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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12491 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMO GRADO
SEZIONE IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari all'udienza del 3.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°39475/2024 vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Via della Pineta Parte_1 C.F._1
Sacchetti n.201, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fontanella che la rappresenta e difende in forza di delega allegata al ricorso in opposizione;
- OPPONENTE-
NEI CONFRONTI DI
, c.f. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Giordano giusta procura generale alle liti con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura dell'Istituto; -OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a sollecito di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso che in data 27.8.2024 , in qualità di concessionaria del servizio Controparte_2 della riscossione dei Tributi per la Provincia di Roma provvedeva a notificare il sollecito di pagamento n. 097 2024 9103798928 000 per il mancato mancato pagamento di €199.767,45 a titolo di mancato incasso di entrate di natura tributaria e non relative, tra l'altro, a crediti di natura contributivo-previdenziale, questi ultimi riferiti a avviso di addebito n. 397 2016 0009355347 000 notificato il 13.5.2016, n. 397 2016 0014660488 000 notificato il 1.7.2016, n. 397 2016 0026099900 000 notificato il 13.11.2016, n. 397 2017 0012295342 000 e n. 397 2017 0018330234 000 notificato il 18.10.2017, eccepita la intervenuta prescrizione del diritto di credito intervenuta tra la notifica degli indicati avvisi e la notifica del sollecito di pagamento, concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare
l'assenza sopravvenuta per intervenuta prescrizione dei titoli che legittimi l'avvio dell'esecuzione forzata nei confronti dell'odierna parte opponente e non dovuti i crediti sopra riportati e trascritti, nonché la inesistenza e/o nullità e\o l'inefficacia e/o prescrizione degli avvisi di addebito”, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l' sollevando in via preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso CP_1 in opposizione per tardività e comunque eccezione di difetto di legittimazione passiva essendo questa propria di per legge deputato alla fase esecutiva. CP_3
Alla prima udienza parte convenuta insisteva per la chiamata in causa di e la difesa ricorrente CP_3 insisteva nel rivolgere la domanda al solo trattandosi di eccezione di merito. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merito
L'unica eccezione sollevata in ricorso è quella di prescrizione del credito tra notifica degli atti impositivi, e cioè la notifica da parte dell' dei 5 AVA riferiti a pretese contributive per un totale CP_1 di €46.403,77, ed il sollecito di pagamento notificato da che tali atti Controparte_4 richiama unitamente ad altri debiti, per un totale di €199.767,45, tributi di diversa non oggetto del presente giudizio di opposizione.
Occorre quindi dare atto che, pur a fronte della richiesta avanzata dall' di integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti di per proprio difetto di legittimazione Controparte_5 passiva, la difesa di parte ricorrente si è opposta alla richiesta ed ha insistito comunque per la decisione, richiamandosi a pronunciamento del giudice di legittimità n.7514/2022.
La Cassazione con sentenza a Sez. Un. dell'8 marzo 2022 n. 7514 ha affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. La citata pronuncia quindi, in ipotesi di decorso del termine di 40 gg. previsto dall'art. 24 cit., affermava che l'iscrizione a ruolo poteva essere ancora contestata con l'opposizione all'esecuzione, ma per far valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi che si fossero verificati successivamente alla notifica.
Ricorda l'Ufficio che per “ruolo” si intende l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'ente impositore e reso esecutivo con la firma, anche elettronica, apposta dal titolare del competente ufficio -cfr. artt. 10, 12 e 49 del D.P.R. n. 602/1973 cit., come modificato dal D.Lgs. n.
46/1999 - poi trasmesso al “concessionario” per la riscossione coattiva e, per i crediti ceduti, alla società di cartolarizzazione. L'estratto di ruolo, invece, è il documento informatico, privo di valore impositivo, contenente gli elementi della cartella/avviso di addebito, emesso dall'agente della riscossione su istanza del contribuente, atto interno, atipico, che non contiene nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta.
Nella fattispecie all'esame della Corte, quindi, impugnato un atto interno del concessionario, emesso su istanza del medesimo contribuente e convenuta in giudizio la sola , Controparte_2 veniva affermato che il pronunciamento nel merito nei confronti del creditore avrebbe comunque spiegato i suoi effetti anche nei confronti del concessionario che non avrebbe potuto procedere all'esazione di un credito che si era istinto.
L'atto opposto era quindi diverso da quello all'esame in questa sede ove è stata Controparte_5
, di propria iniziativa, con l'atto comunicato alla controparte, ad avanzare una pretesa
[...] riferita a crediti che fanno capo a diversi enti impositori.
Ed ancora, occorre ricordare che con norma introdotta dall'art.
3-bis del D.L. 146 del 2021 e successivamente novellata dal D.Lgs. 110 del 2024, sono stati individuate tassativamente le situazioni in cui il contribuente può agire avverso il ruolo e che, come chiarito con sentenza n.20624/2025, la
Cassazione abbia ulteriormente dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso un estratto di ruolo, ribadendo che in simili casi l'impugnazione è consentita, appunto, solo in presenza di un concreto pregiudizio tra quelli specificamente previsti.
Premesso quindi che la fattispecie sottoposta a questo Tribunale si presenta diversa da quella presa in esame dalla pronuncia n.7514/22, e che comunque, in ragione della novella normativa, tale pronuncia appare vieppiù non dirimente, occorre esaminare la normativa in materia di oneri a carico dell'ente creditore e dell'ente concessionario dopo la notifica di un AVA da parte del titolare del credito, perché è evidente che della relativa attività/omessa attività può essere chiamato a rispondere esclusivamente il soggetto titolato.
Ed infatti, affermare che il credito si è prescritto, se certamente involve il merito della pretesa con detrimento dell'ente impositore, altrettanto certamente implica eccepire, anche implicitamente come abilmente operato nell'atto attoreo difensivo, l'inesistenza di attività che avrebbero potuto impedire la prescrizione, che, di conseguenza, si dà per presupposto non siano state poste in essere dal soggetto che avrebbe viceversa dovuto operare.
Ebbene, dopo la notifica di un AVA da parte dell' , il D.L.vo n. 46/99 affida in via esclusiva al CP_1 concessionario la fase esecutiva, prevedendo che possano intervenire atti interruttivi di due tipologie: da un lato comunicazioni preventive di iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi di beni mobili registrati, avvisi di intimazione di pagamento o solleciti di pagamento ad opera del concessionario, dall'altro, presentazione di istanza di rateizzazione (se il debito è già stato iscritto a ruolo e notificato atto impositivo, la domanda va indirizzata all' ) o di una domanda Controparte_6 di definizione agevolata dei carichi (procedure di rottamazione gestite sempre da Controparte_5
), in quanto interpretate dalla giurisprudenza alla stregua di un espresso riconoscimento
[...] del debito da parte del contribuente.
Sarebbe stato quindi l' nel caso qui all'esame a dover subire (contrariamente a quanto avveniva CP_1 nella fattispecie di cui all'indicato pronunciamento del giudice di legittimità), eventualmente, le conseguenze di un accertamento che vedeva legittimato passivo a contraddire Controparte_5
in qualità di concessionario, e non viceversa.
[...]
Evidente, allora, che il pervicace rifiuto alla chiamata in causa del concessionario, soggetto deputato sia alla notifica di atti interruttivi che alla ricezione di domande di rateizzazione/rottamazione dei crediti iscritti a ruolo, ha impedito di ritenere accertato che il credito si sia prescritto per omessa attività di Agenzia a questa addebitabile o del debitore.
Ne consegue rigetto del ricorso.
Disciplina delle spese
I compensi di lite seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' , liquidate in CP_1 complessivi €4.700,00.
Roma, il 3.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
PRIMO GRADO
SEZIONE IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari all'udienza del 3.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°39475/2024 vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Via della Pineta Parte_1 C.F._1
Sacchetti n.201, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Fontanella che la rappresenta e difende in forza di delega allegata al ricorso in opposizione;
- OPPONENTE-
NEI CONFRONTI DI
, c.f. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Giordano giusta procura generale alle liti con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura dell'Istituto; -OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a sollecito di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso che in data 27.8.2024 , in qualità di concessionaria del servizio Controparte_2 della riscossione dei Tributi per la Provincia di Roma provvedeva a notificare il sollecito di pagamento n. 097 2024 9103798928 000 per il mancato mancato pagamento di €199.767,45 a titolo di mancato incasso di entrate di natura tributaria e non relative, tra l'altro, a crediti di natura contributivo-previdenziale, questi ultimi riferiti a avviso di addebito n. 397 2016 0009355347 000 notificato il 13.5.2016, n. 397 2016 0014660488 000 notificato il 1.7.2016, n. 397 2016 0026099900 000 notificato il 13.11.2016, n. 397 2017 0012295342 000 e n. 397 2017 0018330234 000 notificato il 18.10.2017, eccepita la intervenuta prescrizione del diritto di credito intervenuta tra la notifica degli indicati avvisi e la notifica del sollecito di pagamento, concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare
l'assenza sopravvenuta per intervenuta prescrizione dei titoli che legittimi l'avvio dell'esecuzione forzata nei confronti dell'odierna parte opponente e non dovuti i crediti sopra riportati e trascritti, nonché la inesistenza e/o nullità e\o l'inefficacia e/o prescrizione degli avvisi di addebito”, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l' sollevando in via preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso CP_1 in opposizione per tardività e comunque eccezione di difetto di legittimazione passiva essendo questa propria di per legge deputato alla fase esecutiva. CP_3
Alla prima udienza parte convenuta insisteva per la chiamata in causa di e la difesa ricorrente CP_3 insisteva nel rivolgere la domanda al solo trattandosi di eccezione di merito. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merito
L'unica eccezione sollevata in ricorso è quella di prescrizione del credito tra notifica degli atti impositivi, e cioè la notifica da parte dell' dei 5 AVA riferiti a pretese contributive per un totale CP_1 di €46.403,77, ed il sollecito di pagamento notificato da che tali atti Controparte_4 richiama unitamente ad altri debiti, per un totale di €199.767,45, tributi di diversa non oggetto del presente giudizio di opposizione.
Occorre quindi dare atto che, pur a fronte della richiesta avanzata dall' di integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti di per proprio difetto di legittimazione Controparte_5 passiva, la difesa di parte ricorrente si è opposta alla richiesta ed ha insistito comunque per la decisione, richiamandosi a pronunciamento del giudice di legittimità n.7514/2022.
La Cassazione con sentenza a Sez. Un. dell'8 marzo 2022 n. 7514 ha affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. La citata pronuncia quindi, in ipotesi di decorso del termine di 40 gg. previsto dall'art. 24 cit., affermava che l'iscrizione a ruolo poteva essere ancora contestata con l'opposizione all'esecuzione, ma per far valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi che si fossero verificati successivamente alla notifica.
Ricorda l'Ufficio che per “ruolo” si intende l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'ente impositore e reso esecutivo con la firma, anche elettronica, apposta dal titolare del competente ufficio -cfr. artt. 10, 12 e 49 del D.P.R. n. 602/1973 cit., come modificato dal D.Lgs. n.
46/1999 - poi trasmesso al “concessionario” per la riscossione coattiva e, per i crediti ceduti, alla società di cartolarizzazione. L'estratto di ruolo, invece, è il documento informatico, privo di valore impositivo, contenente gli elementi della cartella/avviso di addebito, emesso dall'agente della riscossione su istanza del contribuente, atto interno, atipico, che non contiene nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta.
Nella fattispecie all'esame della Corte, quindi, impugnato un atto interno del concessionario, emesso su istanza del medesimo contribuente e convenuta in giudizio la sola , Controparte_2 veniva affermato che il pronunciamento nel merito nei confronti del creditore avrebbe comunque spiegato i suoi effetti anche nei confronti del concessionario che non avrebbe potuto procedere all'esazione di un credito che si era istinto.
L'atto opposto era quindi diverso da quello all'esame in questa sede ove è stata Controparte_5
, di propria iniziativa, con l'atto comunicato alla controparte, ad avanzare una pretesa
[...] riferita a crediti che fanno capo a diversi enti impositori.
Ed ancora, occorre ricordare che con norma introdotta dall'art.
3-bis del D.L. 146 del 2021 e successivamente novellata dal D.Lgs. 110 del 2024, sono stati individuate tassativamente le situazioni in cui il contribuente può agire avverso il ruolo e che, come chiarito con sentenza n.20624/2025, la
Cassazione abbia ulteriormente dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso un estratto di ruolo, ribadendo che in simili casi l'impugnazione è consentita, appunto, solo in presenza di un concreto pregiudizio tra quelli specificamente previsti.
Premesso quindi che la fattispecie sottoposta a questo Tribunale si presenta diversa da quella presa in esame dalla pronuncia n.7514/22, e che comunque, in ragione della novella normativa, tale pronuncia appare vieppiù non dirimente, occorre esaminare la normativa in materia di oneri a carico dell'ente creditore e dell'ente concessionario dopo la notifica di un AVA da parte del titolare del credito, perché è evidente che della relativa attività/omessa attività può essere chiamato a rispondere esclusivamente il soggetto titolato.
Ed infatti, affermare che il credito si è prescritto, se certamente involve il merito della pretesa con detrimento dell'ente impositore, altrettanto certamente implica eccepire, anche implicitamente come abilmente operato nell'atto attoreo difensivo, l'inesistenza di attività che avrebbero potuto impedire la prescrizione, che, di conseguenza, si dà per presupposto non siano state poste in essere dal soggetto che avrebbe viceversa dovuto operare.
Ebbene, dopo la notifica di un AVA da parte dell' , il D.L.vo n. 46/99 affida in via esclusiva al CP_1 concessionario la fase esecutiva, prevedendo che possano intervenire atti interruttivi di due tipologie: da un lato comunicazioni preventive di iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi di beni mobili registrati, avvisi di intimazione di pagamento o solleciti di pagamento ad opera del concessionario, dall'altro, presentazione di istanza di rateizzazione (se il debito è già stato iscritto a ruolo e notificato atto impositivo, la domanda va indirizzata all' ) o di una domanda Controparte_6 di definizione agevolata dei carichi (procedure di rottamazione gestite sempre da Controparte_5
), in quanto interpretate dalla giurisprudenza alla stregua di un espresso riconoscimento
[...] del debito da parte del contribuente.
Sarebbe stato quindi l' nel caso qui all'esame a dover subire (contrariamente a quanto avveniva CP_1 nella fattispecie di cui all'indicato pronunciamento del giudice di legittimità), eventualmente, le conseguenze di un accertamento che vedeva legittimato passivo a contraddire Controparte_5
in qualità di concessionario, e non viceversa.
[...]
Evidente, allora, che il pervicace rifiuto alla chiamata in causa del concessionario, soggetto deputato sia alla notifica di atti interruttivi che alla ricezione di domande di rateizzazione/rottamazione dei crediti iscritti a ruolo, ha impedito di ritenere accertato che il credito si sia prescritto per omessa attività di Agenzia a questa addebitabile o del debitore.
Ne consegue rigetto del ricorso.
Disciplina delle spese
I compensi di lite seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' , liquidate in CP_1 complessivi €4.700,00.
Roma, il 3.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari