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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 17924/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17924/23 R.G. e vertente tra
(C. Fisc. – P. Iva Parte_1 P.IVA_1
, in persona del procuratore Dott. (C.F. P.IVA_2 Parte_2
) ed elettivamente domiciliata in Pomigliano C.F._1
d'Arco (NA), Via Giuseppe Verdi n. 2, nello studio e presso la persona dell'Avv. Luigi Magno
Opponente
Contro
nata a [...], il [...] C.F. CP_1
, residente in [...]
1/A, , nato a [...], il [...], C.F. CP_2
e residente in [...]
1/A e , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3
e residente in [...]
Dorio, 10 quali eredi del loro congiunto, rispettivamente, marito e padre , nato [...] e deceduto il 31.07.2000 ed Persona_1
elettivamente domiciliati in Napoli, al Corso Umberto I, 381, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Esposito
Opposti
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/01/2025, il Giudice, lette le note, ha assegnato la causa in decisione.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti azionati giudizialmente da e CP_1 CP_2
per intervenuto decorso del termine di Controparte_3
prescrizione previsto dalla legge, per i motivi esposti nelle premesse dell'atto di citazione in opposizione e nelle successive memorie;
Nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza e l'inesigibilità della pretesa creditoria monitoriamente azionata da CP_1 [...]
e nei confronti di CP_2 Controparte_3 Parte_1
e, conseguentemente, dichiarare nullo, annullare e comunque
[...]
revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti nelle premesse dell'atto di citazione in opposizione e nelle successive memorie;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari
Parte opposta ha pronunciato le seguenti conclusioni: in via
Principale: 1.- Rigettare l'opposizione per i motivi di cui in
- 2 -
premessa; 2.- per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n.
4309/2023 RGN. 12378/2023, notificato in data 28.06.2023; In Via
Subordinata, nella denegata ipotesi di revoca o annullamento del decreto ingiuntivo opposito: 1.- accertare il diritto dei Sigg.ri CP_1
e e alla liqui dazione delle polizze e
[...] CP_2 CP_3
dei saldi di c/c indicate in atti, ed al pagamento della somma di €.
33.705,00 per i motivi di cui in premessa;
2.- per l'effetto condannare la al pagamento della somma di euro 33.705,00, CP_4
ovvero alla somma ritenuta di giustizia a titolo di liquidazione delle polizze ovvero a titolo di risarcimento dei danni;
.- in ogni caso condannare la al risarcimento dei danni per re CP_4
sponsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in premes sa;
.- in ogni caso condannare la al CP_4
pagamento delle spese e com petenze del presente giudizio di opposizione con attribuzione al sottoscritto di fensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29/08/2023,
proponeva opposizione avverso Parte_3
decreto ingiuntivo n. 12378/2023 emesso il 27/06/2023 dal Tribunale di Napoli, con cui veniva ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 33.705,00, oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria in favore di e , CP_1 CP_2 Controparte_3
liquidate in euro 286,00 per spese ed euro 1370,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
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A sostegno del ricorso monitorio gli odierni opposti chiedevano la restituzione della somma di euro 33.705,00, dovuti da in CP_4
forza di due depositi liberi (n. 00/006234 e n. 00/004665) e due polizze titoli a custodia ed amministrazione (n. 480/9110408/000 e n.
480/9118198/000) intestate ad e al marito defunto CP_1 [...]
. Per_1
Avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra la opponente CP_5
proponeva opposizione chiedendo “In via preliminare 1) rigettarsi
l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto, ex art. 648
c.p.c., essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, per i motivi esposti in premessa;
2) accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti azionati giudizialmente da
e per intervenuto CP_1 CP_2 Controparte_3
decorso del termine di prescrizione previsto dalla legge, per i motivi esposti in premessa;
nel merito 3) Accertare e dichiarare
l'insussistenza e l'inesigibilità della pretesa creditoria monitoriamente azionata da e CP_1 CP_2 [...]
nei confronti di e, CP_3 Parte_1
conseguentemente, dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in premessa.
A fondamento dell'opposizione parte opponente evidenzia che:
- in data 22/01/2001 Credito Italiano S.p.A. rilasciava agli eredi il certificato di sussistenza dal quale risultava che
[...]
, suo cliente, al momento del decesso, avvenuto in Per_1
data 31/07/2000, era intestatario, unitamente alla moglie CP_1
di quattro rapporti
[...]
- 4 -
1. deposito libero n. 00/006234 con saldo a credito di €
1.869,60
2. deposito libero n. 00/004665 con saldo a credito di €
258,85
3. polizza n. 480/9110408/000 con controvalore di €
13.072,70
4. polizza n. 480/9118198/000 con controvalore di €
18.568,32
- in data 4/05/2001 ed uno dei figli, , CP_1 CP_2
accendevano il libretto di deposito a risparmio n. 7499, sul quale facevano confluire tutto il patrimonio del de cuius,
- il libretto n. 7499 risulta movimentato fino al prelievo ad estinzione avvenuto in data 21/10/2013, data in cui il saldo residuo veniva girato su un nuovo libretto di risparmio, n.
7813, sempre cointestato ad e;
CP_1 CP_2
- il libretto n. 7813 risulta movimentato sino al 24/05/2017, quando veniva prelevata ad estinzione la somma sullo stesso giacente;
- in data 5/7/2021 l'avv. Gennaro Esposito inviava a
[...]
una lettera per nome e per conto di Parte_1 [...]
, nella quale si chiedevano informazioni relative ai CP_2
rapporti bancari intestati al padre defunto ed alla madre;
- la banca opponente chiariva che i rapporti riconducibili a ed risultavano estinti da oltre Persona_1 CP_1
dieci anni, mentre risultava acceso un C/c a nome di CP_1
e ;
[...] CP_2
- 5 -
- gli odierni opposti depositavano un ricorso all'Arbitro
Bancario Finanziario, che in data 3/3/2023 accertava il diritto dei ricorrenti alla restituzione dell'importo;
- in data 4/4/2023 la banca comunicava di non voler adempiere alla decisione arbitrale.
In data 11/12/2023 si costituivano gli odierni opposti, contestando nel merito l'opposizione e chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
In data 4/3/2024 il Giudice non concedeva la provvisoria esecutorietà
e ammetteva l'escussione di un teste per parte opponente.
Al termine dell'istruttoria si osserva quanto segue.
Merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla banca odierna opponente.
È principio noto ed acquisito quello per il quale la prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento della chiusura definitiva del rapporto di conto corrente, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro
(cfr. SS.UU. 24418/10 e ord. n. 28819/2017). In particolare, nella citata sentenza n. 24418/10, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato testualmente che: ".. non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come
pagamento che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione”.
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Con specifico riferimento alla fattispecie di cui si discute, dagli estratti conto prodotti in giudizio dalla emerge che in data CP_4
7/05/2001 la sig. operava due prelievi ad estinzione del CP_1
saldo presente sui depositi liberi n. 6234 (vd. allegato n. 4 opponente)
e n. 4665 (vd. allegato n. 5 opponente), cointestati alla stessa e CP_1
al defunto marito della stessa, e che in data 14/05/2001 la somma prelevata veniva accreditata su un altro libretto di deposito a risparmio, n. 7499, cointestato ad e (vd. CP_1 CP_2
allegato n. 6 opponente).
L'ulteriore somma ricavata dalla vendita delle due polizze n.
480/9110408/000 e n. 480/9118198/000 (pari a complessivi
32.653,64 euro), risulta essere stata accreditata in data 9/5/2001 e
14/05/2001 sul libretto di deposito a risparmio n. 7499 (vd. allegato n. 6 parte opponente, operazione n. 3 “vendita titoli – importo movimento 19.163,43).
Orbene, tutte le operazioni sopra descritte sono state effettuate da legittima (ed unica – dopo il decesso del marito) CP_1
intestataria dei libretti di deposito a risparmio n. 6234 e 4665 e delle polizze deposito e custodia titoli: trattasi, pertanto, di atti di disposizione compiuti legittimamente dalla intestataria superstite.
Nessun pregio hanno le eccezioni sollevate dalla difesa di parte opposta circa il disconoscimento degli estratti conto prodotti dalla
(vd. allegato n. 17 opposti). CP_5
Ad avviso di parte opposta, infatti, non avrebbe potuto CP_1
compiere le operazioni sui libretti di deposito e risparmio in quanto anziana e scarsamente scolarizzata. Premesso che l'assenza di
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scolarizzazione non implica necessariamente l'incapacità ad eseguire od impartire alla propria banca semplici operazioni di trasferimento di fondi, deve in generale escludersi un comportamento contrario a buona fede da parte dell'istituto di credito, posto che in data
22/01/2001 la notiziava gli eredi di dei CP_4 Persona_1
rapporti debitori e creditori sussistenti tra la Banca e il defunto (all. n.
3 opponente).
Parte opposta evidenzia altresì che gli estratti conto depositati dalla non risulterebbero essere stati vidimati dal dirigente della CP_4
Banca, come prescrive l'art. 50 TUB, secondo il quale le banche sono legittimate a chiedere il decreto ingiuntivo “anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Anche tale contestazione non merita, tuttavia, accoglimento, dal momento che l'art. 50 TUB è una norma che disciplina l'emissione del decreto ingiuntivo con una norma speciale dettata per gli istituti di credito, fattispecie del tutta diversa dal presente giudizio.
Si deve, infine, rilevare che in data 10/12/2024 è stato escusso il teste
, dipendente di che si è occupata della Testimone_1 CP_4
estrazione della documentazione di cui alle operazioni contestate,
dagli archivi della banca. La teste ha confermato che gli estratti conto prodotti nell'odierno giudizio sono attinenti ai libretti di deposito a risparmio originariamente intestati a e Persona_1 CP_1
La teste ha altresì precisato che il libretto può essere estinto solo previa ed esplicita richiesta del titolare, ed in genere ogni tipo di
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operazione su tali libretti può essere compiuta unicamente dl o dai contitolari.
Trattasi di teste della cui attendibilità delle affermazioni non vi è
motivo di dubitare.
Alla luce di tali argomentazioni, risulta dunque provato che:
- i libretti nn. 6234 e 4665, intestati a ed Persona_1 CP_1
sono stati estinti con due prelievi datati 7/5/2001
[...]
effettuati dall'altra contitolare CP_1
- la somma ricavata dalla vendita dei fondi comuni relativi alle polizze nn. 480/9110408/000 e 480/9118198/000 è stata effettuata da ed accreditata dalla stessa in data CP_1
9/5/2001 e 14/05/2001 sul libretto di deposito a risparmio n.
7499 intestato ad e . CP_1 CP_2
A partire dalle date di estinzione dei predetti rapporti è, pertanto, iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale sia di ogni diritto di pagamento che di risarcimento.
Il termine di prescrizione decennale è dunque decorso al maggio
2011.
Con assorbimento, infine, di ogni altra domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione formulate in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n.
9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez.
V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Da tutto quanto precede ne consegue l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dell'entità della ragione di credito fatta valere, pari a
33.705,00 euro, calcolate ad un valore intermedio tra i valori minimi e medi, tenuto conto della natura della causa e della scarsa attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 7.616,00 euro oltre Iva, cassa e spese generali e oltre euro 260 per spese;
Così deciso in Napoli 10.3.25.
Il giudice
Diego Ragozini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
MOT Martina Pesole.
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