Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00752/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01420/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Raneli, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Roma n. 443;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, emesso dal Questore di Palermo il 11.06.2025 e notificato il 18.06.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Palermo;
Vista l’ordinanza n-OMISSIS-2025;
Visto il provvedimento n.-OMISSIS-2025 di ammissione provvisoria al patrocinio delle spese dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. BE EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento in epigrafe indicato con cui l’Amministrazione ha rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno: provvedimento motivato dalla P.A. in relazione alla ritenuta, e qui contestata, in quanto la richiesta deve essere inoltrata presso la Questura territorialmente competente.
In punto di fatto, parte ricorrente deduce di essere di nazionalità del Senegal e di ottenuto, dopo l’ingrasso sul territorio nazionale, un permesso di soggiorno per protezione speciale valido sino al 25/01/2025, in vista della quale data l’interessato presentava, il 22/01/2025, istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rigettata dalla P.A. e avverso il cui provvedimento è controversia.
Nel ricorso si articola un unico motivo di censura teso a contestare la violazione di legge ex art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 286/1998, la carenza di istruttoria ed errore dei presupposti.
Con ordinanza n-OMISSIS-2025 la domanda cautelare è stata accolta tenuto conto della sussistenza del
fumus boni iuris alla stregua di quanto precisato su fattispecie analoga dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui “…. risulta chiaro il parametro normativo relativo alla competenza territoriale dell’amministrazione, cui peraltro l’ufficio ricevente l’istanza, non competente per territorio, avrebbe dovuto trasmettere la stessa, con la relativa documentazione. Va rilevato infatti che qualora una istanza, non abnorme, venga rivolta ad un organo territorialmente incompetente della medesima amministrazione, l’organo che riceve l’istanza deve trasmetterla tempestivamente a quello che ha la competenza a gestire il procedimento, nel rispetto del principio sancito nell’art. 97 della Costituzione (TAR Campania, Napoli, sentenza n.4999/2024). Il principio deve ritenersi in linea con i precetti costituzionali e con i principi generali dell’ordinamento di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa nei rapporti fra amministratori ed amministrati (art. 97 Cost. ed art. 1 legge 241/1990). Tenuto anche conto del fatto che il cittadino non è tenuto a conoscere perfettamente le regole di riparto interno di competenze tra uffici della stessa amministrazione, l’organo che riceve l’istanza deve quindi procedere alla « ...trasmissione dell’istanza all’ufficio competente al rilascio …” ed evitare di aggravare il procedimento imponendo un onere di riproposizione dell’istanza (TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 18 aprile 2016, n. 4498; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 29 novembre 2012, n. 4871).” (TAR LAZIO – Roma. Sez. Prima Ter, 06/02/2025, sent. n. 2804; cfr. anche in tal senso T.A.R. Piemonte, Sez. Prima, 17/06/2025, n. 978).
La competente Commissione, ammetteva in via provvisoria il ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato, giusto provvedimento n.-OMISSIS-2025.
Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2026, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che è intervenuta la cessazione della materia del contendere. Alla richiesta, l’Avvocatura distrettuale dello Stato non si è opposta, come da verbale di udienza.
Quindi la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ritiene il Collegio di dare atto della di quanto dichiarato dalla parte ricorrente in relazione alla intervenuta cessazione della materia del contendere, cui non si è opposto l’Avvocatura erariale, pronunciando quindi in conformità.
Sussistendone allo stato i presupposti e non essendo pervenuta alcuna dichiarazione da parte dell’interessato in ordine al mutamento dei presupposti e dei limiti reddituali connessi al mantenimento del beneficio cui temporaneamente è stato ammesso dalla Commissione, impregiudicato ogni ulteriore accertamento da parte della competente Agenzia delle Entrate, il ricorrente è definitivamente ammesso al patrocinio delle spese dello Stato.
Tenuto conto della natura della controversia, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese, impregiudicato ogni ulteriore accertamento sul mantenimento dei presupposti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE EN, Presidente, Estensore
FF RA SS, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.