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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/11/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3064 dell'anno 2023, pendente
TRA
Parte_1
[...]
: AVV. ELISA BURLAMACCHI
[...]
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
AN WE UN CP_1
WI JU UN Persona_1
DIFENSORE: AVV. ANTONIO MARTINI, AVV. ILARIA CANEPA, AVV. ALESSANDRO BOTTI
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: Diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore (L. 392/1978, L. 431/1998)
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge, per tutte le causali indicate in narrativa, così provvedere:
- accertare e dichiarare l'avvenuto riscatto e quindi disporre il trasferimento in favore di Parte_1
in proprio e quale titolare dell' di tutti
[...] Parte_1
i terreni agricoli oggetto del contratto di compravendita in data 21.9.2022 (doc. 2) ai rogiti del Notaio Dott. di Lucca (Rep. n. 40.442 - Racc. n. 18.289) e trascritto presso la Persona_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucca in data 23.9.2022 (Registro generale 17206 - Registro particolare 12331) tra i signori , e , Persona_3 Controparte_2 Controparte_3 in persona della madre , e i signori e Controparte_4 Parte_2
, dietro il pagamento del prezzo pari a euro 150.000,00 Controparte_5
(euro centocinquantamila/00) e, per l'effetto, condannare i signori Parte_2
e a consegnare i terreni agricoli di cui sopra ad Controparte_5
in proprio e quale titolare dell' Parte_1 Parte_1
al momento del pagamento del prezzo ai sensi e nei termini di cui all'articolo 8 della legge 26
[...] maggio 1965, n. 590 e all 'articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuto riscatto e quindi il trasferimento, in favore di
in proprio e quale titolare dell' Parte_1 Parte_1
dei soli terreni agricoli rappresentati ai mappali 133, 140 e 13 1 del foglio 173 dell'N.C.T.
[...] del Comune di Lucca dietro il pagamento del prezzo che verrà accertato in corso di giudizio, a mezzo di C.T.U., prendendo a base il prezzo unitario di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) corrisposto dai signori e ai Parte_3 Parte_4 venditore per l ' a cquisto di tutti i terreni agricoli oggetto del sopra indicato contratto e, per l'effetto, condannare i signori e Parte_2 Parte_4
a consegnare i terreni agricoli di cui sopra ad in proprio e quale titolare
[...] Parte_1 dell' al momento del pagamento del prezzo come Parte_1 sopra determinato ai sensi e nei termini di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e all 'articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2; - in ogni caso, ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari competente, di trascrivere l'emananda sentenza . In via istruttoria si chiede ammettersi CTU per quantificare il prezzo dei terreni agricoli rappresentati ai mappali 133, 140 e 131 del foglio 173 dell'N.C.T. del Comune di Lucca e si depositano i seguenti documenti:
1. Relazione tecnica con al legati 2. Contratto di compravendita sottoscritto in data 21.9.2022 3. Raccomandata in data 8 novembre 2022 4. Raccomandata in data 30 novembre 2022 5. Istanza di mediazione 6. Adesione alla mediazione 7. Comunicazione dell'Organismo di mediazione Con vittoria di spese e di onorario di giudizio”.
➢ Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
‒ in via principale di merito, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, e accertare che i sig.ri sono legittimi titolari dell'intero Pt_2 compendio immobiliare in forza del contratto di compravendita del 21 settembre 2022;
‒ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare l'avvenuto riscatto in favore del sig. con riguardo all'intero Parte_1 compendio immobiliare, previa corresponsione ai sig. dell'importo di Euro 1.200.000,00 quale Pt_2 prezzo di acquisto dagli stessi sostenuto.
2 Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, di ulteriormente dedurre e produrre”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale titolare dell' Parte_1 [...]
– premettendo: di essere proprietario di fondo Parte_1
rustico nel Comune di Lucca, fraz. Vicopelago, via della Pollicchia 209; che sul fondo viene esercitata dall'attore l'attività dell'azienda agricola , in Parte_1
qualità di coltivatore diretto;
che il fondo è composto da terreni agricoli destinati a oliveto, frutteto, orto irriguo e area boscata per complessivi 2.3466 ettari;
che con contratto di compravendita del 21.9.2022 i sigg.ri Persona_3
, e , quest'ultimo rappresentato dalla madre, nonché
[...] Controparte_2 CP_3
, alienavano a e Controparte_4 Controparte_6 [...]
la piena proprietà di un complesso Parte_4
immobiliare e terreni agricoli, questi ultimi venduti per il prezzo complessivo di euro 150.000,00; che fra i terreni agricoli compravenduti erano annoverati quelli rappresentati ai mappali 133, 140 e 131 del foglio 173, confinanti direttamente con i terreni agricoli di proprietà attorea;
che la compravendita non era stata preceduta dalla notificazione prevista dall'art. 8, 4° comma, l. 590 del 1965, violando il diritto di prelazione agraria in favore di che Parte_1
con raccomandata del 8.11.2022 l'attore manifestava agli acquirenti la volontà di esercitare il diritto di riscatto di cui agli artt. 8, 5° comma, l. 26 maggio 1965, n.
590 e 7, 2° comma, n. 2), l. 14 agosto 1971, n. 817, con riguardo alla totalità del fondo agricolo oggetto di compravendita, impegnandosi a corrispondere la somma di euro 150.000,00; che gli acquirenti avevano ricusato l'esercizio del
3 diritto di prelazione, negandone i presupposti oggettivi e soggettivi;
che i presupposti della prelazione agraria erano per converso tutti sussistenti, atteso che i terreni di proprietà dell'attore confinano con i terreni di cui ai mappali 133,
140 e 131 del foglio 173, compravenduti, assieme agli altri, in favore di
[...]
e Controparte_6 Controparte_5
che sui terreni compravenduti non era insediato alcun coltivatore diretto;
che l'attore aveva costituito l'azienda agricola nel 2017, coltivava direttamente i terreni a far tempo dal 2019 ed era iscritto all'INPS in qualità di coltivatore diretto dal maggio 2019; che l'attore non aveva venduto, nel biennio precedente, alcun fondo agricolo e possedeva la capacità lavorativa necessaria per coltivare i propri terreni e quelli oggetto di riscatto – ha convenuto in giudizio
[...]
e Controparte_6 Controparte_5
onde sentir accertare l'avvenuto riscatto e, per l'effetto, l'avvenuto trasferimento in proprio favore, nelle qualità di cui in premessa, di tutti i fondi agricoli oggetto dell'atto di compravendita del 21.9.2022, dietro il versamento del prezzo di euro
150.000,00, con condanna dei convenuti a rilasciare i fondi oggetto del retratto agrario liberi da persone e/o cose al momento del pagamento del prezzo;
in subordine, adottare analoghe pronunce con riguardo ai soli terreni confinanti, come sopra identificati, previa rideterminazione del prezzo da accertarsi in corso di causa.
§1.1 – Per resistere alle domande attoree e chiederne il rigetto si sono costituiti e deducendo che tra i beni Parte_2 Parte_4
compravenduti con l'atto del 21.9.2022 vi erano una pluralità di cespiti censiti al catasto fabbricati ed altrettanti al catasto terreni del Comune di Lucca;
che il prezzo dell'intero compendio era stato convenuto a corpo, nella misura di euro
1.200.000,00, di cui, per quanto qui interessa, ai fini fiscali imputati per euro
150.000,00 ai terreni pertinenziali;
che il riscatto veniva esercitato dal Parte_1
con riferimento ai terreni agricoli;
che la mediazione preventivamente esperita dall'attore si concludeva con esito negativo;
che tra i presupposti richiesti dalla
4 legge per l'esercizio della prelazione, l'attore non aveva fornito prova in ordine alla propria qualità di coltivatore diretto, non potendosi surrogare la dimostrazione dell'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia, con mere certificazioni di carattere amministrativo, tali essendo quelle prodotte dal che Parte_1
difettava inoltre la prova del requisito della capacità lavorativa, da intendersi nella duplice accezione di forza lavoro personale e familiare di cui il coltivatore diretto dispone, nonché di quantità di impegno lavorativo richiesta dai fondi posseduti e da quelli di cui si pretendeva il riscatto;
che la perizia di parte attrice, volta a dimostrare i sopradetti requisiti, era viziata da una pluralità di errori metodologici, afferenti sia ai criteri di individuazione della destinazione dei terreni acquistati dai convenuti in relazione all'uso del suolo, poiché ad un criterio basato sulla destinazione catastale era stato erroneamente preferito, in relazione a terreni abbandonati, un metodo impostato sulla destinazione potenziale desunta da immagini aeree;
che ulteriori vizi metodologici riguardavano i criteri di calcolo del triplo delle giornate lavorative in relazione alla capacità lavorava del coltivatore diretto, consistiti nel sommare le giornate lavoro per anno derivanti dai terreni compravenduti con le giornate lavoro per anno per i terreni in proprietà attorea, moltiplicando la risultante per tre;
che la relazione aveva inoltre errato nel quantificare le giornate lavorative per tutti i terreni, stimati in misura eccedente il triplo delle giornate lavorative del singolo coltivatore diretto;
che, inoltre, i terreni oggetto di compravendita costituivano un unico complesso immobiliare, insuscettibile di divisione, di tal che la prelazione non poteva essere esercitata parzialmente, in luogo dell'intero compendio fondiario, comprensivo dei fabbricati, in quanto sia questi ultimi, che gli appezzamenti, accorpati in un'unica unità poderale, integravano un unicum inscindibile destinato all'attività di coltivazione agricola;
che ancor più inammissibile era la domanda svolta in via subordinata, la quale sottintendeva una nuova dichiarazione di riscatto, avente ad oggetto un bene diverso
5 dall'originaria dichiarazione, dichiarazione che aveva già esplicato ed esaurito i propri effetti modificativi del rapporto sostanziale originato dalla compravendita.
I resistenti hanno quindi concluso per il rigetto delle domande attoree, ovvero, in subordine, per sentir dichiarare l'avvenuto riscatto con riguardo all'intero corpo compravenduto, con corresponsione dell'importo di euro 1.200.000,00, pari al prezzo pagato dagli acquirenti.
§1.2 – Istruita la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza del 24 ottobre 2025, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini di legge.
§2. – Le domande attoree sono infondate e vanno respinte.
§3. – Preliminarmente, occorre procedere ad una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.
§3.1 – A norma dell'art. 8, 1° comma, l. 26 maggio 1965, n. 590, «in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale,
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia».
Il 4° comma dell'art. 8 sopra richiamato – come sostituito dall'art. 8, l. 14 agosto 1971, n. 817 – prescrive al proprietario di notificare «… con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni».
6 §3.2 – Secondo il recitativo dell'art. 7, 2° comma, n. 2), l. 14 agosto 1971, n.
817, il diritto di prelazione di cui all'art. 8, 1° comma, l. 590 del 1965 spetta anche «al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti».
§3.3 – Infine, l'art. 31 l. 590 del 1965 stabilisce che «ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame».
§4. – La trama della cornice così delineata evidenzia i presupposti per il riconoscimento della prelazione agraria in favore del coltivatore diretto, presupposti che devono indefettibilmente sussistere congiuntamente (cfr. Cass.
n. 3824 del 1985), che devono essere dimostrati da chi esercita la prelazione
(Cass. n. 4914 del 2003) e che consistono:
1) nell'essere il proprietario confinante che rivendica la prelazione, appunto, coltivatore diretto e che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo;
2) che sui fondi offerti in vendita non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
3) che il confinante coltivi il proprio fondo da almeno due anni;
4) che il confinante non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria;
5) che il fondo per il quale il confinante intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o in enfiteusi, non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia del confinante stesso.
7 §5. – Ciò premesso, corre l'obbligo di considerare che “ai fini dell'esercizio della prelazione agraria, è necessario non solo che l'interessato rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi direttamente il fondo adiacente a quello posto in vendita o quello condotto in fitto, non essendo sufficiente che eserciti altrove l'attività di agricoltore, in quanto
l'intento perseguito dal legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice e non l'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto” (Cass. n. 20070 del 2021; n.
1712 del 2010; n. 8595 del 2001).
A tali fini, non rileva il mero possesso della formale qualità di imprenditore agricolo (Cass. n. 18099 del 2015), occorrendo viceversa la dimostrazione dell'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia, rimanendo irrilevante il dato formale dell'eventuale iscrizione dell'interessato in appositi elenchi o albi (cfr. Cass. n. 123 del 2020; n.
3727 del 2012; n. 19748 del 2011; n. 1112 del 2006; n. 14450 del 2005). A tal proposito, è stata ritenuta insufficiente l'iscrizione nel negli elenchi di coltivatori diretti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), atteso che detta certificazione rilasciata a fini essenzialmente assistenziali è idonea soltanto a fornire elementi indiziari in proposito, essendo ricollegabile ad una mera condizione professionale e non all'accertamento dell'attività di coltivatore diretto svolta su un determinato fondo (cfr., Cass. n. 1712 del 2010; n. 8595 del 2001.
In generale, sull'inidoneità del fascicolo aziendale a desumere la prova della qualità di agricoltore, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo, cfr. Cass. n. 28374 del 2023).
§6. – Poiché il convincimento del giudice si forma in base al prudente apprezzamento di tutte le evidenze processuali disponibili, senza alcuna gerarchia tra i mezzi di prova (fatta salva l'efficacia predeterminata delle prove legali), secondo un principio tanto consolidato, quanto implicitamente scolpito nell'art. 116, 1° comma, c.p.c., la mancata deduzione di capitoli di prova testimoniale per la dimostrazione dell'effettiva coltivazione del fondo da almeno due anni non
8 osta a che l'onere concernente il medesimo tema di prova venga assolto ricorrendo alla prova per presunzioni, a norma dell'art. 2729 c.c.
§6.1 – Invero, non è dubitabile che alla prova di un fatto ignoto possa pervenirsi anche tramite presunzioni purché, ai sensi dell'art. 2729 c.c., i fatti secondari da cui da cui inferire, tramite regole di esperienza, la dimostrazione del fatto principale sconosciuto, siano dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, da intendersi, le prime due caratteristiche, quali elevato grado di persuasività da un lato e sufficiente determinatezza dall'altro del fatto secondario da porre a base del ragionamento di inferenza probatoria (per il riferimento dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. al fatto noto e non già al fatto ignorato che forma oggetto della presunzione, v. Cass. n. 29830 del 2018).
Sul punto, la corte regolatrice ha sottolineato che per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'“id quod plerumque accidit” (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica: cfr. Cass. n. 21403 del 2021; n. 10583 del 2021), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. sent. n. 2632/2014; n. 132/2013; n.
2549/2010; n. 16993/2007; n. 23079/2005).
§6.2 – Ai fini dell'analisi che si sta compiendo, occorre svolgere peraltro qualche precisazione ulteriore sul piano della ricostruzione teorico-sistematica.
§6.2.1 – Si è detto che le presunzioni semplici, secondo il dettato dell'art. 2729 c.c., rappresentano le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
9 La dimensione della praesumptio hominis è quindi duplice: essa guarda, da una parte, alla prova del fatto ignoto, quale risultato del ragionamento inferenziale;
dall'altra, sottende però l'operazione logico-intellettiva con cui dalla comprovata e certa esistenza del factum probans si approda alla conclusione dell'inferenza avente ad oggetto la conferma dell'enunciato relativo al factum probandum. Ciò è possibile quante volte il rapporto di derivazione tra il fatto noto ed il fatto ignorato sia fondato su una regola di inferenza di tipo probabilistico che renda razionalmente attendibile il collegamento tra le due entità, ovvero lo confermi come il più attendibile tra i molteplici implicati in parallelo dal fatto noto
Questo modo di essere è giuridicamente incarnato nei presupposti della gravità, precisione e concordanza, i quali sono dall'art. 2729 c.c. chiamati ad operare non già ex ante quali presupposti di ammissibilità, bensì ex post onde attribuire efficacia probatoria al risultato dell'inferenza presuntiva.
§6.2.2 – Precipuamente, se la «gravità» attiene al grado di conferma, secondo un criterio di ragionevolezza e probabilità prevalente rispetto agli altri simmetricamente derivabili dal fatto noto, dell'enunciato relativo al factum probandum, è del tutto evidente che quanto più la regola di inferenza – oggettivamente formulabile ed empiricamente verificabile – sarà univoca, tanto maggiore sarà il grado di probabilità dimostrativa del fatto ignorato;
quanto più la regola di inferenza sarà suscettibile di diramarsi in una pluralità di derivazioni logiche, tutte razionalmente giustificabili, tanto più arduo risulterà esprimere un giudizio di probabilità prevalente del risultato di un'inferenza probatoria piuttosto che di un'altra. E ciò di là dalla precisione del factum probans, cioè di là dalla sua storicità e concretezza, ovvero dalla concordanza degli indizi in base ai quali formulare la presunzione.
§6.3 – Ciò precisato, occorre premettere che dalla documentazione in atti non consta la prova diretta dell'effettivo esercizio abituale della coltivazione da parte del L'attore argomenta tuttavia che tali documenti Parte_1
evidenzierebbero la prova di fatti dai quali sarebbe dato formulare, tramite
10 inferenza probatoria, la presunzione circa l'esistenza del fatto ignoto che è oggetto del tema di prova.
Agli atti di causa constano (e l'attore pone in rilievo ai fini della prova in oggetto): a) il certificato di attribuzione della partita IVA alla ditta individuale
(allegato al doc. 1 fasc. attoreo); b) l'iscrizione all'INPS (allegato al doc. 1 fasc. attoreo); c) la visura camerale azienda (allegato al doc. 1 fasc. Parte_1
attoreo); d) i libretti circolazione automezzi agricoli (doc. 10 fasc. attoreo); e) le attestazioni frequenza corsi per patentino fitosanitario (doc. 11 fasc. attoreo); f) le fatture di acquisto prodotti fitosanitari (doc. 12 fasc. attoreo); g) le fatture frangitura olio (doc. 13 fasc. attoreo); h) il particellario conduzione Parte_1
dal fascicolo aziendale (doc. 14 fasc. attoreo); i) la relazione geom. CP_7
e documentazione fotografica allegata (doc. 15 fasc. attoreo); l) la Per_4
relazione geom. e documentazione catastale allegata (doc. 16 fasc. CP_8
attoreo); m) la dichiarazione Dott. con allegate dichiarazioni Parte_5
reddituali periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 (doc. 17 fasc. attoreo).
§6.4 – Orbene, i documenti sub (a), (b), (h) hanno una valenza meramente amministrativa ed appaiono del tutto inidonei a consentire la formulazione di una regola d'inferenza che lasci presumere l'abituale coltivazione diretta del fondo. I fatti secondari che i documenti sono suscettibili di dimostrare si iscrivono invece, unitamente ai fatti secondari evidenziati nei documenti (d), (e),
(f), (g), (m), tra le evidenze processuali che consentono certamente di formulare un'inferenza probatoria, ma il cui enunciato ha ad oggetto un factum probandum che è irrilevante ai fini di causa. I documenti in rassegna consentono infatti di inferire – il conseguimento di proventi e redditi tramite – l'esercizio di un'impresa agricola, cioè a dirsi di un'attività economica organizzata avente ad oggetto le attività di cui all'art. 2135 c.c., tra le quali è sì annoverata la coltivazione dei fondi, che, tuttavia, è di per sé irrilevante, quante volte non si traduca nella coltivazione “diretta” del fondo – id est, tramite il lavoro proprio dell'imprenditore agricolo e dei componenti della propria famiglia – evenienza
11 che, per poco che si rifletta, quegli stessi documenti sono insuscettibili di lasciare apprezzare. Da essi, infatti, non è dato desumere null'altro se non l'esercizio di un'attività economica organizzata di coltivazione dei fondi, ovvero, detto altrimenti, di un'impresa agricola, non già che quella coltivazione avvenga direttamente a cura dell'imprenditore o di componenti del nucleo familiare.
La conclusione muta solo parzialmente – ma non in misura tale da affermare l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore, per quanto si dirà di qui ad un momento – se, a tali risultanze, si aggrega il dato dei registri camerali, dovendosi a tanto procedere in forza della regola che vuole la valutazione dei singoli fatti secondari condotta non già in modo atomistico, dovendo gli indizi formare oggetto di un apprezzamento complessivo e globale. Ebbene, la visura camerale allegata al doc. 1 di parte attrice mostra il numero di addetti dipendenti per l'anno 2022 (estratto da fonte INPS, dunque di elevata attendibilità), che, per tutti i trimestri considerati è pari a 0. Il che consente di esprimere razionalmente, sulla base di tale dato, un'inferenza di elevata probabilità logica secondo cui se anche in quell'anno – e ciò emerge dalle risultanze degli altri documenti – vi era esercizio di impresa agricola mediante coltivazione del fondo, in assenza di personale dipendente, quell'attività non poteva che essere esercitata con il lavoro diretto del titolare imprenditore agricolo, cioè a dirsi del Tale Parte_1
conclusione è logicamente plausibile, sol che si consideri che non è stata in alcun modo suffragata l'ipotesi di un itinerario logico-argomentativo di segno contrario.
E però, la presunzione che in tal guisa è dato formulare esprime un enunciato che soddisfa solo parzialmente il tema di prova. Ed infatti, la prova indiretta è circoscritta alla coltivazione diretta del fondo per l'anno 2022, quando invece la prelazione agraria spetta al coltivatore diretto che sia tale, in base ad un titolo idoneo, da almeno 2 anni (cfr., in questo senso, Cass. n. 123 del 2020).
Ragione per la quale l'onere probatorio che incombeva sull'attore non può dirsi completamente assolto.
12 §6.5 – Non soccorrono la tesi attorea neppure le valutazioni a carattere tecnico giuridico espresse nelle consulenze tecniche di parte in atti, perché quest'ultime in alcun modo possono legittimamente sostituirsi al prudente apprezzamento di tutte le evidenze processuali disponibili ed alla espressione del sillogismo giudiziario dal quale scaturisce la decisione, cioè alla sussunzione della fattispecie concreta, per come emergente dagli atti di causa e dall'istruttoria espletata, all'interno della cornice della norma astratta attributiva del diritto dedotto in giudizio. Tali momenti della fase decisionale sono infatti appannaggio esclusivo dell'autorità giurisdizionale e non possono in alcun modo essere demandati che al giudice.
Per le stesse ragioni, neppure potrebbe procedersi ad esperire consulenza tecnica d'ufficio sul punto. Anche con riguardo alla prova dei fatti costitutivi della domanda, è un principio consolidato quello secondo cui “la consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (ex multis, Cass. n. 30218 del 2017).
§7. – In conclusione, la domanda è rigettata.
Alla liquidazione delle spese di lite in favore delle parti costituite si procede secondo soccombenza, tenuto conto del valore della lite.
Applicando i valori medi per ciascuna fase, si liquida un compenso professionale pari ad euro 14.100,00 per compenso professionale.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande attoree.
13 - Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 14.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 14.11.2025
Il Giudice Unico Dott. Giampaolo Fabbrizzi
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