Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi n. 340 del 27.02.2024 Oggetto: malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
Appellante
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Scarano e Maria Pastore Parte_1
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Diana Rotunno CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 24.06.2022, -premesso di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 di dall'1.2.2002, presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, e di essere poi transitato CP_2 alle dipendenze di addetto a varie mansioni quali sabbiatore, Controparte_3
verniciatore, conduttore di macchina semiautomatica taglia-tubi, manutentore meccanico, che comportavano la movimentazione manuale di carichi pesanti e l'assunzione prolungata di posture incongrue, oltre all'esposizione a vibrazioni meccaniche- chiedeva accertarsi l'origine professione della malattia “discopatie del tratto lombare con protusioni discali multiple e sofferenze radicolari”, da cui era affetto, stante il rigetto della domanda in sede amministrativa. Precisava di aver conseguito, già in via amministrativa, il riconoscimento, quale malattia professionale, della ipoacusia da rumore con percentuale di inabilità del 6% e chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento di una CP_1
rendita unificata, pari al 16% di inabilità permanente.
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esposto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale -espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio- rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite, richiamando le conclusioni del consulente incaricato, che, pur accertando l'origine professionale della patologia denunciata, aveva riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 4%, inferiore al minimo indennizzabile.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , censurandola nella parte in cui il Parte_1
Tribunale non aveva tenuto conto delle conclusioni del ricorso -in cui era stata richiesta la unificazione dei postumi relativi alla patologia denunciata con quelli già accertati in sede amministrativa in relazione alla ipoacusia da rumore- e della integrazione alla consulenza tecnica depositata dal ctu in primo grado, che aveva quantificato la unificazione di postumi in misura del
10%. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di accertare l'esistenza di un danno biologico del 10%, per effetto dell'unificazione dei postumi ascrivibili alle due malattie professionali, con condanna dell' al pagamento del dovuto, oltre al pagamento delle spese del doppio grado. CP_1
Si è costituito nel presente grado di giudizio l' , rilevando di aver autorizzato, in via CP_1 amministrativa, l'unificazione dei postumi, per come richiesto dall'appellante, e precisando che il relativo provvedimento era in fase di adozione. Ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte appellante ha preso atto della difesa dell' e ha insistito nella domanda di condanna al CP_1
pagamento delle spese del doppio grado.
All'udienza dell'8.01.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Invero, deve darsi atto che il consulente incaricato nel primo grado di giudizio, in data 28.09.2023, ha depositato un'integrazione alla consulenza tecnica, in cui concludeva “il Sig. Parte_1
è affetto da lombalgia cronica con conflitto disco-radicolare in paziente con protrusioni discali multiple. Tale patologia costituisce malattia professionale. Riteniamo che i postumi possano essere valutati nella misura del
4% (quattropercento) a decorrere dal momento della presentazione della domanda in quanto la documentazione in atti già documentava una situazione clinica già evidente. A tale valutazione del 4% attribuita alla patologia del rachide lombosacrale, va aggiunto un ulteriore 6% per il pregresso a carico dell'apparato uditivo per un globale del 10% (diecipercento).”
2 Deve ancora darsi atto che, in sede di visita medica del 10.12.2024, l' ha sostanzialmente CP_1
aderito alla valutazione peritale, riconoscendo un danno biologico del 10% per effetto della unificazione dei postumi relativi alla due malattie professionali suddette.
In considerazione di tanto, l'appello deve essere accolto, con il riconoscimento del diritto dell'appellante a un indennizzo in capitale in relazione al danno biologico del 10% riveniente dalla unificazione dei postumi accertati in misura del 6%, per la “ipoacusia”, e in misura del 4% per la
“lombalgia cronica con conflitto disco-radicolare in paziente con protrusioni discali multiple”.
L' deve quindi essere condannato al pagamento delle prestazioni spettanti, oltre interessi legali CP_1
o, se maggiore, rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell' , considerato che l' ha aderito alle conclusioni peritali solo CP_1 CP_4 successivamente all'introduzione del presente giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 31.05.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 27.02.2024 n. 340 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Brindisi, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante a un indennizzo in capitale in relazione alla percentuale di inabilità del 10% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del CP_1
dovuto, oltre accessori come per legge.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.697,00 per il primo grado e in € 1.984,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Lorenzo
Scarano e Maria Pastore.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 8.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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