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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2025, n. 18166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18166 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile NE TO nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: CA ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di PAOLA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
atre blULIO ROMANO cke-i,ter-carrettrse-c434edendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 18166 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AT GI, parte civile nel processo a carico di NT CA, imputato dei reati di cui agli artt. propone ricorso avverso la sentenza di Tribunale di Paola che ha confermato la pronuncia di assoluzione dai reati a lui ascritti (artt. 590, 56-582 e 612 cod. pen.), emessa 15 novembre 2022 dal locale Giudice di pace. 1.1. Con un unico motivo lamenta violazione di legge in specie dell'art. 192 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione, lamentando che il Giudice di secondo grado non abbia fornito una valida ed esaustiva motivazione sulla presunta inattendibilità del GI;
alla medesima stregua, lamenta la mancata trasmissione alla Procura della Repubblica delle dichiarazioni del teste DO TE. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché versato in fatto e generico. 2. Le considerazioni svolte dal ricorrente investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Giova invero ricordare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Con riguardo poi alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., occorre ribadire che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo con cui si deduca 2 una violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo Nicola, Rv. 280027-04). Il ricorso, inoltre, si pone in termini di mero dissenso rispetto alla sentenza impugnata, così appalesandosi come generico, posto che la mancanza di specificità del ricorso va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). La sentenza impugnata ha dato atto della limitata credibilità soggettiva del GI - costituitosi parte civile e dunque portatore di istanze economiche nei confronti dell'imputato - in ragione dell'esistenza di un'indubbia conflittualità tra le parti;
ha reputato le sue dichiarazioni imprecise e generiche nel descrivere gli episodi di tentate lesioni e minaccia di cui sarebbe stato vittima, non avendo fornito elementi utili per contestualizzare le condotte né avendo descritto in modo compiuto l'azione: asserzioni imprecise che, secondo il Tribunale, non hanno consentito una compiuta ricostruzione dei fatti e della condotta ai fini di una corretta valutazione in termini di idoneità e univocità degli atti presuntivamente integranti i tentativi di lesione. Il Giudice dell'appello ha ritenuto parimenti generico il racconto dell'episodio di minaccia e non ha ravvisato elementi di riscontro alle dichiarazioni della parte civile nelle ulteriori risultanze istruttorie. In conclusione, il Giudice a quo ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione, la quale è sorretta da motivazione lineare e coerente che, in quanto tale, si sottrae al sindacato in sede di legittimità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi nte
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
atre blULIO ROMANO cke-i,ter-carrettrse-c434edendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 18166 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AT GI, parte civile nel processo a carico di NT CA, imputato dei reati di cui agli artt. propone ricorso avverso la sentenza di Tribunale di Paola che ha confermato la pronuncia di assoluzione dai reati a lui ascritti (artt. 590, 56-582 e 612 cod. pen.), emessa 15 novembre 2022 dal locale Giudice di pace. 1.1. Con un unico motivo lamenta violazione di legge in specie dell'art. 192 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione, lamentando che il Giudice di secondo grado non abbia fornito una valida ed esaustiva motivazione sulla presunta inattendibilità del GI;
alla medesima stregua, lamenta la mancata trasmissione alla Procura della Repubblica delle dichiarazioni del teste DO TE. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché versato in fatto e generico. 2. Le considerazioni svolte dal ricorrente investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Giova invero ricordare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Con riguardo poi alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., occorre ribadire che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo con cui si deduca 2 una violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo Nicola, Rv. 280027-04). Il ricorso, inoltre, si pone in termini di mero dissenso rispetto alla sentenza impugnata, così appalesandosi come generico, posto che la mancanza di specificità del ricorso va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). La sentenza impugnata ha dato atto della limitata credibilità soggettiva del GI - costituitosi parte civile e dunque portatore di istanze economiche nei confronti dell'imputato - in ragione dell'esistenza di un'indubbia conflittualità tra le parti;
ha reputato le sue dichiarazioni imprecise e generiche nel descrivere gli episodi di tentate lesioni e minaccia di cui sarebbe stato vittima, non avendo fornito elementi utili per contestualizzare le condotte né avendo descritto in modo compiuto l'azione: asserzioni imprecise che, secondo il Tribunale, non hanno consentito una compiuta ricostruzione dei fatti e della condotta ai fini di una corretta valutazione in termini di idoneità e univocità degli atti presuntivamente integranti i tentativi di lesione. Il Giudice dell'appello ha ritenuto parimenti generico il racconto dell'episodio di minaccia e non ha ravvisato elementi di riscontro alle dichiarazioni della parte civile nelle ulteriori risultanze istruttorie. In conclusione, il Giudice a quo ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione, la quale è sorretta da motivazione lineare e coerente che, in quanto tale, si sottrae al sindacato in sede di legittimità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi nte