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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 09/12/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
723/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. AU D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
, nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], Fraz. Porossan Le Chiou n. 252,
E
, nato ad [...] il [...], C.F. residente in [...] C.F._2
Federico Chabod n. 148,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Zeppa (C.F. ; fax: 0165 234317; C.F._3
P.E.C.: e presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Aosta, Piazza Email_1
Narbonne n. 16
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Aosta, in data 24/07/2010, trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Aosta al n. 20, Parte 2.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
pagina 1 di 5 Dalla loro unione è nata ad [...], in data [...], la figlia (C.F. Persona_1
). C.F._4
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni della separazione concordate, di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati rispettandosi, senza interferire nella reciproca vita privata, con facoltà di fissare la propria residenza o domicilio ove lo ritengano più opportuno ed obbligo di comunicarsi gli eventuali relativi mutamenti, riconoscendosi reciprocamente il consenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto con l'iscrizione della minore o comunque al rinnovo ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e dei documenti di identità per la minore;
2. La figlia minore , nel suo interesse materiale a morale, è posta in affidamento condiviso tra Per_1
i genitori, fissando in ogni caso la sua dimora abituale e quindi la residenza con la madre presso la casa coniugale, sita in Aosta, Porossan Le Chiou n. 252;
3. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità, Per_1
inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno di loro eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
4. Il padre vedrà o terrà con sé ogni volta che lo desideri e comunque in misura pari alla Per_1
madre, secondo le modalità che i genitori avranno opportunamente cura di concordare insieme di volta in volta e con congruo anticipo, sentita anche la ragazza, così come hanno fatto sino ad oggi;
5. I coniugi stabiliscono, in ogni caso, ove vi sia disaccordo, che starà con ciascun genitore 3 Per_1
o 4 giorni comprensivi del week-end a settimane alterne;
6. Allo stesso modo i genitori concorderanno i periodi di permanenza di presso ciascuno di Per_1
loro durante le vacanze estive, quelle invernali e le altre vacanze previste nel calendario scolastico, compatibilmente con le loro esigenze lavorative e con le esigenze scolastiche della ragazza, fissando in ogni caso almeno due settimane, anche non consecutive, per le vacanze estive con la madre e due con il padre, nonché i giorni del 24 o del 25 dicembre, del 31 dicembre o di Capodanno, di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo e di ogni altra festività ad anni alterni con uno o con l'altro, fermo restando il regime di visita sopra specificato per gli altri giorni. Ciascun genitore avrà sempre cura di comunicare all'altro il luogo del soggiorno ed i relativi recapiti durante i periodi di vacanza, da concordarsi almeno entro il 31/05 di ogni anno;
7. Il tutto verrà svolto nell'assoluto rispetto della tranquillità e della serenità della ragazza e delle sue esigenze e convenienze scolastiche e sociali;
pagina 2 di 5 8. I genitori, a fronte degli accordi che precedono, provvederanno al mantenimento di in via Per_1
diretta durante i periodi di permanenza presso ciascuno di loro, salvo quanto appresso;
9. Il SI. corrisponderà in ogni caso alla SI.ra , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1
integrativo del mantenimento in via diretta di , fino a quando la stessa non avrà raggiunto Per_1
l'indipendenza economica e continuerà a frequentare l'abitazione della madre, la somma mensile di euro 50,00 (cinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento sul conto corrente intestato alla SI.ra , Codice IBAN IT 76 R 08587 01200 Parte_1
000000004596, da effettuarsi entro il 5 di ogni mese a decorrere dal 05/05/2025;
10. Le spese straordinarie ed extra-assegno indicate nel “Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzi e procedimenti ex art. 316 c.c.”, approvato dal Tribunale di Aosta, qui allegato, saranno integralmente, nella misura del 100%, a carico del SI. e verranno corrisposte a semplice richiesta della SI.ra Parte_2 [...]
, su esibizione del documento giustificativo, con le modalità e nei limiti di cui a tale Parte_1
Protocollo;
11. L'Assegno Unico ed Universale per figli a carico, introdotto con il D.lgs. n. 230/2021, determinato in base all'ISEE della SI.ra , verrà percepito da quest'ultima in misura pari al Parte_1
100%, e quindi anche per la quota di spettanza del SI. che vi rinuncia;
Parte_2
12. Il SI. inoltre, si impegna a corrispondere alla SI.ra l'importo Parte_2 Parte_1
mensile di euro 208,33 con decorrenza dal 01/01/2025 e sino al termine ultimo del 31/03/2036, per un totale di euro 2.500,00/anno, mediante versamento sul conto corrente di cui sopra, a titolo rimborso parziale dei mutui di cui in premessa;
13. Le somme maturate periodicamente a titolo di contributo “Scambio sul posto” e “Conto energia” derivanti dalla produzione di energia mediante impianto fotovoltaico, verranno versate dal Gestore dei
Servizi Energetici S.p.a. (GSE S.p.a.) direttamente sul conto corrente sopra indicato intestato alla
SI.ra , che rimarrà l'unica beneficiaria di detto contributo, così come di tutte le Parte_1
altre eventuali agevolazioni presenti e future inerenti a tale sistema di produzione, rinunciandovi per contro definitivamente il SI. Parte_2
14. La SI.ra continuerà a vivere nell'alloggio familiare, con i relativi arredi Parte_1
ed accessori, che devono intendersi di sua esclusiva proprietà, con rinuncia espressa del SI. Parte_2
ad ogni pretesa di rimborso in relazione ai medesimi e ad ogni altro esborso effettuato per la ristrutturazione dell'alloggio stesso, sia per quanto riguarda i mutui suddetti, sia per le spese esorbitanti le somme ricevute in mutuo, nonché in relazione ad ogni altra spesa sostenuta in favore della SI.ra , anche riguardo all'ufficio sito in Aosta, Via Losanna 5; Parte_1
pagina 3 di 5 15. I rapporti di collaborazione in essere con la Società di cui in premessa CP_1
continueranno ad essere regolati su base contrattuale, come da contratto sottoscritto;
16. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi che si allegano;
17. Le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto reciproco di ordine economico- patrimoniale;
18. Le parti si esonerano reciprocamente dall'onere della produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni della documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati;
19. Le spese legali del procedimento di separazione consensuale saranno integralmente tra le parti;
20. I coniugi chiedono che tali accordi vengano recepiti nella emamanda sentenza di separazione, concordemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia e ad ogni valido fine di legge;
21. Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza di separazione".
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi alla legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi
, nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
08/07/2025.
Matrimonio concordatario contratto in Aosta, in data 24/07/2010, trascritto nel Registro degli Atti di pagina 4 di 5 Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Aosta al n. 20, Parte 2.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Aosta per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Aosta, 19.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. AU D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. AU D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
, nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], Fraz. Porossan Le Chiou n. 252,
E
, nato ad [...] il [...], C.F. residente in [...] C.F._2
Federico Chabod n. 148,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Zeppa (C.F. ; fax: 0165 234317; C.F._3
P.E.C.: e presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Aosta, Piazza Email_1
Narbonne n. 16
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Aosta, in data 24/07/2010, trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Aosta al n. 20, Parte 2.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
pagina 1 di 5 Dalla loro unione è nata ad [...], in data [...], la figlia (C.F. Persona_1
). C.F._4
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni della separazione concordate, di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati rispettandosi, senza interferire nella reciproca vita privata, con facoltà di fissare la propria residenza o domicilio ove lo ritengano più opportuno ed obbligo di comunicarsi gli eventuali relativi mutamenti, riconoscendosi reciprocamente il consenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto con l'iscrizione della minore o comunque al rinnovo ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e dei documenti di identità per la minore;
2. La figlia minore , nel suo interesse materiale a morale, è posta in affidamento condiviso tra Per_1
i genitori, fissando in ogni caso la sua dimora abituale e quindi la residenza con la madre presso la casa coniugale, sita in Aosta, Porossan Le Chiou n. 252;
3. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità, Per_1
inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno di loro eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
4. Il padre vedrà o terrà con sé ogni volta che lo desideri e comunque in misura pari alla Per_1
madre, secondo le modalità che i genitori avranno opportunamente cura di concordare insieme di volta in volta e con congruo anticipo, sentita anche la ragazza, così come hanno fatto sino ad oggi;
5. I coniugi stabiliscono, in ogni caso, ove vi sia disaccordo, che starà con ciascun genitore 3 Per_1
o 4 giorni comprensivi del week-end a settimane alterne;
6. Allo stesso modo i genitori concorderanno i periodi di permanenza di presso ciascuno di Per_1
loro durante le vacanze estive, quelle invernali e le altre vacanze previste nel calendario scolastico, compatibilmente con le loro esigenze lavorative e con le esigenze scolastiche della ragazza, fissando in ogni caso almeno due settimane, anche non consecutive, per le vacanze estive con la madre e due con il padre, nonché i giorni del 24 o del 25 dicembre, del 31 dicembre o di Capodanno, di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo e di ogni altra festività ad anni alterni con uno o con l'altro, fermo restando il regime di visita sopra specificato per gli altri giorni. Ciascun genitore avrà sempre cura di comunicare all'altro il luogo del soggiorno ed i relativi recapiti durante i periodi di vacanza, da concordarsi almeno entro il 31/05 di ogni anno;
7. Il tutto verrà svolto nell'assoluto rispetto della tranquillità e della serenità della ragazza e delle sue esigenze e convenienze scolastiche e sociali;
pagina 2 di 5 8. I genitori, a fronte degli accordi che precedono, provvederanno al mantenimento di in via Per_1
diretta durante i periodi di permanenza presso ciascuno di loro, salvo quanto appresso;
9. Il SI. corrisponderà in ogni caso alla SI.ra , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1
integrativo del mantenimento in via diretta di , fino a quando la stessa non avrà raggiunto Per_1
l'indipendenza economica e continuerà a frequentare l'abitazione della madre, la somma mensile di euro 50,00 (cinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento sul conto corrente intestato alla SI.ra , Codice IBAN IT 76 R 08587 01200 Parte_1
000000004596, da effettuarsi entro il 5 di ogni mese a decorrere dal 05/05/2025;
10. Le spese straordinarie ed extra-assegno indicate nel “Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzi e procedimenti ex art. 316 c.c.”, approvato dal Tribunale di Aosta, qui allegato, saranno integralmente, nella misura del 100%, a carico del SI. e verranno corrisposte a semplice richiesta della SI.ra Parte_2 [...]
, su esibizione del documento giustificativo, con le modalità e nei limiti di cui a tale Parte_1
Protocollo;
11. L'Assegno Unico ed Universale per figli a carico, introdotto con il D.lgs. n. 230/2021, determinato in base all'ISEE della SI.ra , verrà percepito da quest'ultima in misura pari al Parte_1
100%, e quindi anche per la quota di spettanza del SI. che vi rinuncia;
Parte_2
12. Il SI. inoltre, si impegna a corrispondere alla SI.ra l'importo Parte_2 Parte_1
mensile di euro 208,33 con decorrenza dal 01/01/2025 e sino al termine ultimo del 31/03/2036, per un totale di euro 2.500,00/anno, mediante versamento sul conto corrente di cui sopra, a titolo rimborso parziale dei mutui di cui in premessa;
13. Le somme maturate periodicamente a titolo di contributo “Scambio sul posto” e “Conto energia” derivanti dalla produzione di energia mediante impianto fotovoltaico, verranno versate dal Gestore dei
Servizi Energetici S.p.a. (GSE S.p.a.) direttamente sul conto corrente sopra indicato intestato alla
SI.ra , che rimarrà l'unica beneficiaria di detto contributo, così come di tutte le Parte_1
altre eventuali agevolazioni presenti e future inerenti a tale sistema di produzione, rinunciandovi per contro definitivamente il SI. Parte_2
14. La SI.ra continuerà a vivere nell'alloggio familiare, con i relativi arredi Parte_1
ed accessori, che devono intendersi di sua esclusiva proprietà, con rinuncia espressa del SI. Parte_2
ad ogni pretesa di rimborso in relazione ai medesimi e ad ogni altro esborso effettuato per la ristrutturazione dell'alloggio stesso, sia per quanto riguarda i mutui suddetti, sia per le spese esorbitanti le somme ricevute in mutuo, nonché in relazione ad ogni altra spesa sostenuta in favore della SI.ra , anche riguardo all'ufficio sito in Aosta, Via Losanna 5; Parte_1
pagina 3 di 5 15. I rapporti di collaborazione in essere con la Società di cui in premessa CP_1
continueranno ad essere regolati su base contrattuale, come da contratto sottoscritto;
16. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi che si allegano;
17. Le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto reciproco di ordine economico- patrimoniale;
18. Le parti si esonerano reciprocamente dall'onere della produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni della documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati;
19. Le spese legali del procedimento di separazione consensuale saranno integralmente tra le parti;
20. I coniugi chiedono che tali accordi vengano recepiti nella emamanda sentenza di separazione, concordemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia e ad ogni valido fine di legge;
21. Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza di separazione".
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi alla legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi
, nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
08/07/2025.
Matrimonio concordatario contratto in Aosta, in data 24/07/2010, trascritto nel Registro degli Atti di pagina 4 di 5 Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Aosta al n. 20, Parte 2.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Aosta per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Aosta, 19.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. AU D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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