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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2635/25 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. Angela Beni che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...]- Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.02.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 2.2.1992 in
Quarrata (PT) con , dalla cui unione erano nati i figli e Controparte_1 Per_1 Per_2
rispettivamente il 15.6.1992 e il 21.9.1995, ormai economicamente indipendenti. A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati con sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Prato il 31.10-28.11.2001, e da allora non si erano più riconciliati.
In contumacia del resistente, all'udienza del 27.05.2025, previa discussione orale, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, come emerge dalla copia delle sentenze pronunciate nell'ambito del giudizio di separazione,
l'udienza presidenziale fu celebrata in data certamente antecedente al 31.10.01, quando fu pronunciata la sentenza non definitiva di separazione in contumacia del resistente;
sicché, alla data del deposito del ricorso (21.02.2025) erano già trascorsi, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata. E la suddetta sentenza risulta annotata all'atto di matrimonio in quanto passata in giudicato, come risulta dall'estratto per riassunto in atti.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre ventiquattro anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita. Tanto più che il resistente risulta irreperibile.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Nulla per le spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Quarrata (PT) il
2.2.1992 tra , nato a [...] il [...], e , nata Controparte_1 Parte_1
a Barberino di Mugello (FI) il 20.1.1963 e trascritto nei Registri del Comune di Quarrata
(PT), atto n. 4, parte II, serie A, anno 1992;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
nulla per le spese;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 28 maggio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2635/25 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. Angela Beni che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...]- Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.02.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 2.2.1992 in
Quarrata (PT) con , dalla cui unione erano nati i figli e Controparte_1 Per_1 Per_2
rispettivamente il 15.6.1992 e il 21.9.1995, ormai economicamente indipendenti. A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati con sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Prato il 31.10-28.11.2001, e da allora non si erano più riconciliati.
In contumacia del resistente, all'udienza del 27.05.2025, previa discussione orale, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, come emerge dalla copia delle sentenze pronunciate nell'ambito del giudizio di separazione,
l'udienza presidenziale fu celebrata in data certamente antecedente al 31.10.01, quando fu pronunciata la sentenza non definitiva di separazione in contumacia del resistente;
sicché, alla data del deposito del ricorso (21.02.2025) erano già trascorsi, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata. E la suddetta sentenza risulta annotata all'atto di matrimonio in quanto passata in giudicato, come risulta dall'estratto per riassunto in atti.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre ventiquattro anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita. Tanto più che il resistente risulta irreperibile.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Nulla per le spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Quarrata (PT) il
2.2.1992 tra , nato a [...] il [...], e , nata Controparte_1 Parte_1
a Barberino di Mugello (FI) il 20.1.1963 e trascritto nei Registri del Comune di Quarrata
(PT), atto n. 4, parte II, serie A, anno 1992;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
nulla per le spese;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 28 maggio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3