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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/12/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice SA RI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 447/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., con il provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. in data
06/11/2025, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolino Rizzuti ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Via Panebianco n. 177, giusta procura in atti;
Opponente
E
(c.f./p.i.: ) in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
CO NN ed elettivamente domiciliata in Cosenza, via Popilia n. 132, giusta procura in atti;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 5/2024 emesso dal Tribunale di Cosenza il
03/01/2024 e notificato in data 09/01/2024.
CONCLUSIONI: Opponente: “in via principale: dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento
così come formulata nel decreto opposto e la non dovutezza delle somme ingiunte e, per l'effetto
revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza N° 5/2024 D.I., N° 4150/2023 R.G. emesso in
data 03.01.2024; in via subordinata e nella denegata ipotesi di riscontro alla domanda avversaria:
ricondurre a giustizia la pretesa creditoria compensando le somme eventualmente dovute con quelle
spettanti a titolo di ristoro del danno, all'opponente. In via riconvenzionale accertare e dichiarare che pagina 1 di 12 la in persona del suo legale rappresentate ha tenuto una condotta contra jus risolvendo il CP_1
contratto unilateralmente e, di conseguenza, è responsabile dei danni arrecati al Sig. Parte_2
e, per l'effetto, accertata e dichiarata la dovutezza delle somme esposte in premessa, condannarla al
pagamento a favore dell'opponente, della somma di € 31.290.78 ( di cui € 210.00 per danni diretti
connessi a cattiva esecuzione lavori;
€ 10.458,52 per perdita opere none realizzate e spese E
distribuzione; € 17.622.26 oneri connessi al finanziamento;
3.000.00 maggiore durata lavori) o la
somma diversa ritenuta di giustizia operando, nel caso di esistenza di pretesa creditoria in capo alla
le opportune compensazioni. In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di lite da CP_1
distarsi ex art 93 Cpc a favore del sottoscritto procuratore che tutto ha anticipato e nulla riscosso”.
Opposta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria
esecutività del decreto opposto (eventualmente anche riferita alla parte del credito riconosciuta ex
adverso), rigettare la proposta opposizione nonché la domanda riconvenzionale avanzata
dall'opponente perché entrambe infondate in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale statuizione
anche in ordine alle spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio con ciò proponendo opposizione avverso il Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 5/2024, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 19.516,03, oltre accessori e spese del monitorio, di cui € 11.844,56, per somme risultanti dallo stato finale dei lavori alla data della risoluzione del contratto, € 1.177,80 per quota parte spese non conteggiate, relative ad occupazione di suolo pubblico ed installazione impalcatura, ed € 6.493,67 per compensi corrisposti al
Direttore dei Lavori.
Parte opponente, dopo avere confermato che tra le parti sia intercorso un contratto d'appalto,
denominato “contratto general contratto superbonus”, relativo a lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'efficientamento energetico dell'immobile di sua proprietà, sito in Cosenza, via degli Stadi
n.10/A, con previsione della cessione del credito d'imposta ai sensi dell'art.121 D.L. 19/05/2020 n.34,
conv. in L. 2020 n.77, ha contestato con riferimento: 1) alle somme richieste a titolo di pagamento stato finale dei lavori, quantificate in € 11.844,56, che dal certificato n.1 del 30/09/2022 emerge in pagina 2 di 12 favore dell'impresa un credito di € 9.381,43 (€ 8.528,58 oltre IVA al 10%), come confermato anche dalla fattura n.28 del 5/07/2023 emessa dalla stessa;
mentre le altre somme riportate nel CP_1
certificato di pagamento sono relative ai compensi spettanti ai professionisti e, in particolare, al direttore dei lavori che, secondo l'art. 3 del contratto, sono a carico dell'impresa; 2) alla somma di €
1.177,80 richiesta per le spese di occupazione suolo pubblico ed installazione, che tale importo sia stato conteggiato nello stato dei lavori e, dunque, ricompreso nella somma di € 9.381,43; che la somma spettante per tale posta ammonta ad € 1.033,07 e non a € 1.177,80, come si evince dalla fattura n.28 del 5/07/2023 rilasciata da;
che tale importo è comprensivo anche CP_1
dell'occupazione del suolo pubblico relativo al cantiere adiacente a quello di esso opponente, dei sig.ri e che pertanto gli viene ingiustamente addossata per intero;
che i costi dell'occupazione del Pt_3
suolo pubblico hanno risentito del fatto che i lavori sono andati a rilento immotivatamente senza reali ragioni impeditive;
3) alle somme richieste a titolo di rimborso della somma di € 6.493,67 versata da
, a seguito di decreto ingiuntivo ottenuto dall'ing. che il contratto prevedeva all'art.3 CP_1 Pt_4
l'obbligo di di “sostenere tutti i costi per l'esecuzione dei lavori e per gli incarichi tecnici CP_1
nominati dal cliente in relazione agli interventi”; che in virtù di tale clausola il direttore dei lavori ha chiesto quanto maturato in relazione al primo SAL 30% lavori, emettendo la fattura n. 3/2023 del
22/03/2023 e che tale somma rientrava nella cessione del credito relativamente al primo SAL,
effettivamente effettuata;
che pertanto i compensi del professionista, a carico dello appaltatore, sono stati saldati attraverso la cessione del credito da parte del committente.
Ha dedotto, inoltre, a fondamento della spiegata domanda riconvenzionale, che sia CP_1
responsabile dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori, dalla condotta contra legem terminata con il recesso unilaterale e dai danni provocati a proprietà di terzi, avendo danneggiato una pensilina appartenente al vicino proprietario dell'immobile adiacente, da esso opponente CP_2
ripagata per € 210,00. In particolare, ha evidenziato che con missiva del 14/02/2023 gli ha CP_1
chiesto di sottoscrivere una serie di rinunce alla prima cessione del credito, a causa dell'erronea indicazione delle particelle relative all'immobile oggetto di ristrutturazione;
che esso opponente con missiva del 15.2.2023 si è dichiarato disponibile ad accettare purchè esonerato da qualsiasi pagina 3 di 12 responsabilità; che con missiva del 17/2/2023 ha comunicato il recesso dal contratto CP_1
imputando la responsabilità in capo ad esso opponente;
che pertanto, al fine di non decadere dalle agevolazioni “Superbonus 110” ha affidato i lavori edili a , Controparte_3 Persona_1
gli infissi a e l'impianto idraulico e termico alla ditta;
che Parte_5 Controparte_4
l'avvenuto recesso ha comportato la caducazione dalla cessione, con la conseguenza che per concludere i lavori è stato costretto ad accedere ad un finanziamento e rinunciare ad alcuni lavori originariamente previsti, con un danno di € 10.458,52 per perdita opere non realizzate e spese, di €
17.622,26 per il costo del finanziamento e l'ulteriore danno connesso all'aumentata durata dei lavori,
quantificabile in via equitativa in una somma non minore di € 3.000,00, considerato che i lavori, che dovevano essere ultimati entro il 31/12/2022, sono terminati il 30/09/2023.
Ha concluso, pertanto, rassegnando le conclusioni come in epigrafe.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda CP_1
riconvenzionale, perché infondate in fatto ed in diritto.
L'opposizione è fondata per quanto di ragione e il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato.
L'opponente ha contestato il credito ingiunto con riferimento alle singole voci di credito azionate.
In particolare, quanto alle somme pretese dall'appaltatore sulla scorta dello stato finale dei lavori, egli assume che la somma dovuta quale credito dell'impresa per le lavorazioni non conteggiate nel primo
SAL di cui al certificato n.1 del 30.9.2022 è pari alla minor somma di € 9.381,43 (€ 8.528,58 oltre iva al
10%).
A fronte di tale contestazione, pacifica l'esistenza del contratto di appalto intercorso tra le parti, in base alla regola generale sul riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., ricade sulla società
opposta l'onere di dimostrare che il credito vantato ammonti alla maggior somma di € 11.844,56.
La società ha richiamato a tal fine il certificato n.2 del 23.5.2023, a firma del direttore dei Pt_6
lavori, dal quale si evince che il totale complessivo dovuto alla ditta appaltatrice è pari a € 11.844,56.
Tale documento, tuttavia, si è rivelato inidoneo a fornire la prova del credito nella misura ingiunta, dal momento che, come si evince dal prospetto del certificato di seguito riprodotto, da esso non è
possibile desumere con esattezza la somma dovuta per le lavorazioni non conteggiate nel primo SAL.
pagina 4 di 12 In esso, infatti, da un lato sono indicate voci diverse di crediti (lavori, compensi tecnici, costi di sicurezza) e dall'altro lato viene indicato genericamente l'ammontare dei certificati precedenti e saldati, con la conseguenza che risulta difficile a quale voce di credito debba essere imputata la differenza dovuta di € 11.844,56.
Attesa l'inidoneità probatoria di tale prospetto, il credito ingiunto deve ritenersi dimostrato nella misura non contestata dall'opponente di € 9.381,43 (€ 8.528,58 oltre iva al 10%), che del resto trova riscontro nel riepilogo dello stato finale dei lavori, datato 23.5.2023, di seguito riprodotto.
Quanto alla somma di € 1.177,80 richiesta dall'appaltatore per le spese di occupazione suolo pubblico ed installazione, l'opponente ha contestato che tale importo sia stato conteggiato nello stato dei lavori e, dunque, ricompreso nella somma di € 9.381,43; che la somma spettante per tale posta ammonta ad pagina 5 di 12 € 1.033,07 e non a € 1.177,80, come si evince dalla fattura n. 28 del 05/07/2023 rilasciata da CP_1
che tale importo è comprensivo anche dell'occupazione del suolo pubblico relativo al cantiere
[...]
adiacente a quello di esso opponente, dei sig.ri e che pertanto gli viene ingiustamente Pt_3
addossata per intero;
che i costi dell'occupazione del suolo pubblico hanno risentito del fatto che i lavori sono andati a rilento immotivatamente senza reali ragioni impeditive.
Pacifica tra le parti l'occupazione del suolo pubblico, previa autorizzazione del va detto che CP_5
l'appaltatore, mediante le ricevute dei bonifici effettuati (cfr all.to n3.), ha dimostrato di avere corrisposto per tale occupazione al comune di Cosenza, mediante bonifici bancari, la somma complessiva di € 1.065,07, di cui € 322,83 in data 29.11.2023 alle ore 9.11.13, € 355,12 in data
8.1.2023, alle ore 18.13.58, € 355,12 in data 28.2.2023, alle ore 9.21.54, ed € 32,00 per marche da bollo apposte sulla richiesta di occupazione e sull'autorizzazione ottenuta.
L'appaltatore, inoltre, ha superato la contestazione dell'opponente secondo cui gli sarebbero state addossate ingiustamente le spese dell'occupazione del suolo pubblico per altro cantiere, dimostrando documentalmente (cfr all.to n.2), senza ricevere al riguardo alcuna obiezione, di avere chiesto per i lavori eseguiti in favore dei sig.ri , autonoma autorizzazione e di avere pagato per tale Pt_3
occupazione, sempre mediante bonifici bancari, l'ulteriore somma di € 1.164,96, di cui € 365,47 in data 28.11.2023, alle ore 9.14.18, € 402,02 in data 8.1.2023, alle ore 18.11.47, € 365,47 in data
28.2.2023, alle ore 9.33.49, ed € 32,00 per marche da bollo .
Anche le altre contestazioni si sono rivelate infondate, atteso che nello stato dei lavori non sono riportati esborsi per occupazione del suolo pubblico e considerato altresì che il ritardo imputato alla non ha trovato riscontro in eventuali comunicazioni formali del direttore dei lavori e nelle CP_1
dichiarazioni rese da quest'ultimo, il quale, sentito come teste, ha reso dichiarazioni lacunose,
riferendo di non ricordare “se gli esecutivi di cui ho parlato li abbia consegnati alla prima o CP_1
dopo la data di ultimazione dei lavori prevista in contratto”. Inoltre, i testi e , Tes_1 Testimone_2
pur avendo riferito che gli operai spesso non erano sul cantiere, non hanno offerto alcun contributo da cui inferire che la causa della sospensione dei lavori sia da attribuire alla piuttosto che al CP_1
pagina 6 di 12 medesimo, come dall'appaltatore asserito e dimostrato con i testi e Pt_1 Tes_3 Tes_4
.
[...]
Quanto alla somma di € 6.493,67 richiesta per i compensi corrisposti al Direttore dei Lavori, il Pt_1
assume sostanzialmente di non dovere rimborsare all'appaltatore alcuna somma, atteso che il compenso del direttore dei lavori è stato da lui saldato attraverso la cessione del credito relativa al primo SAL, effettivamente effettuata.
Atteso il tenore della contestazione e risultando pacifico che l'appaltatore abbia corrisposto direttamente all'arch. il compenso di € 6.493,67, spetta al committente dimostrare che la Pt_4
cessione del credito relativa al primo SAL comprendesse anche la voce del compenso spettante al professionista.
Tale prova non è stata offerta dal , poiché dalle evidenze documentali prodotte in atti risulta Pt_1
che il credito ceduto in occasione della liquidazione del primo SAL fosse pari a € 23.846,50 (cfr riepilogo stato finale del 23.5.2023 a firma del direttore dei lavori, all.to 4 di parte opponente, pag.7,
sopra riprodotto, ove si attesta specificatamente che il certificato n.1 del 30.0.2022 sia pari a €
23.846,50) e che tale somma sia stata liquidata dal direttore dei lavori esclusivamente a titolo di “lavori e somministrazioni” e non anche per spese di progettazione e/o direzione lavori (cfr “stato di avanzamento lavori N.1 a tutto il 30.9.2022”, pag.25 e ss dell'all.to n.13 “comunicazione Direttore
Lavori primo SAL”, del fascicolo di parte opposta).
Ne consegue il diritto dell'appaltatore di recuperare dall'opponente l'importo corrisposto per compensi al Direttore dei Lavori.
Definitivamente l'opponente deve corrispondere in favore della la somma di € 16.940,17, CP_6
oltre interessi dalla costituzione in mora e fino al soddisfo.
A questo punto, occorre procedere all'esame della domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dall'opponente nei confronti di per avere tenuto una condotta contra jus risolvendo il CP_1
contratto unilateralmente.
A sostegno della dedotta responsabilità attribuita alla controparte, ha dedotto che con missiva del
14/02/2023, gli ha chiesto di rinunciare alla prima cessione del credito, sulla base di una CP_1
pagina 7 di 12 asserita indicazione erronea delle particelle relative all'immobile in oggetto;
di avere comunicato con pec del 15/2/2023 che i dati da lui forniti erano esatti, che la documentazione amministrativa relativa alla pratica era stata redatta/richiesta/collazionata dall'appaltatore medesimo e di essere comunque disponibile ad annullare la cessione già effettuata, purchè fosse chiarito che nel caso in cui la nuova cessione non fosse accettata e/o comunque non andasse a buon fine, esso deducente andasse esente da ogni responsabilità e che per tutta risposta l'appaltatore ha comunicato con pec del
14.2.2023 di recedere dal contratto.
Da parte sua, quest'ultimo, ha contestato l'addebito, sostenendo al contrario che il contratto si sia risolto a causa del committente, il quale, a seguito di un errore nel caricamento della pratica di cessione del credito, si è rifiutato di procedere alla riproposizione della pratica medesima per consentire ad essa deducente di acquisire il credito, sebbene si fosse impegnata a tenere indenne il committente nel caso in cui la nuova cessione non fosse andata a buon fine.
Tanto premesso, deve ritenersi che la risoluzione del contratto non possa essere imputata all'appaltatore.
Al riguardo, va anzitutto rilevato che l'opponente, sul quale ricade il relativo onere probatorio a seguito dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte (cass. 6/11/2024, n. 28578), non ha dimostrato di avere trasmesso all'appaltatore i dati esatti da caricare nella pratica della cessione, sia in via documentale, avendo omesso di produrre all'uopo qualsiasi documentazione, che mediante la svolta prova orale, dal momento che la legale rappresentante della società opposta, alla quale è stato deferito l'interrogatorio, ha negato ogni circostanza ed i testi da lui indicati non hanno fornito elementi utili. Il teste , infatti, ha riferito che non corrisponda al vero il fatto che la avesse Tes_3 CP_1
provveduto, tramite tecnici/professionisti di sua fiducia, a tutte le attività, inclusa la redazione della documentazione, relativa alla pratica superbonus 110, (“perché il tecnico che ha redatto la pratica è
l'ing. parente del sig. . Sul punto preciso che la si è avvalsa dei tecnici indicati Pt_4 Pt_1 CP_1
ed all'uopo incaricati dal committente, tra i quali l'ing. ) nonchè il fatto che la richiesta di Pt_4
rinunciare alla prima cessione del credito fosse motivata dalla rilevata erronea presentazione dei documenti da parte della stessa Il teste (direttore dei lavori), nel mentre ha negato CP_1 Pt_4
pagina 8 di 12 che tutta la documentazione utile alla pratica fosse stata predisposta da , avendo curato lui CP_1
stesso la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza e la contabilità, ha dichiarato di non essere a conoscenza del capitolo n.5 volto a dimostrare che la richiesta di di rinunciare alla prima CP_1
cessione fosse motivata dalla rilevata erronea presentazione dei documenti da parte della stessa
Infine, il teste ha reso dichiarazioni de relato actoris e come tali inattendibili ed il CP_1 Tes_5
teste ha dichiarato di non conoscere i fatti di cui al capitolo 5. Tes_1
Da ciò consegue che l'assunto secondo cui la necessità di rinnovare la pratica della cessione sia dipeso da errori compiuti dall'appaltatore è restato indimostrato.
Inoltre, dalla documentazione prodotta è emerso che sebbene la ing. , quale legale Tes_4
rappresentante di , abbia con la pec del 14.2.2023 minacciato la rottura dei rapporti, CP_6
successivamente con le pec del 6.3.2023 e del 9.3.2023 (cfr all.to n.8 del fascicolo di parte opponente) ha manifestato invece la volontà di proseguire i lavori e di addossarsi la responsabilità nel caso in cui la nuova cessione e la successiva monetizzazione del credito fiscale non fossero andate a buon fine per fatti ad essa imputabile.
Sicchè, la rottura definitiva dei rapporti non appare imputabile all'appaltatore, ma ad una scelta ponderata del committente medesimo.
Del resto, nessuno dei testi escussi su sua iniziativa ha confermato l'assunto secondo cui si CP_1
sia rifiutato di addossarsi la responsabilità in caso di mancata cessione.
Il teste ha dichiarato al riguardo di sapere soltanto che “il sig. chiedeva che la Tes_3 Pt_1
rinunciasse al credito per i lavori dalla stessa eseguiti”. CP_1
Il teste ha reso dichiarazioni lacunose e costellate di non ricordo (“ADR cap. 6: Testimone_6
confermo la circostanza perché ero presente a un incontro svoltosi presso gli uffici della , CP_1
durante il quale mio cognato ha manifestato la disponibilità di cui al capitolo;
la , però, non CP_1
garantì che mio cognato potesse rimanere indenne da qualsiasi conseguenza dalla rinuncia alla
cessione. A questo punto, ci siamo alzati e ce ne siamo andati e l'incontro è finito. ADR dell'avv.
NN: non ricordo se a tale incontro fosse presente l'avv. NN;
l'anno in cui si è svolto l'incontro
mi sembra fosse il 2023. ADR dell'avv. Rizzuti: incontri presso la , riguardanti l'oggetto del CP_1
pagina 9 di 12 capitolo, ve ne sono stati più di uno;
l'incontro del quale ho appena riferito, relativo al 2023, è
avvenuto prima della risoluzione del contratto. ADR dell'avv. NN: non ricordo se dopo la
risoluzione del contratto, negli incontri presso la società , la stessa abbia proposto al sig. CP_1
di tenerlo indenne da qualsiasi conseguenza a fronte della sua rinuncia alla cessione. ADR Pt_1
dell'Ufficio: non ricordo se a tutti gli incontri presso la ai quali ho partecipato, la stessa abbia CP_1
mai proposto al sig. di tenerlo indenne da qualsiasi conseguenza a fronte della sua rinuncia Pt_1
alla cessione.”).
Il teste invece, ha dichiarato di non conoscere la circostanza (“ADR cap. 6: non ho mai Tes_7
partecipato ad incontri con la;
non ricordo che il sig. mi abbia riferito la circostanza di CP_1 Pt_1
cui al capitolo.”).
Il teste ha dichiarato di non sapere nulla al riguardo (ADR cap. 5: “Non sono Testimone_8
in grado di rispondere”. ADR cap. 6: “Non ho mai partecipato a incontri tra e il Sig. , CP_1 Pt_1
però sono venuto a conoscenza della circostanza di cui al capitolo da voci che circolavano in ufficio”).
Infine la teste , moglie dell'opponente, si è rilevata del tutto inattendibile per essere Testimone_2
interessata ai fatti di causa, come si evince dalle dichiarazioni rese, laddove ha riferito di avere partecipato unitamente al marito a tutte le riunioni e di essere al pari del marito interlocutrice attiva del rapporto contrattuale ( ci ha chiesto le rinunce sostenendo un errore della stessa nella CP_1
indicazione delle particelle;
questa circostanza non era assolutamente vera;
a questo punto io e mio
marito abbiamo manifestato alla la disponibilità alla rinuncia alla prima cessione del credito CP_1
a condizione che la garantisse la fine dei lavori) . CP_1
In difetto di prova del contestato inadempimento a , non può trovare accoglimento la domanda CP_1
di risarcimento danni spiegata nei suoi confronti.
Domanda che, per mera completezza, deve ritenersi infondata anche sotto altri profili, con esclusione della richiesta afferente i danni provocati alla proprietà di di cui si dirà dopo. CP_2
In particolare, con riferimento alla domanda di risarcimento danni derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori, va detto che l'opponente ha avversato l'esecuzione dei lavori in maniera approssimativa.
Pertanto la genericità della contestazione, che da un lato non appare corredata da alcun rilievo pagina 10 di 12 tecnico volto alla individuazione di eventuali vizi, e, dall'altro lato, non appare sorretta da allegazioni di ragioni specifiche che facciano ritenere la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, non ha consentito di svolgere alcun approfondimento.
Con riferimento ai danni asseritamente derivanti dal non avere reperito, a seguito del recesso di
, alcuna ditta disposta ad effettuare i lavori con il sistema della cessione e dallo essere stato CP_1
costretto a ricorrere al sistema alternativo del credito di imposta, con l'ulteriore conseguenza negativa di essere stato costretto ad accedere ad un finanziamento e a rinunciare ad alcune lavorazioni originariamente previste, deve rilevarsi che l'opponente non ha dato prova dei fatti allegati a sostegno della domanda.
La mancata individuazione da parte dell'opponente delle ditte effettivamente contattate che si siano rifiutate di eseguire i lavori con il sistema della cessione del credito e la mancata conferma da parte di quest'ultime della circostanza dedotta preclude qualsiasi accertamento sul punto. Inoltre, nessuno dei testi ha reso dichiarazioni idonee a fondare la domanda. Il direttore dei lavori ha riferito di non sapere perché “il cognato non abbia ceduto il credito alle nuove ditte”; il teste ha dichiarato di non Tes_7
essersi “occupato della cessione del credito, anche perché il dott. non ha ceduto tale credito, Pt_1
ma lo ha portato in detrazione nella propria dichiarazione;
per tale ragione, ho dovuto apporre il visto
di conformità su tale dichiarazione, naturalmente dopo aver visionato la regolarità della relativa
contabilità. ADR dell'avv. Rizzuti: il credito era cedibile, ma non so le ragioni per le quali il dott. Pt_1
non l'abbia ceduto e l'abbia portato in detrazione”; il teste , infine, ha reso dichiarazioni Tes_1
generiche come tali non riscontrabili e quindi non apprezzabili “il Sig. non ha proceduto alla Pt_1
cessione del credito perché le altre imprese contattate avevano già proceduto ad altre cessioni e non
erano disponibili ad effettuarne un'altra”.
Quanto infine all'ulteriore danno provocato dalla maggiore durata dei lavori, che avrebbe privato l'opponente della possibilità di godere dell'immobile con un perdita economica da liquidarsi in via equitativa in una somma non inferiore ad € 3.000,00, deve rilevarsi, pur volendo prescindere dalla mancata dimostrazione dell'imputabilità del ritardo a deficienze dell'appaltatore, che nessun danno è
potuto derivare al committente per il mancato godimento dell'immobile, atteso che dalla prova pagina 11 di 12 testimoniale è emerso che l'immobile nel corso dei lavori fosse locato ed abitato dal conduttore (cfr testimonianza di ). Testimone_4
Per le considerazioni appena svolte, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione e conseguentemente deve ritenersi che l'opponente è tenuto a corrispondere in favore dell'appaltatore la minor somma di € 16.730,17, già sottratta la somma corrisposta dal al vicino Pt_1 CP_2
Al riguardo, va detto che la società opposta ha espressamente riconosciuto il danno provocato nel corso dei lavori, dichiarando di volere rifondere il della somma di € 210,00 sborsata per la Pt_1
pensilina danneggiata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento della complessiva somma di € 16.730,17, oltre interessi legali dalla costituzione in mora e fino al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.900,00 per Parte_2
compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Così deciso in Cosenza, l'8 dicembre 2025
Il Giudice
SA RI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice SA RI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 447/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., con il provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. in data
06/11/2025, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolino Rizzuti ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Via Panebianco n. 177, giusta procura in atti;
Opponente
E
(c.f./p.i.: ) in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
CO NN ed elettivamente domiciliata in Cosenza, via Popilia n. 132, giusta procura in atti;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 5/2024 emesso dal Tribunale di Cosenza il
03/01/2024 e notificato in data 09/01/2024.
CONCLUSIONI: Opponente: “in via principale: dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento
così come formulata nel decreto opposto e la non dovutezza delle somme ingiunte e, per l'effetto
revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza N° 5/2024 D.I., N° 4150/2023 R.G. emesso in
data 03.01.2024; in via subordinata e nella denegata ipotesi di riscontro alla domanda avversaria:
ricondurre a giustizia la pretesa creditoria compensando le somme eventualmente dovute con quelle
spettanti a titolo di ristoro del danno, all'opponente. In via riconvenzionale accertare e dichiarare che pagina 1 di 12 la in persona del suo legale rappresentate ha tenuto una condotta contra jus risolvendo il CP_1
contratto unilateralmente e, di conseguenza, è responsabile dei danni arrecati al Sig. Parte_2
e, per l'effetto, accertata e dichiarata la dovutezza delle somme esposte in premessa, condannarla al
pagamento a favore dell'opponente, della somma di € 31.290.78 ( di cui € 210.00 per danni diretti
connessi a cattiva esecuzione lavori;
€ 10.458,52 per perdita opere none realizzate e spese E
distribuzione; € 17.622.26 oneri connessi al finanziamento;
3.000.00 maggiore durata lavori) o la
somma diversa ritenuta di giustizia operando, nel caso di esistenza di pretesa creditoria in capo alla
le opportune compensazioni. In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze di lite da CP_1
distarsi ex art 93 Cpc a favore del sottoscritto procuratore che tutto ha anticipato e nulla riscosso”.
Opposta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria
esecutività del decreto opposto (eventualmente anche riferita alla parte del credito riconosciuta ex
adverso), rigettare la proposta opposizione nonché la domanda riconvenzionale avanzata
dall'opponente perché entrambe infondate in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale statuizione
anche in ordine alle spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio con ciò proponendo opposizione avverso il Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 5/2024, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 19.516,03, oltre accessori e spese del monitorio, di cui € 11.844,56, per somme risultanti dallo stato finale dei lavori alla data della risoluzione del contratto, € 1.177,80 per quota parte spese non conteggiate, relative ad occupazione di suolo pubblico ed installazione impalcatura, ed € 6.493,67 per compensi corrisposti al
Direttore dei Lavori.
Parte opponente, dopo avere confermato che tra le parti sia intercorso un contratto d'appalto,
denominato “contratto general contratto superbonus”, relativo a lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'efficientamento energetico dell'immobile di sua proprietà, sito in Cosenza, via degli Stadi
n.10/A, con previsione della cessione del credito d'imposta ai sensi dell'art.121 D.L. 19/05/2020 n.34,
conv. in L. 2020 n.77, ha contestato con riferimento: 1) alle somme richieste a titolo di pagamento stato finale dei lavori, quantificate in € 11.844,56, che dal certificato n.1 del 30/09/2022 emerge in pagina 2 di 12 favore dell'impresa un credito di € 9.381,43 (€ 8.528,58 oltre IVA al 10%), come confermato anche dalla fattura n.28 del 5/07/2023 emessa dalla stessa;
mentre le altre somme riportate nel CP_1
certificato di pagamento sono relative ai compensi spettanti ai professionisti e, in particolare, al direttore dei lavori che, secondo l'art. 3 del contratto, sono a carico dell'impresa; 2) alla somma di €
1.177,80 richiesta per le spese di occupazione suolo pubblico ed installazione, che tale importo sia stato conteggiato nello stato dei lavori e, dunque, ricompreso nella somma di € 9.381,43; che la somma spettante per tale posta ammonta ad € 1.033,07 e non a € 1.177,80, come si evince dalla fattura n.28 del 5/07/2023 rilasciata da;
che tale importo è comprensivo anche CP_1
dell'occupazione del suolo pubblico relativo al cantiere adiacente a quello di esso opponente, dei sig.ri e che pertanto gli viene ingiustamente addossata per intero;
che i costi dell'occupazione del Pt_3
suolo pubblico hanno risentito del fatto che i lavori sono andati a rilento immotivatamente senza reali ragioni impeditive;
3) alle somme richieste a titolo di rimborso della somma di € 6.493,67 versata da
, a seguito di decreto ingiuntivo ottenuto dall'ing. che il contratto prevedeva all'art.3 CP_1 Pt_4
l'obbligo di di “sostenere tutti i costi per l'esecuzione dei lavori e per gli incarichi tecnici CP_1
nominati dal cliente in relazione agli interventi”; che in virtù di tale clausola il direttore dei lavori ha chiesto quanto maturato in relazione al primo SAL 30% lavori, emettendo la fattura n. 3/2023 del
22/03/2023 e che tale somma rientrava nella cessione del credito relativamente al primo SAL,
effettivamente effettuata;
che pertanto i compensi del professionista, a carico dello appaltatore, sono stati saldati attraverso la cessione del credito da parte del committente.
Ha dedotto, inoltre, a fondamento della spiegata domanda riconvenzionale, che sia CP_1
responsabile dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori, dalla condotta contra legem terminata con il recesso unilaterale e dai danni provocati a proprietà di terzi, avendo danneggiato una pensilina appartenente al vicino proprietario dell'immobile adiacente, da esso opponente CP_2
ripagata per € 210,00. In particolare, ha evidenziato che con missiva del 14/02/2023 gli ha CP_1
chiesto di sottoscrivere una serie di rinunce alla prima cessione del credito, a causa dell'erronea indicazione delle particelle relative all'immobile oggetto di ristrutturazione;
che esso opponente con missiva del 15.2.2023 si è dichiarato disponibile ad accettare purchè esonerato da qualsiasi pagina 3 di 12 responsabilità; che con missiva del 17/2/2023 ha comunicato il recesso dal contratto CP_1
imputando la responsabilità in capo ad esso opponente;
che pertanto, al fine di non decadere dalle agevolazioni “Superbonus 110” ha affidato i lavori edili a , Controparte_3 Persona_1
gli infissi a e l'impianto idraulico e termico alla ditta;
che Parte_5 Controparte_4
l'avvenuto recesso ha comportato la caducazione dalla cessione, con la conseguenza che per concludere i lavori è stato costretto ad accedere ad un finanziamento e rinunciare ad alcuni lavori originariamente previsti, con un danno di € 10.458,52 per perdita opere non realizzate e spese, di €
17.622,26 per il costo del finanziamento e l'ulteriore danno connesso all'aumentata durata dei lavori,
quantificabile in via equitativa in una somma non minore di € 3.000,00, considerato che i lavori, che dovevano essere ultimati entro il 31/12/2022, sono terminati il 30/09/2023.
Ha concluso, pertanto, rassegnando le conclusioni come in epigrafe.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda CP_1
riconvenzionale, perché infondate in fatto ed in diritto.
L'opposizione è fondata per quanto di ragione e il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato.
L'opponente ha contestato il credito ingiunto con riferimento alle singole voci di credito azionate.
In particolare, quanto alle somme pretese dall'appaltatore sulla scorta dello stato finale dei lavori, egli assume che la somma dovuta quale credito dell'impresa per le lavorazioni non conteggiate nel primo
SAL di cui al certificato n.1 del 30.9.2022 è pari alla minor somma di € 9.381,43 (€ 8.528,58 oltre iva al
10%).
A fronte di tale contestazione, pacifica l'esistenza del contratto di appalto intercorso tra le parti, in base alla regola generale sul riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., ricade sulla società
opposta l'onere di dimostrare che il credito vantato ammonti alla maggior somma di € 11.844,56.
La società ha richiamato a tal fine il certificato n.2 del 23.5.2023, a firma del direttore dei Pt_6
lavori, dal quale si evince che il totale complessivo dovuto alla ditta appaltatrice è pari a € 11.844,56.
Tale documento, tuttavia, si è rivelato inidoneo a fornire la prova del credito nella misura ingiunta, dal momento che, come si evince dal prospetto del certificato di seguito riprodotto, da esso non è
possibile desumere con esattezza la somma dovuta per le lavorazioni non conteggiate nel primo SAL.
pagina 4 di 12 In esso, infatti, da un lato sono indicate voci diverse di crediti (lavori, compensi tecnici, costi di sicurezza) e dall'altro lato viene indicato genericamente l'ammontare dei certificati precedenti e saldati, con la conseguenza che risulta difficile a quale voce di credito debba essere imputata la differenza dovuta di € 11.844,56.
Attesa l'inidoneità probatoria di tale prospetto, il credito ingiunto deve ritenersi dimostrato nella misura non contestata dall'opponente di € 9.381,43 (€ 8.528,58 oltre iva al 10%), che del resto trova riscontro nel riepilogo dello stato finale dei lavori, datato 23.5.2023, di seguito riprodotto.
Quanto alla somma di € 1.177,80 richiesta dall'appaltatore per le spese di occupazione suolo pubblico ed installazione, l'opponente ha contestato che tale importo sia stato conteggiato nello stato dei lavori e, dunque, ricompreso nella somma di € 9.381,43; che la somma spettante per tale posta ammonta ad pagina 5 di 12 € 1.033,07 e non a € 1.177,80, come si evince dalla fattura n. 28 del 05/07/2023 rilasciata da CP_1
che tale importo è comprensivo anche dell'occupazione del suolo pubblico relativo al cantiere
[...]
adiacente a quello di esso opponente, dei sig.ri e che pertanto gli viene ingiustamente Pt_3
addossata per intero;
che i costi dell'occupazione del suolo pubblico hanno risentito del fatto che i lavori sono andati a rilento immotivatamente senza reali ragioni impeditive.
Pacifica tra le parti l'occupazione del suolo pubblico, previa autorizzazione del va detto che CP_5
l'appaltatore, mediante le ricevute dei bonifici effettuati (cfr all.to n3.), ha dimostrato di avere corrisposto per tale occupazione al comune di Cosenza, mediante bonifici bancari, la somma complessiva di € 1.065,07, di cui € 322,83 in data 29.11.2023 alle ore 9.11.13, € 355,12 in data
8.1.2023, alle ore 18.13.58, € 355,12 in data 28.2.2023, alle ore 9.21.54, ed € 32,00 per marche da bollo apposte sulla richiesta di occupazione e sull'autorizzazione ottenuta.
L'appaltatore, inoltre, ha superato la contestazione dell'opponente secondo cui gli sarebbero state addossate ingiustamente le spese dell'occupazione del suolo pubblico per altro cantiere, dimostrando documentalmente (cfr all.to n.2), senza ricevere al riguardo alcuna obiezione, di avere chiesto per i lavori eseguiti in favore dei sig.ri , autonoma autorizzazione e di avere pagato per tale Pt_3
occupazione, sempre mediante bonifici bancari, l'ulteriore somma di € 1.164,96, di cui € 365,47 in data 28.11.2023, alle ore 9.14.18, € 402,02 in data 8.1.2023, alle ore 18.11.47, € 365,47 in data
28.2.2023, alle ore 9.33.49, ed € 32,00 per marche da bollo .
Anche le altre contestazioni si sono rivelate infondate, atteso che nello stato dei lavori non sono riportati esborsi per occupazione del suolo pubblico e considerato altresì che il ritardo imputato alla non ha trovato riscontro in eventuali comunicazioni formali del direttore dei lavori e nelle CP_1
dichiarazioni rese da quest'ultimo, il quale, sentito come teste, ha reso dichiarazioni lacunose,
riferendo di non ricordare “se gli esecutivi di cui ho parlato li abbia consegnati alla prima o CP_1
dopo la data di ultimazione dei lavori prevista in contratto”. Inoltre, i testi e , Tes_1 Testimone_2
pur avendo riferito che gli operai spesso non erano sul cantiere, non hanno offerto alcun contributo da cui inferire che la causa della sospensione dei lavori sia da attribuire alla piuttosto che al CP_1
pagina 6 di 12 medesimo, come dall'appaltatore asserito e dimostrato con i testi e Pt_1 Tes_3 Tes_4
.
[...]
Quanto alla somma di € 6.493,67 richiesta per i compensi corrisposti al Direttore dei Lavori, il Pt_1
assume sostanzialmente di non dovere rimborsare all'appaltatore alcuna somma, atteso che il compenso del direttore dei lavori è stato da lui saldato attraverso la cessione del credito relativa al primo SAL, effettivamente effettuata.
Atteso il tenore della contestazione e risultando pacifico che l'appaltatore abbia corrisposto direttamente all'arch. il compenso di € 6.493,67, spetta al committente dimostrare che la Pt_4
cessione del credito relativa al primo SAL comprendesse anche la voce del compenso spettante al professionista.
Tale prova non è stata offerta dal , poiché dalle evidenze documentali prodotte in atti risulta Pt_1
che il credito ceduto in occasione della liquidazione del primo SAL fosse pari a € 23.846,50 (cfr riepilogo stato finale del 23.5.2023 a firma del direttore dei lavori, all.to 4 di parte opponente, pag.7,
sopra riprodotto, ove si attesta specificatamente che il certificato n.1 del 30.0.2022 sia pari a €
23.846,50) e che tale somma sia stata liquidata dal direttore dei lavori esclusivamente a titolo di “lavori e somministrazioni” e non anche per spese di progettazione e/o direzione lavori (cfr “stato di avanzamento lavori N.1 a tutto il 30.9.2022”, pag.25 e ss dell'all.to n.13 “comunicazione Direttore
Lavori primo SAL”, del fascicolo di parte opposta).
Ne consegue il diritto dell'appaltatore di recuperare dall'opponente l'importo corrisposto per compensi al Direttore dei Lavori.
Definitivamente l'opponente deve corrispondere in favore della la somma di € 16.940,17, CP_6
oltre interessi dalla costituzione in mora e fino al soddisfo.
A questo punto, occorre procedere all'esame della domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dall'opponente nei confronti di per avere tenuto una condotta contra jus risolvendo il CP_1
contratto unilateralmente.
A sostegno della dedotta responsabilità attribuita alla controparte, ha dedotto che con missiva del
14/02/2023, gli ha chiesto di rinunciare alla prima cessione del credito, sulla base di una CP_1
pagina 7 di 12 asserita indicazione erronea delle particelle relative all'immobile in oggetto;
di avere comunicato con pec del 15/2/2023 che i dati da lui forniti erano esatti, che la documentazione amministrativa relativa alla pratica era stata redatta/richiesta/collazionata dall'appaltatore medesimo e di essere comunque disponibile ad annullare la cessione già effettuata, purchè fosse chiarito che nel caso in cui la nuova cessione non fosse accettata e/o comunque non andasse a buon fine, esso deducente andasse esente da ogni responsabilità e che per tutta risposta l'appaltatore ha comunicato con pec del
14.2.2023 di recedere dal contratto.
Da parte sua, quest'ultimo, ha contestato l'addebito, sostenendo al contrario che il contratto si sia risolto a causa del committente, il quale, a seguito di un errore nel caricamento della pratica di cessione del credito, si è rifiutato di procedere alla riproposizione della pratica medesima per consentire ad essa deducente di acquisire il credito, sebbene si fosse impegnata a tenere indenne il committente nel caso in cui la nuova cessione non fosse andata a buon fine.
Tanto premesso, deve ritenersi che la risoluzione del contratto non possa essere imputata all'appaltatore.
Al riguardo, va anzitutto rilevato che l'opponente, sul quale ricade il relativo onere probatorio a seguito dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte (cass. 6/11/2024, n. 28578), non ha dimostrato di avere trasmesso all'appaltatore i dati esatti da caricare nella pratica della cessione, sia in via documentale, avendo omesso di produrre all'uopo qualsiasi documentazione, che mediante la svolta prova orale, dal momento che la legale rappresentante della società opposta, alla quale è stato deferito l'interrogatorio, ha negato ogni circostanza ed i testi da lui indicati non hanno fornito elementi utili. Il teste , infatti, ha riferito che non corrisponda al vero il fatto che la avesse Tes_3 CP_1
provveduto, tramite tecnici/professionisti di sua fiducia, a tutte le attività, inclusa la redazione della documentazione, relativa alla pratica superbonus 110, (“perché il tecnico che ha redatto la pratica è
l'ing. parente del sig. . Sul punto preciso che la si è avvalsa dei tecnici indicati Pt_4 Pt_1 CP_1
ed all'uopo incaricati dal committente, tra i quali l'ing. ) nonchè il fatto che la richiesta di Pt_4
rinunciare alla prima cessione del credito fosse motivata dalla rilevata erronea presentazione dei documenti da parte della stessa Il teste (direttore dei lavori), nel mentre ha negato CP_1 Pt_4
pagina 8 di 12 che tutta la documentazione utile alla pratica fosse stata predisposta da , avendo curato lui CP_1
stesso la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza e la contabilità, ha dichiarato di non essere a conoscenza del capitolo n.5 volto a dimostrare che la richiesta di di rinunciare alla prima CP_1
cessione fosse motivata dalla rilevata erronea presentazione dei documenti da parte della stessa
Infine, il teste ha reso dichiarazioni de relato actoris e come tali inattendibili ed il CP_1 Tes_5
teste ha dichiarato di non conoscere i fatti di cui al capitolo 5. Tes_1
Da ciò consegue che l'assunto secondo cui la necessità di rinnovare la pratica della cessione sia dipeso da errori compiuti dall'appaltatore è restato indimostrato.
Inoltre, dalla documentazione prodotta è emerso che sebbene la ing. , quale legale Tes_4
rappresentante di , abbia con la pec del 14.2.2023 minacciato la rottura dei rapporti, CP_6
successivamente con le pec del 6.3.2023 e del 9.3.2023 (cfr all.to n.8 del fascicolo di parte opponente) ha manifestato invece la volontà di proseguire i lavori e di addossarsi la responsabilità nel caso in cui la nuova cessione e la successiva monetizzazione del credito fiscale non fossero andate a buon fine per fatti ad essa imputabile.
Sicchè, la rottura definitiva dei rapporti non appare imputabile all'appaltatore, ma ad una scelta ponderata del committente medesimo.
Del resto, nessuno dei testi escussi su sua iniziativa ha confermato l'assunto secondo cui si CP_1
sia rifiutato di addossarsi la responsabilità in caso di mancata cessione.
Il teste ha dichiarato al riguardo di sapere soltanto che “il sig. chiedeva che la Tes_3 Pt_1
rinunciasse al credito per i lavori dalla stessa eseguiti”. CP_1
Il teste ha reso dichiarazioni lacunose e costellate di non ricordo (“ADR cap. 6: Testimone_6
confermo la circostanza perché ero presente a un incontro svoltosi presso gli uffici della , CP_1
durante il quale mio cognato ha manifestato la disponibilità di cui al capitolo;
la , però, non CP_1
garantì che mio cognato potesse rimanere indenne da qualsiasi conseguenza dalla rinuncia alla
cessione. A questo punto, ci siamo alzati e ce ne siamo andati e l'incontro è finito. ADR dell'avv.
NN: non ricordo se a tale incontro fosse presente l'avv. NN;
l'anno in cui si è svolto l'incontro
mi sembra fosse il 2023. ADR dell'avv. Rizzuti: incontri presso la , riguardanti l'oggetto del CP_1
pagina 9 di 12 capitolo, ve ne sono stati più di uno;
l'incontro del quale ho appena riferito, relativo al 2023, è
avvenuto prima della risoluzione del contratto. ADR dell'avv. NN: non ricordo se dopo la
risoluzione del contratto, negli incontri presso la società , la stessa abbia proposto al sig. CP_1
di tenerlo indenne da qualsiasi conseguenza a fronte della sua rinuncia alla cessione. ADR Pt_1
dell'Ufficio: non ricordo se a tutti gli incontri presso la ai quali ho partecipato, la stessa abbia CP_1
mai proposto al sig. di tenerlo indenne da qualsiasi conseguenza a fronte della sua rinuncia Pt_1
alla cessione.”).
Il teste invece, ha dichiarato di non conoscere la circostanza (“ADR cap. 6: non ho mai Tes_7
partecipato ad incontri con la;
non ricordo che il sig. mi abbia riferito la circostanza di CP_1 Pt_1
cui al capitolo.”).
Il teste ha dichiarato di non sapere nulla al riguardo (ADR cap. 5: “Non sono Testimone_8
in grado di rispondere”. ADR cap. 6: “Non ho mai partecipato a incontri tra e il Sig. , CP_1 Pt_1
però sono venuto a conoscenza della circostanza di cui al capitolo da voci che circolavano in ufficio”).
Infine la teste , moglie dell'opponente, si è rilevata del tutto inattendibile per essere Testimone_2
interessata ai fatti di causa, come si evince dalle dichiarazioni rese, laddove ha riferito di avere partecipato unitamente al marito a tutte le riunioni e di essere al pari del marito interlocutrice attiva del rapporto contrattuale ( ci ha chiesto le rinunce sostenendo un errore della stessa nella CP_1
indicazione delle particelle;
questa circostanza non era assolutamente vera;
a questo punto io e mio
marito abbiamo manifestato alla la disponibilità alla rinuncia alla prima cessione del credito CP_1
a condizione che la garantisse la fine dei lavori) . CP_1
In difetto di prova del contestato inadempimento a , non può trovare accoglimento la domanda CP_1
di risarcimento danni spiegata nei suoi confronti.
Domanda che, per mera completezza, deve ritenersi infondata anche sotto altri profili, con esclusione della richiesta afferente i danni provocati alla proprietà di di cui si dirà dopo. CP_2
In particolare, con riferimento alla domanda di risarcimento danni derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori, va detto che l'opponente ha avversato l'esecuzione dei lavori in maniera approssimativa.
Pertanto la genericità della contestazione, che da un lato non appare corredata da alcun rilievo pagina 10 di 12 tecnico volto alla individuazione di eventuali vizi, e, dall'altro lato, non appare sorretta da allegazioni di ragioni specifiche che facciano ritenere la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, non ha consentito di svolgere alcun approfondimento.
Con riferimento ai danni asseritamente derivanti dal non avere reperito, a seguito del recesso di
, alcuna ditta disposta ad effettuare i lavori con il sistema della cessione e dallo essere stato CP_1
costretto a ricorrere al sistema alternativo del credito di imposta, con l'ulteriore conseguenza negativa di essere stato costretto ad accedere ad un finanziamento e a rinunciare ad alcune lavorazioni originariamente previste, deve rilevarsi che l'opponente non ha dato prova dei fatti allegati a sostegno della domanda.
La mancata individuazione da parte dell'opponente delle ditte effettivamente contattate che si siano rifiutate di eseguire i lavori con il sistema della cessione del credito e la mancata conferma da parte di quest'ultime della circostanza dedotta preclude qualsiasi accertamento sul punto. Inoltre, nessuno dei testi ha reso dichiarazioni idonee a fondare la domanda. Il direttore dei lavori ha riferito di non sapere perché “il cognato non abbia ceduto il credito alle nuove ditte”; il teste ha dichiarato di non Tes_7
essersi “occupato della cessione del credito, anche perché il dott. non ha ceduto tale credito, Pt_1
ma lo ha portato in detrazione nella propria dichiarazione;
per tale ragione, ho dovuto apporre il visto
di conformità su tale dichiarazione, naturalmente dopo aver visionato la regolarità della relativa
contabilità. ADR dell'avv. Rizzuti: il credito era cedibile, ma non so le ragioni per le quali il dott. Pt_1
non l'abbia ceduto e l'abbia portato in detrazione”; il teste , infine, ha reso dichiarazioni Tes_1
generiche come tali non riscontrabili e quindi non apprezzabili “il Sig. non ha proceduto alla Pt_1
cessione del credito perché le altre imprese contattate avevano già proceduto ad altre cessioni e non
erano disponibili ad effettuarne un'altra”.
Quanto infine all'ulteriore danno provocato dalla maggiore durata dei lavori, che avrebbe privato l'opponente della possibilità di godere dell'immobile con un perdita economica da liquidarsi in via equitativa in una somma non inferiore ad € 3.000,00, deve rilevarsi, pur volendo prescindere dalla mancata dimostrazione dell'imputabilità del ritardo a deficienze dell'appaltatore, che nessun danno è
potuto derivare al committente per il mancato godimento dell'immobile, atteso che dalla prova pagina 11 di 12 testimoniale è emerso che l'immobile nel corso dei lavori fosse locato ed abitato dal conduttore (cfr testimonianza di ). Testimone_4
Per le considerazioni appena svolte, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione e conseguentemente deve ritenersi che l'opponente è tenuto a corrispondere in favore dell'appaltatore la minor somma di € 16.730,17, già sottratta la somma corrisposta dal al vicino Pt_1 CP_2
Al riguardo, va detto che la società opposta ha espressamente riconosciuto il danno provocato nel corso dei lavori, dichiarando di volere rifondere il della somma di € 210,00 sborsata per la Pt_1
pensilina danneggiata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento della complessiva somma di € 16.730,17, oltre interessi legali dalla costituzione in mora e fino al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.900,00 per Parte_2
compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Così deciso in Cosenza, l'8 dicembre 2025
Il Giudice
SA RI
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