Articolo 40 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 39Articolo 41
Versione
1 gennaio 1973
Art. 40. (Regolamento di esecuzione)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verra' emanato il regolamento di esecuzione con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.
In attesa della emanazione del regolamento di esecuzione, trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758 , in quanto compatibili con la presente legge.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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