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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4504 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14663 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mary DOMINICI per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
– premesso di aver contratto matrimonio il 4.5.1996 con Parte_1 CP_1
, che dall'unione coniugale era nata la figlia (il 15.7.1997), che i
[...] Per_1 coniugi si erano separati in virtù di sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 35/06, senza più riconciliarsi, che il continuava a svolgere il medesimo lavoro, che CP_1
la era occupata stabilmente, che la figlia svolgeva lavori a tempo CP_2 Per_1 determinato che non la rendevano ancora economicamente autosufficiente – ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, di assegnare alla moglie la ex casa familiare, di condannare il a corrispondere, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di 235,70 euro, Per_1
oltre adeguamento Istat con base marzo 2002 e al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche e di ordinare ad AL RP SP (datrice di lavoro del
) di corrispondere direttamente all il suddetto importo trattenendolo CP_1 Pt_1
da quanto mensilmente tenuta a corrispondere al . CP_1
Rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, non essendosi il resistente costituito, all'udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato di non avere più contatti con il marito dalla separazione, di non conoscerne il luogo di abitazione e che la figlia lavorava presso “Mc Donald's”, con contratto di apprendistato part-time scadente a dicembre 2022; quindi sono state confermate in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione.
Nel prosieguo, dichiarata la contumacia del resistente, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 21.5.2024 la ricorrente ha riferito che la sua situazione lavorativa e reddituale era rimasta inalterata, che il contratto di apprendistato della figlia con “MC Donald's” era stato rinnovato a tempo indeterminato alle medesime condizioni (500 euro mensili), che l'anno precedente la ragazza aveva usufruito di 6 mesi di aspettativa non retribuita dal lavoro, in quanto inconciliabile con lo stage formativo che stava svolgendo (presso l'istituto tecnico superiore di alta formazione), il quale sarebbe terminato nel dicembre 2024. Quindi, rassegnate le conclusioni dalla ricorrente, la decisione è stata rimessa al Collegio con termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
2 Ciò posto, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza irrevocabile del Tribunale di Civitavecchia n. 35/06.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto,
i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio.
Il tempo trascorso dalla separazione, la persistente volontà della ricorrente di porre fine al vincolo matrimoniale e la irreperibilità del resistente convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento della figlia orai maggiorenne, va rilevato che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (vedi Cass. civ. 18076/14,
5088/18), tanto più alla luce dei principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità del figlio maggiorenne, valorizzati dalla giurisprudenza (vedi,
Cass. civ. 17183/20; Cass. civ. 26875/2023), che impongono di circoscrivere “in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”, valutata altresì la possibilità per il figlio (ove necessario) di usufruire degli strumenti di sostegno al reddito (Cass. civ. 29264/22) e fermi gli eventuali obblighi alimentari dei genitori. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna inerzia colpevole della figlia, la quale ha reperito una occupazione stabile presso il
3 “McDonald's”, che, oltre a non renderla del tutto economicamente autosufficiente, avendo percepito nel 2021 e nel 2022 un reddito lordo annuo rispettivamente di circa
9.000 euro e di circa 9.500 euro, nel 2023 un reddito lordo di circa 6.000 euro e fino a febbraio 2024 un reddito lordo di circa 1.500,00 euro (vedi estratto contributivo), evidentemente non realizza le sue aspirazioni, tenuto conto che nel frattempo la predetta ha intrapreso un corso per “Tecnico Superiore per il Marketing e la comunicazione di impresa” di durata biennale, dal novembre 2022 al novembre 2024, per poter frequentare il quale nel 2023 ha dovuto porsi in aspettativa non retribuita per sei mesi.
Pertanto, tenuto conto che il percorso formativo della figlia era ancora in corso di svolgimento sino al novembre 2024 e che non sempre è stato compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto della insufficienza dell'attuale retribuzione a renderla del tutto economicamente indipendente, tenuto conto di un tempo minimo necessario per consentirle di tentare di spendere proficuamente nel modo del lavoro le competenze professionali acquisite, si giustifica, allo stato, considerato il recente completamento del percorso formativo da parte della figlia, la conferma dell'assegno di mantenimento stabilito dalla sentenza di separazione a carico del padre (all'epoca percettore di un reddito quantificato in sentenza pari a circa 1.500 euro mensili, che non v'è prova abbia subito significative variazioni, così come non v'è prova di significative variazioni del reddito materno rispetto a quello percepito alla data della separazione), pari a 235,70 euro mensili, oltre all'adeguamento Istat maturato dal marzo 2002 e maturando (come per legge), da corrispondere alla madre convivente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche.
Va invece dichiarata la inammissibilità nonché la superfluità della richiesta conferma dell'ordine al datore di lavoro del di versamento diretto del suddetto CP_1
assegno alla considerato lo strumento della distrazione stragiudiziale già Pt_1
previsto dall'art. 8 commi 3 e ss della l. 898/1970, recepito nel vigente disposto dell'art. 473-bis.37 cpc.
Le spese del giudizio, stante la sostanziale mancata opposizione del resistente e il parziale accoglimento delle domande attoree, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
4 definitivamente decidendo, ogni diversa domanda inammissibile e/o disattesa: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto, in Canale Monterano, da e il 4.5.1996, trascritto presso l'Ufficio di Stato Controparte_1 Parte_1
Civile del Comune di Canale Monterano, nella parte I, Ufficio 1, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1996, atto N. 7; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monterano di provvedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pone a carico del padre un assegno, quale contributo al mantenimento della figlia
, pari a 235,70 euro mensili, oltre all'adeguamento Istat maturato dal marzo Per_1
2002 e maturando, da corrispondere alla madre convivente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche spese irripetibili.
Roma, 7.3.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14663 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mary DOMINICI per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
– premesso di aver contratto matrimonio il 4.5.1996 con Parte_1 CP_1
, che dall'unione coniugale era nata la figlia (il 15.7.1997), che i
[...] Per_1 coniugi si erano separati in virtù di sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 35/06, senza più riconciliarsi, che il continuava a svolgere il medesimo lavoro, che CP_1
la era occupata stabilmente, che la figlia svolgeva lavori a tempo CP_2 Per_1 determinato che non la rendevano ancora economicamente autosufficiente – ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, di assegnare alla moglie la ex casa familiare, di condannare il a corrispondere, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della figlia , la somma mensile di 235,70 euro, Per_1
oltre adeguamento Istat con base marzo 2002 e al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche e di ordinare ad AL RP SP (datrice di lavoro del
) di corrispondere direttamente all il suddetto importo trattenendolo CP_1 Pt_1
da quanto mensilmente tenuta a corrispondere al . CP_1
Rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, non essendosi il resistente costituito, all'udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato di non avere più contatti con il marito dalla separazione, di non conoscerne il luogo di abitazione e che la figlia lavorava presso “Mc Donald's”, con contratto di apprendistato part-time scadente a dicembre 2022; quindi sono state confermate in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione.
Nel prosieguo, dichiarata la contumacia del resistente, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 21.5.2024 la ricorrente ha riferito che la sua situazione lavorativa e reddituale era rimasta inalterata, che il contratto di apprendistato della figlia con “MC Donald's” era stato rinnovato a tempo indeterminato alle medesime condizioni (500 euro mensili), che l'anno precedente la ragazza aveva usufruito di 6 mesi di aspettativa non retribuita dal lavoro, in quanto inconciliabile con lo stage formativo che stava svolgendo (presso l'istituto tecnico superiore di alta formazione), il quale sarebbe terminato nel dicembre 2024. Quindi, rassegnate le conclusioni dalla ricorrente, la decisione è stata rimessa al Collegio con termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
2 Ciò posto, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza irrevocabile del Tribunale di Civitavecchia n. 35/06.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto,
i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio.
Il tempo trascorso dalla separazione, la persistente volontà della ricorrente di porre fine al vincolo matrimoniale e la irreperibilità del resistente convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento della figlia orai maggiorenne, va rilevato che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (vedi Cass. civ. 18076/14,
5088/18), tanto più alla luce dei principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità del figlio maggiorenne, valorizzati dalla giurisprudenza (vedi,
Cass. civ. 17183/20; Cass. civ. 26875/2023), che impongono di circoscrivere “in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”, valutata altresì la possibilità per il figlio (ove necessario) di usufruire degli strumenti di sostegno al reddito (Cass. civ. 29264/22) e fermi gli eventuali obblighi alimentari dei genitori. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna inerzia colpevole della figlia, la quale ha reperito una occupazione stabile presso il
3 “McDonald's”, che, oltre a non renderla del tutto economicamente autosufficiente, avendo percepito nel 2021 e nel 2022 un reddito lordo annuo rispettivamente di circa
9.000 euro e di circa 9.500 euro, nel 2023 un reddito lordo di circa 6.000 euro e fino a febbraio 2024 un reddito lordo di circa 1.500,00 euro (vedi estratto contributivo), evidentemente non realizza le sue aspirazioni, tenuto conto che nel frattempo la predetta ha intrapreso un corso per “Tecnico Superiore per il Marketing e la comunicazione di impresa” di durata biennale, dal novembre 2022 al novembre 2024, per poter frequentare il quale nel 2023 ha dovuto porsi in aspettativa non retribuita per sei mesi.
Pertanto, tenuto conto che il percorso formativo della figlia era ancora in corso di svolgimento sino al novembre 2024 e che non sempre è stato compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto della insufficienza dell'attuale retribuzione a renderla del tutto economicamente indipendente, tenuto conto di un tempo minimo necessario per consentirle di tentare di spendere proficuamente nel modo del lavoro le competenze professionali acquisite, si giustifica, allo stato, considerato il recente completamento del percorso formativo da parte della figlia, la conferma dell'assegno di mantenimento stabilito dalla sentenza di separazione a carico del padre (all'epoca percettore di un reddito quantificato in sentenza pari a circa 1.500 euro mensili, che non v'è prova abbia subito significative variazioni, così come non v'è prova di significative variazioni del reddito materno rispetto a quello percepito alla data della separazione), pari a 235,70 euro mensili, oltre all'adeguamento Istat maturato dal marzo 2002 e maturando (come per legge), da corrispondere alla madre convivente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche.
Va invece dichiarata la inammissibilità nonché la superfluità della richiesta conferma dell'ordine al datore di lavoro del di versamento diretto del suddetto CP_1
assegno alla considerato lo strumento della distrazione stragiudiziale già Pt_1
previsto dall'art. 8 commi 3 e ss della l. 898/1970, recepito nel vigente disposto dell'art. 473-bis.37 cpc.
Le spese del giudizio, stante la sostanziale mancata opposizione del resistente e il parziale accoglimento delle domande attoree, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
4 definitivamente decidendo, ogni diversa domanda inammissibile e/o disattesa: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto, in Canale Monterano, da e il 4.5.1996, trascritto presso l'Ufficio di Stato Controparte_1 Parte_1
Civile del Comune di Canale Monterano, nella parte I, Ufficio 1, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 1996, atto N. 7; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monterano di provvedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pone a carico del padre un assegno, quale contributo al mantenimento della figlia
, pari a 235,70 euro mensili, oltre all'adeguamento Istat maturato dal marzo Per_1
2002 e maturando, da corrispondere alla madre convivente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche spese irripetibili.
Roma, 7.3.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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