TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 02/07/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2052/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2052/2020 promossa da: in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la Sede regionale dell'Istituto in L'Aquila, via dei Giardini n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Capannolo e dall'Avv. Giovanna Rita Del Signore, giusta procura generale alle liti per notaio in Roma, 23.07.2015 rep. n. Persona_1
80974/21569, allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Avezzano, via Garibaldi n. 159, presso lo studio dell'Avv. Angelo Iacomini, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI
La parte opponente, con la nota di trattazione scritta del 01.12.2024, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte opposta, con la pagina 1 di 9 nota di trattazione scritta del 26.11.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, come precisate nella nota.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione in opposizione depositato in data 14.12.2020 l'
[...]
(di seguito, breviter ) adiva Controparte_1 CP_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, previa sospensione ex art. 649 c.p.c. (sussistendo i gravi motivi illustrati) della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n.
521/2020, concessa ex art. 642 cpc dal Presidente del Tribunale di L'Aquila, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo sopra detto n. 521/2020 (RG 1679/2020), emesso il
23.10.2020 dal Presidente del Tribunale di L'Aquila, notificato il 30 ottobre
2020, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In ragione dell'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., veniva fissata l'udienza del 02.02.2021 nel sub procedimento avente R.G. n. 2052-1/2020.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 10.02.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto richiesta dall' , in ragione dell'assenza di allegazione in punto di CP_1
periculum.
In data 06.05.2021 si costituiva anche nel procedimento di merito l'opposta ditta individuale (di seguito breviter, , la Controparte_2 CP_2 quale insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate con la nota di trattazione scritta del 26.11.2024: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale
Adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta ex adverso, siccome infondata, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
pagina 2 di 9 Alla prima udienza dell'11.05.2021, su espressa richiesta dell'opponente, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 12.05.2022, veniva rigettata la prova per testi richiesta dall' nonché fissata al 21.11.2023 l'udienza per la precisazione delle CP_1
conclusioni, successivamente differita al 02.12.2024 in ragione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta rispettivamente depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La ditta ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l'importo CP_2 complessivo di € 27.285,28 a titolo di corrispettivo relativo ai lavori edili eseguiti per l , in qualità di subappaltatore della appaltatrice Impresa CP_1
Mancini S.r.l.
In particolare, a sostegno del ricorso monitorio, la evidenziava CP_2
che, con determinazione n. 390 del 14.11.2019, il Direttore Regionale per CP_1
l'Abruzzo aveva autorizzato l'estensione del subappalto alla predetta ditta, per un importo pari ad € 27.285,28, autorizzando altresì il pagamento diretto in suo favore, ai sensi dell'art. 105, comma XIII, del d.lgs. n. 50/2016, rientrando la ricorrente nella categoria “microimpresa o piccola impresa”, di cui alla lett. a).
Rappresentava inoltre che, nonostante i lavori effettuati per l' in CP_1
subappalto fossero stati regolarmente eseguiti, atteso il certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di pagamento n. 6, nonché CP_1
l'emissione della relativa fattura in favore della ditta appaltatrice Impresa
Mancini S.r.l., l' non provvedeva al pagamento. CP_1
L' , nell'atto di citazione in opposizione, eccepisce in primo luogo CP_1
che, non essendo l'Impresa appaltatrice Mancini S.r.l. in regola con gli obblighi contributivi nei confronti di , e (stante, cioè, il DURC CP_1 CP_3 Parte_1
irregolare della Mancini), la stazione appaltante non ha potuto pagare la ditta subappaltatrice ed ha dovuto piuttosto trattenere dal certificato di pagamento, emesso dall' nei confronti della appaltatrice Impresa Mancini S.r.l., CP_1
l'importo di € 27.285,28, come espressamente previsto dalle disposizioni di cui pagina 3 di 9 agli artt. 30, 105, commi IX e X del d.lgs. n. 50/2016 e 31 D.L. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013. Sulla scorta della normativa richiamata, dunque, la stazione appaltante era tenuta, prima di procedere al pagamento diretto, a verificare la sussistenza della duplice condizione del DURC regolare sia della subappaltatrice , che della appaltatrice Mancini S.r.l. CP_2
In secondo luogo, rileva che allo stato il pagamento alla ditta subappaltatrice da parte dell' sarebbe definitivamente precluso per effetto CP_1
del fallimento della appaltatrice Mancini S.r.l., dichiarato con sentenza n. 358 del 18 novembre 2020 dal Tribunale di Roma, con la conseguenza che la
[...] dovrà richiedere il proprio credito nell'ambito della procedura CP_2
concorsuale liquidatoria, nel rispetto della par condicio creditorum.
La nel costituirsi in giudizio, contesta l'eccezione di CP_2
inesigibilità del credito, sulla scorta del fatto che la normativa pubblica richiamata, in relazione al pagamento diretto al subappaltatore, non imporrebbe la verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore, come si evince dall'art. 105, comma VIII d.lgs. n. 50/2016, che in relazione agli obblighi contributivi e retributivi prevede una responsabilità solidale soltanto a carico dell'appaltatore.
Quanto al fallimento dell'appaltatore, deduce l'inconferenza della giurisprudenza richiamata dall'opponente, riferita alla previgente disciplina dell'art. 118, comma III d.lgs. n. 163/2006, atteso che il nuovo codice appalti, applicabile al caso di specie, non prevede più l'obbligo di sospensione del pagamento in caso di irregolarità contributiva.
2. Tanto premesso, al fine di valutare l'eccezione di inesigibilità del credito sollevata dall'opponente è necessario inquadrare l'ambito di applicazione della determinazione dell' n. 390 del 14.11.2019 (cfr. doc. n. 1 fascicolo CP_1
monitorio) e della disciplina di cui all'art. 105 D.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, in ragione di quanto disposto dall'art. 216, secondo cui il codice “…si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore…”.
Ritiene il Tribunale, sul punto, che l'espressa dichiarazione di accettazione del pagamento diretto da parte della stazione appaltante non sia idonea a costituire un rapporto giuridico nuovo e diretto tra committente e pagina 4 di 9 subappaltatore, ma produca unicamente gli effetti di cui all'art. 1269 c.c. Sul punto, deve infatti convenirsi con quell'orientamento che considera tale scelta della stazione appaltante come una mera delegazione parziale di pagamento, che se da una parte consente alla stessa di estinguere anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore, dall'altra non comporta l'assegnazione al creditore, cumulativa o liberativa, di un nuovo debitore, con la conseguenza che il primo non può vantare pretese creditorie direttamente nei confronti della stazione appaltante (cfr. Trib. Ravenna, 30.06.2016; Trib.
Genova, 13.01.2015).
Nel caso di specie, l' ha dedotto e documentato di non aver proceduto CP_1
al pagamento diretto dell'importo di € 27.285,28 al subappaltatore , CP_2
nonostante il Direttore dei Lavori avesse emesso, in data 04.06.2020, sia il certificato di ultimazione dei lavori che il certificato di pagamento n. 6, in quanto l'appaltatore Impresa Mancini S.r.l. presentava i DURC irregolari dell'8.03.2020, del 12.06.2020 e dell'1.10.2020.
Orbene, tale condotta non può ritenersi illegittima, atteso che la disposizione che prevede il pagamento diretto al subappaltatore deve essere letta in combinato disposto con il precedente comma IX, secondo cui “Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori”.
Non può essere condivisa la prospettazione dell'opposta secondo cui l'irregolarità del DURC del solo appaltatore non potrebbe determinare effettivi negativi nei confronti del subappaltatore. Sebbene l'art. 105, comma XIII d.lgs.
n. 50/2016 abbia una evidente finalità di tutela delle piccole e microimprese che operano nel settore degli appalti pubblici, allo stesso modo l'obbligo per la stazione appaltante di trattenere le somme e versarle direttamente agli enti previdenziali e assicurativi risponde alla necessità di tutelare i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori appaltati.
A mente dell'art. 30, comma V, infatti, “In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo
a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
pagina 5 di 9 titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.
Disposizione di analogo tenore, d'altronde, si ritrova nell'art. 31, comma
III del D.L. n. 69/2013, in materia di semplificazione DURC, tutt'ora vigente, secondo cui “Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC e' disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.
Non rileva, pertanto, l'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento n. 6, prodotto dalla , atteso che lo stesso, se da un lato CP_2 attesta l'entità del credito, dall'altro non ne certifica l'esigibilità, in quanto il certificato deve essere successivamente trasmesso alla tesoreria che, dopo aver verificato la regolarità contributiva degli operatori, emette il mandato di pagamento in favore dell'appaltatore.
Ad ogni modo, l'opponente ha documentato che già con decreto del
04.12.2019 il Tribunale di Roma aveva concesso alla Impresa Mancini S.r.l. un termine - originariamente fissato al 17.1.2020, poi prorogato data la situazione legata al covid-19 - per presentare la domanda di concordato preventivo o di una domanda di omologa di ristrutturazione dei debiti. Tale decreto richiedeva l'autorizzazione espressa del Tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione, oltre al divieto di pagamento dei crediti sorti nel periodo anteriore. Dunque, da un lato, la richiesta di pagamento da parte del pagina 6 di 9 subappaltatore nei confronti della stazione appaltante non poteva essere proposta, se non previa determinazione del Tribunale competente per l'ammissione alla suddetta procedura (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. II,
11.05.2023, n. 12810; Trib. Roma, Sez. VIII, 13.12.2022, n. 18327), dall'altro, correttamente l non ha proceduto al pagamento diretto del subappaltatore CP_1
richiedente nel periodo di pre-concordato fallimentare ex art. 161 R.D. n.
267/1942.
L'opponente, infine, ha documentato che l'Impresa Mancini S.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 385/2020 del
18.11.2020, con la conseguenza che, a seguito di tale data, il credito vantato dalla non potrebbe comunque essere pagato dalla committente CP_2
. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, CP_1
condivisa dal Tribunale, “il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, attiene al solo appalto in corso con un'impresa in bonis, non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, si realizza ipso iure, ai sensi degli artt. 81 l.fall., lo scioglimento del contratto, con il correlato venir meno della vincolatività delle clausole in esso contenute, compresa quella eventualmente pattuita proprio in funzione del pagamento anzidetto” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 27.07.2022, n. 23447; in precedenza Cass. civ., Sez. Un.,
02.03.2020, n. 5685).
Non coglie nel segno l'opposta nel ritenere l'inconferenza al caso di specie del principio in parola, in quanto asseritamente enunciato per la differente disciplina di cui al previgente art. 118 d.lgs. n. 163/2006. Infatti, il principio di diritto richiamato non riguarda la sospensione dei pagamenti, ma attiene proprio al meccanismo del pagamento diretto, la cui disciplina sostanziale è rimasta immutata nel successivo codice appalti di cui al d.lgs. n. 50/2016, come confermato da recente giurisprudenza di merito, intervenuta proprio in relazione all'art. 105 (cfr. Corte d'App. Trento, Sez. II, 07/.01.2025, secondo cui
“laddove l'appaltatore fallisca, il predetto meccanismo di trasferimento delle somme non può più operare, poiché ciò confliggerebbe con i principi del diritto fallimentare. Nello specifico, verrebbe violato l'art. 52 della Legge
Fallimentare, che stabilisce che tutti i crediti vantati nei confronti del soggetto
pagina 7 di 9 fallito devono essere soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale e l'art.
104ter della medesima legge, che impone che il piano di liquidazione deve includere l'intero patrimonio del fallito. Conseguentemente, secondo le regole che governano la procedura fallimentare, non è ammissibile che un debitore del fallito effettui pagamenti diretti al subappaltatore”). A conferma di tali conclusioni, mette conto rilevare che con PEC inviata in data 26.03.2021 il curatore dal fallimento Impresa Mancini S.r.l. ha espressamente richiesto all' il pagamento dei crediti maturati dall'impresa, comprensivi CP_1 dell'importo di € 27.285,28 spettante al subappaltatore (cfr. doc. CP_2
allegata alla prima memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. di parte opponente).
Per l'effetto, il credito dell'odierna opposta non potrà essere soddisfatto dall' , ma dovrà essere richiesto dalla mediante l'insinuazione CP_1 CP_2 al passivo fallimentare dell'Impresa Mancini S.r.l.
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, dunque, l'opposizione dell' va integralmente Controparte_1
accolta ed il decreto ingiuntivo n. 521/2020 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 30.10.2020 e notificato in pari data, dovrà essere revocato.
Alla revoca del decreto ingiuntivo segue, in caso di accertamento dell'insussistenza del credito, il rigetto espresso della domanda avanzata dalla parte creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19.04.2021, n. 10263).
3. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della causa e tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione e decisione della controversia, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M.
n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2052/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
521/2020 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 30.10.2020 e notificato in pari data;
pagina 8 di 9 2) rigetta la domanda principale di condanna al pagamento della somma pari ad € 27.285,28 oltre interessi avanzata dalla ditta individuale
[...]
nei confronti dell' Controparte_2 Controparte_1
per le causali di cui in motivazione;
[...]
3) condanna la ditta individuale al pagamento delle Controparte_2
spese del presente procedimento in favore dell'
[...]
che liquida in € 6.096,00 di cui € 286,00 Controparte_1 per esborsi ed € 5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.
L'Aquila, 26 giugno 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2052/2020 promossa da: in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la Sede regionale dell'Istituto in L'Aquila, via dei Giardini n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Capannolo e dall'Avv. Giovanna Rita Del Signore, giusta procura generale alle liti per notaio in Roma, 23.07.2015 rep. n. Persona_1
80974/21569, allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Avezzano, via Garibaldi n. 159, presso lo studio dell'Avv. Angelo Iacomini, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI
La parte opponente, con la nota di trattazione scritta del 01.12.2024, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte opposta, con la pagina 1 di 9 nota di trattazione scritta del 26.11.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, come precisate nella nota.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione in opposizione depositato in data 14.12.2020 l'
[...]
(di seguito, breviter ) adiva Controparte_1 CP_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, previa sospensione ex art. 649 c.p.c. (sussistendo i gravi motivi illustrati) della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n.
521/2020, concessa ex art. 642 cpc dal Presidente del Tribunale di L'Aquila, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo sopra detto n. 521/2020 (RG 1679/2020), emesso il
23.10.2020 dal Presidente del Tribunale di L'Aquila, notificato il 30 ottobre
2020, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In ragione dell'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., veniva fissata l'udienza del 02.02.2021 nel sub procedimento avente R.G. n. 2052-1/2020.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 10.02.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto richiesta dall' , in ragione dell'assenza di allegazione in punto di CP_1
periculum.
In data 06.05.2021 si costituiva anche nel procedimento di merito l'opposta ditta individuale (di seguito breviter, , la Controparte_2 CP_2 quale insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come precisate con la nota di trattazione scritta del 26.11.2024: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale
Adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta ex adverso, siccome infondata, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
pagina 2 di 9 Alla prima udienza dell'11.05.2021, su espressa richiesta dell'opponente, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 12.05.2022, veniva rigettata la prova per testi richiesta dall' nonché fissata al 21.11.2023 l'udienza per la precisazione delle CP_1
conclusioni, successivamente differita al 02.12.2024 in ragione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta rispettivamente depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La ditta ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l'importo CP_2 complessivo di € 27.285,28 a titolo di corrispettivo relativo ai lavori edili eseguiti per l , in qualità di subappaltatore della appaltatrice Impresa CP_1
Mancini S.r.l.
In particolare, a sostegno del ricorso monitorio, la evidenziava CP_2
che, con determinazione n. 390 del 14.11.2019, il Direttore Regionale per CP_1
l'Abruzzo aveva autorizzato l'estensione del subappalto alla predetta ditta, per un importo pari ad € 27.285,28, autorizzando altresì il pagamento diretto in suo favore, ai sensi dell'art. 105, comma XIII, del d.lgs. n. 50/2016, rientrando la ricorrente nella categoria “microimpresa o piccola impresa”, di cui alla lett. a).
Rappresentava inoltre che, nonostante i lavori effettuati per l' in CP_1
subappalto fossero stati regolarmente eseguiti, atteso il certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di pagamento n. 6, nonché CP_1
l'emissione della relativa fattura in favore della ditta appaltatrice Impresa
Mancini S.r.l., l' non provvedeva al pagamento. CP_1
L' , nell'atto di citazione in opposizione, eccepisce in primo luogo CP_1
che, non essendo l'Impresa appaltatrice Mancini S.r.l. in regola con gli obblighi contributivi nei confronti di , e (stante, cioè, il DURC CP_1 CP_3 Parte_1
irregolare della Mancini), la stazione appaltante non ha potuto pagare la ditta subappaltatrice ed ha dovuto piuttosto trattenere dal certificato di pagamento, emesso dall' nei confronti della appaltatrice Impresa Mancini S.r.l., CP_1
l'importo di € 27.285,28, come espressamente previsto dalle disposizioni di cui pagina 3 di 9 agli artt. 30, 105, commi IX e X del d.lgs. n. 50/2016 e 31 D.L. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013. Sulla scorta della normativa richiamata, dunque, la stazione appaltante era tenuta, prima di procedere al pagamento diretto, a verificare la sussistenza della duplice condizione del DURC regolare sia della subappaltatrice , che della appaltatrice Mancini S.r.l. CP_2
In secondo luogo, rileva che allo stato il pagamento alla ditta subappaltatrice da parte dell' sarebbe definitivamente precluso per effetto CP_1
del fallimento della appaltatrice Mancini S.r.l., dichiarato con sentenza n. 358 del 18 novembre 2020 dal Tribunale di Roma, con la conseguenza che la
[...] dovrà richiedere il proprio credito nell'ambito della procedura CP_2
concorsuale liquidatoria, nel rispetto della par condicio creditorum.
La nel costituirsi in giudizio, contesta l'eccezione di CP_2
inesigibilità del credito, sulla scorta del fatto che la normativa pubblica richiamata, in relazione al pagamento diretto al subappaltatore, non imporrebbe la verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore, come si evince dall'art. 105, comma VIII d.lgs. n. 50/2016, che in relazione agli obblighi contributivi e retributivi prevede una responsabilità solidale soltanto a carico dell'appaltatore.
Quanto al fallimento dell'appaltatore, deduce l'inconferenza della giurisprudenza richiamata dall'opponente, riferita alla previgente disciplina dell'art. 118, comma III d.lgs. n. 163/2006, atteso che il nuovo codice appalti, applicabile al caso di specie, non prevede più l'obbligo di sospensione del pagamento in caso di irregolarità contributiva.
2. Tanto premesso, al fine di valutare l'eccezione di inesigibilità del credito sollevata dall'opponente è necessario inquadrare l'ambito di applicazione della determinazione dell' n. 390 del 14.11.2019 (cfr. doc. n. 1 fascicolo CP_1
monitorio) e della disciplina di cui all'art. 105 D.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, in ragione di quanto disposto dall'art. 216, secondo cui il codice “…si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore…”.
Ritiene il Tribunale, sul punto, che l'espressa dichiarazione di accettazione del pagamento diretto da parte della stazione appaltante non sia idonea a costituire un rapporto giuridico nuovo e diretto tra committente e pagina 4 di 9 subappaltatore, ma produca unicamente gli effetti di cui all'art. 1269 c.c. Sul punto, deve infatti convenirsi con quell'orientamento che considera tale scelta della stazione appaltante come una mera delegazione parziale di pagamento, che se da una parte consente alla stessa di estinguere anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore, dall'altra non comporta l'assegnazione al creditore, cumulativa o liberativa, di un nuovo debitore, con la conseguenza che il primo non può vantare pretese creditorie direttamente nei confronti della stazione appaltante (cfr. Trib. Ravenna, 30.06.2016; Trib.
Genova, 13.01.2015).
Nel caso di specie, l' ha dedotto e documentato di non aver proceduto CP_1
al pagamento diretto dell'importo di € 27.285,28 al subappaltatore , CP_2
nonostante il Direttore dei Lavori avesse emesso, in data 04.06.2020, sia il certificato di ultimazione dei lavori che il certificato di pagamento n. 6, in quanto l'appaltatore Impresa Mancini S.r.l. presentava i DURC irregolari dell'8.03.2020, del 12.06.2020 e dell'1.10.2020.
Orbene, tale condotta non può ritenersi illegittima, atteso che la disposizione che prevede il pagamento diretto al subappaltatore deve essere letta in combinato disposto con il precedente comma IX, secondo cui “Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori”.
Non può essere condivisa la prospettazione dell'opposta secondo cui l'irregolarità del DURC del solo appaltatore non potrebbe determinare effettivi negativi nei confronti del subappaltatore. Sebbene l'art. 105, comma XIII d.lgs.
n. 50/2016 abbia una evidente finalità di tutela delle piccole e microimprese che operano nel settore degli appalti pubblici, allo stesso modo l'obbligo per la stazione appaltante di trattenere le somme e versarle direttamente agli enti previdenziali e assicurativi risponde alla necessità di tutelare i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori appaltati.
A mente dell'art. 30, comma V, infatti, “In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo
a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
pagina 5 di 9 titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.
Disposizione di analogo tenore, d'altronde, si ritrova nell'art. 31, comma
III del D.L. n. 69/2013, in materia di semplificazione DURC, tutt'ora vigente, secondo cui “Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC e' disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.
Non rileva, pertanto, l'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento n. 6, prodotto dalla , atteso che lo stesso, se da un lato CP_2 attesta l'entità del credito, dall'altro non ne certifica l'esigibilità, in quanto il certificato deve essere successivamente trasmesso alla tesoreria che, dopo aver verificato la regolarità contributiva degli operatori, emette il mandato di pagamento in favore dell'appaltatore.
Ad ogni modo, l'opponente ha documentato che già con decreto del
04.12.2019 il Tribunale di Roma aveva concesso alla Impresa Mancini S.r.l. un termine - originariamente fissato al 17.1.2020, poi prorogato data la situazione legata al covid-19 - per presentare la domanda di concordato preventivo o di una domanda di omologa di ristrutturazione dei debiti. Tale decreto richiedeva l'autorizzazione espressa del Tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione, oltre al divieto di pagamento dei crediti sorti nel periodo anteriore. Dunque, da un lato, la richiesta di pagamento da parte del pagina 6 di 9 subappaltatore nei confronti della stazione appaltante non poteva essere proposta, se non previa determinazione del Tribunale competente per l'ammissione alla suddetta procedura (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. II,
11.05.2023, n. 12810; Trib. Roma, Sez. VIII, 13.12.2022, n. 18327), dall'altro, correttamente l non ha proceduto al pagamento diretto del subappaltatore CP_1
richiedente nel periodo di pre-concordato fallimentare ex art. 161 R.D. n.
267/1942.
L'opponente, infine, ha documentato che l'Impresa Mancini S.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 385/2020 del
18.11.2020, con la conseguenza che, a seguito di tale data, il credito vantato dalla non potrebbe comunque essere pagato dalla committente CP_2
. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, CP_1
condivisa dal Tribunale, “il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, attiene al solo appalto in corso con un'impresa in bonis, non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, si realizza ipso iure, ai sensi degli artt. 81 l.fall., lo scioglimento del contratto, con il correlato venir meno della vincolatività delle clausole in esso contenute, compresa quella eventualmente pattuita proprio in funzione del pagamento anzidetto” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 27.07.2022, n. 23447; in precedenza Cass. civ., Sez. Un.,
02.03.2020, n. 5685).
Non coglie nel segno l'opposta nel ritenere l'inconferenza al caso di specie del principio in parola, in quanto asseritamente enunciato per la differente disciplina di cui al previgente art. 118 d.lgs. n. 163/2006. Infatti, il principio di diritto richiamato non riguarda la sospensione dei pagamenti, ma attiene proprio al meccanismo del pagamento diretto, la cui disciplina sostanziale è rimasta immutata nel successivo codice appalti di cui al d.lgs. n. 50/2016, come confermato da recente giurisprudenza di merito, intervenuta proprio in relazione all'art. 105 (cfr. Corte d'App. Trento, Sez. II, 07/.01.2025, secondo cui
“laddove l'appaltatore fallisca, il predetto meccanismo di trasferimento delle somme non può più operare, poiché ciò confliggerebbe con i principi del diritto fallimentare. Nello specifico, verrebbe violato l'art. 52 della Legge
Fallimentare, che stabilisce che tutti i crediti vantati nei confronti del soggetto
pagina 7 di 9 fallito devono essere soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale e l'art.
104ter della medesima legge, che impone che il piano di liquidazione deve includere l'intero patrimonio del fallito. Conseguentemente, secondo le regole che governano la procedura fallimentare, non è ammissibile che un debitore del fallito effettui pagamenti diretti al subappaltatore”). A conferma di tali conclusioni, mette conto rilevare che con PEC inviata in data 26.03.2021 il curatore dal fallimento Impresa Mancini S.r.l. ha espressamente richiesto all' il pagamento dei crediti maturati dall'impresa, comprensivi CP_1 dell'importo di € 27.285,28 spettante al subappaltatore (cfr. doc. CP_2
allegata alla prima memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. di parte opponente).
Per l'effetto, il credito dell'odierna opposta non potrà essere soddisfatto dall' , ma dovrà essere richiesto dalla mediante l'insinuazione CP_1 CP_2 al passivo fallimentare dell'Impresa Mancini S.r.l.
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, dunque, l'opposizione dell' va integralmente Controparte_1
accolta ed il decreto ingiuntivo n. 521/2020 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 30.10.2020 e notificato in pari data, dovrà essere revocato.
Alla revoca del decreto ingiuntivo segue, in caso di accertamento dell'insussistenza del credito, il rigetto espresso della domanda avanzata dalla parte creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19.04.2021, n. 10263).
3. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della causa e tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione e decisione della controversia, facendo riferimento ai valori medi di cui al D.M.
n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2052/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
521/2020 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 30.10.2020 e notificato in pari data;
pagina 8 di 9 2) rigetta la domanda principale di condanna al pagamento della somma pari ad € 27.285,28 oltre interessi avanzata dalla ditta individuale
[...]
nei confronti dell' Controparte_2 Controparte_1
per le causali di cui in motivazione;
[...]
3) condanna la ditta individuale al pagamento delle Controparte_2
spese del presente procedimento in favore dell'
[...]
che liquida in € 6.096,00 di cui € 286,00 Controparte_1 per esborsi ed € 5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.
L'Aquila, 26 giugno 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 9 di 9