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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 510 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 11/02/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
nella causa promossa da:
(C.F.: ) nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliato al
Vicolo del Passero n.2 presso e nello studio dell'Avv. Odette Frattarelli del foro di Teramo
(C.F.: e.c.: , che lo CodiceFiscale_2 Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
Contro
(C.F.: TE
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Roma P.IVA_1
OPPOSTA-CONTUMACE
e gente della PA
Riscossione per la regione Abruzzo (CF ), con sede in Roma alla via Giuseppe P.IVA_2
Grezar n 14, subentrata a titolo universale negli interessi e nei diritti e nei rapporti attivi e passivi, anche processuali dell' per effetto del Controparte_3
Decreto Legge n 193 del 22.10.2016, convertito nella Legge n 225 del 1.12.2016, giusta procura speciale del dott Notaio in Roma, Repertorio n 42.904, raccolta n Persona_1
1 24.402, del 05. 07.2017, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Di Iorio (C.F.
ed elettivamente CodiceFiscale_3 Email_2
domiciliata presso il suo studio sito in San Giovanni Teatino 66020 alla Galleria K. Wojtyla nr 24, in virtù di procura in atti
ALTRA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“va dichiarata cessata la materia del contendere alla luce dell'avvenuto sgravio dell'intero importo portato dalla cartella impugnata, con condanna alle spese di lite della TE
come da nota spese allegata, atteso che nonostante i numerosi solleciti ed i
[...] pagamenti effettuati in eccesso, la resistente ha effettuato lo sgravio solo successivamente alla notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, costringendo parte ricorrente a ricorrere all'Autorità Giudiziaria e sostenerne le spese come da nota allegata. Le spese vanno dichiarate compensate con riferimento ad per la Controparte_4 posizione rivestita e come richiesto dalla difesa della stessa.”
Parte opposta : Controparte_5
“si chiede la cessata materia del contendere con compensazione di spese per Controparte_4
non gravando su di essa alcun tipo di responsabilità.”
[...]
.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 05.03.2024, l'avv. Pt_1
a promosso opposizione avverso la cartella di pagamento n. 108 2024 00084111 08
[...]
000, dell'importo di € 374,32, notificata in data 25.01.2024 dall' , quale PA
agente di riscossione di chiedendone, in via preliminare, la sospensione e nel CP_1 merito l'annullamento e/o dichiararsi la nullità per intervenuto pagamento del credito.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti
(contestazione di addebito) e il pagamento del contributo dovuta in data 15.06.2022, prima della formazione del ruolo.
In particolare, deduceva come in seguito a richiesta di avvedendosi del mancato CP_6 pagamento della 2° rata del contributo integrativo 2019 per € 482,50, oltre ad € 9,00 per rateazione con scadenza al 31.03.2022, provvedeva al pagamento del MAV.
Ha rappresentato come, nelle more, avesse provveduto ad inviare una CP_1
Contro richiesta di pagamento, con la medesima causale del già pagato e grazie al quale aveva rilasciato il documento di regolarità contributiva, detratto l'importo pagato in eccedenza per l'annualità 2010 pari ad € 172,00, per la somma di € 368,20.
2 Ha infine precisato che proprio per il mancato annullamento da parte di CF della comunicazione, era stata avviata la procedura di riscossione, non annullata nonostante le reiterate richieste del ricorrente.
1.2. Con decreto del 11.03.2024 il Giudice, ritenuto che la domanda di sospensiva potesse essere trattata congiuntamente al merito, stante la natura prettamente documentale della controversia, e la mancata deduzioni di ragioni di pericolo, fissava udienza per la discussione del ricorso all'udienza dell'11.6.2024.
1.3. In data 23.05.2024 si costituiva in giudizio l' , la Controparte_5
quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non responsabile dell'attività di accertamento relativa agli atti prodromici, prerogativa dell'ente accertatore, aggiungendo di aver operato il parziale discarico della cartella impugnata per la parte relativa al contributo, in seguito a comunicazione effettuata dalla CP_1
Non si costituiva invece, in giudizio, la Controparte_8
[...]
1.2. All'udienza del 11.06.2024, sostituita mediante deposito di note ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la contumacia della
[...]
ed ha dedotto che solo successivamente alla TE
notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ai resistenti (18.03.2024), in data
22.03.2024, veniva comunicato all'Avv. a mezzo pec, lo sgravio dell'intero Parte_1
importo portato dalla cartella, chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Il Giudice, ritenuta non dimostrata la regolarità della notifica nei confronti della Cassa
Previdenziale rinviava la causa all'udienza del 03.12.2024, onerando parte ricorrente al deposito di idonea documentazione relativa alla predetta notifica.
Alla successiva udienza del 03.12.2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto dell'intervenuto sgravio dell'intera cartella di pagamento e chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere.
Richiesta dalla parte ricorrente la dichiarazione di contumacia della
[...]
, il Giudice, ritenuto necessario chiedere un chiarimento in Controparte_8
ordine al registro pubblico Ipa utilizzato per la notifica alla stessa, come evincibile dalla documentazione depositata dalla parte e di carattere residuale rispetto agli altri registri (PPAA
o Reginde), rinviava all'udienza del 11.2.2025 per ottenere i dovuti chiarimenti.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, queste ultime hanno depositato le rispettive note, insistendo il ricorrente nella dichiarazione di contumacia di del cui procedimento TE
notificatorio forniva i dovuti chiarimenti, e nella dichiarazione di cessata materia del contendere alla quale aderiva l' , con compensazione delle Controparte_5
spese di lite per le parti costituite in giudizio.
2. Come già rilevato, l'avv. ha promosso opposizione avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 108 2024 00084111 08 000 dell'importo di € 374,32, notificata in data
25.01.2024 dall' , quale agente di riscossione di , e relativa PA CP_1
a somme iscritte a ruolo n. 2023/003560 per contributi anno 2019, sul rilievo dell'avvenuto pagamento, seppur in ritardo rispetto alla scadenza del 31.03.2022, dell'importo della 2° rata del contributo integrativo 2019 in data 15.06.2022, in epoca antecedente all'emissione del ruolo n. 2023/003560 ed al proseguo del procedimento di riscossione.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente ha dato atto del sopravvenuto annullamento della pretesa debitoria da parte della chiedendo che fosse dichiarata la CP_1
cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite. Dichiarazione di cessazione della materia del contendere a cui si è associata anche l' che PA
ha chiesto nei suoi confronti la compensazione delle spese di lite.
3. Orbene, va in primo luogo dichiarata la contumacia della TE
.
[...]
La parte ricorrente, difatti, ha fornito la prova di aver adempiuto correttamente al procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 16 ter D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, richiamato dall'art.
3-bis L. 53/1994, come novellato dalla riforma “Cartabia”.
La mancata registrazione da parte della TE
sia sul registro PPAA che sul registro Reginde, come risultante dalle schermate
[...]
allegate alle note ex art. 127 ter c.p.c. del 06.02.2025, ha reso necessario la notifica sull'indirizzo pec rinvenuto sul registro IPA, reso definitivamente valido con D.lgs 149/2022.
Quanto al difetto di legittimazione passiva sollevato dall' PA
, la Corte di Cassazione ha affermato, in materia tributaria (ma i medesimi
[...]
4 principi sono estendibili al giudizio previdenziale) che “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, o alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente sia nei confronti dell'ente impositore sia nei confronti del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del d.lg. n. 112 del
1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario” (Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, n.2480).
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha indirettamente affermato che nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali sussiste la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore (Cassazione civile PA
sez. VI, 09/03/2022, n.7716), ponendosi semmai un problema di distribuzione delle spese di lite tra i due enti, a seconda delle ragioni della accertata illegittimità della procedura esecutiva.
Si ritiene, pertanto, che correttamente l'avvocato opponente abbia evocato in giudizio sia il
, sia l'ente titolare del credito. Controparte_9
4. Nel merito, come sopra esposto, entrambe le parti costituitesi in giudizio, hanno dato atto che nelle more del giudizio è intervenuto l'intero sgravio della cartella di pagamento n.
108 2024 00084111 08 000, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In linea generale è noto che la cessazione della materia del contendere va pronunciata ogniqualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione portata in giudizio, tale da eliminare totalmente il contrasto tra loro e far venir meno la necessità di una decisione, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della c.d. "soccombenza virtuale".
Nel caso di specie è indubbio che possa essere dichiarata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto, oltre ad essere richiesta da entrambe le parti costituite in causa, trova fondamento nel sopravvenuto annullamento del debito oggetto dell'opposizione.
5 Quanto alla distribuzione delle spese di lite, nei rapporti tra la parte ricorrente e l'
[...]
, si ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate, Controparte_4 non essendo imputabile all'agente della riscossione la doglianza sollevata a fondamento della domanda. Tale richiesta, peraltro, è stata avanzata dalla stesso ricorrente.
Nei confronti della invece, è necessario Controparte_8
vagliare la fondatezza della promossa opposizione in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Al riguardo, secondo il principio giurisprudenziale della "ragione più liquida", è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio nel caso in cui ricorra un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria, sì da assorbire l'interesse dell'intero giudizio. Il principio de quo, infatti, è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., sicché il giudizio può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, attese le esigenze di economia processuale e di celerità dei giudizi.
Applicando tali principi, le prove documentali offerte in produzione dall'Avv. Pt_1 non oggetto di contestazione e l'intervenuto sgravio nelle more del giudizio, rilevano la fondatezza dell'impugnativa della cartella di pagamento.
Peraltro, è stato provato documentalmente che il ricorrente provvedeva al pagamento, seppur in ritardo, rispetto alla scadenza del 31.03.2022, dell'importo della 2° rata del contributo integrativo 2019 in data 15.06.2022 e quindi in epoca antecedente all'emissione del ruolo n. 2023/003560.
L'opposizione risulta, dunque, fondata.
5. Considerato il comportamento tenuto dalla Cassa di previdenza che, più volte sollecitata, ha atteso l'incardinarsi del giudizio per dar seguito allo sgravio, costringendo il ricorrente a rivolgersi al Giudice, le spese di lite della parte ricorrente vanno poste a carico della stessa e liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al DM. N. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 510/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_8
6 - dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra e Parte_1 PA
;
[...]
- condanna la a rimborsare alla Controparte_8 parte ricorrente le spese di lite nella misura di € 43,00 per esborsi ed € 515,00 per compensi, oltre rimborso spese IVA e CPA come per legge.
Teramo, 11.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 11/02/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
nella causa promossa da:
(C.F.: ) nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliato al
Vicolo del Passero n.2 presso e nello studio dell'Avv. Odette Frattarelli del foro di Teramo
(C.F.: e.c.: , che lo CodiceFiscale_2 Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
Contro
(C.F.: TE
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Roma P.IVA_1
OPPOSTA-CONTUMACE
e gente della PA
Riscossione per la regione Abruzzo (CF ), con sede in Roma alla via Giuseppe P.IVA_2
Grezar n 14, subentrata a titolo universale negli interessi e nei diritti e nei rapporti attivi e passivi, anche processuali dell' per effetto del Controparte_3
Decreto Legge n 193 del 22.10.2016, convertito nella Legge n 225 del 1.12.2016, giusta procura speciale del dott Notaio in Roma, Repertorio n 42.904, raccolta n Persona_1
1 24.402, del 05. 07.2017, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Di Iorio (C.F.
ed elettivamente CodiceFiscale_3 Email_2
domiciliata presso il suo studio sito in San Giovanni Teatino 66020 alla Galleria K. Wojtyla nr 24, in virtù di procura in atti
ALTRA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“va dichiarata cessata la materia del contendere alla luce dell'avvenuto sgravio dell'intero importo portato dalla cartella impugnata, con condanna alle spese di lite della TE
come da nota spese allegata, atteso che nonostante i numerosi solleciti ed i
[...] pagamenti effettuati in eccesso, la resistente ha effettuato lo sgravio solo successivamente alla notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, costringendo parte ricorrente a ricorrere all'Autorità Giudiziaria e sostenerne le spese come da nota allegata. Le spese vanno dichiarate compensate con riferimento ad per la Controparte_4 posizione rivestita e come richiesto dalla difesa della stessa.”
Parte opposta : Controparte_5
“si chiede la cessata materia del contendere con compensazione di spese per Controparte_4
non gravando su di essa alcun tipo di responsabilità.”
[...]
.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 05.03.2024, l'avv. Pt_1
a promosso opposizione avverso la cartella di pagamento n. 108 2024 00084111 08
[...]
000, dell'importo di € 374,32, notificata in data 25.01.2024 dall' , quale PA
agente di riscossione di chiedendone, in via preliminare, la sospensione e nel CP_1 merito l'annullamento e/o dichiararsi la nullità per intervenuto pagamento del credito.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti
(contestazione di addebito) e il pagamento del contributo dovuta in data 15.06.2022, prima della formazione del ruolo.
In particolare, deduceva come in seguito a richiesta di avvedendosi del mancato CP_6 pagamento della 2° rata del contributo integrativo 2019 per € 482,50, oltre ad € 9,00 per rateazione con scadenza al 31.03.2022, provvedeva al pagamento del MAV.
Ha rappresentato come, nelle more, avesse provveduto ad inviare una CP_1
Contro richiesta di pagamento, con la medesima causale del già pagato e grazie al quale aveva rilasciato il documento di regolarità contributiva, detratto l'importo pagato in eccedenza per l'annualità 2010 pari ad € 172,00, per la somma di € 368,20.
2 Ha infine precisato che proprio per il mancato annullamento da parte di CF della comunicazione, era stata avviata la procedura di riscossione, non annullata nonostante le reiterate richieste del ricorrente.
1.2. Con decreto del 11.03.2024 il Giudice, ritenuto che la domanda di sospensiva potesse essere trattata congiuntamente al merito, stante la natura prettamente documentale della controversia, e la mancata deduzioni di ragioni di pericolo, fissava udienza per la discussione del ricorso all'udienza dell'11.6.2024.
1.3. In data 23.05.2024 si costituiva in giudizio l' , la Controparte_5
quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non responsabile dell'attività di accertamento relativa agli atti prodromici, prerogativa dell'ente accertatore, aggiungendo di aver operato il parziale discarico della cartella impugnata per la parte relativa al contributo, in seguito a comunicazione effettuata dalla CP_1
Non si costituiva invece, in giudizio, la Controparte_8
[...]
1.2. All'udienza del 11.06.2024, sostituita mediante deposito di note ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la contumacia della
[...]
ed ha dedotto che solo successivamente alla TE
notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ai resistenti (18.03.2024), in data
22.03.2024, veniva comunicato all'Avv. a mezzo pec, lo sgravio dell'intero Parte_1
importo portato dalla cartella, chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Il Giudice, ritenuta non dimostrata la regolarità della notifica nei confronti della Cassa
Previdenziale rinviava la causa all'udienza del 03.12.2024, onerando parte ricorrente al deposito di idonea documentazione relativa alla predetta notifica.
Alla successiva udienza del 03.12.2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto dell'intervenuto sgravio dell'intera cartella di pagamento e chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere.
Richiesta dalla parte ricorrente la dichiarazione di contumacia della
[...]
, il Giudice, ritenuto necessario chiedere un chiarimento in Controparte_8
ordine al registro pubblico Ipa utilizzato per la notifica alla stessa, come evincibile dalla documentazione depositata dalla parte e di carattere residuale rispetto agli altri registri (PPAA
o Reginde), rinviava all'udienza del 11.2.2025 per ottenere i dovuti chiarimenti.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, queste ultime hanno depositato le rispettive note, insistendo il ricorrente nella dichiarazione di contumacia di del cui procedimento TE
notificatorio forniva i dovuti chiarimenti, e nella dichiarazione di cessata materia del contendere alla quale aderiva l' , con compensazione delle Controparte_5
spese di lite per le parti costituite in giudizio.
2. Come già rilevato, l'avv. ha promosso opposizione avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 108 2024 00084111 08 000 dell'importo di € 374,32, notificata in data
25.01.2024 dall' , quale agente di riscossione di , e relativa PA CP_1
a somme iscritte a ruolo n. 2023/003560 per contributi anno 2019, sul rilievo dell'avvenuto pagamento, seppur in ritardo rispetto alla scadenza del 31.03.2022, dell'importo della 2° rata del contributo integrativo 2019 in data 15.06.2022, in epoca antecedente all'emissione del ruolo n. 2023/003560 ed al proseguo del procedimento di riscossione.
Nelle more del giudizio la parte ricorrente ha dato atto del sopravvenuto annullamento della pretesa debitoria da parte della chiedendo che fosse dichiarata la CP_1
cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite. Dichiarazione di cessazione della materia del contendere a cui si è associata anche l' che PA
ha chiesto nei suoi confronti la compensazione delle spese di lite.
3. Orbene, va in primo luogo dichiarata la contumacia della TE
.
[...]
La parte ricorrente, difatti, ha fornito la prova di aver adempiuto correttamente al procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 16 ter D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, richiamato dall'art.
3-bis L. 53/1994, come novellato dalla riforma “Cartabia”.
La mancata registrazione da parte della TE
sia sul registro PPAA che sul registro Reginde, come risultante dalle schermate
[...]
allegate alle note ex art. 127 ter c.p.c. del 06.02.2025, ha reso necessario la notifica sull'indirizzo pec rinvenuto sul registro IPA, reso definitivamente valido con D.lgs 149/2022.
Quanto al difetto di legittimazione passiva sollevato dall' PA
, la Corte di Cassazione ha affermato, in materia tributaria (ma i medesimi
[...]
4 principi sono estendibili al giudizio previdenziale) che “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, o alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente sia nei confronti dell'ente impositore sia nei confronti del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del d.lg. n. 112 del
1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario” (Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, n.2480).
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha indirettamente affermato che nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali sussiste la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore (Cassazione civile PA
sez. VI, 09/03/2022, n.7716), ponendosi semmai un problema di distribuzione delle spese di lite tra i due enti, a seconda delle ragioni della accertata illegittimità della procedura esecutiva.
Si ritiene, pertanto, che correttamente l'avvocato opponente abbia evocato in giudizio sia il
, sia l'ente titolare del credito. Controparte_9
4. Nel merito, come sopra esposto, entrambe le parti costituitesi in giudizio, hanno dato atto che nelle more del giudizio è intervenuto l'intero sgravio della cartella di pagamento n.
108 2024 00084111 08 000, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
In linea generale è noto che la cessazione della materia del contendere va pronunciata ogniqualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione portata in giudizio, tale da eliminare totalmente il contrasto tra loro e far venir meno la necessità di una decisione, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della c.d. "soccombenza virtuale".
Nel caso di specie è indubbio che possa essere dichiarata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto, oltre ad essere richiesta da entrambe le parti costituite in causa, trova fondamento nel sopravvenuto annullamento del debito oggetto dell'opposizione.
5 Quanto alla distribuzione delle spese di lite, nei rapporti tra la parte ricorrente e l'
[...]
, si ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate, Controparte_4 non essendo imputabile all'agente della riscossione la doglianza sollevata a fondamento della domanda. Tale richiesta, peraltro, è stata avanzata dalla stesso ricorrente.
Nei confronti della invece, è necessario Controparte_8
vagliare la fondatezza della promossa opposizione in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Al riguardo, secondo il principio giurisprudenziale della "ragione più liquida", è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio nel caso in cui ricorra un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria, sì da assorbire l'interesse dell'intero giudizio. Il principio de quo, infatti, è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., sicché il giudizio può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, attese le esigenze di economia processuale e di celerità dei giudizi.
Applicando tali principi, le prove documentali offerte in produzione dall'Avv. Pt_1 non oggetto di contestazione e l'intervenuto sgravio nelle more del giudizio, rilevano la fondatezza dell'impugnativa della cartella di pagamento.
Peraltro, è stato provato documentalmente che il ricorrente provvedeva al pagamento, seppur in ritardo, rispetto alla scadenza del 31.03.2022, dell'importo della 2° rata del contributo integrativo 2019 in data 15.06.2022 e quindi in epoca antecedente all'emissione del ruolo n. 2023/003560.
L'opposizione risulta, dunque, fondata.
5. Considerato il comportamento tenuto dalla Cassa di previdenza che, più volte sollecitata, ha atteso l'incardinarsi del giudizio per dar seguito allo sgravio, costringendo il ricorrente a rivolgersi al Giudice, le spese di lite della parte ricorrente vanno poste a carico della stessa e liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al DM. N. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 510/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_8
6 - dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra e Parte_1 PA
;
[...]
- condanna la a rimborsare alla Controparte_8 parte ricorrente le spese di lite nella misura di € 43,00 per esborsi ed € 515,00 per compensi, oltre rimborso spese IVA e CPA come per legge.
Teramo, 11.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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