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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/11/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5280 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Piazza Leonida Bissolati 8 82100 BENEVENTO ITALIA presso lo studio dell'Avv.GIOVANNI GIORDANO e GE NI ( ) PIAZZA L. C.F._1
BISSOLATI, 8 82100 BENEVENTO;
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
in persona del elgale Controparte_1 rapp. p.t.
Resistente CONTUMACE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il conveniva in Parte_1 giudizio esponendo di Controparte_1 essere dipendente della resistente con contratto a tempo indeterminato dal 03/04/2006, attualmente con la qualifica di coordinatore della mobilità parametro 178', “figura che svolge prevalentemente funzioni di scorta treno”, tanto dal 01/10/2020 a tutt'oggi; che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, non aveva percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio in quanto la datrice non aveva ricompreso nella indennità per i periodi di fruizione delle ferie annuali, l'indennità perequativa e l' indennità
1 compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011; che, anche alla luce della giurisprudenza eurocomunitaria, sussisteva il diritto, nei periodi di ferie, al pagamento di un'indennità pari non solo alla retribuzione base ma anche a tutti gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni, comprensiva di tutti gli elementi retributivi collegati allo status personale e professionale riconosciuti durante i normali periodi di lavoro;
che, quanto all'indennità perequativa e compensativa, non poteva ritenersi la stessa connessa alla presenza fisica, in quanto indennità introdotte dall'Accordo Regionale per garantire condizioni economiche equivalenti a quelle godute in virtù degli accordi di secondo livello precedentemente in vigore;
che tali indennità, pur se inserite dall'Accordo nella retribuzione variabile, in realtà, secondo il C.C.N.L. di categoria rientravano nella retribuzione “normale” perché
“competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio”; che, agiva in giudizio per il riconoscimento di tale prestazione ed otteneva sentenza n.378/22 che dichiarava il suo diritto a percepire per ciascun giorno di ferie fruito nel periodo agosto 2014–dicembre 2020 una retribuzione comprensiva delle indennità perequativa e compensativa, condannando l' al pagamento delle differenze retributive;
che CP_2 la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli con la Contr sentenza n.4087/23; che, ciò nondimeno, l' continuava a non corrispondere dette indnenità nel periodo successivo;
che, con l'Accordo Nazionale del 10/05/2022 veniva istituita la cd. “indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8,00 giornalieri, da corrispondersi ai lavoratori del settore autoferrotranviario, a decorrere dal 01/07/2022, nelle giornate di ferie;
che restava impregiudicato il diritto alle differenze derivanti dal ricalcolo della retribuzione spettante per il pregresso periodo di ferie 01/01/2021–30/06/2022; che il diritto alla perceizone di tali indnenità anche nei periodi di ferie, era stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.25840/24. Concludeva chiedendo “ previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione dell'Accordo Regionale 16/12/2011 e dell'Accordo Aziendale 25/07/2012 nella parte in cui escludono le voci della retribuzione variabile denominate “indennità perequativa A.R. 2011” e “indennità compensativa A.R. 2011” dalla retribuzione normale da assumere quale base di calcolo per la quantificazione della retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le ex festività soppresse di cui all'art.29 CCNL 28/11/2015, e/o previa declaratoria
2 di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione di ogni altra norma negoziale/collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo feriale le predette indennità, per contrarietà a norme imperative, anche di origine eurounitaria, vigenti in subiecta materia, Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adìto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire per ciascun giorno di ferie fruito nel periodo 01/01/2021– 30/06/2022 gli importi spettanti per le suddette voci salariali, in attuazione dei principi generali di diritto enunciati dalla CGUE, per i motivi esplicitati nel presente atto, o per le diverse causali ravvisate dall'Ill.mo Giudice adìto ;
- per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adìto condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente le differenze retributive tra le somme erogategli per le giornate di ferie fruite nel periodo 01/01/2021– 30/06/2022 e quelle spettanti a tale titolo in virtù dei criteri individuati dal Giudice in attuazione dei suenunciati principi di elaborazione giurisprudenziale comunitaria, per l'importo complessivo di € 1.451,87 – di cui € 196,00 a titolo di “indennità perequativa A.R. 2011” e € 1.255,87 a titolo di “indennità compensativa A.R. 2011” – ovvero per il diverso importo eventualmente accertato dal Giudice anche tramite CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo;
- condannare l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, nonchè al rimborso del contributo unificato, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. Regolarmente convenuto in giudizio con PEC in data 01.09.2025, non si costituiva e deve Controparte_1 dichiararsene la contumacia. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Preliminarmente deve evidenziarsi che l'odierno ricorrente ha già ottenuto, con riferimento ad un periodo pregresso, la sentenza n.378/22 che accertava e dichiarava il suo diritto a percepire per ciascun giorno di ferie fruito nel periodo agosto 2014–dicembre 2020 una retribuzione comprensiva delle indennità perequativa e compensativa, condannando l' al pagamento delle relative CP_2 differenze retributive.
3 Ciò nondimeno continuava a non corrispondere dette voci CP_2 retributive nel periodo successivo e fino alla sottoscrizione dell'Accordo Nazionale del 10/05/2022 con il quale veniva istituita la cd. “indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8,00 giornalieri, da corrispondersi ai lavoratori del settore autoferrotranviario, a decorrere dal 01/07/2022. Nell'odierno giudizio, pertanto, parte ricorrente rivendica le differenze conseguenti al ricalcolo della retribuzione includendo indennità perequativa e compensativa, limitatamente al periodo di ferie 01/01/2021–30/06/2022. Come già statuito dalla sentenza n.378/22, passata in giudicato, non vi è dubbio che le indennità perequative e compensative di cui all'Accordo Regionale 16.11.2012, introdotte, ai sensi dell'art.3 dell'Accordo, in sostituzione delle indennità previste dalla contrattazione aziendale fino al 31.12.2011, vengono erogate in misura fissa e in maniera continuativa e, pertanto, vanno calcolate anche nella retribuzione erogata durante i periodi di godimento delle ferie. Del resto le parti sociali, proprio riconscendo tale natura delle rpedette indennità, con l'Accordo Nazionale del 10/05/2022 istituivano la cd.
“indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8,00 giornalieri “al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro”. Detta indnenità venvia istituita a decorrere dal 01.07.2022, conseguentemente appare fondata la domanda avanzata dal alvoratore e volta ad ottenere le differenze spettanti per il periodo 01/01/2021– 30/06/2022 ovvero per il periodo non coperto dalla sentenza né dalla nuova indennità. Da quanto premesso consegue la fondatezza delle ragioni di cui al ricorso e l'accoglimento della domanda. Quanto alla misura del riconoscimento, gli importi spettanti possono essere liquidati sulla base del conteggio di parte ricorrente che questo Giudice ritiene fare proprio in quanto corretto e scevro da vizi. Tanto premesso e stante la correttezza del conteggio che questo Contr Giudice ritiene fare proprio, la dev'essere condannata a titolo di differenze retributive relative al periodo di ferie godute da Pt_1 per il periodo 01/01/2021–30/06/2022, al pagamento del
[...] complessivo importo di € 1.451,87 oltre interessi e rivalutazione al soddisfo. Per il principio della soccombenza
[...] ev'essere condannato al pagamento delle spese Controparte_1
4 di lite che si liquidano in dispositivo, ridotte del 30% attesa la serialità.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1 differenze retributive relative al Parte_1 periodo di ferie godute da dall'01/01/2021 al Parte_1
30/06/2022 del complessivo importo di €1.451,87 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
2) condanna al Controparte_1 pagamento in favore di delle Parte_1 spese processuali che liquida in complessivi €490 oltre rimb.forf. 15%, rimb. cont. unif. €49,00 IVA e CPA, con distrazione. Benevento 25.11.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
5
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5280 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Piazza Leonida Bissolati 8 82100 BENEVENTO ITALIA presso lo studio dell'Avv.GIOVANNI GIORDANO e GE NI ( ) PIAZZA L. C.F._1
BISSOLATI, 8 82100 BENEVENTO;
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
in persona del elgale Controparte_1 rapp. p.t.
Resistente CONTUMACE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il conveniva in Parte_1 giudizio esponendo di Controparte_1 essere dipendente della resistente con contratto a tempo indeterminato dal 03/04/2006, attualmente con la qualifica di coordinatore della mobilità parametro 178', “figura che svolge prevalentemente funzioni di scorta treno”, tanto dal 01/10/2020 a tutt'oggi; che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, non aveva percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio in quanto la datrice non aveva ricompreso nella indennità per i periodi di fruizione delle ferie annuali, l'indennità perequativa e l' indennità
1 compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011; che, anche alla luce della giurisprudenza eurocomunitaria, sussisteva il diritto, nei periodi di ferie, al pagamento di un'indennità pari non solo alla retribuzione base ma anche a tutti gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni, comprensiva di tutti gli elementi retributivi collegati allo status personale e professionale riconosciuti durante i normali periodi di lavoro;
che, quanto all'indennità perequativa e compensativa, non poteva ritenersi la stessa connessa alla presenza fisica, in quanto indennità introdotte dall'Accordo Regionale per garantire condizioni economiche equivalenti a quelle godute in virtù degli accordi di secondo livello precedentemente in vigore;
che tali indennità, pur se inserite dall'Accordo nella retribuzione variabile, in realtà, secondo il C.C.N.L. di categoria rientravano nella retribuzione “normale” perché
“competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio”; che, agiva in giudizio per il riconoscimento di tale prestazione ed otteneva sentenza n.378/22 che dichiarava il suo diritto a percepire per ciascun giorno di ferie fruito nel periodo agosto 2014–dicembre 2020 una retribuzione comprensiva delle indennità perequativa e compensativa, condannando l' al pagamento delle differenze retributive;
che CP_2 la sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli con la Contr sentenza n.4087/23; che, ciò nondimeno, l' continuava a non corrispondere dette indnenità nel periodo successivo;
che, con l'Accordo Nazionale del 10/05/2022 veniva istituita la cd. “indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8,00 giornalieri, da corrispondersi ai lavoratori del settore autoferrotranviario, a decorrere dal 01/07/2022, nelle giornate di ferie;
che restava impregiudicato il diritto alle differenze derivanti dal ricalcolo della retribuzione spettante per il pregresso periodo di ferie 01/01/2021–30/06/2022; che il diritto alla perceizone di tali indnenità anche nei periodi di ferie, era stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.25840/24. Concludeva chiedendo “ previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione dell'Accordo Regionale 16/12/2011 e dell'Accordo Aziendale 25/07/2012 nella parte in cui escludono le voci della retribuzione variabile denominate “indennità perequativa A.R. 2011” e “indennità compensativa A.R. 2011” dalla retribuzione normale da assumere quale base di calcolo per la quantificazione della retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le ex festività soppresse di cui all'art.29 CCNL 28/11/2015, e/o previa declaratoria
2 di nullità e/o inefficacia e/o non applicazione di ogni altra norma negoziale/collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo feriale le predette indennità, per contrarietà a norme imperative, anche di origine eurounitaria, vigenti in subiecta materia, Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adìto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire per ciascun giorno di ferie fruito nel periodo 01/01/2021– 30/06/2022 gli importi spettanti per le suddette voci salariali, in attuazione dei principi generali di diritto enunciati dalla CGUE, per i motivi esplicitati nel presente atto, o per le diverse causali ravvisate dall'Ill.mo Giudice adìto ;
- per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adìto condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente le differenze retributive tra le somme erogategli per le giornate di ferie fruite nel periodo 01/01/2021– 30/06/2022 e quelle spettanti a tale titolo in virtù dei criteri individuati dal Giudice in attuazione dei suenunciati principi di elaborazione giurisprudenziale comunitaria, per l'importo complessivo di € 1.451,87 – di cui € 196,00 a titolo di “indennità perequativa A.R. 2011” e € 1.255,87 a titolo di “indennità compensativa A.R. 2011” – ovvero per il diverso importo eventualmente accertato dal Giudice anche tramite CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo;
- condannare l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, nonchè al rimborso del contributo unificato, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. Regolarmente convenuto in giudizio con PEC in data 01.09.2025, non si costituiva e deve Controparte_1 dichiararsene la contumacia. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
Preliminarmente deve evidenziarsi che l'odierno ricorrente ha già ottenuto, con riferimento ad un periodo pregresso, la sentenza n.378/22 che accertava e dichiarava il suo diritto a percepire per ciascun giorno di ferie fruito nel periodo agosto 2014–dicembre 2020 una retribuzione comprensiva delle indennità perequativa e compensativa, condannando l' al pagamento delle relative CP_2 differenze retributive.
3 Ciò nondimeno continuava a non corrispondere dette voci CP_2 retributive nel periodo successivo e fino alla sottoscrizione dell'Accordo Nazionale del 10/05/2022 con il quale veniva istituita la cd. “indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8,00 giornalieri, da corrispondersi ai lavoratori del settore autoferrotranviario, a decorrere dal 01/07/2022. Nell'odierno giudizio, pertanto, parte ricorrente rivendica le differenze conseguenti al ricalcolo della retribuzione includendo indennità perequativa e compensativa, limitatamente al periodo di ferie 01/01/2021–30/06/2022. Come già statuito dalla sentenza n.378/22, passata in giudicato, non vi è dubbio che le indennità perequative e compensative di cui all'Accordo Regionale 16.11.2012, introdotte, ai sensi dell'art.3 dell'Accordo, in sostituzione delle indennità previste dalla contrattazione aziendale fino al 31.12.2011, vengono erogate in misura fissa e in maniera continuativa e, pertanto, vanno calcolate anche nella retribuzione erogata durante i periodi di godimento delle ferie. Del resto le parti sociali, proprio riconscendo tale natura delle rpedette indennità, con l'Accordo Nazionale del 10/05/2022 istituivano la cd.
“indennità retribuzione ferie”, del valore di € 8,00 giornalieri “al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro”. Detta indnenità venvia istituita a decorrere dal 01.07.2022, conseguentemente appare fondata la domanda avanzata dal alvoratore e volta ad ottenere le differenze spettanti per il periodo 01/01/2021– 30/06/2022 ovvero per il periodo non coperto dalla sentenza né dalla nuova indennità. Da quanto premesso consegue la fondatezza delle ragioni di cui al ricorso e l'accoglimento della domanda. Quanto alla misura del riconoscimento, gli importi spettanti possono essere liquidati sulla base del conteggio di parte ricorrente che questo Giudice ritiene fare proprio in quanto corretto e scevro da vizi. Tanto premesso e stante la correttezza del conteggio che questo Contr Giudice ritiene fare proprio, la dev'essere condannata a titolo di differenze retributive relative al periodo di ferie godute da Pt_1 per il periodo 01/01/2021–30/06/2022, al pagamento del
[...] complessivo importo di € 1.451,87 oltre interessi e rivalutazione al soddisfo. Per il principio della soccombenza
[...] ev'essere condannato al pagamento delle spese Controparte_1
4 di lite che si liquidano in dispositivo, ridotte del 30% attesa la serialità.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1 differenze retributive relative al Parte_1 periodo di ferie godute da dall'01/01/2021 al Parte_1
30/06/2022 del complessivo importo di €1.451,87 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
2) condanna al Controparte_1 pagamento in favore di delle Parte_1 spese processuali che liquida in complessivi €490 oltre rimb.forf. 15%, rimb. cont. unif. €49,00 IVA e CPA, con distrazione. Benevento 25.11.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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