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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg6849 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6849 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili del matrimonio,
[...]
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BUONANNO ROSANNA e
VALLARIO ALESSANDRA presso cui elettivamente domicilia in
Napoli, alla via dei Mille n. 16,
RICORRENTE
E rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GHIGGI FRANCESCO presso cui elettivamente domicilia in Napoli, Salita Moiariello n. 67,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 24.12.2024 le parti su indicazione del GI integravano l'accordo raggiunto tra le stesse che recepivano integralmente e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale dal 15.11.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “1) La figlia minore (nata il [...]) resta affidata in Per_1
maniera condivisa ad entrambi i genitori e conserverà la sua residenza abituale presso il padre nel predetto indirizzo.
• 2) A carico della madre, a titolo di concorso per il mantenimento della figlia si concorda un importo mensile di € 300,00, oltre adeguamento Istat annuale.
2 • 3) Tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia in linea con il protocollo vigente, cadranno a carico del padre nella misura del
100%.
• 4) Il diritto/dovere di incontrare la figlia da parte della madre verrà esercitato liberamente tenuto conto dell'età della figlia e delle esigenze di entrambe. In ogni caso le parti concordano che il diritto/dovere di visita da parte della madre verrà esercitato secondo le seguenti modalità:
- il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola sino alle 21:00;
- fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10:00 sino al lunedì mattina a scuola;
- in estate 15 gg consecutivi con la madre da definirsi entro il 15 giugno di ogni anno;
- festività natalizie, in maniera alternata, Vigilia di Natale con il padre,
Natale con la madre;
il 31 dicembre con la madre ed il 1° gennaio con il padre;
- Pasqua ad anni alterni, un anno con la madre, il successivo con il padre.
• 5) A favore della sig.ra si conviene un assegno “divorzile” una CP_1
tantum di € 22.000,00 che verrà versato dall'Avv. in 34 ratei Pt_1
mensili di € 650,00 a partire dalla sottoscrizione dei presenti accordi.
• 6) Il credito maturato sino a luglio 2024 per il mancato pagamento da parte dell'Avv. del contributo al mantenimento della figlia, secondo i Pt_1
patti di separazione, è stato dal medesimo estinto per complessivi €
18.050,00 a seguito di precetto agito dalla sig.ra Quest'ultima CP_1
riconosce che 5.400,00 euro della predetta somma non le erano dovute e quindi, d'accordo con l'Avv. (che rinuncia a ripetere detto Pt_1
importo) estingue il debito maturato a carico del per il mancato Pt_1
pagamento dei canoni di locazione della casa familiare (euro 4.300,00). La differenza viene versata a saldo di quanto richiesto dalla CP_2
per aturata sino al 2022. Al riguardo ed a ripianamento
[...] CP_3
3 definitivo, l'Avv. versa l'ulteriore somma di € 961,00, alla Pt_1
sottoscrizione del presente atto.
• 7) L'avv. si impegna a versare eventuali importi dovuti Parte_1
e richiesti dall' per Tari relativi agli anni 2023 e sino Controparte_2
ad agosto 2024.
• 8) Relativamente agli importi a titolo di oneri condominiali, l'Avv.
[...]
si accolla il debito maturato alla data odierna e il medesimo fornisce Pt_1
alla sottoscrizione, dichiarazione dei proprietari/locatori comprovante
l'avvenuta regolarizzazione di ogni debito pregresso sino alla data odierna.
• 9) Allo stesso tempo l'Avv. dichiara e dimostra di essere in Pt_1
regola con i pagamenti dei servizi energetici (luce, gas) per l'appartamento di
Via Tito Livio n. 11, fornendo le ultime bollette necessarie per il subentro della sig.ra CP_1
• 10) La sig.ra provvederà alla voltura delle utenze a suo nome. In CP_1
mancanza, i consumi maturati a far data dall'01/09/2024 cadranno a carico della medesima. CP_1
• 11) Le spese di lite restano compensate.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a POSITANO il
24/06/2006 (atto n. 6, parte II, s. C, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
POSITANO per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6849 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio -
Cessazione effetti civili del matrimonio,
[...]
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BUONANNO ROSANNA e
VALLARIO ALESSANDRA presso cui elettivamente domicilia in
Napoli, alla via dei Mille n. 16,
RICORRENTE
E rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GHIGGI FRANCESCO presso cui elettivamente domicilia in Napoli, Salita Moiariello n. 67,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 24.12.2024 le parti su indicazione del GI integravano l'accordo raggiunto tra le stesse che recepivano integralmente e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale dal 15.11.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “1) La figlia minore (nata il [...]) resta affidata in Per_1
maniera condivisa ad entrambi i genitori e conserverà la sua residenza abituale presso il padre nel predetto indirizzo.
• 2) A carico della madre, a titolo di concorso per il mantenimento della figlia si concorda un importo mensile di € 300,00, oltre adeguamento Istat annuale.
2 • 3) Tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia in linea con il protocollo vigente, cadranno a carico del padre nella misura del
100%.
• 4) Il diritto/dovere di incontrare la figlia da parte della madre verrà esercitato liberamente tenuto conto dell'età della figlia e delle esigenze di entrambe. In ogni caso le parti concordano che il diritto/dovere di visita da parte della madre verrà esercitato secondo le seguenti modalità:
- il giovedì di ogni settimana dall'uscita di scuola sino alle 21:00;
- fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10:00 sino al lunedì mattina a scuola;
- in estate 15 gg consecutivi con la madre da definirsi entro il 15 giugno di ogni anno;
- festività natalizie, in maniera alternata, Vigilia di Natale con il padre,
Natale con la madre;
il 31 dicembre con la madre ed il 1° gennaio con il padre;
- Pasqua ad anni alterni, un anno con la madre, il successivo con il padre.
• 5) A favore della sig.ra si conviene un assegno “divorzile” una CP_1
tantum di € 22.000,00 che verrà versato dall'Avv. in 34 ratei Pt_1
mensili di € 650,00 a partire dalla sottoscrizione dei presenti accordi.
• 6) Il credito maturato sino a luglio 2024 per il mancato pagamento da parte dell'Avv. del contributo al mantenimento della figlia, secondo i Pt_1
patti di separazione, è stato dal medesimo estinto per complessivi €
18.050,00 a seguito di precetto agito dalla sig.ra Quest'ultima CP_1
riconosce che 5.400,00 euro della predetta somma non le erano dovute e quindi, d'accordo con l'Avv. (che rinuncia a ripetere detto Pt_1
importo) estingue il debito maturato a carico del per il mancato Pt_1
pagamento dei canoni di locazione della casa familiare (euro 4.300,00). La differenza viene versata a saldo di quanto richiesto dalla CP_2
per aturata sino al 2022. Al riguardo ed a ripianamento
[...] CP_3
3 definitivo, l'Avv. versa l'ulteriore somma di € 961,00, alla Pt_1
sottoscrizione del presente atto.
• 7) L'avv. si impegna a versare eventuali importi dovuti Parte_1
e richiesti dall' per Tari relativi agli anni 2023 e sino Controparte_2
ad agosto 2024.
• 8) Relativamente agli importi a titolo di oneri condominiali, l'Avv.
[...]
si accolla il debito maturato alla data odierna e il medesimo fornisce Pt_1
alla sottoscrizione, dichiarazione dei proprietari/locatori comprovante
l'avvenuta regolarizzazione di ogni debito pregresso sino alla data odierna.
• 9) Allo stesso tempo l'Avv. dichiara e dimostra di essere in Pt_1
regola con i pagamenti dei servizi energetici (luce, gas) per l'appartamento di
Via Tito Livio n. 11, fornendo le ultime bollette necessarie per il subentro della sig.ra CP_1
• 10) La sig.ra provvederà alla voltura delle utenze a suo nome. In CP_1
mancanza, i consumi maturati a far data dall'01/09/2024 cadranno a carico della medesima. CP_1
• 11) Le spese di lite restano compensate.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a POSITANO il
24/06/2006 (atto n. 6, parte II, s. C, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
POSITANO per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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