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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/09/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 25.09.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1166 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Falbo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cosenza, alla Via Panebianco n. 164, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa da sé medesima;
RESISTENTE
pagina 1 di 3 Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato dall'avv. , con cui veniva intimato alla stessa il Controparte_1 pagamento della somma di € 13.949,00, oltre interessi, dovuta in relazione all'attività di assistenza svolta dal detto procuratore in favore di essa ricorrente.
2. Si costituiva in giudizio l'avv. , che chiedeva, in via preliminare, di dichiarare Controparte_1 cessata la materia del contendere e la litispendenza;
in subordine, di dichiarare estinta la presente procedura.
3. La causa veniva istruita documentalmente e nelle more del giudizio le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo.
All'udienza del 25.09.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., su esplicita richiesta delle parti, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, sulla base di quanto dedotto dai difensori delle parti e tenuto conto della documentazione in atti, che attesta l'effettivo intervenuto accordo transattivo, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass.
Civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Inoltre, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. n.
1625/2020).
Si osserva, altresì, che nella transazione intervenuta in corso di causa la giurisprudenza della
Suprema Corte individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, eliminando la posizione di contrasto fra le parti e facendo venire meno l'interesse delle stesse ad pagina 2 di 3 una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 3598/2015).
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “una volta che sia acquisita la prova della transazione o questa risulti dagli atti o sia ammessa dalle parti, il giudice deve dichiarare anche di ufficio la cessazione della materia del contendere, non avendo più il potere - dovere di pronunciare nel merito (Cass., S.U., 28.9.2000, n. 1048). Diversamente avviene se una parte chieda la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'altra si opponga, chiedendo la pronuncia nel merito” (Cass. Civ, sez. III, sent., n. 1950/2003).
5. In considerazione dell'intervenuto accordo delle parti anche sulle spese di lite, le stesse si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 26.09.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 25.09.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1166 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Falbo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cosenza, alla Via Panebianco n. 164, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa da sé medesima;
RESISTENTE
pagina 1 di 3 Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato dall'avv. , con cui veniva intimato alla stessa il Controparte_1 pagamento della somma di € 13.949,00, oltre interessi, dovuta in relazione all'attività di assistenza svolta dal detto procuratore in favore di essa ricorrente.
2. Si costituiva in giudizio l'avv. , che chiedeva, in via preliminare, di dichiarare Controparte_1 cessata la materia del contendere e la litispendenza;
in subordine, di dichiarare estinta la presente procedura.
3. La causa veniva istruita documentalmente e nelle more del giudizio le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo.
All'udienza del 25.09.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., su esplicita richiesta delle parti, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, sulla base di quanto dedotto dai difensori delle parti e tenuto conto della documentazione in atti, che attesta l'effettivo intervenuto accordo transattivo, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. Cass.
Civ., sez. III, sent. n. 14775/2004).
Inoltre, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. n.
1625/2020).
Si osserva, altresì, che nella transazione intervenuta in corso di causa la giurisprudenza della
Suprema Corte individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, eliminando la posizione di contrasto fra le parti e facendo venire meno l'interesse delle stesse ad pagina 2 di 3 una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 3598/2015).
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “una volta che sia acquisita la prova della transazione o questa risulti dagli atti o sia ammessa dalle parti, il giudice deve dichiarare anche di ufficio la cessazione della materia del contendere, non avendo più il potere - dovere di pronunciare nel merito (Cass., S.U., 28.9.2000, n. 1048). Diversamente avviene se una parte chieda la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'altra si opponga, chiedendo la pronuncia nel merito” (Cass. Civ, sez. III, sent., n. 1950/2003).
5. In considerazione dell'intervenuto accordo delle parti anche sulle spese di lite, le stesse si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 26.09.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 3 di 3