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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 11/12/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
ORDINANZA EX ART. 127 TER COMMA 5 CPC
Il Giudice visto il provvedimento emesso in data 26/3/2025 con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 10/12/2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
rilevato che soltanto il difensore di parte ricorrente ha provveduto al deposito di note scritte;
rilevato che la notifica eseguita nei confronti del appare ONroparte_1 regolare
PQM
Dichiara la contumacia del . ONroparte_1
Provvede all'emissione della sentenza che segue, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza
Il Giudice dott. NA UI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della Dott.ssa NA
UI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 725 / 2024
promossa da:
elettivamente domiciliata presso l'Avv. RINALDI GIOVANNI che la Parte_1 rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente agli avv.ti Walter Miceli, Nicola Zampieri e
BI Ganci;
ricorrente
contro
ONroparte_1
Resistente contumace
Conclusioni:
Parte ricorrente:ha concluso come in atti ***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in data 12.12.2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande: “ In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi
e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale ON assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/19, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche CP_2 in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. *** Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed
IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”. In punto di fatto, la ricorrente ha rappresentato:
-di essere docente di scuola primaria e infanzia, (assunta a tempo indeterminato il 01.09.2019), attualmente in servizio presso;
ONroparte_3
-di aver prestato servizio alle dipendenze del , oggi ONroparte_1 ONroparte_1
ON
(di seguito, per brevità, anche solo " "), in qualità di docente con contratto a tempo
[...] determinato per l'as. 2018/2019;
-di avere svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ON
-che, ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli ha corrisposto la somma di euro 500,00 annui, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente - nel seguito per brevità anche solo "carta elettronica", "carta docenti", o "carta" - e dei "fondi" da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015;
- che il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 – adottato in attuazione del comma 122 dell'art. 1 della L. n. 107/2015 prevedeva che la somma di € 500,00 annui può essere erogata esclusivamente agli insegnanti "a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova". ON La ricorrente ha chiesto, quindi, per i motivi meglio articolati nel ricorso, la condanna del al pagamento dell'importo di euro 500,00 per l' as. 2018/2019.
Malgrado la regolarità della notifica, nessuno si è costituito in giudizio per il
[...]
e ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia. ONroparte_1
****
Alla luce della trattazione svolta, il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra.
Va innanzitutto dato atto del fatto che con l'art. 1, comma 121, delle Legge n. 107 del 2015 è stata istituita la Carta elettronica del docente, e ciò “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Tale carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al CP_1 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”; la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-sexies, del D.L. 25 luglio 2018, n 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108, le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
A mente del successivo co. 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015:
"122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta ONroparte_4 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
Si afferma, poi, nel co. 124, che "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".
In attuazione delle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati, dapprima il d.P.C.M.
23 settembre 2015 (rubricato "Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), quindi il d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre
2016.
Ai sensi del d.P.C.M. 23.9.2015:
-(art. 2) la "carta docenti" spetta ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova"; "Il disciplina le modalità ONroparte_5 di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico";
"La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio";
-(art. 3) "Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento…"; "La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione"; Come anticipato, il d.P.C.M. 28.11.2016 (rubricato "Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), ha sostituito il d.P.C.M. 23 settembre 2015, mantenendone ferme "… le disposizioni … per l'erogazione dell'importo relativo all'anno scolastico
2015/2016, con esclusione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo", prevedendone inoltre l'utilizzo entro il 31 agosto 2017, salvo recupero "a valere sull'erogazione dell'anno scolastico 2017/2018" (art. 12).
In forza del predetto d.P.C.M. del novembre 2016:
-(art. 2 e 5) il valore nominale di "ciascuna carta" è rimasto fermo ad euro 500,00 annui;
-(art. 3) la carta è rimasta appannaggio dei "docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale"; con la specificazione che tra essi rientrano anche "i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari"; "La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio".
-(art. 6) "Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate".
Per ultimare la ricognizione della disciplina di riferimento, debbono altresì menzionarsi, tenuto conto delle finalità (formative) della "carta docenti" (v. sentenza CGUE, di cui infra), quanto meno:
-l'art. 282 del d.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"), secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
-l'art. 28 del CCNL del comparto scuola, del 4 agosto 1995, secondo cui la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
-l'art. 63 del CCNL del comparto scuola, del 27 novembre 2007, che prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
2.1. In tema, con sentenza n. 1842 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato, sez. VII, ha annullato (con efficacia erga omnes) il primo d.P.C.M. (e la nota dell'allora n. 15219 del 15.10.2015, emanata CP_6 in applicazione dello stesso), "nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3,35 e 97
Cost.".
Secondo la decisione del Consiglio di Stato (che certamente deve orientare l'applicazione della disciplina relativa alla "carta docenti", anche nella vigenza del successivo d.P.C.M. del novembre
2016), emessa a seguito di ricorso di diversi docenti della religione cattolica, a tempo determinato - che lamentavano l'espressa esclusione dall'attribuzione della carte dei docenti a tempo determinato, disposta dalla P.A. (tramite il d.P.C.M. del settembre 2015 e la nota ministeriale) nel dare esecuzione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 -, detta scelta:
-ha (inammissibilmente) configurato un "sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti>>;
-"… è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti"; -"non è corretto ritenere… che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento";
-"Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto";
-"l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale";
-il contrasto delle previsioni in materia di "carta docenti" con gli artt. 3,35 e 97 Cost., non "… rinviene la propria origine nella normativa primaria e quindi nell'art. 1, commi 121 - 124 della l. n.
107/2015, con conseguente necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale nella sede a ciò deputata…", essendo possibile "… un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla
Costituzione e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria"; tanto più che non pare corretto ritenere che la legge sopravvenuta
(art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015) prevalga sulla disciplina "incompatibile" dettata dal preesistente C.C.N.L. di categoria;
-"… i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi
121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007… 6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna>>.
I temi della portata della predetta clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro, dell'equiparabilità o meno ON (ai fini della relativa operatività) delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due "categorie" di docenti, sono stati del resto ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione.
Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana). Persona_1 Ebbene, i giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
E' appena il caso di ribadire, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. 28.11.2016, hanno diritto alla carta (anche) "i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni"; norma, quest'ultima, che prevede la possibilità di utilizzo del personale (docente) dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute e collocato a domanda fuori ruolo, "in supplenze temporanee di breve durata", salva la sussistenza di motivi ostativi all'adibizione all'insegnamento. Cosicché la condizione d'impiego de qua è stata estesa normativamente a personale (a tempo indeterminato) che può essere impiegato anche in supplenze di breve durata, invero non distinguibili da quelle rese dai docenti a termine.
Quanto all'asserita ragione giustificativa della diversità di trattamento, insita nella scelta della pubblica amministrazione di investire nella formazione dei docenti che possono garantire l'erogazione del servizio di insegnamento per un periodo medio/lungo, l'eccezione pare, in diritto, superata dal richiamo ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a. per come esplicitati nella summenzionata sentenza del Consiglio di Stato, e smentita, nei fatti, dalla circostanza che il ricorrente
è da ben cinque anni che svolge attività di docenza;
la durata e consistenza del periodo di servizio prestato è tale da non ingenerare alcun dubbio circa l'esistenza delle esigenze di formazione e aggiornamento alla cui attuazione è funzionale il riconoscimento della carta elettronica.
In proposito deve obiettarsi che la "continuità" o meno dell'attività didattica prestata, non pare poter costituire un valido discrimine, atteso che - come si è potuto già osservare - la carta e le sottese esigenze formative, sono state riconosciute anche in capo ai docenti "in periodo di formazione e prova", ai "docenti dichiarati inidonei per motivi di salute…", ai "docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati…" (v. d.P.C.M. 23.9.2015, art. 2, e d.P.C.M. 28.11.2016, art. 3).
Inoltre, più in generale, l'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determinato (anche impegnato in supplenze brevi: v. sopra) a quelle del docente di ruolo, la necessità di garantire
(comunque) lo svolgimento di dette mansioni ad opera di dipendenti opportunamente formati e la sussistenza, anche in capo ai "supplenti" - come ben evidenziato dal Consiglio di Stato - del diritto/dovere della formazione, fanno sì che non si possa dubitare della spettanza della carta elettronica anche ai beneficiari di contratti per supplenze brevi. Né può condividersi la tesi per la quale il bonus, in quanto non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, in quanto aderendo a tale posizione "si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha chiarito che "le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate". Se ne ricava, a dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo ( così Tribunale
Treviso Sez. lavoro, Sent., 17/01/2023; cfr., nello stesso senso, Trib. Torino n.1259/2022).
Ancora, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato ON al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697
c.c. ON Peraltro, il , con la scelta di non costituirsi non ha neppure allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni del ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica: appare, quindi, indubbia la piena assimilabilità della posizione del ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
D'altra parte, alla luce della delineata disciplina nazionale, non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, negli anni scolastici oggetto di causa.
Allora, una volta accertato che il trattamento meno favorevole, previsto per i lavoratori a termine e così, in particolare, per il docente ricorrente (escluso dal beneficio, quale docente "supplente"), non
è "obiettivamente giustificato", deve concludersi che tale disparità comporta la violazione dei principi del diritto UE sopra richiamato (oltre che delle previsioni costituzionali di cui alla decisione del
Consiglio di Stato).
La normativa nazionale, laddove riserva la carta docenti ai lavoratori a tempo indeterminato, deve essere pertanto disapplicata. Ferma peraltro, ancor prima, la possibilità di interpretarne la previsione istitutiva così da prevenire tale "discriminazione", secondo l'interpretazione, costituzionalmente orientata (e altresì conforme al diritto eurounitario) proposta dal Consiglio di Stato.
Infine, è opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento del diritto alla carta a favore dei docenti a tempo determinato, non assumono alcuna rilevanza (quali fattori ostativi), né la (limitata) durata dei contratti, né l'orario di lavoro (inferiore al tempo pieno quale previsto dal CCNL di settore) che li ha contraddistinti.
Il secondo aspetto non solleva particolari problemi, in quanto la disciplina normativa in materia di carta docente ne prevede il riconoscimento, inoltre in misura piena (l'unica prevista), anche ai docenti con rapporto di lavoro part time (secondo il d.P.C.M. 23.9.2015, art. 2, la carta spetta ai
"docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale"; e il d.P.C.M. 28.11.2016, art. 3, contiene analoga previsione).
L'esistenza del diritto alla carta docenti anche a fronte di limitati periodi di supplenza, trova del pari decisivi argomenti nella disciplina attuativa della l. n. 107/2015, la quale ha previsto (nel d.P.C.M.
23.9.2015, art. 8, pur "sostituito", come visto, ai fini della disciplina degli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016) che, "Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero".
Va pertanto accolta la domanda formulata in via principale da parte ricorrente
Deve quindi dichiararsi, in accoglimento del ricorso, il diritto della parte attrice a conseguire la carta elettronica di cui all'art. 1, co. 121, della l. n. 107/2015, del valore di euro 500 annui, in relazione agli anni scolastici durante i quali ha prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato, indicati in ricorso e documentalmente provati (anno scolastico 2018/2019 per un totale di 1 anno scolastico).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non è stata svolta, esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1-bis in quanto i collegamenti ipertestuali non risultano funzionanti
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l'a.s. 2018/2019 condannando il ONroparte_1 all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento;
-condanna il a rifondere a parte ricorrente le ONroparte_1 spese del giudizio, liquidate in euro 489,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Imperia, l'11/12/2025
Il Giudice
NA UI
ORDINANZA EX ART. 127 TER COMMA 5 CPC
Il Giudice visto il provvedimento emesso in data 26/3/2025 con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 10/12/2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
rilevato che soltanto il difensore di parte ricorrente ha provveduto al deposito di note scritte;
rilevato che la notifica eseguita nei confronti del appare ONroparte_1 regolare
PQM
Dichiara la contumacia del . ONroparte_1
Provvede all'emissione della sentenza che segue, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza
Il Giudice dott. NA UI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della Dott.ssa NA
UI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 725 / 2024
promossa da:
elettivamente domiciliata presso l'Avv. RINALDI GIOVANNI che la Parte_1 rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente agli avv.ti Walter Miceli, Nicola Zampieri e
BI Ganci;
ricorrente
contro
ONroparte_1
Resistente contumace
Conclusioni:
Parte ricorrente:ha concluso come in atti ***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in data 12.12.2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande: “ In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi
e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale ON assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/19, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche CP_2 in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. *** Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed
IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”. In punto di fatto, la ricorrente ha rappresentato:
-di essere docente di scuola primaria e infanzia, (assunta a tempo indeterminato il 01.09.2019), attualmente in servizio presso;
ONroparte_3
-di aver prestato servizio alle dipendenze del , oggi ONroparte_1 ONroparte_1
ON
(di seguito, per brevità, anche solo " "), in qualità di docente con contratto a tempo
[...] determinato per l'as. 2018/2019;
-di avere svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ON
-che, ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli ha corrisposto la somma di euro 500,00 annui, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente - nel seguito per brevità anche solo "carta elettronica", "carta docenti", o "carta" - e dei "fondi" da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015;
- che il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 – adottato in attuazione del comma 122 dell'art. 1 della L. n. 107/2015 prevedeva che la somma di € 500,00 annui può essere erogata esclusivamente agli insegnanti "a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova". ON La ricorrente ha chiesto, quindi, per i motivi meglio articolati nel ricorso, la condanna del al pagamento dell'importo di euro 500,00 per l' as. 2018/2019.
Malgrado la regolarità della notifica, nessuno si è costituito in giudizio per il
[...]
e ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia. ONroparte_1
****
Alla luce della trattazione svolta, il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra.
Va innanzitutto dato atto del fatto che con l'art. 1, comma 121, delle Legge n. 107 del 2015 è stata istituita la Carta elettronica del docente, e ciò “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Tale carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al CP_1 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”; la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-sexies, del D.L. 25 luglio 2018, n 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108, le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
A mente del successivo co. 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015:
"122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta ONroparte_4 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
Si afferma, poi, nel co. 124, che "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".
In attuazione delle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati, dapprima il d.P.C.M.
23 settembre 2015 (rubricato "Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), quindi il d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre
2016.
Ai sensi del d.P.C.M. 23.9.2015:
-(art. 2) la "carta docenti" spetta ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova"; "Il disciplina le modalità ONroparte_5 di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico";
"La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio";
-(art. 3) "Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento…"; "La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione"; Come anticipato, il d.P.C.M. 28.11.2016 (rubricato "Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), ha sostituito il d.P.C.M. 23 settembre 2015, mantenendone ferme "… le disposizioni … per l'erogazione dell'importo relativo all'anno scolastico
2015/2016, con esclusione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo", prevedendone inoltre l'utilizzo entro il 31 agosto 2017, salvo recupero "a valere sull'erogazione dell'anno scolastico 2017/2018" (art. 12).
In forza del predetto d.P.C.M. del novembre 2016:
-(art. 2 e 5) il valore nominale di "ciascuna carta" è rimasto fermo ad euro 500,00 annui;
-(art. 3) la carta è rimasta appannaggio dei "docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale"; con la specificazione che tra essi rientrano anche "i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari"; "La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio".
-(art. 6) "Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate".
Per ultimare la ricognizione della disciplina di riferimento, debbono altresì menzionarsi, tenuto conto delle finalità (formative) della "carta docenti" (v. sentenza CGUE, di cui infra), quanto meno:
-l'art. 282 del d.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"), secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
-l'art. 28 del CCNL del comparto scuola, del 4 agosto 1995, secondo cui la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
-l'art. 63 del CCNL del comparto scuola, del 27 novembre 2007, che prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
2.1. In tema, con sentenza n. 1842 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato, sez. VII, ha annullato (con efficacia erga omnes) il primo d.P.C.M. (e la nota dell'allora n. 15219 del 15.10.2015, emanata CP_6 in applicazione dello stesso), "nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3,35 e 97
Cost.".
Secondo la decisione del Consiglio di Stato (che certamente deve orientare l'applicazione della disciplina relativa alla "carta docenti", anche nella vigenza del successivo d.P.C.M. del novembre
2016), emessa a seguito di ricorso di diversi docenti della religione cattolica, a tempo determinato - che lamentavano l'espressa esclusione dall'attribuzione della carte dei docenti a tempo determinato, disposta dalla P.A. (tramite il d.P.C.M. del settembre 2015 e la nota ministeriale) nel dare esecuzione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 -, detta scelta:
-ha (inammissibilmente) configurato un "sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti>>;
-"… è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti"; -"non è corretto ritenere… che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento";
-"Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto";
-"l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale";
-il contrasto delle previsioni in materia di "carta docenti" con gli artt. 3,35 e 97 Cost., non "… rinviene la propria origine nella normativa primaria e quindi nell'art. 1, commi 121 - 124 della l. n.
107/2015, con conseguente necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale nella sede a ciò deputata…", essendo possibile "… un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla
Costituzione e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria"; tanto più che non pare corretto ritenere che la legge sopravvenuta
(art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015) prevalga sulla disciplina "incompatibile" dettata dal preesistente C.C.N.L. di categoria;
-"… i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi
121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007… 6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna>>.
I temi della portata della predetta clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro, dell'equiparabilità o meno ON (ai fini della relativa operatività) delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due "categorie" di docenti, sono stati del resto ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione.
Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana). Persona_1 Ebbene, i giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
E' appena il caso di ribadire, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. 28.11.2016, hanno diritto alla carta (anche) "i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni"; norma, quest'ultima, che prevede la possibilità di utilizzo del personale (docente) dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute e collocato a domanda fuori ruolo, "in supplenze temporanee di breve durata", salva la sussistenza di motivi ostativi all'adibizione all'insegnamento. Cosicché la condizione d'impiego de qua è stata estesa normativamente a personale (a tempo indeterminato) che può essere impiegato anche in supplenze di breve durata, invero non distinguibili da quelle rese dai docenti a termine.
Quanto all'asserita ragione giustificativa della diversità di trattamento, insita nella scelta della pubblica amministrazione di investire nella formazione dei docenti che possono garantire l'erogazione del servizio di insegnamento per un periodo medio/lungo, l'eccezione pare, in diritto, superata dal richiamo ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a. per come esplicitati nella summenzionata sentenza del Consiglio di Stato, e smentita, nei fatti, dalla circostanza che il ricorrente
è da ben cinque anni che svolge attività di docenza;
la durata e consistenza del periodo di servizio prestato è tale da non ingenerare alcun dubbio circa l'esistenza delle esigenze di formazione e aggiornamento alla cui attuazione è funzionale il riconoscimento della carta elettronica.
In proposito deve obiettarsi che la "continuità" o meno dell'attività didattica prestata, non pare poter costituire un valido discrimine, atteso che - come si è potuto già osservare - la carta e le sottese esigenze formative, sono state riconosciute anche in capo ai docenti "in periodo di formazione e prova", ai "docenti dichiarati inidonei per motivi di salute…", ai "docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati…" (v. d.P.C.M. 23.9.2015, art. 2, e d.P.C.M. 28.11.2016, art. 3).
Inoltre, più in generale, l'equiparabilità delle mansioni del docente a tempo determinato (anche impegnato in supplenze brevi: v. sopra) a quelle del docente di ruolo, la necessità di garantire
(comunque) lo svolgimento di dette mansioni ad opera di dipendenti opportunamente formati e la sussistenza, anche in capo ai "supplenti" - come ben evidenziato dal Consiglio di Stato - del diritto/dovere della formazione, fanno sì che non si possa dubitare della spettanza della carta elettronica anche ai beneficiari di contratti per supplenze brevi. Né può condividersi la tesi per la quale il bonus, in quanto non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, in quanto aderendo a tale posizione "si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha chiarito che "le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate". Se ne ricava, a dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo ( così Tribunale
Treviso Sez. lavoro, Sent., 17/01/2023; cfr., nello stesso senso, Trib. Torino n.1259/2022).
Ancora, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato ON al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697
c.c. ON Peraltro, il , con la scelta di non costituirsi non ha neppure allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni del ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica: appare, quindi, indubbia la piena assimilabilità della posizione del ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
D'altra parte, alla luce della delineata disciplina nazionale, non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, negli anni scolastici oggetto di causa.
Allora, una volta accertato che il trattamento meno favorevole, previsto per i lavoratori a termine e così, in particolare, per il docente ricorrente (escluso dal beneficio, quale docente "supplente"), non
è "obiettivamente giustificato", deve concludersi che tale disparità comporta la violazione dei principi del diritto UE sopra richiamato (oltre che delle previsioni costituzionali di cui alla decisione del
Consiglio di Stato).
La normativa nazionale, laddove riserva la carta docenti ai lavoratori a tempo indeterminato, deve essere pertanto disapplicata. Ferma peraltro, ancor prima, la possibilità di interpretarne la previsione istitutiva così da prevenire tale "discriminazione", secondo l'interpretazione, costituzionalmente orientata (e altresì conforme al diritto eurounitario) proposta dal Consiglio di Stato.
Infine, è opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento del diritto alla carta a favore dei docenti a tempo determinato, non assumono alcuna rilevanza (quali fattori ostativi), né la (limitata) durata dei contratti, né l'orario di lavoro (inferiore al tempo pieno quale previsto dal CCNL di settore) che li ha contraddistinti.
Il secondo aspetto non solleva particolari problemi, in quanto la disciplina normativa in materia di carta docente ne prevede il riconoscimento, inoltre in misura piena (l'unica prevista), anche ai docenti con rapporto di lavoro part time (secondo il d.P.C.M. 23.9.2015, art. 2, la carta spetta ai
"docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale"; e il d.P.C.M. 28.11.2016, art. 3, contiene analoga previsione).
L'esistenza del diritto alla carta docenti anche a fronte di limitati periodi di supplenza, trova del pari decisivi argomenti nella disciplina attuativa della l. n. 107/2015, la quale ha previsto (nel d.P.C.M.
23.9.2015, art. 8, pur "sostituito", come visto, ai fini della disciplina degli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016) che, "Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero".
Va pertanto accolta la domanda formulata in via principale da parte ricorrente
Deve quindi dichiararsi, in accoglimento del ricorso, il diritto della parte attrice a conseguire la carta elettronica di cui all'art. 1, co. 121, della l. n. 107/2015, del valore di euro 500 annui, in relazione agli anni scolastici durante i quali ha prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato, indicati in ricorso e documentalmente provati (anno scolastico 2018/2019 per un totale di 1 anno scolastico).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non è stata svolta, esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1-bis in quanto i collegamenti ipertestuali non risultano funzionanti
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l'a.s. 2018/2019 condannando il ONroparte_1 all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento;
-condanna il a rifondere a parte ricorrente le ONroparte_1 spese del giudizio, liquidate in euro 489,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Imperia, l'11/12/2025
Il Giudice
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