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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/06/2025, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2280 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2280 /2020 promossa da:
Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. MANTOVANO ROBERTO, P.IVA_1
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
ODOLINTO VALERIA, elettivamente domiciliato in C.SO DELLA REPUBBLICA
537 CISTERNA DI LATINA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Latina n. 2132/19
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
9/4/25 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La in primo grado ha esposto di avere Parte_1
sottoscritto un contratto preliminare con il quale aveva promesso di acquistare dal convenuto due terreni edificabili. Controparte_1
Successivamente, in seguito all'avvio di lavori di costruzionii di immobili, era emerso che i terreni non erano edificabili.
Ha sostenuto, pertanto, che sussistesse un inadempimento del convenuto dal quale conseguiva il diritto al risarcimento del danno.
Ha concluso chiedendo:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, “contrariis reiectis”: a) accertare e dichiarare la risoluzione della scrittura privata del 13.10.2011 come corretta il 23.02.2012 per inadempimento contrattuale della parte promittente venditrice;
b) e per l'effetto, in integrale accoglimento della domanda, condannare il sig. Controparte_1
all'integrale risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice come indicati in premessa ed ammontanti al complessivo importo da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU ovvero anche in via equitativa in particolare per quelle voci di danno il cui corrispettivo in euro è impossibile da determinare. In ogni caso con interessi e la rivalutazione monetaria quest'ultima esclusivamente per quegli importi anticipati dall'attrice (…)
La parte convenuta ha sostenuto che ad essere inadempiente alle obbligazioni nascenti dalla scrittura era stata la parte attrice;
ha esposto di avere, pertanto, vanamente diffidato lo stesso ad adempiere e che, pertanto, il contratto si era risolto ex art. 1454 cc.
Ha concluso chiedendo:
“(…) in via principale, ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande proposte dall'attrice in persona del legale Parte_1
rapp-te pro-tempore Sig. e conseguentemente rigettarle, dichiarando Controparte_2
e accertando che la scrittura privata del 13.10.2011, corretta il 23.02.2012 si è risolta
2 per effetto della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del 30.10.2013 esclusivamente
a seguito dell'inadempimento della parte promittente acquirente in via riconvenzionale condannare la in persona del legale rapp-te Parte_1
pro-tempore Sig. al risarcimento dei danni subiti dal Sig. Controparte_2 [...]
per inadempimento contrattuale dell'attrice per un importo complessivo CP_1
che verrà determinato in corso di causa a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, sempre in via riconvenzionale condannare la in persona del legale rapp-te pro-tempore Parte_1
Sig. al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 Controparte_2
c.p.c., lasciando alla valutazione equitativa del giudice la quantificazione, per avere
l'attore intrapreso la lite temerariamente (…)”.
Successivamente il procedimento è stato proseguito dal fallimento di
[...]
Parte_1
Il Tribunale ha respinto la domanda di parte attrice e dichiarato improcedibili le domande della convenuta perché avanzate nei confronti di un Fallimento.
A sostegno della decisione sono stati posti essenzialmente gli accertamenti tecnici di ufficio dai quali era emersa la natura edificabile dei terreni controversi anche all'epoca della sottoscrizione dei contratti preliminari de quibus.
Ha proposto appello il Fallimento attore.
A sostegno dell'appello ha dedotto che il Tribunale aveva motivato il rigetto unicamente sulla base dell'accertata edificabilità mentre l'inadempimento del convenuto si era sostanziato nella inerzia nell'attivarsi per la richiesta di rilascio del titolo edilizio. che aveva comportato il venire meno della funzione del Pt_2
contratto.
Ha esposto che ricorreva, comunque, sotto questo profilo una ipotesi di aliud pro alio posto che la cosa promessa in vendita era inidonea ad assolvere alla propria funzione per la presenza di vizi e difetti.
Ha concluso per la revoca della sentenza e l'integrale accoglimento della domanda proposta in primo grado.
3 La parte appellata ha contestato integralmente l'appello e così concluso:
In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello poiché carente dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; nel merito rigettare l'appello, proposto dal fallimento
n.1/2017 del Tribunale di Latina della Controparte_3
perché infondato in fatto e in diritto e confermare totalmente la sentenza n.
[...]
2132/2019 pubblicata il 16/09/2019 emessa dal Tribunale di Latina;
condannare il fallimento n.1/2017 del Tribunale di Latina della Controparte_3
ai danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c, per l'importo che verrà
[...]
determinato. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
L'appello è infondato.
Quale unico motivo di appello l'appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva motivato il rigetto solo sulla base della riscontrata edificabilità senza tenere conto della condotta inerte del convenuto nel richiedere il rilascio della licenza.
Si tratta di un motivo inammissibile per come formulato.
In primo grado, infatti, la parte attrice aveva dedotto a sostegno della richiesta di risarcimento per inadempimento unicamente la mancanza del requisito della edificabilità richiamando espressamente la fattispecie cd dell'aliud pro alio.
Oltre alla mancanza della edificabilità alcun altro profilo di inadempimento era stato lamentato. In particolare, nessun accenno era stato fatto a condotte inerti della parte convenuta e, peraltro, neppure nel preliminare è ravvisabile un obbligo di tale natura.
La fattispecie del cd aliud pro alio, dedotta in giudizio dall'appellante, richiede quanto meno un vizio o una difformità rilevante, come affermato proprio dalla Corte di
Cassazione citata dall'appellante, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame posto che il terreno è stato venduto come edificabile e tale è risultato.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse alcun inadempimento.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione per le cause di valore indeterminabile di complessità media, seguono la soccombenza.
Non sussistono ragioni per la condanna ex art. 96 cpc.
4 La Corte di Cassazione (sentenza del 20 luglio 2023, n. 21667) ha recentemente ribadito il principio per il quale, in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire.
La citata giurisprudenza evidenzia, in particolare, che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è una condotta in sé, automaticamente, rimproverabile. Il riconoscimento della responsabilità aggravata esige, infatti, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della pretesa ovvero il resistere in giudizio, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Essendo stato rigettato l'appello sussistono i presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 d.p.r.
n.115 del 30 maggio 2022.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da 01/2017 Parte_1
del Tribunale Di Latina , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 2132/19 così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in €. 11.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 11/6/25
5 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2280 /2020 promossa da:
Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. MANTOVANO ROBERTO, P.IVA_1
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
ODOLINTO VALERIA, elettivamente domiciliato in C.SO DELLA REPUBBLICA
537 CISTERNA DI LATINA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Latina n. 2132/19
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
9/4/25 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La in primo grado ha esposto di avere Parte_1
sottoscritto un contratto preliminare con il quale aveva promesso di acquistare dal convenuto due terreni edificabili. Controparte_1
Successivamente, in seguito all'avvio di lavori di costruzionii di immobili, era emerso che i terreni non erano edificabili.
Ha sostenuto, pertanto, che sussistesse un inadempimento del convenuto dal quale conseguiva il diritto al risarcimento del danno.
Ha concluso chiedendo:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, “contrariis reiectis”: a) accertare e dichiarare la risoluzione della scrittura privata del 13.10.2011 come corretta il 23.02.2012 per inadempimento contrattuale della parte promittente venditrice;
b) e per l'effetto, in integrale accoglimento della domanda, condannare il sig. Controparte_1
all'integrale risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice come indicati in premessa ed ammontanti al complessivo importo da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU ovvero anche in via equitativa in particolare per quelle voci di danno il cui corrispettivo in euro è impossibile da determinare. In ogni caso con interessi e la rivalutazione monetaria quest'ultima esclusivamente per quegli importi anticipati dall'attrice (…)
La parte convenuta ha sostenuto che ad essere inadempiente alle obbligazioni nascenti dalla scrittura era stata la parte attrice;
ha esposto di avere, pertanto, vanamente diffidato lo stesso ad adempiere e che, pertanto, il contratto si era risolto ex art. 1454 cc.
Ha concluso chiedendo:
“(…) in via principale, ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande proposte dall'attrice in persona del legale Parte_1
rapp-te pro-tempore Sig. e conseguentemente rigettarle, dichiarando Controparte_2
e accertando che la scrittura privata del 13.10.2011, corretta il 23.02.2012 si è risolta
2 per effetto della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del 30.10.2013 esclusivamente
a seguito dell'inadempimento della parte promittente acquirente in via riconvenzionale condannare la in persona del legale rapp-te Parte_1
pro-tempore Sig. al risarcimento dei danni subiti dal Sig. Controparte_2 [...]
per inadempimento contrattuale dell'attrice per un importo complessivo CP_1
che verrà determinato in corso di causa a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, sempre in via riconvenzionale condannare la in persona del legale rapp-te pro-tempore Parte_1
Sig. al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 Controparte_2
c.p.c., lasciando alla valutazione equitativa del giudice la quantificazione, per avere
l'attore intrapreso la lite temerariamente (…)”.
Successivamente il procedimento è stato proseguito dal fallimento di
[...]
Parte_1
Il Tribunale ha respinto la domanda di parte attrice e dichiarato improcedibili le domande della convenuta perché avanzate nei confronti di un Fallimento.
A sostegno della decisione sono stati posti essenzialmente gli accertamenti tecnici di ufficio dai quali era emersa la natura edificabile dei terreni controversi anche all'epoca della sottoscrizione dei contratti preliminari de quibus.
Ha proposto appello il Fallimento attore.
A sostegno dell'appello ha dedotto che il Tribunale aveva motivato il rigetto unicamente sulla base dell'accertata edificabilità mentre l'inadempimento del convenuto si era sostanziato nella inerzia nell'attivarsi per la richiesta di rilascio del titolo edilizio. che aveva comportato il venire meno della funzione del Pt_2
contratto.
Ha esposto che ricorreva, comunque, sotto questo profilo una ipotesi di aliud pro alio posto che la cosa promessa in vendita era inidonea ad assolvere alla propria funzione per la presenza di vizi e difetti.
Ha concluso per la revoca della sentenza e l'integrale accoglimento della domanda proposta in primo grado.
3 La parte appellata ha contestato integralmente l'appello e così concluso:
In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello poiché carente dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; nel merito rigettare l'appello, proposto dal fallimento
n.1/2017 del Tribunale di Latina della Controparte_3
perché infondato in fatto e in diritto e confermare totalmente la sentenza n.
[...]
2132/2019 pubblicata il 16/09/2019 emessa dal Tribunale di Latina;
condannare il fallimento n.1/2017 del Tribunale di Latina della Controparte_3
ai danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c, per l'importo che verrà
[...]
determinato. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
L'appello è infondato.
Quale unico motivo di appello l'appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva motivato il rigetto solo sulla base della riscontrata edificabilità senza tenere conto della condotta inerte del convenuto nel richiedere il rilascio della licenza.
Si tratta di un motivo inammissibile per come formulato.
In primo grado, infatti, la parte attrice aveva dedotto a sostegno della richiesta di risarcimento per inadempimento unicamente la mancanza del requisito della edificabilità richiamando espressamente la fattispecie cd dell'aliud pro alio.
Oltre alla mancanza della edificabilità alcun altro profilo di inadempimento era stato lamentato. In particolare, nessun accenno era stato fatto a condotte inerti della parte convenuta e, peraltro, neppure nel preliminare è ravvisabile un obbligo di tale natura.
La fattispecie del cd aliud pro alio, dedotta in giudizio dall'appellante, richiede quanto meno un vizio o una difformità rilevante, come affermato proprio dalla Corte di
Cassazione citata dall'appellante, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame posto che il terreno è stato venduto come edificabile e tale è risultato.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse alcun inadempimento.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione per le cause di valore indeterminabile di complessità media, seguono la soccombenza.
Non sussistono ragioni per la condanna ex art. 96 cpc.
4 La Corte di Cassazione (sentenza del 20 luglio 2023, n. 21667) ha recentemente ribadito il principio per il quale, in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire.
La citata giurisprudenza evidenzia, in particolare, che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è una condotta in sé, automaticamente, rimproverabile. Il riconoscimento della responsabilità aggravata esige, infatti, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della pretesa ovvero il resistere in giudizio, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Essendo stato rigettato l'appello sussistono i presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 d.p.r.
n.115 del 30 maggio 2022.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da 01/2017 Parte_1
del Tribunale Di Latina , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 2132/19 così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in €. 11.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 11/6/25
5 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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