CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1414/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 27/03/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1414/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
n persona del l.r.p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Canetti
APPELLANTE
E
generalizzato in atti, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Palma
APPELLATO
OGGETTO: Reiterazione di contratti a termine
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La Società appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord
n°2025/2024, pubblicata in data19.04.2024, in atti, che aveva accolto il ricorso proposto da con cui quest'ultimo aveva richiesto la CP_1
trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, alla luce di una successione negoziale che aveva determinato – secondo la prospettazione attorea – la violazione dell'art. 21, commi 1 e 2, d.lgs. 81/2015, con la conseguente condanna della datrice di lavoro alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 28, comma 2 nonché del risarcimento del danno per violazione diritto di precedenza ex art. 24 del citato impianto normativo.
Lamenta l'appellante, rimasto contumace in primo grado, l'errata falsa applicazione della normativa invocata e omessa o errata valutazione dei documenti rilevanti per la decisione prodotti dallo stesso ricorrente..
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato, spiegando appello incidentale si è riportato a tutto quanto dedotto in primo grado, contestando la fondatezza delle avverse censure, concludendo coerentemente pertanto, per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'odierna udienza audita la discussione dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato.
1. È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato
2 dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n.
26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
1.1 Fatta questa doverosa premessa giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass
12002/2014).
1.2 In applicazione del suddetto principio, si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione – intrinsecamente di merito - attinente alla interpretazione della legge 81/2015, ratione temporis, vigente.
2.1 L'impianto normativo in parola tipizza espressamente i casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in tempo indeterminato, attraverso le disposizioni contenute negli artt. 19 comma 1, 20 comma 2 e 21 comma 1 seconda parte e comma 2, in cui la citata trasformazione funge da risposta “sanzionatoria” che l'ordinamento ha introdotto, a monte, nelle ipotesi di violazione dei precetti contenuti nelle norme predette.
2.2 Pertanto, nel momento in cui l'art. 28, comma 2, richiama i casi di trasformazione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato, fa riferimento alle ipotesi tipizzate dalle precedenti norme, imponendo altresì all'organo giudicante, oltre all'accertamento e dichiarazione della trasformazione anzidetta, anche l'inflizione di una condanna ad un'indennità finalizzata a ristorare il lavoratore delle conseguenze pregiudizievoli patite.
3 3. L'analisi del caso di specie non può prescindere dalla valutazione della scansione temporale entro la quale è avvenuta la stipulazione di due contratti a tempo determinato caratterizzati dall'applicazione sistematica del metodo della proroga e della sussistenza della causale del secondo contratto.
3.1 Orbene come documentato e pacifico tra le parti, in data 02/07/2021 il era stato assunto presso la Società con contratto a CP_1 Parte_1
tempo determinato dalla durata di un mese e con termine al 31/07/2021, con attribuzione del livello J del CCNL igiene ambientale, applicato all'appalto di igiene ambientale stipulato con Comune di Giugliano in Campania in A.T.I. con la che il citato contratto era stato successivamente Controparte_2
prorogato prima, in data 30/07/2021 per due mesi sino al 30/09/2021; poi, in data 30/09/2021, per un mese sino al 31/10/2021; ancora una volta, in data 30/10/2021, per due mesi sino al 31/12/2021; infine, in data
31/12/2021, per sei mesi sino al 30/06/2022; che prima che fossero superati i dodici mesi il contratto, per il medesimo rapporto di lavoro, era stato rinnovato, a distanza di soli 6 giorni, in data 06/07/2022, con l'indicazione della causale “sostitutiva” – “in sostituzione di personale che si avvicenderà nella fruizione delle ferie presso il sito di Giugliano in Campania” - per la durata di 3 mesi, dunque sino al 30/09/2022; che il citato contratto era stato, dunque, prorogato prima, in data 30/09/2022, per 3 mesi sino al 31/12/2022; poi, in data 30/12/2022, per un mese sino al 31/01/2023; ancora una volta, in data
31/01/2023 per due mesi sino al 31/03/2023; infine, in data 30/03/2023
(per mero refuso nel contratto era indicato erroneamente l'anno 2022 anziché
2023), per tre mesi sino al 30/06/2023.
4. Vagliando, in primo luogo, lo strumento di tutela descritto, previsto dal legislatore e calibrato sulle diverse ipotesi di utilizzo patologico del contratto a tempo determinato, giova richiamare l'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 81/2015, il quale prevede che “qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
4 dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.”
4.1 E' appena il caso di evidenziare che la deduzione attorea, circa la violazione dell'art.21, comma 2 del Dlgs 81/2015, è rimasta implicitamente assorbita dalla pronuncia impugnata, laddove detto profilo di illegittimità dei contratti a termine per cui è causa legati alla loro stipulazione senza il rispetto dell'intervallo minimo di legge era stato allegato sin dal ricorso di primo grado e la medesima censura di assenza di soluzione di continuità emerge anche dal seguente passaggio contenuto a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta in appello: “il nuovo contratto del 06 luglio 2022, che nella realtà dei fatti è sostanzialmente una proroga simulata al sol fine di eludere il numero massimo di proroghe consentite, in quanto non vi era soluzione di continuità, né mutamento delle condizioni lavorative rispetto al precedente contratto”.
5. In applicazione del principio della ragione più liquida sopra richiamata, esaminando, ora, questo profilo di più agevole soluzione, l'appello principale va respinto.
5.1 È, invero, sufficiente rimarcare che il contratto del 6.7.2022 è stato stipulato a soli sei giorni dalla cessazione del precedente contratto scaduto in data 30/06/2022 e, in assenza della concreta deduzione da parte della Società datrice della “stagionalità” dell'attività svolta, quale esenzione dall'operatività della sanzione normativa, si è verificato il presupposto per la trasformazione del contratto.
6. Va, comunque, evidenziato che la domanda dell'originario ricorrente, volta alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, in rapporto a tempo indeterminato, alla luce della ricordata successione negoziale, fondava le sue ragioni sull'illegittimità del contratto a tempo determinato oltre che per le violazioni di cui all'art.21, commi 1 e 2 e art.24 del Dlgsl 81/2015, anche sotto il profilo della non rispondenza, in concreto, delle esigenze sostitutive indicate nella clausola stessa (cfr. punto B pag.2 del ricorso introduttivo del
5 giudizio di primo grado “…la forma contrattuale ordinaria per l'assunzione di lavoratori subordinati è quella del contratto a tempo indeterminato, al quale si può derogare attraverso assunzioni a tempo determinato ma solo a fronte di esigenze che richiedono
l'assunzione momentanea del lavoratore, mentre nel caso di …[specie]… non sussistevano assolutamente i presupposti che giustificavano l'assunzione a tempo indeterminato e le ripetute proroghe, in quanto il contratto di appalto stipulato con il Comune di Giugliano prevedeva la necessità di ampliare la pianta organica del personale in servizio nell'appalto con nuove assunzioni in pianta stabile, motivo per il quale al pari del sig. vi erano CP_1
altre assunzioni a tempo determinato (circa 30) nel corso del tempo e tanto non per rispondere a necessità temporanee ma perché era necessario assumere ulteriore personale da assegnare all'appalto, oltre ai lavoratori che venivano assunti con passaggio di cantiere”).
6.1 Anche la verifica in concreto delle esigenze “sostitutive” riportate nel secondo contratto (per far fronte a “sostituzione di personale che si avvicenderà nella fruizione delle ferie presso il sito di Giugliano in Campania”) è rimasta assorbita dalla pronuncia impugnata, e riproposta dall'appellato (cfr. punto C pag.4 dell'appello incidentale).
7. Anche sotto questo motivo l'appello principale non merita accoglimento, atteso che la Società non ha assolto, a fronte della specifica contestazione del ricorrente, all'onere sulla stessa incombente circa la prova delle concrete esigenze sostitutive indicate nella clausola apposta al contratto del 6/7/2022.
7.1 La Società datrice di lavoro, invero, nulla ha dedotto, prima ancora che offerto di provare, circa la concreta sussistenza delle esigenze sostitutive, oltre che il nesso di causalità tra le dette esigenze indicate nella clausola contrattuale e la stipula del contratto a termine oggetto di giudizio.
8. Conseguentemente l'appello principale non merita accoglimento, con conferma dell'impugnata sentenza, con la superiore integrazione motivazionale.
6 9. Resta assorbito l'appello incidentale, mera riproposizione delle deduzioni ed eccezioni di primo grado “da esaminarsi nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenga di accogliere il motivo di appello proposto dalla in relazione al numero di Pt_1
proroghe”.
10. In punto di regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, le rispettive condotte preprocessuali e processuali, le peculiarità della fattispecie controversa, nonché la natura squisitamente ermeneutica delle questioni giuridiche trattate, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale.
11. Ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13
D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato con riguardo alla posizione dell'appellante principale
PQM
La Corte definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
dichiara assorbito l'appello incidentale.
Compensa le spese di lite tra le parti
Contributo unificato come in motivazione con riguardo all'appellante principale
Così deciso in Napoli, 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
7 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 27/03/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1414/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
n persona del l.r.p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Canetti
APPELLANTE
E
generalizzato in atti, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Palma
APPELLATO
OGGETTO: Reiterazione di contratti a termine
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La Società appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord
n°2025/2024, pubblicata in data19.04.2024, in atti, che aveva accolto il ricorso proposto da con cui quest'ultimo aveva richiesto la CP_1
trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, alla luce di una successione negoziale che aveva determinato – secondo la prospettazione attorea – la violazione dell'art. 21, commi 1 e 2, d.lgs. 81/2015, con la conseguente condanna della datrice di lavoro alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 28, comma 2 nonché del risarcimento del danno per violazione diritto di precedenza ex art. 24 del citato impianto normativo.
Lamenta l'appellante, rimasto contumace in primo grado, l'errata falsa applicazione della normativa invocata e omessa o errata valutazione dei documenti rilevanti per la decisione prodotti dallo stesso ricorrente..
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato, spiegando appello incidentale si è riportato a tutto quanto dedotto in primo grado, contestando la fondatezza delle avverse censure, concludendo coerentemente pertanto, per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'odierna udienza audita la discussione dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato.
1. È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato
2 dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n.
26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
1.1 Fatta questa doverosa premessa giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass
12002/2014).
1.2 In applicazione del suddetto principio, si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione – intrinsecamente di merito - attinente alla interpretazione della legge 81/2015, ratione temporis, vigente.
2.1 L'impianto normativo in parola tipizza espressamente i casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in tempo indeterminato, attraverso le disposizioni contenute negli artt. 19 comma 1, 20 comma 2 e 21 comma 1 seconda parte e comma 2, in cui la citata trasformazione funge da risposta “sanzionatoria” che l'ordinamento ha introdotto, a monte, nelle ipotesi di violazione dei precetti contenuti nelle norme predette.
2.2 Pertanto, nel momento in cui l'art. 28, comma 2, richiama i casi di trasformazione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato, fa riferimento alle ipotesi tipizzate dalle precedenti norme, imponendo altresì all'organo giudicante, oltre all'accertamento e dichiarazione della trasformazione anzidetta, anche l'inflizione di una condanna ad un'indennità finalizzata a ristorare il lavoratore delle conseguenze pregiudizievoli patite.
3 3. L'analisi del caso di specie non può prescindere dalla valutazione della scansione temporale entro la quale è avvenuta la stipulazione di due contratti a tempo determinato caratterizzati dall'applicazione sistematica del metodo della proroga e della sussistenza della causale del secondo contratto.
3.1 Orbene come documentato e pacifico tra le parti, in data 02/07/2021 il era stato assunto presso la Società con contratto a CP_1 Parte_1
tempo determinato dalla durata di un mese e con termine al 31/07/2021, con attribuzione del livello J del CCNL igiene ambientale, applicato all'appalto di igiene ambientale stipulato con Comune di Giugliano in Campania in A.T.I. con la che il citato contratto era stato successivamente Controparte_2
prorogato prima, in data 30/07/2021 per due mesi sino al 30/09/2021; poi, in data 30/09/2021, per un mese sino al 31/10/2021; ancora una volta, in data 30/10/2021, per due mesi sino al 31/12/2021; infine, in data
31/12/2021, per sei mesi sino al 30/06/2022; che prima che fossero superati i dodici mesi il contratto, per il medesimo rapporto di lavoro, era stato rinnovato, a distanza di soli 6 giorni, in data 06/07/2022, con l'indicazione della causale “sostitutiva” – “in sostituzione di personale che si avvicenderà nella fruizione delle ferie presso il sito di Giugliano in Campania” - per la durata di 3 mesi, dunque sino al 30/09/2022; che il citato contratto era stato, dunque, prorogato prima, in data 30/09/2022, per 3 mesi sino al 31/12/2022; poi, in data 30/12/2022, per un mese sino al 31/01/2023; ancora una volta, in data
31/01/2023 per due mesi sino al 31/03/2023; infine, in data 30/03/2023
(per mero refuso nel contratto era indicato erroneamente l'anno 2022 anziché
2023), per tre mesi sino al 30/06/2023.
4. Vagliando, in primo luogo, lo strumento di tutela descritto, previsto dal legislatore e calibrato sulle diverse ipotesi di utilizzo patologico del contratto a tempo determinato, giova richiamare l'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 81/2015, il quale prevede che “qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
4 dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.”
4.1 E' appena il caso di evidenziare che la deduzione attorea, circa la violazione dell'art.21, comma 2 del Dlgs 81/2015, è rimasta implicitamente assorbita dalla pronuncia impugnata, laddove detto profilo di illegittimità dei contratti a termine per cui è causa legati alla loro stipulazione senza il rispetto dell'intervallo minimo di legge era stato allegato sin dal ricorso di primo grado e la medesima censura di assenza di soluzione di continuità emerge anche dal seguente passaggio contenuto a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta in appello: “il nuovo contratto del 06 luglio 2022, che nella realtà dei fatti è sostanzialmente una proroga simulata al sol fine di eludere il numero massimo di proroghe consentite, in quanto non vi era soluzione di continuità, né mutamento delle condizioni lavorative rispetto al precedente contratto”.
5. In applicazione del principio della ragione più liquida sopra richiamata, esaminando, ora, questo profilo di più agevole soluzione, l'appello principale va respinto.
5.1 È, invero, sufficiente rimarcare che il contratto del 6.7.2022 è stato stipulato a soli sei giorni dalla cessazione del precedente contratto scaduto in data 30/06/2022 e, in assenza della concreta deduzione da parte della Società datrice della “stagionalità” dell'attività svolta, quale esenzione dall'operatività della sanzione normativa, si è verificato il presupposto per la trasformazione del contratto.
6. Va, comunque, evidenziato che la domanda dell'originario ricorrente, volta alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, in rapporto a tempo indeterminato, alla luce della ricordata successione negoziale, fondava le sue ragioni sull'illegittimità del contratto a tempo determinato oltre che per le violazioni di cui all'art.21, commi 1 e 2 e art.24 del Dlgsl 81/2015, anche sotto il profilo della non rispondenza, in concreto, delle esigenze sostitutive indicate nella clausola stessa (cfr. punto B pag.2 del ricorso introduttivo del
5 giudizio di primo grado “…la forma contrattuale ordinaria per l'assunzione di lavoratori subordinati è quella del contratto a tempo indeterminato, al quale si può derogare attraverso assunzioni a tempo determinato ma solo a fronte di esigenze che richiedono
l'assunzione momentanea del lavoratore, mentre nel caso di …[specie]… non sussistevano assolutamente i presupposti che giustificavano l'assunzione a tempo indeterminato e le ripetute proroghe, in quanto il contratto di appalto stipulato con il Comune di Giugliano prevedeva la necessità di ampliare la pianta organica del personale in servizio nell'appalto con nuove assunzioni in pianta stabile, motivo per il quale al pari del sig. vi erano CP_1
altre assunzioni a tempo determinato (circa 30) nel corso del tempo e tanto non per rispondere a necessità temporanee ma perché era necessario assumere ulteriore personale da assegnare all'appalto, oltre ai lavoratori che venivano assunti con passaggio di cantiere”).
6.1 Anche la verifica in concreto delle esigenze “sostitutive” riportate nel secondo contratto (per far fronte a “sostituzione di personale che si avvicenderà nella fruizione delle ferie presso il sito di Giugliano in Campania”) è rimasta assorbita dalla pronuncia impugnata, e riproposta dall'appellato (cfr. punto C pag.4 dell'appello incidentale).
7. Anche sotto questo motivo l'appello principale non merita accoglimento, atteso che la Società non ha assolto, a fronte della specifica contestazione del ricorrente, all'onere sulla stessa incombente circa la prova delle concrete esigenze sostitutive indicate nella clausola apposta al contratto del 6/7/2022.
7.1 La Società datrice di lavoro, invero, nulla ha dedotto, prima ancora che offerto di provare, circa la concreta sussistenza delle esigenze sostitutive, oltre che il nesso di causalità tra le dette esigenze indicate nella clausola contrattuale e la stipula del contratto a termine oggetto di giudizio.
8. Conseguentemente l'appello principale non merita accoglimento, con conferma dell'impugnata sentenza, con la superiore integrazione motivazionale.
6 9. Resta assorbito l'appello incidentale, mera riproposizione delle deduzioni ed eccezioni di primo grado “da esaminarsi nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenga di accogliere il motivo di appello proposto dalla in relazione al numero di Pt_1
proroghe”.
10. In punto di regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, le rispettive condotte preprocessuali e processuali, le peculiarità della fattispecie controversa, nonché la natura squisitamente ermeneutica delle questioni giuridiche trattate, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale.
11. Ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13
D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato con riguardo alla posizione dell'appellante principale
PQM
La Corte definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
dichiara assorbito l'appello incidentale.
Compensa le spese di lite tra le parti
Contributo unificato come in motivazione con riguardo all'appellante principale
Così deciso in Napoli, 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
7 8