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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/07/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 693/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies comma 3 cpc nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 693/2024, promossa da:
, in qualità di amministratore di sostegno di , con l'Avv. Parte_1 Parte_2
Alessandro Liverini,
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante protempore,
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Controparte_4
Avv.ti Sandra Cenci e Marzia Sanesi,
RESISTENTI
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle note conclusionali depositate in data 30 Maggio 2025” e, pertanto: “Rinuncia espressamente alle domande formulate sub 2), 3) e 4) del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse e insiste per
l'accoglimento della domanda di accertamento e declaratoria sub 1) e a quella di risarcimento del
pagina 1 di 11 danno sub 5) del ricorso introduttivo, che devono intendersi qui interamente richiamate e trascritte,
e segnatamente chiede che Codesto On.le Tribunale voglia:
1. Accertare e dichiarare che le condotte attive e omissive complessivamente poste in essere dall convenuto, dall Controparte_5 [...]
e dall , come compiutamente descritte ed elencate Controparte_3 Controparte_4 nel corpo del ricorso, integrano la fattispecie della discriminazione indiretta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma della Legge n. 67/2006; 2. Per l'effetto condannare, in solido fra loro, le
Amministrazioni convenute al risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nella lesione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica con riferimento alla mancata frequentazione dell'a.s. 2023/2024, da quantificarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad €
8.820,00. Con condanna delle controparti, in solido, al pagamento degli onorari del presente procedimento, che si chiede di liquidare come da nota spese che si allega”;
Per parte convenuta
[...]
Controparte_6
e : “Voglia l'intestato Tribunale
[...] Controparte_3 rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed infondato. Vinte le spese”;
Per parte convenuta : “In via preliminare dichiarare la carenza Controparte_4 di legittimazione passiva della convenuta con ogni consequenziale Controparte_4 pronuncia;
nel merito rigettare e respingere il ricorso proposto dal sig. in qualità Parte_1 di Amministratore di sostegno di in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via Parte_2
Istruttoria: Nell'ipotesi in cui parte ricorrente insista per l'ammissione delle dedotte prove testimoniali, ci si oppone all'ammissione delle medesime in quanto capitoli inerenti a circostanze irrilevanti ai fini del decidere e /o valutativi. Si chiede, in quanto tardiva, che il Giudice adito voglia disporre l'espunzione della copiosa documentazione allegata dalle controparti alle note conclusionali, in denegata ipotesi si chiede che lo stesso voglia autorizzare la produzione dei seguenti documenti, la cui allegazione deriva dall'opportunità di replicare alle argomentazioni e correlate produzioni delle controparti in sede di note conclusionali: 16) lettera SdS Area Pratese del
02. 08.2024; 17) trascrizione GLO del 16.09.2024; 18) sentenza TAR Toscana n. 428/2025”.
***
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art 281 sexies cpc comma 3, all'esito dell'udienza cartolare con termine per note entro il 01.07.2025, viste le note di udienza depositate in atti dalle
Parti costituite nel termine concesso ex art 127 ter cpc.
pagina 2 di 11 Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 28 D. Lgs. 150/2011, depositato il 05.04.2024, , quale Parte_1
Amministratore di Sostegno della figlia , affetta da una grave forma di autismo, Parte_2 conveniva in giudizio il , il Controparte_1 [...]
, l' Controparte_2 [...]
e l' , per l'accertamento delle condotte di Controparte_3 Controparte_4 discriminazione indiretta ex art. 2, co. 3, Legge n. 67/2006, poste in essere dalle suddette
Amministrazioni nell'anno scolastico 2023/2024 ai danni di , alunna del Parte_2 suddetto Istituto e, conseguentemente, chiedeva ne venisse ordinata la cessazione e garantita, in relazione agli anni scolastici futuri, l'effettiva esecuzione della programmazione educativa individualizzata, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, per lesione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica per l'a.s. 2023/2024, che quantificata in via equitativa in misura non inferiore ad €25.000,00. Rappresentava, parte ricorrente, che la figlia frequentava la classe II del Liceo Artistico convenuto, con un percorso didattico differenziato definito annualmente e con un Piano Educativo Personalizzato (P.E.I.) approvato il 08.11.2023, in quanto portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co. 3, L. 104/1992, con indennità di accompagnamento. Il ricorrente deduceva la sussistenza di condotte di discriminatorie, poste in essere dalle Amministrazioni convenute, integranti la fattispecie della discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, co. 2 della Legge n. 67/2006, che avevano impedito alla figlia di frequentare la scuola nell'a.s. 2023/2024 e di fruire della programmazione educativa individualizzata ad orientamento A.B.A. approvata dal G.L.O. (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione) e contenuta nel P.E.I., contestando comportamenti attivi e/o omissivi in capo alle convenute che avevano rifiutato di fornire un accomodamento ragionevole (consistente, appunto, nell'assegnazione di personale specializzato in metodologia A.B.A.), atti ad integrare ex se una discriminazione ai sensi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dell'art.
5-bis della Legge 104/1992 e, in particolare: I. al Dirigente Scolastico, in conseguenza all'approvazione del 08.11.2023 del P.E.I. a.s. 2023/2024 e del successivo incontro del G.L.O. del
23.11.2023 (nel quale era emersa l'inadeguatezza del personale assegnato all'alunna alla realizzazione del programma individualizzato): a) l'omessa richiesta al competente Ente locale
(Provincia di Prato) di messa a disposizione di un educatore professionale (assistente per l'autonomia e/o per la comunicazione) specializzato in metodologia A.B.A.; b) l'omessa di richiesta al competente di messa a disposizione di un insegnante di Controparte_3
pagina 3 di 11 sostegno con documentata esperienza in materia di autismo grave;
c) l'omesso reclutamento di un insegnante di sostegno con documentate esperienza in materia di autismo grave;
d)
l'illegittima avocazione di una competenza del G.L.O., avendo messo in discussione - con propria nota 4494/2024 del 11.03.2024, il fabbisogno assistenziale e di sostegno dell'alunna, già determinato nel P.E.I., ove la “metodologia A.B.A.” veniva indicata come metodologia da impiegare nel percorso scolastico differenziato e individualizzato di e, dunque, Persona_1 non trattandosi di una “attività spinta dalla famiglia” avente carattere terapeutico, ma di una metodologia educativa e di inclusione scolastica approvata dal e mai messa in discussione;
CP_7
II. all' , quale di membro di diritto del G.L.O.: l'omissione consistente Controparte_4 nel non aver offerto al il “necessario supporto” (prestazioni di consulenza, messa a CP_7 disposizione di personale specializzato), nonostante la funzione di programmare e gestire gli interventi “nella transizione dall'adolescenza all'età adulta (14-20 anni)” risultava attribuita a Part livello regionale all'
Si costituivano in giudizio il , il e l' Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ex art. 28 D. Lgs. 150/2011
[...] stante la carenza del requisito dell'attualità della condotta discriminatoria, riferita da parte ricorrente agli a.s. 2022/2023 e 2023/2024. Chiedevano, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto, stante l'insussistenza delle lamentate condotte discriminatorie. Contestavano, in particolare: i) che a fosse stato impedito di Pt_2 frequentare la scuola, deducendo che era stata la famiglia , dopo poche settimane di Pt_2 frequenza, a smettere di portare la figlia a scuola, in ragione della asserita incompetenza del team di sostegno, in quanto non specificamente formato secondo il metodo A.B.A., seguito dal nucleo familiare;
ii) che per l'a.s. 2023/2024, proprio al fine assicurare la frequenza dell'alunna, il G.L.O. aveva accettato l'impiego della suddetta metodologia a scuola ed il gruppo di lavoro a sostegno si era reso disponibile a seguire un apposito corso di formazione, in orario extra-scolastico, con la terapista di riferimento della famiglia iii) che tuttavia, nonostante l'attuazione del Pt_2 protocollo A.B.A., le strategie volte alla risoluzione delle crisi di si dimostravano Pt_2 impraticabili e pericolose;
iv) a fronte della richiesta della famiglia di sostituire il team di sostegno, già formato, con figure specializzate nella metodologia A.B.A., si eccepiva che non poteva imporsi agli insegnanti di sostegno una specifica formazione in tal senso, in quanto né il
CCNL, né la normativa in materia di sostegno richiedevano alcun master e/o formazione A.B.A. quale requisito per i suddetti docenti: unici requisiti richiesti, e in possesso del team si sostegno,
pagina 4 di 11 erano la laurea (o altro titolo idoneo all'insegnamento) e l'aver svolto il Tirocinio Formativo
Attivo di sostegno (TFA). Conseguentemente, la Dirigente non poteva esprimersi su tale richiesta che esulava dalle competenze dell'Istituto Scolastico;
V) che, nonostante quanto sub punto III),
l'Istituto aveva provveduto a richiedere al Comune un operatore specializzato A.B.A. in seno al
G.L.O. del 23.11.2023. Concludeva, quindi, in via preliminare, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto dello stesso.
Si costitutiva l' eccependo, in via preliminare: I) la carenza di Controparte_4 legittimazione processuale del ricorrente e/o nullità della procura in ragione della mancanza di preliminare autorizzazione all'azione giudiziaria da parte del Giudice Tutelare;
II) la propria carenza di legittimazione passiva attesa la riformata composizione e funzionamento del G.L.O.
(D.Lgs. 96/2019 e D.M. 182/2020) e la costituzione della Controparte_8
cui faceva capo l' finalizzata
[...] Controparte_9 alla gestione delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti l'area della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell'art. 71 bis, co. 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.. Nel merito eccepiva l'infondatezza delle domande avanzate, rilevando che: I) l'Istituto
Scolastico non aveva precluso, ma si era speso per garantire la presenza scolastica di ed Pt_2 era, invece, stata la famiglia ad interromperne la frequenza ed il progetto scolastico sulla base dell'asserita incapacità degli operatori messi a disposizione di attuare la metodologia A.B.A.; II) non vi era stato alcun inadempimento foriero di condotta discriminatoria imputabile all'Azienda che aveva messo a disposizione della famiglia, prima, con il Servizio SMIA, poi, con il Servizio
SMA, tutti gli strumenti possibili, compatibilmente con il quadro normativo di riferimento e gli approdi medico scientifici, proponendo gli interventi ritenuti via, via più appropriati. In merito, rappresentava che, a fronte della valutazione clinica, le proposte di percorsi residenziali o semiresidenziali prospettati dal Servizio erano sempre state rifiutate dalla famiglia che insisteva sulla metodologia A.B.A. attuata tramite il progetto scolastico.
Con nota di deposito del 10.07.2024, parte ricorrente depositava autorizzazione del G.T. a promuovere il presente giudizio.
Alla prima udienza del 24.07.2024, il Giudice concedeva i termini per memorie ex art. 281, co. 4
c.p.c., con la quale parte ricorrente contestava le eccezioni dei convenuti e argomentava ulteriormente in relazione alle proprie deduzioni.
pagina 5 di 11 La causa veniva, quindi, rinviata per la trattazione all'udienza del 16.10.2024 e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, sulla base dell'istruttoria documentale in atti, concedeva termine per note conclusionali e rinviava per la discussione orale ex art 281 sexies cpc all'udienza cartolare del 01.07.2025, in esito alla quale emette la presente sentenza ex art 281 sexies comma 3 cpc.
Motivi di fatto e di diritto
In via preliminare, mette conto evidenziare la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta . Dal complesso della normativa CP_4
Parte regionale e dagli atti sopra richiamati, discende con chiarezza che la – o meglio la – CP_10 competente con riferimento al caso specifico, è afferente non alla AUSL TC, ma alla CP_8
ed eventualmente nei confronti di quest'ultima parte ricorrente avrebbe dovuto
[...] promuovere le domande azionate nel presente giudizio. Ne consegue l'assoluta carenza di legittimazione passiva dell' sia per quanto attiene alla asserita Controparte_4 mancata attuazione del PEI sia in ordine al mancato supporto dell'UVMD.
Nel merito, alla luce della copiosa documentazione in atti, emergono evidenze per cui la domanda di parte ricorrente, come precisata in sede di note conclusionali, con rinuncia a parte delle conclusioni formulate con l'atto introduttivo sub n 2,3,4, può trovare accoglimento in quanto risulta integrata una condotta discriminatoria indiretta da parte delle amministrazioni convenute. Nel presente giudizio, il ricorrente ha evocato la tutela di cui all'art. 3 l. 67/06, secondo il rito ex art. 28 d.lgs. 150/11 ed ha fornito elementi di fatto dai quali presumere l'esistenza di comportamenti discriminatori mentre le convenute non hanno provato l'insussistenza delle stesse.
In particolare, risultano provate in atti le seguenti condotte discriminatorie: in particolare da parte della Scuola non aver richiesto a tutti gli enti locali competenti l'assegnazione di personale con le adeguate competenze nella metodologia ABA da dedicare alla studente e Parte_2 non aver adottato soluzioni di reclutamento extra ordinem ex l 104/1992, e aver proposto una riduzione di orario di frequentazione scolastica rispetto a quanto approvato nel PEI del
8.11.2023. Sul punto è rilevante la pronuncia della Corte di Cassazione, chiarendo che “In tema di discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilità ai sensi della legge n. 67 del 2006,
l'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 150 del 2011 (disposizione speciale rispetto all'art. 2729 c.c.) realizza un'agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell'onere della prova: l'attore deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità,
pagina 6 di 11 precisione e concordanza, devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria. Di contro, il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17138/2023).
Prima di analizzare dette condotte si ritiene importante richiamare il quadro normativo d'interesse, osservando che con la l. 67-06 (“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”) il legislatore ha inteso dare attuazione al principio costituzionale di pari dignità dei cittadini (art. 3), promuovendo la parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. In applicazione di tale principio, all'art. 2 il legislatore ha fissato il divieto assoluto di porre in essere condotte discriminatorie in pregiudizio delle persone affette da disabilità (in via sia diretta, “quando, per motivi connessi alla disabilita', una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga” sia indiretta “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”). In tale contesto il diritto all'istruzione costituisce uno dei diritti fondamentali della persona e, con particolare riguardo ai soggetti disabili -oggetto di ampia e specifica tutela nel piano internazionale, comunitario e nazionale-, l'ordinamento ha l'obbligo di assicurarne la fruizione attraverso specifiche misure di integrazione e sostegno tali da assicurare ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d'istruzione (Corte Cost. sent. 215/87 e n.80/10), vd. altresì la ratifica con l. 18/09 nell'ordinamento italiano della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (del 13.12. 2006) ai sensi del cui art. 24 “1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni
e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati. a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana, (..) c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera. (vd. anche ai fini dell'art. 118 disp.att. cpc, Trib. Milano 4.7.2017). Il precetto costituzionale di cui all'art. 38 co. 3 Cost. è stato implementato in Italia attraverso la L. 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione pagina 7 di 11 sociale e i diritti delle persone handicappate) che “detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” (art. 1) e, come sottolineato dalla citata sentenza della Corte Cost. n. 80/2010 “è volta a perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps”. Tra le norme “finalizzate alla rimozione delle cause invalidanti, alla promozione dell'autonomia e alla realizzazione dell'integrazione sociale”, la l. 104/92 garantisce al bambino ed alla persona handicappata il diritto all'educazione e nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie
(art. 12), nonché attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati (art. 13 III co L. 104/92) per i quali in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n.
80/10) dell'art. 2 comma 414 L. 244/07- deve ritenersi sussistente la possibilità di assunzioni in deroga al rapporto docenti-alunni previsto dalla medesima legge in presenza di handicap particolarmente gravi;
con specifico riguardo al diritto all'educazione/istruzione, l'art. 12 co. 4,5
l. 104/L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento ne' di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. (5), Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilita' genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello biopsico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Emerge, dunque, con chiarezza dalla normativa richiamata che il diritto all'istruzione, all'educazione e all'apprendimento effettivi della persona affetta da handicap sia costituzionalmente presidiato e garantito, in via di legislazione primaria, da un sistema volto al compiuto inserimento dell'alunno in ogni grado ed ordine scolastico, con strumenti idonei allo scopo ed esclusione di qualsivoglia discrezionalità in capo alla P.A.. Ne' il vincolo della dotazione organica della scuola può costituire impedimento all'assegnazione al disabile di risorse di sostegno con le necessaria formazione,
pagina 8 di 11 Cont rispetto a quanto deciso dal gruppo di lavoro del e deliberato nel PEI e delle ore di sostegno necessarie a realizzare tale diritto. Coerentemente a detto contesto, mette conto altresì richiamare la l. 449/97 (art. 40) che, in presenza di handicap gravi, consente, in attuazione dei principi di cui alla l. 104/92, perfino di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti/alunni (previsione sostanzialmente confermata dalla l.
27.12.2002, n. 289, art. 35).
Di primaria importanza nella materia che ci occupa, altresì', la giurisprudenza della Suprema corte, tra cui Cassazione Civile S.U. 25.11.2014, n 25011 secondo cui: “ il piano educativo individualizzato per il sostegno scolastico di un alunno in situazione di grave handicap, una volta elaborato con il concorso di insegnanti e degli operatori della sanità pubblica, comporta l'obbligo dell'amministrazione scolastica- priva di potere discrezionale a rimodulare la misura del supporto integrativo in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio. Di apprestare interventi corrispondenti alle esigenze rilevate, la cui omissione od insufficienza è lesiva del diritto (di rilevanza costituzionale) del disabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, determinando in assenza di una corrispondente contrazione dell'offerta formativa per i normodotati- una discriminazione indiretta, per la cui repressione è competente, grazie ai poteri che gli competono per la tutela del disabile, il g.o. … .”; ed anche la giurisprudenza del Consiglio di
Stato che già con sentenza n. 8708/2023 riconosceva che il trattamento ABA, in caso di disturbi dello spettro autistico, rientra tra le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, che qui si richiama per comprendere lo spessore riconosciuto già nel 2023 alla metodologia ABA.
Sulla scorta di tali rilievi, si ritiene che, seppur la scuola ed il team di sostegno di inizio a.s. Cont 2023/24 - si veda verbale settembre 2023, PEI 8.11.2023 oltre a tutta la missiva intercorsa tra la famiglia (ed il legale di quest'ultima) e la scuola ed a quanto dedotto in atti - abbia mostrato un grande spirito collaborativo e concretamente fattivo nel cercare di assicurare la frequentazione di , collaborando con il team privato specializzato in metodo ABA Pt_2 proposto dalla famiglia e guidato dalla prof seguendo ad esempio un corso di formazione Per_2 ad hoc organizzato dalla stessa ed innumerevoli ulteriori indicazioni, quando si sono Per_2 verificati gravi comportamenti problema della studente anche auto ed etero aggressivi e quando la famiglia in sede di GLO urgente del 23.11.2023 ha richiesto la dotazione di un team con specifiche competenze ABA, la Scuola non ha promosso tutte le necessarie richieste di tale dotazione agli Enti locali preposti tra cui la Provincia né ha assunto iniziative di reclutamento.
Inoltre, quando a gennaio-febbraio 2024 – come da documenti in atti- la famiglia ha risollecitato pagina 9 di 11 la scuola per far tornare a scuola la studentessa, la scuola ha proposto una soluzione con un numero di ore di frequentazione scolastica inferiori rispetto a quelle individuate nel PEI. Orbene dette condotte integrano evidentemente ipotesi di discriminazione indiretta di cui alla la L. 67-
06.
Merita, altresì, accoglimento la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale subito a causa di dette condotte discriminatoria e della conseguente mancata frequentazione scolastica per un certo periodo dell'a.s. 23/24 di , in quanto per giurisprudenza costante il Parte_2 risarcimento del danno non patrimoniale, fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, è consentito se vi è lesione – come ne caso di specie- di interessi costituzionalmente protetti, facenti capo alla persona, dalla quale scaturiscano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica. La liquidazione risarcitoria è da effettuarsi necessariamente in via equitativa, valutato l'intensità del pregiudizio, la gravità del comportamento tenuto dall'agente ivi comprese le attività svolte dall'agente per l'eliminazione e/o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tale scopo preso, altresi', a parametro il costo orario di assistenza specializzata ABA domiciliare, in €20,00 per una media forfettaria di 30 ore mensili per 6 mesi scolastici da dicembre 2023 (PEI 8.11.203, GLO urgente 24.11.2023) a maggio 2024 (fine dell'anno scolastico), si liquida il danno non patrimoniale in €3600,00.
La somma liquidata viene posta a carico del , in quanto Controparte_1 organo gerarchicamente sovraordinato agli uffici scolastici periferici (cfr. sul punto,
[...]
sent. n. 5668/2019). Per_3
In ordine alle spese di lite, considerato gli esiti del giudizio e la complessità della materia, oggetto di numerosi interventi normativi e giurisprudenziali, nonché la parziale rinuncia da parte ricorrente ad una serie di domande nella fase conclusiva del procedimento, si compensano tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando così dispone:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della convenuta AUSL,
- accerta e dichiara che il comportamento tenuto dall'Istituto scolastico convenuto, dall' e di cui in motivazione, ai danni del ricorrente, costituisce Controparte_3 discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, Legge n. 67.2006; pagina 10 di 11 - accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per l'effetto condannando il a corrispondere a parte Controparte_1 ricorrente, per i titoli di cui sopra, la somma di €3600,00 all'attualità, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo;
- Compensa le spese di lite tra tutte le parti
Prato 30.07.2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies comma 3 cpc nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 693/2024, promossa da:
, in qualità di amministratore di sostegno di , con l'Avv. Parte_1 Parte_2
Alessandro Liverini,
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante protempore,
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Controparte_4
Avv.ti Sandra Cenci e Marzia Sanesi,
RESISTENTI
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle note conclusionali depositate in data 30 Maggio 2025” e, pertanto: “Rinuncia espressamente alle domande formulate sub 2), 3) e 4) del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse e insiste per
l'accoglimento della domanda di accertamento e declaratoria sub 1) e a quella di risarcimento del
pagina 1 di 11 danno sub 5) del ricorso introduttivo, che devono intendersi qui interamente richiamate e trascritte,
e segnatamente chiede che Codesto On.le Tribunale voglia:
1. Accertare e dichiarare che le condotte attive e omissive complessivamente poste in essere dall convenuto, dall Controparte_5 [...]
e dall , come compiutamente descritte ed elencate Controparte_3 Controparte_4 nel corpo del ricorso, integrano la fattispecie della discriminazione indiretta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma della Legge n. 67/2006; 2. Per l'effetto condannare, in solido fra loro, le
Amministrazioni convenute al risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nella lesione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica con riferimento alla mancata frequentazione dell'a.s. 2023/2024, da quantificarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad €
8.820,00. Con condanna delle controparti, in solido, al pagamento degli onorari del presente procedimento, che si chiede di liquidare come da nota spese che si allega”;
Per parte convenuta
[...]
Controparte_6
e : “Voglia l'intestato Tribunale
[...] Controparte_3 rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed infondato. Vinte le spese”;
Per parte convenuta : “In via preliminare dichiarare la carenza Controparte_4 di legittimazione passiva della convenuta con ogni consequenziale Controparte_4 pronuncia;
nel merito rigettare e respingere il ricorso proposto dal sig. in qualità Parte_1 di Amministratore di sostegno di in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via Parte_2
Istruttoria: Nell'ipotesi in cui parte ricorrente insista per l'ammissione delle dedotte prove testimoniali, ci si oppone all'ammissione delle medesime in quanto capitoli inerenti a circostanze irrilevanti ai fini del decidere e /o valutativi. Si chiede, in quanto tardiva, che il Giudice adito voglia disporre l'espunzione della copiosa documentazione allegata dalle controparti alle note conclusionali, in denegata ipotesi si chiede che lo stesso voglia autorizzare la produzione dei seguenti documenti, la cui allegazione deriva dall'opportunità di replicare alle argomentazioni e correlate produzioni delle controparti in sede di note conclusionali: 16) lettera SdS Area Pratese del
02. 08.2024; 17) trascrizione GLO del 16.09.2024; 18) sentenza TAR Toscana n. 428/2025”.
***
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art 281 sexies cpc comma 3, all'esito dell'udienza cartolare con termine per note entro il 01.07.2025, viste le note di udienza depositate in atti dalle
Parti costituite nel termine concesso ex art 127 ter cpc.
pagina 2 di 11 Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 28 D. Lgs. 150/2011, depositato il 05.04.2024, , quale Parte_1
Amministratore di Sostegno della figlia , affetta da una grave forma di autismo, Parte_2 conveniva in giudizio il , il Controparte_1 [...]
, l' Controparte_2 [...]
e l' , per l'accertamento delle condotte di Controparte_3 Controparte_4 discriminazione indiretta ex art. 2, co. 3, Legge n. 67/2006, poste in essere dalle suddette
Amministrazioni nell'anno scolastico 2023/2024 ai danni di , alunna del Parte_2 suddetto Istituto e, conseguentemente, chiedeva ne venisse ordinata la cessazione e garantita, in relazione agli anni scolastici futuri, l'effettiva esecuzione della programmazione educativa individualizzata, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, per lesione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica per l'a.s. 2023/2024, che quantificata in via equitativa in misura non inferiore ad €25.000,00. Rappresentava, parte ricorrente, che la figlia frequentava la classe II del Liceo Artistico convenuto, con un percorso didattico differenziato definito annualmente e con un Piano Educativo Personalizzato (P.E.I.) approvato il 08.11.2023, in quanto portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co. 3, L. 104/1992, con indennità di accompagnamento. Il ricorrente deduceva la sussistenza di condotte di discriminatorie, poste in essere dalle Amministrazioni convenute, integranti la fattispecie della discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, co. 2 della Legge n. 67/2006, che avevano impedito alla figlia di frequentare la scuola nell'a.s. 2023/2024 e di fruire della programmazione educativa individualizzata ad orientamento A.B.A. approvata dal G.L.O. (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione) e contenuta nel P.E.I., contestando comportamenti attivi e/o omissivi in capo alle convenute che avevano rifiutato di fornire un accomodamento ragionevole (consistente, appunto, nell'assegnazione di personale specializzato in metodologia A.B.A.), atti ad integrare ex se una discriminazione ai sensi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dell'art.
5-bis della Legge 104/1992 e, in particolare: I. al Dirigente Scolastico, in conseguenza all'approvazione del 08.11.2023 del P.E.I. a.s. 2023/2024 e del successivo incontro del G.L.O. del
23.11.2023 (nel quale era emersa l'inadeguatezza del personale assegnato all'alunna alla realizzazione del programma individualizzato): a) l'omessa richiesta al competente Ente locale
(Provincia di Prato) di messa a disposizione di un educatore professionale (assistente per l'autonomia e/o per la comunicazione) specializzato in metodologia A.B.A.; b) l'omessa di richiesta al competente di messa a disposizione di un insegnante di Controparte_3
pagina 3 di 11 sostegno con documentata esperienza in materia di autismo grave;
c) l'omesso reclutamento di un insegnante di sostegno con documentate esperienza in materia di autismo grave;
d)
l'illegittima avocazione di una competenza del G.L.O., avendo messo in discussione - con propria nota 4494/2024 del 11.03.2024, il fabbisogno assistenziale e di sostegno dell'alunna, già determinato nel P.E.I., ove la “metodologia A.B.A.” veniva indicata come metodologia da impiegare nel percorso scolastico differenziato e individualizzato di e, dunque, Persona_1 non trattandosi di una “attività spinta dalla famiglia” avente carattere terapeutico, ma di una metodologia educativa e di inclusione scolastica approvata dal e mai messa in discussione;
CP_7
II. all' , quale di membro di diritto del G.L.O.: l'omissione consistente Controparte_4 nel non aver offerto al il “necessario supporto” (prestazioni di consulenza, messa a CP_7 disposizione di personale specializzato), nonostante la funzione di programmare e gestire gli interventi “nella transizione dall'adolescenza all'età adulta (14-20 anni)” risultava attribuita a Part livello regionale all'
Si costituivano in giudizio il , il e l' Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ex art. 28 D. Lgs. 150/2011
[...] stante la carenza del requisito dell'attualità della condotta discriminatoria, riferita da parte ricorrente agli a.s. 2022/2023 e 2023/2024. Chiedevano, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto, stante l'insussistenza delle lamentate condotte discriminatorie. Contestavano, in particolare: i) che a fosse stato impedito di Pt_2 frequentare la scuola, deducendo che era stata la famiglia , dopo poche settimane di Pt_2 frequenza, a smettere di portare la figlia a scuola, in ragione della asserita incompetenza del team di sostegno, in quanto non specificamente formato secondo il metodo A.B.A., seguito dal nucleo familiare;
ii) che per l'a.s. 2023/2024, proprio al fine assicurare la frequenza dell'alunna, il G.L.O. aveva accettato l'impiego della suddetta metodologia a scuola ed il gruppo di lavoro a sostegno si era reso disponibile a seguire un apposito corso di formazione, in orario extra-scolastico, con la terapista di riferimento della famiglia iii) che tuttavia, nonostante l'attuazione del Pt_2 protocollo A.B.A., le strategie volte alla risoluzione delle crisi di si dimostravano Pt_2 impraticabili e pericolose;
iv) a fronte della richiesta della famiglia di sostituire il team di sostegno, già formato, con figure specializzate nella metodologia A.B.A., si eccepiva che non poteva imporsi agli insegnanti di sostegno una specifica formazione in tal senso, in quanto né il
CCNL, né la normativa in materia di sostegno richiedevano alcun master e/o formazione A.B.A. quale requisito per i suddetti docenti: unici requisiti richiesti, e in possesso del team si sostegno,
pagina 4 di 11 erano la laurea (o altro titolo idoneo all'insegnamento) e l'aver svolto il Tirocinio Formativo
Attivo di sostegno (TFA). Conseguentemente, la Dirigente non poteva esprimersi su tale richiesta che esulava dalle competenze dell'Istituto Scolastico;
V) che, nonostante quanto sub punto III),
l'Istituto aveva provveduto a richiedere al Comune un operatore specializzato A.B.A. in seno al
G.L.O. del 23.11.2023. Concludeva, quindi, in via preliminare, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto dello stesso.
Si costitutiva l' eccependo, in via preliminare: I) la carenza di Controparte_4 legittimazione processuale del ricorrente e/o nullità della procura in ragione della mancanza di preliminare autorizzazione all'azione giudiziaria da parte del Giudice Tutelare;
II) la propria carenza di legittimazione passiva attesa la riformata composizione e funzionamento del G.L.O.
(D.Lgs. 96/2019 e D.M. 182/2020) e la costituzione della Controparte_8
cui faceva capo l' finalizzata
[...] Controparte_9 alla gestione delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti l'area della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell'art. 71 bis, co. 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.. Nel merito eccepiva l'infondatezza delle domande avanzate, rilevando che: I) l'Istituto
Scolastico non aveva precluso, ma si era speso per garantire la presenza scolastica di ed Pt_2 era, invece, stata la famiglia ad interromperne la frequenza ed il progetto scolastico sulla base dell'asserita incapacità degli operatori messi a disposizione di attuare la metodologia A.B.A.; II) non vi era stato alcun inadempimento foriero di condotta discriminatoria imputabile all'Azienda che aveva messo a disposizione della famiglia, prima, con il Servizio SMIA, poi, con il Servizio
SMA, tutti gli strumenti possibili, compatibilmente con il quadro normativo di riferimento e gli approdi medico scientifici, proponendo gli interventi ritenuti via, via più appropriati. In merito, rappresentava che, a fronte della valutazione clinica, le proposte di percorsi residenziali o semiresidenziali prospettati dal Servizio erano sempre state rifiutate dalla famiglia che insisteva sulla metodologia A.B.A. attuata tramite il progetto scolastico.
Con nota di deposito del 10.07.2024, parte ricorrente depositava autorizzazione del G.T. a promuovere il presente giudizio.
Alla prima udienza del 24.07.2024, il Giudice concedeva i termini per memorie ex art. 281, co. 4
c.p.c., con la quale parte ricorrente contestava le eccezioni dei convenuti e argomentava ulteriormente in relazione alle proprie deduzioni.
pagina 5 di 11 La causa veniva, quindi, rinviata per la trattazione all'udienza del 16.10.2024 e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, sulla base dell'istruttoria documentale in atti, concedeva termine per note conclusionali e rinviava per la discussione orale ex art 281 sexies cpc all'udienza cartolare del 01.07.2025, in esito alla quale emette la presente sentenza ex art 281 sexies comma 3 cpc.
Motivi di fatto e di diritto
In via preliminare, mette conto evidenziare la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta . Dal complesso della normativa CP_4
Parte regionale e dagli atti sopra richiamati, discende con chiarezza che la – o meglio la – CP_10 competente con riferimento al caso specifico, è afferente non alla AUSL TC, ma alla CP_8
ed eventualmente nei confronti di quest'ultima parte ricorrente avrebbe dovuto
[...] promuovere le domande azionate nel presente giudizio. Ne consegue l'assoluta carenza di legittimazione passiva dell' sia per quanto attiene alla asserita Controparte_4 mancata attuazione del PEI sia in ordine al mancato supporto dell'UVMD.
Nel merito, alla luce della copiosa documentazione in atti, emergono evidenze per cui la domanda di parte ricorrente, come precisata in sede di note conclusionali, con rinuncia a parte delle conclusioni formulate con l'atto introduttivo sub n 2,3,4, può trovare accoglimento in quanto risulta integrata una condotta discriminatoria indiretta da parte delle amministrazioni convenute. Nel presente giudizio, il ricorrente ha evocato la tutela di cui all'art. 3 l. 67/06, secondo il rito ex art. 28 d.lgs. 150/11 ed ha fornito elementi di fatto dai quali presumere l'esistenza di comportamenti discriminatori mentre le convenute non hanno provato l'insussistenza delle stesse.
In particolare, risultano provate in atti le seguenti condotte discriminatorie: in particolare da parte della Scuola non aver richiesto a tutti gli enti locali competenti l'assegnazione di personale con le adeguate competenze nella metodologia ABA da dedicare alla studente e Parte_2 non aver adottato soluzioni di reclutamento extra ordinem ex l 104/1992, e aver proposto una riduzione di orario di frequentazione scolastica rispetto a quanto approvato nel PEI del
8.11.2023. Sul punto è rilevante la pronuncia della Corte di Cassazione, chiarendo che “In tema di discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilità ai sensi della legge n. 67 del 2006,
l'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 150 del 2011 (disposizione speciale rispetto all'art. 2729 c.c.) realizza un'agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell'onere della prova: l'attore deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità,
pagina 6 di 11 precisione e concordanza, devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria. Di contro, il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17138/2023).
Prima di analizzare dette condotte si ritiene importante richiamare il quadro normativo d'interesse, osservando che con la l. 67-06 (“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”) il legislatore ha inteso dare attuazione al principio costituzionale di pari dignità dei cittadini (art. 3), promuovendo la parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. In applicazione di tale principio, all'art. 2 il legislatore ha fissato il divieto assoluto di porre in essere condotte discriminatorie in pregiudizio delle persone affette da disabilità (in via sia diretta, “quando, per motivi connessi alla disabilita', una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga” sia indiretta “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”). In tale contesto il diritto all'istruzione costituisce uno dei diritti fondamentali della persona e, con particolare riguardo ai soggetti disabili -oggetto di ampia e specifica tutela nel piano internazionale, comunitario e nazionale-, l'ordinamento ha l'obbligo di assicurarne la fruizione attraverso specifiche misure di integrazione e sostegno tali da assicurare ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d'istruzione (Corte Cost. sent. 215/87 e n.80/10), vd. altresì la ratifica con l. 18/09 nell'ordinamento italiano della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (del 13.12. 2006) ai sensi del cui art. 24 “1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni
e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati. a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana, (..) c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera. (vd. anche ai fini dell'art. 118 disp.att. cpc, Trib. Milano 4.7.2017). Il precetto costituzionale di cui all'art. 38 co. 3 Cost. è stato implementato in Italia attraverso la L. 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione pagina 7 di 11 sociale e i diritti delle persone handicappate) che “detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” (art. 1) e, come sottolineato dalla citata sentenza della Corte Cost. n. 80/2010 “è volta a perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps”. Tra le norme “finalizzate alla rimozione delle cause invalidanti, alla promozione dell'autonomia e alla realizzazione dell'integrazione sociale”, la l. 104/92 garantisce al bambino ed alla persona handicappata il diritto all'educazione e nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie
(art. 12), nonché attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati (art. 13 III co L. 104/92) per i quali in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n.
80/10) dell'art. 2 comma 414 L. 244/07- deve ritenersi sussistente la possibilità di assunzioni in deroga al rapporto docenti-alunni previsto dalla medesima legge in presenza di handicap particolarmente gravi;
con specifico riguardo al diritto all'educazione/istruzione, l'art. 12 co. 4,5
l. 104/L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento ne' di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. (5), Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilita' genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello biopsico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Emerge, dunque, con chiarezza dalla normativa richiamata che il diritto all'istruzione, all'educazione e all'apprendimento effettivi della persona affetta da handicap sia costituzionalmente presidiato e garantito, in via di legislazione primaria, da un sistema volto al compiuto inserimento dell'alunno in ogni grado ed ordine scolastico, con strumenti idonei allo scopo ed esclusione di qualsivoglia discrezionalità in capo alla P.A.. Ne' il vincolo della dotazione organica della scuola può costituire impedimento all'assegnazione al disabile di risorse di sostegno con le necessaria formazione,
pagina 8 di 11 Cont rispetto a quanto deciso dal gruppo di lavoro del e deliberato nel PEI e delle ore di sostegno necessarie a realizzare tale diritto. Coerentemente a detto contesto, mette conto altresì richiamare la l. 449/97 (art. 40) che, in presenza di handicap gravi, consente, in attuazione dei principi di cui alla l. 104/92, perfino di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti/alunni (previsione sostanzialmente confermata dalla l.
27.12.2002, n. 289, art. 35).
Di primaria importanza nella materia che ci occupa, altresì', la giurisprudenza della Suprema corte, tra cui Cassazione Civile S.U. 25.11.2014, n 25011 secondo cui: “ il piano educativo individualizzato per il sostegno scolastico di un alunno in situazione di grave handicap, una volta elaborato con il concorso di insegnanti e degli operatori della sanità pubblica, comporta l'obbligo dell'amministrazione scolastica- priva di potere discrezionale a rimodulare la misura del supporto integrativo in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio. Di apprestare interventi corrispondenti alle esigenze rilevate, la cui omissione od insufficienza è lesiva del diritto (di rilevanza costituzionale) del disabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, determinando in assenza di una corrispondente contrazione dell'offerta formativa per i normodotati- una discriminazione indiretta, per la cui repressione è competente, grazie ai poteri che gli competono per la tutela del disabile, il g.o. … .”; ed anche la giurisprudenza del Consiglio di
Stato che già con sentenza n. 8708/2023 riconosceva che il trattamento ABA, in caso di disturbi dello spettro autistico, rientra tra le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, che qui si richiama per comprendere lo spessore riconosciuto già nel 2023 alla metodologia ABA.
Sulla scorta di tali rilievi, si ritiene che, seppur la scuola ed il team di sostegno di inizio a.s. Cont 2023/24 - si veda verbale settembre 2023, PEI 8.11.2023 oltre a tutta la missiva intercorsa tra la famiglia (ed il legale di quest'ultima) e la scuola ed a quanto dedotto in atti - abbia mostrato un grande spirito collaborativo e concretamente fattivo nel cercare di assicurare la frequentazione di , collaborando con il team privato specializzato in metodo ABA Pt_2 proposto dalla famiglia e guidato dalla prof seguendo ad esempio un corso di formazione Per_2 ad hoc organizzato dalla stessa ed innumerevoli ulteriori indicazioni, quando si sono Per_2 verificati gravi comportamenti problema della studente anche auto ed etero aggressivi e quando la famiglia in sede di GLO urgente del 23.11.2023 ha richiesto la dotazione di un team con specifiche competenze ABA, la Scuola non ha promosso tutte le necessarie richieste di tale dotazione agli Enti locali preposti tra cui la Provincia né ha assunto iniziative di reclutamento.
Inoltre, quando a gennaio-febbraio 2024 – come da documenti in atti- la famiglia ha risollecitato pagina 9 di 11 la scuola per far tornare a scuola la studentessa, la scuola ha proposto una soluzione con un numero di ore di frequentazione scolastica inferiori rispetto a quelle individuate nel PEI. Orbene dette condotte integrano evidentemente ipotesi di discriminazione indiretta di cui alla la L. 67-
06.
Merita, altresì, accoglimento la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale subito a causa di dette condotte discriminatoria e della conseguente mancata frequentazione scolastica per un certo periodo dell'a.s. 23/24 di , in quanto per giurisprudenza costante il Parte_2 risarcimento del danno non patrimoniale, fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, è consentito se vi è lesione – come ne caso di specie- di interessi costituzionalmente protetti, facenti capo alla persona, dalla quale scaturiscano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica. La liquidazione risarcitoria è da effettuarsi necessariamente in via equitativa, valutato l'intensità del pregiudizio, la gravità del comportamento tenuto dall'agente ivi comprese le attività svolte dall'agente per l'eliminazione e/o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tale scopo preso, altresi', a parametro il costo orario di assistenza specializzata ABA domiciliare, in €20,00 per una media forfettaria di 30 ore mensili per 6 mesi scolastici da dicembre 2023 (PEI 8.11.203, GLO urgente 24.11.2023) a maggio 2024 (fine dell'anno scolastico), si liquida il danno non patrimoniale in €3600,00.
La somma liquidata viene posta a carico del , in quanto Controparte_1 organo gerarchicamente sovraordinato agli uffici scolastici periferici (cfr. sul punto,
[...]
sent. n. 5668/2019). Per_3
In ordine alle spese di lite, considerato gli esiti del giudizio e la complessità della materia, oggetto di numerosi interventi normativi e giurisprudenziali, nonché la parziale rinuncia da parte ricorrente ad una serie di domande nella fase conclusiva del procedimento, si compensano tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando così dispone:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della convenuta AUSL,
- accerta e dichiara che il comportamento tenuto dall'Istituto scolastico convenuto, dall' e di cui in motivazione, ai danni del ricorrente, costituisce Controparte_3 discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, Legge n. 67.2006; pagina 10 di 11 - accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per l'effetto condannando il a corrispondere a parte Controparte_1 ricorrente, per i titoli di cui sopra, la somma di €3600,00 all'attualità, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al saldo effettivo;
- Compensa le spese di lite tra tutte le parti
Prato 30.07.2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer
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