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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4768 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9840 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa AU TA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9840/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LAMURAGLIA ENZO GASPARE Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: assegno unico ed universale figli a carico;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.07.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere cittadino di nazionalità albanese e di risiedere stabilmente in Italia con il coniuge e i due figli;
di essere titolare
1 di permesso di soggiorno assistenza minori ex art. 31, co. 3, D. L.vo 286/98 scaduto del quale ha già richiesto il rinnovo;
che in data 17.06.2024 presentava all' domanda di Assegno Unico CP_1 Universale per i figli a carico, allegando tutta la documentazione richiesta;
lamentava “… che, nonostante i numerosi solleciti e rimedi amministrativi esperiti (All. 7), l' insisteva sulla CP_2 propria illegittima posizione sostenendo che la prestazione sarebbe rimasto sospesa in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Pertanto, chiedeva di “accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss. del D. Lgs. n. 230/21 con decorrenza dal 01/01/2025 oltre ratei a maturarsi sino al soddisfo”, con condanna dell' resistente all'erogazione della CP_2 prestazione, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
CP_ L' nel costituirsi, evidenziava che “l'istruttoria centralizzata ha rilevato a fine anno la carenza del requisito della residenza di almeno due anni in Italia. Effettuate le verifiche di competenza, risultando il ricorrente titolare di un contratto di lavoro in agricoltura, come da allegati Unilav, si è provveduto ad avviare una rielaborazione della domanda che, tuttavia, non è ancora giunta a definizione avendo il ricorrente presentato nuova domanda il 27.05.2025, in regolare pagamento (come da estratti allegati). Per le restanti mensilità (gennaio/aprile 2025), pertanto, è in corso la rielaborazione dei pagamenti” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva). Concludeva, dunque, per la cessazione della materia del contendere.
* Preliminarmente, deve rilevarsi come non possa dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto, a seguito di rinvio appositamente disposto per la verifica della cessazione della materia del contendere, la parte ricorrente, da ultimo, con note di trattazione scritta del 09.12.2025, ha rappresentato testualmente che “L' nella propria memoria difensiva, riconosceva la debenza CP_1 della prestazione richiesta in ricorso (mensilità da gennaio ad aprile 2025) ma la stessa non veniva mai liquidata dall' resistente;
”, pertanto, “stante il mancato pagamento della prestazione CP_2 richiesta in ricorso (mensilità da gennaio 2025 ad aprile 2025 mai liquidate), chiede la decisione”.
Né risulta dagli atti di causa che la pretesa dedotta in ricorso sia stata effettivamente liquidata in via amministrativa dall' (v. documentazione all. fascicolo ), non potendo così dirsi essere CP_1 CP_1 venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Tanto premesso, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, deve premettersi che l'assegno unico e universale per i figli, richiesto con il ricorso in esame, è stato istituito con il d.lgs. n. 230/2021, in attuazione della legge delega dell'1.04.2021, n. 46, destinato ai nuclei familiari, a decorrere dall'1.03.2022, sulla base della condizione economica, attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il beneficio economico è attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo. L'assegno spetta anche in assenza di ISEE.
2 La denominazione di assegno “Unico” deriva dal fatto che con esso il legislatore ha inteso concentrare e sostituire una serie di prestazioni economiche di carattere fiscale, assistenziale e previdenziale, previste precedentemente a supporto delle famiglie;
al contempo, esso è denominato “Universale”, perché, nell'intenzione del legislatore, esso spetta indistintamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dalla natura dell'occupazione dei genitori.
La provvidenza è riconosciuta a condizione (art. 3 d. lgs. 230/2021) che “al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
sia residente e domiciliato in Italia;
sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Quanto ai requisiti per il riconoscimento dell'assegno unico universale con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, essi, dunque, sono:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
Inoltre, con riferimento alla condizione economica, si prevede che il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art. 7 del medesimo DPCM.
Ciò premesso, appare utile richiamare le argomentazioni svolte nella fondamentale sentenza del 02.09.2021 della Corte di Giustizia Europea resa nella causa C - 350/20, investita della questione dell'interpretazione dell'articolo 34 della Carta al fine di stabilire se l'assegno di natalità e l'assegno di maternità rientrassero nell'ambito di applicazione di quest'ultimo e se l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 fosse ostativo ad una normativa nazionale che escludesse i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso unico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di tale direttiva, dal beneficio di detti assegni.
In particolare:
“secondo l'articolo 34, paragrafo 1, della Carta, l'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. Inoltre, secondo l'articolo 34, paragrafo 2, della Carta, ogni persona che risieda o
3 si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. 45. Inoltre, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 – la quale, come recita il suo considerando 31, rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta – prevede che i lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale, definiti nel regolamento n. 883/2004.
46. Pertanto, con tale rinvio al regolamento n. 883/2004, occorre constatare che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 dà espressione concreta al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta.
47. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, quando adottano misure rientranti nell'ambito di applicazione di una direttiva che concretizza un diritto fondamentale previsto dalla Carta, gli Stati membri devono agire nel rispetto di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza dell'11 novembre 2014, C-530/13, EU:C:2014:2359, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Ne Per_1 consegue che occorre esaminare la questione sollevata alla luce della direttiva 2011/98. L'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva in questione è determinato dal regolamento n. 883/2004.
48. Occorre altresì constatare che l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98 si applica sia ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale, sia ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento n. 1030/2002.
49.Come emerge dal considerando 20 della suddetta direttiva, tale disposizione non si limita a garantire la parità di trattamento ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma si applica anche ai titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che sono autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante.
50. In tale contesto, si deve ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa.
51 Tenuto conto del fatto che, come esposto al punto 45 della presente sentenza e come si evince dal considerando 24 della direttiva 2011/98, per poter beneficiare della parità di trattamento prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva, è necessario che le prestazioni di cui trattasi rientrino nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento n. 883/2004, occorre, per rispondere alla suddetta questione, esaminare se l'assegno di natalità e l'assegno di maternità costituiscano prestazioni rientranti nei settori della sicurezza sociale elencati all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.
52 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la distinzione tra le prestazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e quelle che ne sono escluse è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua concessione, e non sul fatto che una prestazione sia qualificata o meno come previdenziale da una normativa nazionale [sentenze del 21 giugno 2017, , C-449/16, EU:C:2017:485, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché Testimone_1 del 2 aprile 2020, (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), Controparte_3 C-802/18, EU:C:2020:269, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].
53 La Corte ha più volte dichiarato che una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege e se,
4 dall'altro, si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 [sentenze del 21 giugno 2017, , C-449/16, EU:C:2017:485, Testimone_1 punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 2 aprile 2020, Controparte_3 (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punto 36 e giurisprudenza ivi citata]. 54 Orbene, per quanto riguarda la prima condizione di cui al punto precedente, la Corte ha dichiarato che prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi riguardanti in particolare le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e destinate a compensare gli oneri familiari, devono essere considerate prestazioni previdenziali
[sentenze del 21 giugno 2017, , C-449/16, EU:C:2017:485, punto 22 e giurisprudenza Testimone_1 ivi citata, nonché del 2 aprile 2020, (Figlio del coniuge di un Controparte_3 lavoratore frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punto 37].
55 Inoltre, occorre ricordare che, per quanto concerne la suddetta condizione, la Corte ha dichiarato, riguardo a prestazioni che siano accordate o negate o il cui importo sia calcolato tenendo conto dei redditi del beneficiario, che la concessione di prestazioni di tal genere non dipende dalla valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, trattandosi di un criterio oggettivo e legalmente definito che determina l'insorgere del diritto a tale prestazione senza che l'autorità competente possa tenere conto di altre circostanze personali (sentenza del 12 marzo 2020, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, C-769/18, EU:C:2020:203, punto 28 nonché giurisprudenza ivi citata).
56 La Corte ha altresì precisato che, affinché si possa escludere la sussistenza di detta condizione, occorre che la discrezionalità della valutazione, da parte dell'autorità competente, delle esigenze personali del beneficiario di una prestazione si riferisca anzitutto al sorgere del diritto alla prestazione stessa. Dette considerazioni valgono, mutatis mutandis, per quanto concerne il carattere individuale della valutazione, da parte dell'autorità competente, delle esigenze personali del beneficiario di una prestazione (sentenza del 12 marzo 2020, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, C-769/18, EU:C:2020:203, punto 29 nonché giurisprudenza ivi citata).
57 Quanto alla questione se una data prestazione rientri tra le prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, si deve constatare che, ai sensi dell'articolo 1, lettera z), del medesimo regolamento, l'espressione «prestazione familiare» indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I a tale regolamento. La Corte ha statuito che l'espressione «compensare i carichi familiari» deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento, in particolare, a un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli
[sentenza del 2 aprile 2020, l' (Figlio del coniuge di un lavoratore CP_3 Controparte_3 frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punto 38 e giurisprudenza ivi citata]. 58 Nel caso di specie, per quanto riguarda l'assegno di natalità, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio ed esposti ai punti da 11 a 16 nonché ai punti 26 e 27 della presente sentenza risulta, da un lato, che esso è concesso per ogni figlio nato o adottato i cui genitori risiedono in Italia e hanno la cittadinanza italiana o sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o, ancora, hanno lo status di soggiornante di lungo periodo. Inizialmente concesso ai nuclei familiari le cui risorse non superavano un determinato tetto massimo fissato dalla legge, tale assegno è stato successivamente esteso a tutti i nuclei familiari senza la condizione della disponibilità di risorse;
il suo importo varia a seconda delle risorse del nucleo familiare, con una maggiorazione del 20% per ogni figlio successivo al primo. Risulta quindi che tale prestazione è concessa automaticamente ai nuclei familiari che rispondono a determinati criteri oggettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente. In particolare, dall'ordinanza di rinvio risulta che, inizialmente, la concessione dell'assegno di nascita era concessa
5 o negata tenendo conto delle risorse del nucleo di appartenenza del genitore richiedente sulla base di un criterio oggettivo definito per legge, ossia l'indicatore della situazione economica equivalente, senza che l'autorità competente potesse tener conto di altre circostanze personali. Successivamente, l'assegno di natalità è stato concesso indipendentemente dal livello di reddito del nucleo familiare, con la precisazione, tuttavia, che l'importo effettivo di quest'ultimo è calcolato, in sostanza, sulla base di tale indicatore. 59 Dall'altro lato, l'assegno di natalità consiste in una somma di denaro versata mensilmente dall' ai suoi beneficiari e mira segnatamente a contribuire alle spese derivanti dalla nascita o CP_1 dall'adozione di un figlio. Si tratta, di conseguenza, di una prestazione in denaro destinata in particolare, mediante un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento di un figlio appena nato o adottato, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 57 della presente sentenza. Inoltre, poiché, come menzionato al punto 10 della presente sentenza, la Repubblica italiana non ha mai figurato nella parte II dell'allegato I al regolamento n. 883/2004, dedicata agli assegni speciali di nascita e di adozione, l'assegno di natalità di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell'ambito di applicazione di tale allegato e non può, di conseguenza, alla luce di detto allegato, essere escluso dalla nozione di «prestazioni familiari», ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 57 della presente sentenza. 60 Ne consegue che l'assegno di natalità costituisce una prestazione familiare, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004. Poco importa, al riguardo, che tale assegno abbia una duplice funzione, ossia, come affermato dal giudice del rinvio, sia la funzione di contributo alle spese derivanti dalla nascita o dall'adozione di un figlio che quella di natura premiale diretta ad incentivare la natalità, posto che una di tali funzioni si riferisce al settore previdenziale di cui a tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punti 19 e 20, nonché del 15 marzo 2001, Offermanns, C-85/99, EU:C:2001:166, punto 45). 61 Quanto all'assegno di maternità, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio ed esposti al punto 17 della presente sentenza risulta che esso è concesso per ogni figlio nato o adottato, o per ogni minore in affidamento preadottivo, alle donne residenti in Italia, cittadine della Repubblica italiana o di un altro Stato membro o che siano titolari dello status di soggiornante di lungo periodo, a condizione che esse non beneficino di un'indennità di maternità connessa a rapporti di lavoro subordinato o autonomo o allo svolgimento di una libera professione e che le risorse del nucleo familiare di appartenenza della madre non siano superiori a un determinato importo.
62 Risulta quindi, da un lato, che l'assegno di maternità è concesso automaticamente alle madri che rispondono a determinati criteri obiettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali dell'interessata. In particolare, l'assegno di maternità è concesso o negato tenendo conto, oltre che dell'assenza di un'indennità di maternità connessa a un rapporto di lavoro o allo svolgimento di una libera professione, delle risorse del nucleo di appartenenza della madre sulla base di un criterio obiettivo e definito ex lege, vale a dire l'indicatore della condizione economica, senza che l'autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali. Dall'altro lato, esso si riferisce al settore della sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004.
63 Ne consegue che l'assegno di natalità e l'assegno di maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 beneficiano del diritto alla parità di trattamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.
64 Occorre inoltre rilevare che, come indicato dal giudice del rinvio, la Repubblica italiana non si è avvalsa della facoltà offerta agli Stati membri di limitare la parità di trattamento come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98.
65 Pertanto, occorre giudicare che una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità non è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.
6 66 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa”.
Su tali presupposti la Corte di Giustizia Europea ha concluso:
“… dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa”.
La Corte di Giustizia UE ha esplicitamente rilevato l'incompatibilità della normativa italiana con l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e con l'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva n. 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.
A ciò si aggiunga che, con la sentenza della Corte Costituzionale del 11.1.2022, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme che subordinano la concessione agli stranieri extracomunitari del bonus bebè e dell'assegno di maternità alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.
Nel comunicato ufficiale della Corte Costituzionale del 12.1.2022, è dato infatti leggersi quanto segue:
“La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio l'11 gennaio 2022, ha esaminato le questioni sollevate dalla Corte di cassazione sulla disciplina del cosiddetto bonus bebè (articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e successive proroghe) e dell'assegno di maternità (articolo 74 del dlgs n. 151/2001), ritenuta lesiva del principio di eguaglianza e della tutela della maternità perché subordina la concessione dei due assegni agli stranieri extracomunitari alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo. Le questioni sono tornate all'attenzione dei giudici costituzionali dopo la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20), che ha risposto ai quesiti posti il 30 luglio 2020 dalla Consulta con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 182. La Corte di Lussemburgo ha affermato che la normativa italiana non è compatibile né con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, né con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri. In attesa del deposito della sentenza, l' fa sapere che la Corte ha Controparte_4 dichiarato incostituzionali le norme che escludono dalla concessione dei due assegni i cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi. È stata dichiarata incostituzionale anche la medesima esclusione contenuta nelle proroghe del “bonus bebè”. La Corte costituzionale ha ritenuto che le disposizioni censurate siano in contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ciò posto, com'è pure noto, secondo l'art. 5 comma 9 bis del D. Lgs. n. 286/98: “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione
7 dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni”.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha comprovato la sussistenza di tutti i requisiti utili a beneficiare della prestazione, tenuto conto che in atti risulta la copia del permesso di soggiorno, la ricevuta di inoltro della tempestiva richiesta di rinnovo del PSE.
Invero, dalla documentazione in atti è dato evincere che il ricorrente abbia sempre avuto un permesso di soggiorno valido sin dalla presentazione della domanda e che poi abbia chiesto tempestivamente il rinnovo nel corso della procedura.
Inoltre, deve pure assegnarsi rilievo al riconoscimento della pretesa in via amministrativa dedotto dall' . CP_1
Pertanto, la domanda va accolta e l' va condannato al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dell'assegno unico e universale per i figli a carico (sin) dal mese di gennaio 2025, nella misura da quantificare tenuto conto della situazione reddituale del nucleo familiare e del numero di figli a carico, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria su ciascun rateo oggetto di causa da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91.
In ragione della relativa novità della questione affrontata e della controvertibilità della fattispecie, le spese processuali vengono compensate nella misura della metà, mentre la residua parte - liquidata come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia, dell'indice di complessità della questione trattata, nonché dell'attività processuale svolta - va posta a carico dell' secondo CP_2 soccombenza.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato telematicamente in data 10.07.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così Parte_1 CP_1 provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dell'assegno universale e unico per i figli a carico con decorrenza dal mese di gennaio 2025 nella misura da quantificare tenuto conto della situazione reddituale del nucleo familiare e del numero di figli a carico, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria su ciascun rateo oggetto di causa da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
- compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando l' a rifondere in favore CP_1 della parte ricorrente la quota residua, che liquida in Euro 950,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 11/12/2025
Il Giudice
AU TA
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa AU TA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9840/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LAMURAGLIA ENZO GASPARE Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: assegno unico ed universale figli a carico;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.07.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere cittadino di nazionalità albanese e di risiedere stabilmente in Italia con il coniuge e i due figli;
di essere titolare
1 di permesso di soggiorno assistenza minori ex art. 31, co. 3, D. L.vo 286/98 scaduto del quale ha già richiesto il rinnovo;
che in data 17.06.2024 presentava all' domanda di Assegno Unico CP_1 Universale per i figli a carico, allegando tutta la documentazione richiesta;
lamentava “… che, nonostante i numerosi solleciti e rimedi amministrativi esperiti (All. 7), l' insisteva sulla CP_2 propria illegittima posizione sostenendo che la prestazione sarebbe rimasto sospesa in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Pertanto, chiedeva di “accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss. del D. Lgs. n. 230/21 con decorrenza dal 01/01/2025 oltre ratei a maturarsi sino al soddisfo”, con condanna dell' resistente all'erogazione della CP_2 prestazione, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
CP_ L' nel costituirsi, evidenziava che “l'istruttoria centralizzata ha rilevato a fine anno la carenza del requisito della residenza di almeno due anni in Italia. Effettuate le verifiche di competenza, risultando il ricorrente titolare di un contratto di lavoro in agricoltura, come da allegati Unilav, si è provveduto ad avviare una rielaborazione della domanda che, tuttavia, non è ancora giunta a definizione avendo il ricorrente presentato nuova domanda il 27.05.2025, in regolare pagamento (come da estratti allegati). Per le restanti mensilità (gennaio/aprile 2025), pertanto, è in corso la rielaborazione dei pagamenti” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva). Concludeva, dunque, per la cessazione della materia del contendere.
* Preliminarmente, deve rilevarsi come non possa dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto, a seguito di rinvio appositamente disposto per la verifica della cessazione della materia del contendere, la parte ricorrente, da ultimo, con note di trattazione scritta del 09.12.2025, ha rappresentato testualmente che “L' nella propria memoria difensiva, riconosceva la debenza CP_1 della prestazione richiesta in ricorso (mensilità da gennaio ad aprile 2025) ma la stessa non veniva mai liquidata dall' resistente;
”, pertanto, “stante il mancato pagamento della prestazione CP_2 richiesta in ricorso (mensilità da gennaio 2025 ad aprile 2025 mai liquidate), chiede la decisione”.
Né risulta dagli atti di causa che la pretesa dedotta in ricorso sia stata effettivamente liquidata in via amministrativa dall' (v. documentazione all. fascicolo ), non potendo così dirsi essere CP_1 CP_1 venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Tanto premesso, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, deve premettersi che l'assegno unico e universale per i figli, richiesto con il ricorso in esame, è stato istituito con il d.lgs. n. 230/2021, in attuazione della legge delega dell'1.04.2021, n. 46, destinato ai nuclei familiari, a decorrere dall'1.03.2022, sulla base della condizione economica, attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il beneficio economico è attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo. L'assegno spetta anche in assenza di ISEE.
2 La denominazione di assegno “Unico” deriva dal fatto che con esso il legislatore ha inteso concentrare e sostituire una serie di prestazioni economiche di carattere fiscale, assistenziale e previdenziale, previste precedentemente a supporto delle famiglie;
al contempo, esso è denominato “Universale”, perché, nell'intenzione del legislatore, esso spetta indistintamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dalla natura dell'occupazione dei genitori.
La provvidenza è riconosciuta a condizione (art. 3 d. lgs. 230/2021) che “al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
sia residente e domiciliato in Italia;
sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Quanto ai requisiti per il riconoscimento dell'assegno unico universale con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, essi, dunque, sono:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
Inoltre, con riferimento alla condizione economica, si prevede che il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art. 7 del medesimo DPCM.
Ciò premesso, appare utile richiamare le argomentazioni svolte nella fondamentale sentenza del 02.09.2021 della Corte di Giustizia Europea resa nella causa C - 350/20, investita della questione dell'interpretazione dell'articolo 34 della Carta al fine di stabilire se l'assegno di natalità e l'assegno di maternità rientrassero nell'ambito di applicazione di quest'ultimo e se l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 fosse ostativo ad una normativa nazionale che escludesse i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso unico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di tale direttiva, dal beneficio di detti assegni.
In particolare:
“secondo l'articolo 34, paragrafo 1, della Carta, l'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. Inoltre, secondo l'articolo 34, paragrafo 2, della Carta, ogni persona che risieda o
3 si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. 45. Inoltre, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 – la quale, come recita il suo considerando 31, rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta – prevede che i lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale, definiti nel regolamento n. 883/2004.
46. Pertanto, con tale rinvio al regolamento n. 883/2004, occorre constatare che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 dà espressione concreta al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta.
47. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, quando adottano misure rientranti nell'ambito di applicazione di una direttiva che concretizza un diritto fondamentale previsto dalla Carta, gli Stati membri devono agire nel rispetto di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza dell'11 novembre 2014, C-530/13, EU:C:2014:2359, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Ne Per_1 consegue che occorre esaminare la questione sollevata alla luce della direttiva 2011/98. L'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva in questione è determinato dal regolamento n. 883/2004.
48. Occorre altresì constatare che l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98 si applica sia ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale, sia ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento n. 1030/2002.
49.Come emerge dal considerando 20 della suddetta direttiva, tale disposizione non si limita a garantire la parità di trattamento ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma si applica anche ai titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che sono autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante.
50. In tale contesto, si deve ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa.
51 Tenuto conto del fatto che, come esposto al punto 45 della presente sentenza e come si evince dal considerando 24 della direttiva 2011/98, per poter beneficiare della parità di trattamento prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva, è necessario che le prestazioni di cui trattasi rientrino nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento n. 883/2004, occorre, per rispondere alla suddetta questione, esaminare se l'assegno di natalità e l'assegno di maternità costituiscano prestazioni rientranti nei settori della sicurezza sociale elencati all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.
52 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la distinzione tra le prestazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e quelle che ne sono escluse è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua concessione, e non sul fatto che una prestazione sia qualificata o meno come previdenziale da una normativa nazionale [sentenze del 21 giugno 2017, , C-449/16, EU:C:2017:485, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché Testimone_1 del 2 aprile 2020, (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), Controparte_3 C-802/18, EU:C:2020:269, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].
53 La Corte ha più volte dichiarato che una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege e se,
4 dall'altro, si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 [sentenze del 21 giugno 2017, , C-449/16, EU:C:2017:485, Testimone_1 punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 2 aprile 2020, Controparte_3 (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punto 36 e giurisprudenza ivi citata]. 54 Orbene, per quanto riguarda la prima condizione di cui al punto precedente, la Corte ha dichiarato che prestazioni attribuite automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi riguardanti in particolare le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e destinate a compensare gli oneri familiari, devono essere considerate prestazioni previdenziali
[sentenze del 21 giugno 2017, , C-449/16, EU:C:2017:485, punto 22 e giurisprudenza Testimone_1 ivi citata, nonché del 2 aprile 2020, (Figlio del coniuge di un Controparte_3 lavoratore frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punto 37].
55 Inoltre, occorre ricordare che, per quanto concerne la suddetta condizione, la Corte ha dichiarato, riguardo a prestazioni che siano accordate o negate o il cui importo sia calcolato tenendo conto dei redditi del beneficiario, che la concessione di prestazioni di tal genere non dipende dalla valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, trattandosi di un criterio oggettivo e legalmente definito che determina l'insorgere del diritto a tale prestazione senza che l'autorità competente possa tenere conto di altre circostanze personali (sentenza del 12 marzo 2020, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, C-769/18, EU:C:2020:203, punto 28 nonché giurisprudenza ivi citata).
56 La Corte ha altresì precisato che, affinché si possa escludere la sussistenza di detta condizione, occorre che la discrezionalità della valutazione, da parte dell'autorità competente, delle esigenze personali del beneficiario di una prestazione si riferisca anzitutto al sorgere del diritto alla prestazione stessa. Dette considerazioni valgono, mutatis mutandis, per quanto concerne il carattere individuale della valutazione, da parte dell'autorità competente, delle esigenze personali del beneficiario di una prestazione (sentenza del 12 marzo 2020, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, C-769/18, EU:C:2020:203, punto 29 nonché giurisprudenza ivi citata).
57 Quanto alla questione se una data prestazione rientri tra le prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, si deve constatare che, ai sensi dell'articolo 1, lettera z), del medesimo regolamento, l'espressione «prestazione familiare» indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I a tale regolamento. La Corte ha statuito che l'espressione «compensare i carichi familiari» deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento, in particolare, a un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli
[sentenza del 2 aprile 2020, l' (Figlio del coniuge di un lavoratore CP_3 Controparte_3 frontaliero), C-802/18, EU:C:2020:269, punto 38 e giurisprudenza ivi citata]. 58 Nel caso di specie, per quanto riguarda l'assegno di natalità, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio ed esposti ai punti da 11 a 16 nonché ai punti 26 e 27 della presente sentenza risulta, da un lato, che esso è concesso per ogni figlio nato o adottato i cui genitori risiedono in Italia e hanno la cittadinanza italiana o sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o, ancora, hanno lo status di soggiornante di lungo periodo. Inizialmente concesso ai nuclei familiari le cui risorse non superavano un determinato tetto massimo fissato dalla legge, tale assegno è stato successivamente esteso a tutti i nuclei familiari senza la condizione della disponibilità di risorse;
il suo importo varia a seconda delle risorse del nucleo familiare, con una maggiorazione del 20% per ogni figlio successivo al primo. Risulta quindi che tale prestazione è concessa automaticamente ai nuclei familiari che rispondono a determinati criteri oggettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente. In particolare, dall'ordinanza di rinvio risulta che, inizialmente, la concessione dell'assegno di nascita era concessa
5 o negata tenendo conto delle risorse del nucleo di appartenenza del genitore richiedente sulla base di un criterio oggettivo definito per legge, ossia l'indicatore della situazione economica equivalente, senza che l'autorità competente potesse tener conto di altre circostanze personali. Successivamente, l'assegno di natalità è stato concesso indipendentemente dal livello di reddito del nucleo familiare, con la precisazione, tuttavia, che l'importo effettivo di quest'ultimo è calcolato, in sostanza, sulla base di tale indicatore. 59 Dall'altro lato, l'assegno di natalità consiste in una somma di denaro versata mensilmente dall' ai suoi beneficiari e mira segnatamente a contribuire alle spese derivanti dalla nascita o CP_1 dall'adozione di un figlio. Si tratta, di conseguenza, di una prestazione in denaro destinata in particolare, mediante un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento di un figlio appena nato o adottato, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 57 della presente sentenza. Inoltre, poiché, come menzionato al punto 10 della presente sentenza, la Repubblica italiana non ha mai figurato nella parte II dell'allegato I al regolamento n. 883/2004, dedicata agli assegni speciali di nascita e di adozione, l'assegno di natalità di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell'ambito di applicazione di tale allegato e non può, di conseguenza, alla luce di detto allegato, essere escluso dalla nozione di «prestazioni familiari», ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 57 della presente sentenza. 60 Ne consegue che l'assegno di natalità costituisce una prestazione familiare, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004. Poco importa, al riguardo, che tale assegno abbia una duplice funzione, ossia, come affermato dal giudice del rinvio, sia la funzione di contributo alle spese derivanti dalla nascita o dall'adozione di un figlio che quella di natura premiale diretta ad incentivare la natalità, posto che una di tali funzioni si riferisce al settore previdenziale di cui a tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punti 19 e 20, nonché del 15 marzo 2001, Offermanns, C-85/99, EU:C:2001:166, punto 45). 61 Quanto all'assegno di maternità, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio ed esposti al punto 17 della presente sentenza risulta che esso è concesso per ogni figlio nato o adottato, o per ogni minore in affidamento preadottivo, alle donne residenti in Italia, cittadine della Repubblica italiana o di un altro Stato membro o che siano titolari dello status di soggiornante di lungo periodo, a condizione che esse non beneficino di un'indennità di maternità connessa a rapporti di lavoro subordinato o autonomo o allo svolgimento di una libera professione e che le risorse del nucleo familiare di appartenenza della madre non siano superiori a un determinato importo.
62 Risulta quindi, da un lato, che l'assegno di maternità è concesso automaticamente alle madri che rispondono a determinati criteri obiettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali dell'interessata. In particolare, l'assegno di maternità è concesso o negato tenendo conto, oltre che dell'assenza di un'indennità di maternità connessa a un rapporto di lavoro o allo svolgimento di una libera professione, delle risorse del nucleo di appartenenza della madre sulla base di un criterio obiettivo e definito ex lege, vale a dire l'indicatore della condizione economica, senza che l'autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali. Dall'altro lato, esso si riferisce al settore della sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004.
63 Ne consegue che l'assegno di natalità e l'assegno di maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 beneficiano del diritto alla parità di trattamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.
64 Occorre inoltre rilevare che, come indicato dal giudice del rinvio, la Repubblica italiana non si è avvalsa della facoltà offerta agli Stati membri di limitare la parità di trattamento come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/98.
65 Pertanto, occorre giudicare che una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità non è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.
6 66 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa”.
Su tali presupposti la Corte di Giustizia Europea ha concluso:
“… dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa”.
La Corte di Giustizia UE ha esplicitamente rilevato l'incompatibilità della normativa italiana con l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e con l'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva n. 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.
A ciò si aggiunga che, con la sentenza della Corte Costituzionale del 11.1.2022, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme che subordinano la concessione agli stranieri extracomunitari del bonus bebè e dell'assegno di maternità alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.
Nel comunicato ufficiale della Corte Costituzionale del 12.1.2022, è dato infatti leggersi quanto segue:
“La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio l'11 gennaio 2022, ha esaminato le questioni sollevate dalla Corte di cassazione sulla disciplina del cosiddetto bonus bebè (articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e successive proroghe) e dell'assegno di maternità (articolo 74 del dlgs n. 151/2001), ritenuta lesiva del principio di eguaglianza e della tutela della maternità perché subordina la concessione dei due assegni agli stranieri extracomunitari alla condizione che siano titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo. Le questioni sono tornate all'attenzione dei giudici costituzionali dopo la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20), che ha risposto ai quesiti posti il 30 luglio 2020 dalla Consulta con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 182. La Corte di Lussemburgo ha affermato che la normativa italiana non è compatibile né con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, né con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri. In attesa del deposito della sentenza, l' fa sapere che la Corte ha Controparte_4 dichiarato incostituzionali le norme che escludono dalla concessione dei due assegni i cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi. È stata dichiarata incostituzionale anche la medesima esclusione contenuta nelle proroghe del “bonus bebè”. La Corte costituzionale ha ritenuto che le disposizioni censurate siano in contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Ciò posto, com'è pure noto, secondo l'art. 5 comma 9 bis del D. Lgs. n. 286/98: “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione
7 dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni”.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha comprovato la sussistenza di tutti i requisiti utili a beneficiare della prestazione, tenuto conto che in atti risulta la copia del permesso di soggiorno, la ricevuta di inoltro della tempestiva richiesta di rinnovo del PSE.
Invero, dalla documentazione in atti è dato evincere che il ricorrente abbia sempre avuto un permesso di soggiorno valido sin dalla presentazione della domanda e che poi abbia chiesto tempestivamente il rinnovo nel corso della procedura.
Inoltre, deve pure assegnarsi rilievo al riconoscimento della pretesa in via amministrativa dedotto dall' . CP_1
Pertanto, la domanda va accolta e l' va condannato al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dell'assegno unico e universale per i figli a carico (sin) dal mese di gennaio 2025, nella misura da quantificare tenuto conto della situazione reddituale del nucleo familiare e del numero di figli a carico, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria su ciascun rateo oggetto di causa da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91.
In ragione della relativa novità della questione affrontata e della controvertibilità della fattispecie, le spese processuali vengono compensate nella misura della metà, mentre la residua parte - liquidata come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia, dell'indice di complessità della questione trattata, nonché dell'attività processuale svolta - va posta a carico dell' secondo CP_2 soccombenza.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato telematicamente in data 10.07.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così Parte_1 CP_1 provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 dell'assegno universale e unico per i figli a carico con decorrenza dal mese di gennaio 2025 nella misura da quantificare tenuto conto della situazione reddituale del nucleo familiare e del numero di figli a carico, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria su ciascun rateo oggetto di causa da calcolare sino al soddisfo e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
- compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando l' a rifondere in favore CP_1 della parte ricorrente la quota residua, che liquida in Euro 950,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 11/12/2025
Il Giudice
AU TA
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