Ordinanza cautelare 21 febbraio 2014
Ordinanza collegiale 18 luglio 2025
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2014, proposto da
RI IL RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Miranda, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria 7;
contro
-Comune di Cagli, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;
Provincia di Pesaro e Urbino, non costituito in giudizio;
-Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
-Asa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Pianesi, Francesco Nardocci, RI Vittoria Tropea, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Luigi Pianesi in Ancona, viale della Vittoria, 6;
per l'annullamento
- della Delibera di Consiglio Comunale nr. 46 del 30/11/2011 recante l'adozione del Piano di Recupero ex L. 457/78 per “ riqualificazione architettonica ed adeguamento funzionale dell' ex Cinema Excelsior ";
- della Delibera di Consiglio Comunale nr. 15 del 28/6/2012 recante l'approvazione di detto Piano di Recupero;
- della Delibera di Consiglio Comunale nr. 26 del 14/10/2013, pubblicata sull'albo pretorio a decorrere dal 12/12/2013, con la quale si è provveduto ad integrare la DCC nr. 15/2012 e dalla quale deriva pertanto l'effettiva definitiva approvazione del Piano di Recupero;
- della Delibera di Giunta Comunale del 15/11/2011 - il cui numero non è conosciuto - con la quale si è espresso parere preventivo favorevole all'approvazione del piano di recupero;
- dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Cagli nr. 65 del 23/02/2012 e della relativa relazione tecnica comunale illustrativa del 19/1/2012;
- del parere della Commissione Edilizia Integrata nr. 3 del 27/9/2011;
- della delibera di Giunta provinciale nr. 44 del 22.3.2012
- del Parere di compatibilità geomorfologica della Provincia di Pesaro Urbino nr. 2954 del 17/7/2012;
- del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Marche proc. nr. 2224 del 15/2/2012;
- del permesso di costruire nr. 74/2013 di contenuto ignoto alla ricorrente;
- di ogni altro atto, conseguente ovvero presupposto, comunque finalizzato all'approvazione del Piano di Recupero ed all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento assentito con il permesso di costruire nr. 74/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cagli e di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche e di Asa S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 17 dicembre 2025, il pres. TT SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.Premesso che la ricorrente, proprietaria di un immobile sito in Comune di Cagli - denominato "Palazzo Bonclerici" e sottoposto a dichiarazione di interesse ex D.Lgs. 490/1999 con Decreto della Soprintendenza del 11.4.2002- ha impugnato le Delibere di Consiglio Comunale, nr. 46 del 30.11.2011 e nr. 15 del 28.6.2012, recanti, rispettivamente, l’adozione e l'approvazione del Piano di Recupero ex L. 457/78 per la “ riqualificazione architettonica ed adeguamento funzionale dell' ex Cinema Excelsior ", il permesso di costruire n° 74/2013 nonché gli altri atti epigrafati, aventi ad oggetto la particella 146, confinante con la proprietà della ricorrente, su cui sorge un edificio destinato a sala cinematografica;
Vista l’Ordinanza Tar Marche- Sez. Un. del 21.02.2014 n. 94, con cui è stata rigettata la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, poiché “ il dedotto pregiudizio non può ritenersi irreparabile ”;
Vista l’OCI Tar Marche, Sez. 1° del 18.7.2025 n. 593, con cui il presente giudizio è stato dichiarato interrotto poiché, con atto depositato e notificato in data 11 giugno 2025, il difensore della controinteressata A.S.A. srl ha comunicato l’estinzione della società, in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta il 17 gennaio 2021, a seguito della chiusura della procedura di liquidazione;
Visto l’atto di riassunzione notificato dalla parte ricorrente il 5.9.2025 ed il 8.9.2025 nonché depositato il 8.9.2025;
Vista la nota, notificata in data 24.10.2025 e contestualmente depositata, con cui parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso, a seguito dell’intervenuto provvedimento comunale, dichiarativo della decadenza del permesso di costruire;
Considerato che, all’odierna camera di consiglio, il legale del Comune di Cagli ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;
2.Rilevato che, effettivamente, con Determina del Responsabile del Settore Urbanistica ed Ambiente del Comune di Cagli del 27.5.2025 n. 358 (all. 003:26 al deposito del Comune di Cagli del 28.5.2025), è stata disposta la decadenza dell’impugnato permesso di costruire, poiché i lavori -oggetto dell’interesse dedotto in giudizio- non sono effettivamente mai iniziati e sono anche scaduti i 3 (tre) anni previsti per il relativo completamento;
Ritenuto che detta nota di rinunzia risulta essere stata ritualmente notificata alle controparti in data 9.7.2025, in coerenza con le formalità previste dall’art. 84, comma 3, del c.p.a., a mente del quale: “ La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ”;
Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, la dichiarazione di rinunzia, correttamente resa ai sensi dell'art. 84 cpa, comporta l’estinzione del presente giudizio per rinunzia , ai sensi dell’art. 35, comma 2°, lett. c) del cpa;
3.Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio, tenuto conto della complessità della fattispecie dedotta in giudizio, dello sviluppo della vicenda processuale nonché della mancata realizzazione del manufatto in contestazione per circostanze sopravvenute, come documentato dagli atti depositati in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia , ai sensi dell’art. 84 cpa e dell’art. 35, comma 2°, lett. c) del cpa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TT SI, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TT SI |
IL SEGRETARIO