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1227, co. II, c.c., che CIG non deve versare alcuna somma in Contr favore di ovvero, in subordine, ridurre, ai sensi dell'art. 1227, co. I, c.c., la somma effettivamente dovuta, anche secondo equità, in considerazione delle gravi colpe e dell'entità delle conseguenze della Contr condotta di , che ha concorso nella causazione del presunto evento di danno, come meglio specificato nel corpo del presente atto. Per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione di pagamento ex art. 2, R.D. n. 639/1910;
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Con atto depositato in data 24.10.2025:
“dichiara di rinunciare agli atti del presente giudizio con compensazione integrale delle spese e chiede l'estinzione del processo”.
Per l'appellata:
“Dichiararsi inammissibile e/o respingersi il proposto appello perché infondato.
Con vittoria delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_2 conveniva in giudizio L
[...] Controparte_6
pagina 2 di 4 di Alessandria (ADM), svolgendo opposizione Controparte_7 avverso l'ingiunzione di pagamento adottata dalla convenuta ex art. 2, R.D. n. 639/1910 in data
4.04.2022 per il pagamento della somma di € 10.000.000,00.
Si costituiva nel giudizio l' e del contestando le argomentazioni Controparte_3 CP_8
attoree e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 1161/23 depositata in data 29.12.2023 il Tribunale di Alessandria respingeva le domande di , condannandola al pagamento in Parte_3
favore di delle spese di lite. Controparte_6
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello Parte_2 chiedendo, preliminarmente, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed accertarsi l'illegittimità dell'atto di ingiunzione di pagamento ex art. 2, R.D. n. 639/1910 opposto.
Si è costituita nel giudizio di gravame l'
[...]
chiedendo, in via preliminare, Controparte_9 respingersi l'avversa istanza cautelare, e, nel merito, dichiararsi inammissibile o respingersi comunque Con l'appello promosso da , con vittoria delle spese di lite.
Dichiarata preliminarmente inammissibile dalla Corte l'istanza formulata dall'appellante, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, il Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ne disponeva la remissione ex art. 352 c.p.c.
Con atto depositato in data 24.10.2025, ha Parte_3 dichiarato infine di “rinunciare agli atti del presente giudizio con compensazione integrale delle spese”, chiedendo quindi pronunciarsi l'estinzione del processo.
Con pari atto depositato quindi in data 27.10.2025 l'appellante documentava quindi l'avvenuta accettazione della suddetta rinuncia da parte dell' Controparte_6
Ritiene la Corte che la rinuncia agli atti del giudizio formulata dall'odierna appellante, sottoscritta dal difensore dell'Agenzia appellata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino per accettazione, anche in relazione alla richiesta compensazione delle spese del giudizio, debba ritenersi in specie pienamente efficace e comunque tempestiva, anche se intervenuta dopo la rimessione della causa in decisione, ma prima della deliberazione della sentenza conclusiva del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara estinto il presente giudizio;
pagina 3 di 4 2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso a Torino nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 4 di 4