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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6578 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3483/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3483 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 6363/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata il 20.6.2019, non notificata, riservato in decisione con ordinanza pubblicata il 31.10.2025 all'esito della trattazione scritta del 22.10.2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni 20+20, per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusto Parte_1 C.F._1 mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'avv. Giuseppe Cundari
(c.f.: C.F._2
Appellante
E
con sede in Roma via G. Grezar, 14 (c.f.: Controparte_1
n. iscrizione Registro delle Imprese di Roma RM n. RM/1516984), in P.IVA_1 persona di , responsabile p.t. del Contenzioso della Direzione Controparte_2
Regionale Campania, in virtù di atto di conferimento di poteri giusta procura speciale sottoscritta il 25/06/2019 per autentica di firma per Notar Rep. rep. n. Persona_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
44.862 raccolta n. 25.790, elettivamente domiciliata in Napoli via Toledo 256, presso lo studio dell'avv. Sabrina Foglia (c.f.: ) che la rappresenta e C.F._3 difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
(c.f.: ) Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] P.IVA_2 Controparte_5
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate P.IVA_3
e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in
Napoli, alla Via A. Diaz n. 11
Appellati
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, dott. Controparte_6 P.IVA_4
, con sede in piazza Matteotti 9, rappresentato e difeso, Controparte_7 CP_6 giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 01.08.2019, pubblicata all'albo pretorio in data 08.08.2019 e di successiva determina n. 458 del 04.09.2019, ed in virtù di procura allegata alla comparsa, dall'avv. Giovanni Leuci, presso il cui studio domicilia, in Santa IA Capua Vetere alla Traversa Mario Fiore, Palazzo Aversano n.
32
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, il l' Controparte_6 Controparte_1
(già ), l' , lo Stato italiano, in
[...] CP_8 Controparte_3 persona del Presidente del ha esposto che a causa del mancato Controparte_5 pagamento da parte del della somma di € 61.974,82 a titolo di Controparte_6 corrispettivo per l'attività legale espletata, come risultante dal decreto ingiuntivo n. 111/
2006 e dalla sentenza n. 337/2008 del Tribunale di Santa IA Capua Vetere, passata in giudicato, emessa a rigetto dell'opposizione, nonché a causa dell'esito infruttuoso della successiva esecuzione, dovuto al dissesto finanziario dell'ente comunale, egli versava in uno stato di impotenza finanziaria tale da non poter saldare i propri debiti.
Deduceva di aver chiesto, senza esito, al comune la certificazione del proprio credito ai n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, di , Controparte_3 CP_3 Controparte_3 di Napoli, CP_3 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
fini della compensazione legale prevista dal D.L. n. 78/2010 con i debiti tributari;
che per la persistente inerzia dell'ente locale era stato costretto a chiedere all' CP_3
e ad la dilazione del pagamento delle cartelle di pagamento indicate
[...] CP_8 nell'atto di citazione e dell'ulteriore somma di € 30.752,14, sempre dovuta all'ente riscossore. Aggiungeva che gli erano state addebitate delle somme a titolo di sanzioni, di mora e di interessi per non avere potuto pagare l'ente tributario, l'ente riscossore, la cassa EN ed altri enti pubblici;
che per l'ansia generata da tale situazione aveva subito anche dei danni non patrimoniali;
che lo Stato italiano è direttamente e solidalmente responsabile dei debiti dell'ente locale.
Su tali premesse chiedeva al tribunale adito di:
“1) accertare e dichiarare che il avrebbe dovuto versare Controparte_6 all'istante le somme inserite fra debiti fuori bilancio nell'anno 2000;
2) dichiarare, comunque, che il avrebbe dovuto versare Controparte_6 all'istante le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 111 emesso dal Tribunale di S.
IA C.V. in data 24.04.2006, divenuto esecutivo, così come confermato dalla sentenza n. 337 del 17.11.2008;
3) dichiarare, pertanto, dovuti dalla data della richiesta fino alla data dell'effettivo pagamento, la rivalutazione monetaria di legge gli interessi nella misura stabilita dal decreto legislativo 231/90;
4) accertare e dichiarare che la responsabilità di tutte le somme che l'istante ha dovuto versare in aggiunta a quelle dovute all' , alla soc. e Controparte_3 CP_8 ad altri enti pubblici è da attribuirsi al a causa del mancato Controparte_6 pagamento delle somme dovute ad esso istante;
5) accertare e dichiarare che la responsabilità del pagamento del debito nei confronti dell'istante grava, in via solidale e diretta, sullo Stato Italiano […];
6) condannare, conseguentemente, il e lo Stato Italiano, in solido Controparte_6 fra loro, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 61.974,82, a titolo di competenze spettanti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi…;
7) accertare e dichiarare che il comportamento omissivo del ha Controparte_6 causato all'istante oltre ai danni patrimoniali anche danni di natura non patrimoniale;
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, , , CP_9 Controparte_3 CP_3 CP_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
8) Dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare, per l'effetto, il CP_6
e lo , in solido fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali
[...] CP_9 subito dall'esponente nella misura da quantificarsi anche a mezzo CTU, che sin d'ora chiede disporsi, oltre al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, nessuno escluso
[…] in misura non inferiore ad € 50.000;
9) disporre la compensazione giudiziale dei debiti dell'istante verso l' CP_3
, e CA EN con parte di quanto dovutagli dal comune di
[...] CP_8
a seguito dell'accertamento richiesto”, il tutto con vittoria di spese. CP_6
1.1. Svolgimento del processo di primo grado e sentenza n. 6363/2019 del Tribunale di Napoli.
In data 6.2.2017 si sono costituiti con un'unica comparsa di costituzione e risposta,
l' di Napoli e la Controparte_3 Controparte_5
In data 23.2.2017, si è costituito il deducendo che le domande di Controparte_6 cui ai nn. 1), 2), 3) e 6) sono coperte da giudicato, che la domanda n. 9) è improcedibile, inammissibile e infondata, che non è legittimato passivo per le domande di cui ai punti nn. 4), 5) 7) e 8) e che le stesse sono infondate nel merito, non essendo esso convenuto responsabile di quanto addebitatogli dall'attore.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 14.3.2017 si è costituita
[...] rilevando la propria carenza di legittimazione e chiedendo Controparte_10 il rigetto della domanda in quanto infondata.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6363 pubblicata in data 20.6.2019, ha rilevato che la domanda di condanna del al pagamento della somma oggetto del decreto CP_6 ingiuntivo n. 111/2006 e del risarcimento del danno per il ritardato pagamento è coperta da giudicato;
ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, relativamente alle domande di compensazione del credito con i debiti tributari e di annullamento delle sanzioni irrogate dall'Agenzia dell'Entrate di Napoli per il ritardato pagamento delle somme oggetto delle cartelle esattoriali;
ha statuito che non sussiste la responsabilità dello Stato per i debiti contratti dagli enti locali in quanto, da un lato, questi non fanno parte dell'amministrazione statale e, dall'altro lato, le sentenze della CEDU non sono generalmente applicabili e quelle richiamate dall'attore non si attagliano al caso di specie;
conclusivamente, ha respinto le domande di n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, , Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
condannandolo alle spese di giudizio liquidate in “euro 5.500,00 per Parte_1 compenso oltre s.g., oltre IVA e CPA in favore di ciascuno dei convenuti” (così alla pagina 6 della sentenza impugnata).
2. Atto di citazione in appello, oggetto del contendere
Avverso la sentenza n. 6363/2019 del Tribunale di Napoli, con atto di citazione notificato allo Stato italiano in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, al all' e all' Controparte_6 Controparte_4 Controparte_1
(già . in data 19.7.2019 e depositato telematicamente
[...] CP_8 CP_10 in data 22.7.2019, ha proposto appello . Non risulta citata in giudizio Parte_1 in appello , convenuta in giudizio in primo grado e ivi Controparte_3 rimasta contumace;
tuttavia, si è comunque costituita Controparte_3 in appello con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (in data
19.11.2019).
Con il primo motivo, l'appellante ha rilevato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., sostenendo che il primo giudice non ha esposto compiutamente l'iter logico – giuridico a fondamento della propria decisione, ma si è limitato a mere affermazioni prive di argomentazioni.
Con il secondo motivo di appello, ha contestato la sentenza gravata per avere il primo giudice travisato la domanda relativa al mancato pagamento da parte del delle CP_6 somme di cui al decreto ingiuntivo n. 111/2006, non avendo colto che aveva un contenuto eminentemente risarcitorio, e, così, ritenuto precluso l'esame della stessa in quanto coperta da giudicato;
ha precisato che “la domanda, però, non era riferita alla conferma di una condanna oramai definitiva ovvero alla misura degli interessi, che, per quanto spiegato nella comparsa conclusionale, andava rivista ed adeguata, ma era riferita soprattutto all'accertamento dei danni che il comune di a causa CP_6 della mancata ottemperanza alla decisione del Giudice, non versando quanto dovuto,
e, soprattutto, non rilasciando la certificazione del debito, nonostante gli inviti rivoltigli, aveva determinato […] si chiedeva, infatti, l'accertamento dei comportamenti successivi e posti in essere dal comune di in violazioni di leggi non ancora CP_6 esistenti al momento della maturazione del credito” (cosi alla pagina 16 dell'atto di appello). Dunque, invocando la disciplina in materia di “compensazione dei crediti
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, , Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
vantati dai privati nei confronti della P.A. con i debiti erariali” (così alla pagina 16 dell'atto di appello) prevista dai D.L. n. 78/2010 e D.L. n. 66/2014, ha dedotto che il comune era tenuto a pagare o a certificare il suo credito per consentire la predetta compensazione.
Ha esposto che non avendo l'ente locale adempiuto, doveva essere condannato al risarcimento dei danni pari “all'incremento dei debiti […] verso e CP_8 [...]
”, queste ultime chiamate in giudizio soltanto per chiedere al la CP_3 CP_6 ripetizione delle somme (a titolo di debiti tributari) versate in eccedenza oppure per ottenere la condanna direttamente del al pagamento di quanto dovuto ai CP_6 menzionati enti, e concessionario di riscossore. Controparte_3
Con il terzo motivo di appello, ha lamentato l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna spiegata avverso lo Stato quale garante per i debiti degli enti locali. Ha evidenziato che l'ente locale è organizzato in modo simile all'amministrazione statale in quanto ente pubblico e che, seppure non gerarchicamente sottoposto a quest'ultima, è comunque tenuto a rispettare le direttive governative ed è soggetto al controllo da parte del governo;
inoltre, ha prospettato che la responsabilità dello Stato è prevista sia dalle sentenze della CEDU sia, in ogni caso, dalla normativa italiana.
Con il quarto motivo di appello, ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata in ordine alla giurisdizione della Commissione Tributaria con riferimento alla procedura di compensazione, insistendo per la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la compensazione è un istituto di diritto privato, relativo a debiti sorti in virtù di un contratto di natura privatistica stipulato dal comune in veste di soggetto privato.
Con il quinto motivo di appello, ha censurato la statuizione del giudice nuovamente in ordine alla sussistenza della giurisdizione della Commissione Tributaria, sostenendo che la propria pretesa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perchè non sono contestati né l'an né l'ammontare degli interessi di mora e delle sanzioni irrogate dall' , ma la domanda ha ad oggetto la condanna del a Controparte_3 CP_6 restituirgli quanto pagato all'ente tributario, a titolo di risarcimento del danno causato dalla sua condotta inadempiente.
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, , , CP_9 Controparte_3 Controparte_3
CP_4 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Con il sesto motivo di appello, ha lamentato la liquidazione delle spese di lite, rilevandone l'eccessività sia rispetto al valore della causa, sia rispetto all'attività effettivamente svolta in giudizio non essendosi tenuta attività istruttoria, sia rispetto alle parti coinvolte.
In particolare, ha dedotto l'erronea individuazione del valore della controversia, da farsi sull'importo di un danno di 10.000,00 euro, pari alle somme eccedenti che egli era stato costretto a pagare all' di ed all' di Controparte_3 CP_3 Controparte_1
. CP_3
Sotto altro profilo, ha censurato la condanna al pagamento delle spese in favore dell' non costituita e all' Controparte_3 Controparte_1
non qualificabili come controparte, ma come “meri spettatori” (cf pagina 22
[...] dell'atto di appello), atteso che nei loro confronti non era stata formulata nessuna domanda.
Su tali premesse l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza impugnata in quanto priva della necessaria motivazione;
2) dichiarare che il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 111 del 20.04.2006 non è di ostacolo alla richiesta di risarcimento di danni causati dal comportamento successivo tenuto dal che, non solo non ha pagato quanto dovuto, ma, soprattutto, non Controparte_6 ha certificato il credito vantato dall'appellante né ha accreditato quest'ultimo presso la piattaforma Nazionale dei Crediti Commerciali;
3) dichiarare che sussiste la giurisdizione del G.O. sia relativamente alla compensazione/cessione dei crediti sia per
l'attribuzione della responsabilità in ordine alle sanzioni applicate all'appellante dell' e dall' Controparte_3 Controparte_11
; 4) dichiarare che lo Stato italiano è solidalmente responsabile con il
[...] [...] relativamente al pagamento di quanto dovuto da quest'ultimo all'attuale CP_6 appellante sia per le motivazioni espresse nelle sentenze dalla C.E.D.U., sia per la normativa emessa in materia dallo stesso Stato italiano che prevede la garanzia del pagamento delle somme dovute dai comuni;
5) dichiarare che l' Controparte_4
è priva di legittimazione passiva in quanto mai evocata in giudizio e,
[...] conseguentemente, estrometterla dal giudizio di appello con retrodatazione dal quello
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, , , CP_9 Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
di primo grado, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite;
6) dichiarare che sia
l' sia l' Controparte_3 Controparte_11 non sono parti sostanziali del giudizio non essendo stata rivolta nei loro confronti alcuna domanda di condanna ed essendo stata richiesta la loro eventuale partecipazione al solo fine di essere edotte sulla decisione del Giudice in ordine alla compensazione/cessione dei crediti e sulla modifica del debitore principale;
7) dichiarare che il avrebbe dovuto versare all'istante le somme Controparte_6 inserite fra debiti fuori bilancio nell'anno 2000 e nell'anno 2010; 8) dichiarare, pertanto, dovuti dalla data di scadenza del pagamento previsto per i debiti fuori bilancio gli interessi nella misura stabilita dal decreto legislativo 231/02; 9) dichiarare che la responsabilità di tutte le somme che l'istante ha dovuto versare in aggiunta a quelle dovute all' , alla soc. ed altri enti pubblici è Controparte_3 CP_8 da attribuirsi al a causa del mancato pagamento e della mancata Controparte_6 certificazione del debito;
10) dichiarare che la responsabilità del pagamento del debito nei confronti dell'istante grava, in via solidale e diretta, sullo Stato Italiano, così come statuito sia dalla Corte Europe dei Diritti dell'uomo sia dalla normativa nazionale;
11) condannare, conseguentemente, il e lo Stato Italiano, in solido Controparte_6 fra loro, al pagamento, in favore dell'istante della somma di €11.000,00 a titolo di maggiori somme dovute per sanzioni e interessi moratori e di dilazioni pagate dall'appellante; 12) dichiarare che il comportamento omissivo del CP_6 ha causato all'istante oltre ai danni patrimoniali anche danni di natura non
[...] patrimoniale;
13) Dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare, per l'effetto, il
e lo Stato italiano, in solido fra loro, al risarcimento dei danni Controparte_6 patrimoniali subiti dall'esponente, oltre al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, nessuno escluso (danni all'immagine, danni fisici, danni morali) a causa della compromissione dei propri diritti e per il grave vulnus operato con il comportamento omissivo tenuto, da quantificarsi in via equitativa;
14) dichiarare il diritto dell'appellante a compensare, in base alla normativa vigente in materia, i propri debiti erariali con parte del credito vantato verso il 15) Controparte_6 condannare i convenuti ( e Stato Italiano), sempre in solido fra Controparte_6 loro e così come rappresentati, alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio;
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, , , CP_9 Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
16) dichiarare che le competenze di lite liquidate dal giudice di primo grado sono esorbitanti rispetto all'effettivo valore della causa, all'attività istruttoria espletata ed al risultato conseguito e , comunque, perché assegnate anche all' Controparte_3
, non costituita, ed all' entrambe
[...] Controparte_11 non qualificabili come controparti;
17) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
3. Difese dell'appellata e svolgimento del processo in appello
Con comparsa in data 4.11.2019 si è costituita in appello l' Controparte_1
, si sono altresì costituite, tutte con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale
[...] dello Stato di Napoli, l' , l' di Controparte_3 CP_3 Controparte_3
Napoli, la nonché con avvocato del libero foro il Controparte_5 di CP_6 CP_6
Fissata la comparizione per il 15.1.2020, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22.10.2022, poi più volte rinviata per il carico del ruolo.
In data 31.10.2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, tra il 10.11.2025 ed il 1.12.2025, da entrambe le parti, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In via preliminare, deve affrontarsi la questione relativa ai soggetti legittimati passivi in appello posta dall'appellante in questi termini:
“5) dichiarare che l' di Napoli è priva di legittimazione passiva in Controparte_3 quanto mai evocata in giudizio e, conseguentemente, estrometterla dal giudizio di appello con retrodatazione da quello di primo grado, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite;
6) dichiarare che sia l' sia l' Controparte_3 Controparte_11
non sono parti sostanziali del giudizio non essendo stata rivolta
[...] nei loro confronti alcuna domanda di condanna ed essendo stata richiesta la loro
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 9 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, , Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
eventuale partecipazione al solo fine di essere edotte sulla decisione del Giudice in ordine alla compensazione/cessione dei crediti e sulla modifica del debitore principale
4.1. In primo grado i soggetti convenuti in giudizio, oltre al ed Controparte_6 allo , erano ed , citati CP_12 Controparte_13 Controparte_3 quali controparti nell'atto introduttivo e destinatari della notifica.
Tuttavia, pur in difetto sia di citazione che di notifica della stessa, si è costituita in primo grado con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_4
Distrettuale dello Stato di Napoli, unitamente alla , con Controparte_5 un'unica memoria per entrambe;
detta è da ritenersi non Controparte_4 legittimata in difetto di citazione e di domanda nei suoi confronti.
4.2. Si è altresì costituita in primo grado quale concessionario della riscossione mentre è rimasta contumace in primo grado Controparte_10
, citata con ogni evidenza quale ente impositore. Controparte_3
Ciò posto, osserva la Corte che è infondata la richiesta dell'appellante di dichiarare che sia l' sia l' Controparte_3 Controparte_11
non sono parti sostanziali del giudizio non essendo stata rivolta nei loro CP_3 confronti alcuna domanda di condanna. Smentisce l'assunto difensivo il rilievo che la loro costituzione in giudizio è stata determinata dall'iniziativa dell'attore stesso, che in primo grado ha rivolto nei loro confronti la citazione, notificandola, e che ha nel merito formulato domanda di compensazione che riguardava non meglio precisati debiti verso
. Infatti, aveva specificato, a pagina 3 dell'atto Controparte_3 CP_3 Pt_1 introduttivo di primo grado, che egli in data 25 marzo 2015 aveva rivolto istanza sia all' di , sia al concessionario per la riscossione Controparte_3 CP_3 CP_13
(oggi ), per conseguire la compensazione dei
[...] Controparte_1 debiti verso i predetti enti con il credito vantato verso il Controparte_6
Il litisconsorzio instaurato su iniziativa dell'attore dinanzi al tribunale e le domande spiegate non lasciano dubbio alcuno sulla loro legittimazione passiva, rispettivamente quale ente impositore-creditore e quale agente di riscossione, sia in primo grado che in appello.
5. Nel merito, l'appello merita di essere respinto per le ragioni che seguono, che in parte integrano e modificano le motivazioni della sentenza di primo grado.
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 10 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, , Controparte_3 Controparte_3 di Napoli, CP_3 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
5.1. Il primo motivo è infondato.
Non è ravvisabile vizio di nullità della sentenza perché la motivazione, seppur sintetica e a tratti lacunosa, dunque in alcuni punti insufficiente, non è né assente né contraddittoria, consentendo di individuare la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata.
La carenza di motivazione che in alcuni punti si riscontra, è vizio di merito emendabile, mediante l'integrazione della stessa, con particolare riferimento alla corretta individuazione dei soggetti legittimati passivi, inoltre alla questione del difetto di giurisdizione, come di seguito specificato.
5.2. Il secondo motivo di appello riguardante il punto di decisione sulla domanda risarcitoria è infondato.
La Corte rileva che effettivamente la domanda di condanna al pagamento e quella di risarcimento che hanno come destinatario il devono essere Controparte_6 tenute distinte.
La prima è con ogni evidenza coperta dal giudicato, per la pronuncia del decreto ingiuntivo e della successiva sentenza emessa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto i compensi reclamati dall'appellante verso il CP_6
la seconda, invece, non è coperta dal giudicato.
[...] intende ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempienza Pt_1 contrattuale del resistente. CP_6
Le domande, riportate nelle conclusioni del proprio atto introduttivo di primo grado ai nn. da 1 a 4 e riproposte in appello ai nn. 7 e 8 delle conclusioni dell'atto di citazione in appello (come integralmente sopra riportate), con le quali ha chiesto Parte_1 di accertare e di dichiarare dovuta in proprio favore la somma riportata dal decreto ingiuntivo n. 111/2006 del Tribunale di Santa IA Capua Vetere, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002 sono inammissibili per difetto di interesse ad agire, atteso che l'accertamento della sussistenza di tale credito costituisce già oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 111/2006; per esse il ricorrente appellante ha ottenuto una pronuncia di merito, un'ulteriore pronuncia violerebbe il principio del divieto di ne bis in idem.
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 11 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, , , CP_9 Controparte_3 Controparte_3
CP_4 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Per completezza, si precisa che, sebbene nessuna parte abbia depositato in giudizio il provvedimento monitorio e la sentenza n. 337/2008 del Tribunale di Santa IA Capua
Vetere di rigetto dell'opposizione (di cui non viene data prova nemmeno dell'“asserito passaggio in giudicato), non vi è alcuna contestazione in merito all'esistenza degli stessi e, quindi, all'accertamento del credito in essi contenuto.
5.2.1. La diversa domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, causati dall'omesso pagamento e dall'omessa certificazione del proprio credito da parte del
(riportata ai nn. 4, 6, 7 e 8 delle conclusioni dell'atto di citazione Controparte_6 in primo grado e riproposta nell'odierno grado di giudizio) è inammissibile e, comunque, infondata nel merito, in quanto palesemente generica, indimostrata e carente dei requisiti minimi di allegazione.
La domanda si caratterizza per una totale carenza nell'allegazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, impedendo di fatto ai convenuti l'esercizio del proprio diritto di difesa ed al giudice di delimitare correttamente il thema decidendum ed esaminarne la fondatezza.
In particolare, quanto al lamentato pregiudizio patrimoniale, individuato nell'impotenza finanziaria, causato dal mancato pagamento da parte del comune, l'allegazione sul punto è carente e contraddittoria, non avendo l'appellante in primo grado né dedotto, né provato, la consistenza complessiva del proprio patrimonio al fine di dimostrarne l'incapienza.
Non ha nemmeno dimostrato che l'unica fonte di reddito fosse proprio l'incarico professionale ricevuto dal Comune, elemento necessario a comprovare l'assoluta impotenza finanziaria.
Quanto poi alle conseguenze della asserita impossidenza, l'appellante si è riferito genericamente all'impossibilità di far fronte tempestivamente ora ad un debito tributario, ora a un debito verso la CA EN, ora ad un debito verso altri enti pubblici;
ha altresì sostenuto di essere stato costretto a chiedere una dilazione di pagamento di alcune cartelle esattoriali indicate nell'atto di citazione in primo grado, senza tuttavia, né allegare il contenuto e le condizioni della dilazione, nè depositare in giudizio l'istanza di dilazione e le cartelle che ne sarebbero oggetto (avendone n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 12 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, , Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
depositate soltanto due citate nella propria memoria n. 2 di cui all'art.183, co. VI,
c.p.c.).
Parimenti, l'istanza di risarcimento per le sanzioni e gli interessi dovuti a causa del ritardo nei pagamenti è formulata in termini generalissimi e generici (“somme addebitate all'istante a titolo di sanzioni, di mora e di interessi sulle somme che non ha potuto pagare all' , alla , alla CA EN e Controparte_3 Controparte_13 agli altri enti pubblici” così alla pagina 6 dell'atto di citazione in primo grado). Invero, non è specificato – né provato - a quali debiti le maggior somme dovute a titolo di sanzioni, mora e interessi si riferiscano (tributari, previdenziali…), nè quale sia precisamente l'entità di tali maggior somme. L'appellante ha omesso altresì di provare il pagamento effettivo delle suddette somme.
La domanda si rileva infondata anche in ragione dell'assoluta mancanza di prova in merito al nesso di causalità tra l'asserito inadempimento del (il mancato CP_6 pagamento) ed il danno lamentato (l'impotenza finanziaria e le sanzioni subite). In altri termini, non ha dimostrato che, esclusivamente a causa del mancato Parte_1 pagamento del non è stato in grado di adempiere regolarmente alle proprie CP_6 obbligazioni.
Infine, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, asseritamente provocato da ansia e preoccupazione, si risolve in una mera clausola di stile, totalmente priva di allegazione, tanto da non superare il vaglio di ammissibilità.
5.3. Il terzo motivo, con cui l'appellante lamenta l'errore della sentenza nella parte in cui respinge la domanda di condanna avverso lo Stato quale garante per i debiti degli enti locali e prospetta che la responsabilità dello Stato è prevista sia dalle sentenze della
CEDU sia da norme interne, è inammissibile.
Infatti, l'appellante non censura specificamente le motivazioni addotte dal primo giudice a fondamento della propria decisione di rigetto, che cioè, le sentenze della Corte
CEDU non sono generalmente applicabili e che quelle richiamate dall'attore attengono ad una diversa fattispecie rispetto a quella oggetto del giudizio. Né deduce per quali ragioni le decisioni della Corte CEDU citate avrebbero potuto regolare anche la propria pretesa.
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 13 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, , , CP_9 Controparte_3 Controparte_3 di Napoli, Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Per altro verso il motivo è infondato, nella parte in cui invoca la normativa interna, l'art. 37 del d.l. 66 del 2014, atteso che la norma citata attiene a crediti certificati ed è inoperante nella fattispecie in esame.
5.4. Il quarto ed il quinto motivo di appello, relativi alla dedotta compensazione tra crediti e debiti verso il e verso gli altri enti convenuti in giudizio, si esaminano CP_6 congiuntamente stante la loro connessione.
In primo luogo, premesso che la giurisdizione si determina in base alla prospettazione,
l'attore, come già esposto, ha omesso di allegare e provare in modo preciso gli elementi costitutivi essenziali della sua pretesa risarcitoria, per pagamento maggiorato di interessi e sanzioni verso , non indicando nemmeno la natura dei debiti che Controparte_3 avrebbe verso di o verso non meglio precisati altri enti Controparte_3 CP_3 pubblici. Tale approssimazione nell'allegazione della propria pretesa preclude l'individuazione di una sfera di giurisdizione del giudice tributario, non essendo dedotto in modo chiaro che vi sia un complesso di debiti tutti di natura tributaria di cui si chiede la compensazione (si ribadisce che non sono state nemmeno depositate tutte le cartelle che si assumono pagate con la maggiorazione di interessi e sanzioni).
Sul punto la Corte si riporta a consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto, rileva il petitum sostanziale. Questo va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (indicativamente, Cass. Sez. U. n. 22486/2024, Cass. Sez.U.
n.15911/2024; Cass. Sez. U. n. 19966/2023; Cass. Sez. U. n. 9771/2020; Cass. Sez. U n.
23600/2020, tra molte): pertanto, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti e dalla fondatezza del diritto fatto valere, che attengono al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione” (Cass. SS.UU. n. 1625/2025).
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 14 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, , Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Vale anche precisare che in primo grado i capi di domanda che coinvolgevano presunti debiti tributari erano volte ad ottenere o la compensazione degli stessi con il credito vantato verso il oppure che lo Stato italiano ne fosse dichiarato responsabile;
CP_6 non c'è, nelle conclusioni in primo grado, domanda volta a conseguire l'annullamento dei debiti o sanzioni irrogate da quale ente impositore. Controparte_3
Ciò posto, dovendo valutare la domanda relativa alla compensazione in quanto rientrante, in difetto di precisa allegazione, nella giurisdizione del giudice ordinario, la stessa si palesa infondata in quanto generica, proprio per il più volte rilevato deficit di indicazione dei singoli debiti verso . Controparte_3
Ciò, anche a tacer del fatto che la compensazione può invocarsi normalmente solo tra posizioni di debito e credito che intercorrono tra le stesse parti.
5.5. Con il sesto motivo di appello, ha criticato la liquidazione delle Parte_1 spese di lite effettuata dal primo giudice, rilevandone sia l'eccessività rispetto al valore della causa e all'attività effettivamente svolta in giudizio, priva di istruttoria, sia l'incongruenza rispetto alle parti in causa.
In particolare, ha dedotto l'erronea individuazione del valore della controversia, da far coincidere, secondo la prospettazione dell'appello, nell'importo di 10.000,00 euro, cioè le somme eccedenti pagate all' di ed all' Controparte_3 CP_3 [...]
di ; sotto altro profilo, ha censurato la condanna al pagamento delle CP_1 CP_3 spese in favore dell' non costituita e all' Controparte_3 [...]
non qualificabili come controparti, ma come “meri Controparte_11 spettatori”, atteso che nei loro confronti non era stata formulata nessuna domanda.
5.5.1. Riguardo alle parti in causa, è infondato il motivo secondo cui i due enti
[...]
ed all' (n.b. in primo grado era citata Controparte_3 Controparte_1
non siano legittimati passivi del giudizio, mentre Controparte_10 effettivamente non è legittimata passiva di Napoli, per quanto Controparte_3 esposto nel primo punto della presente motivazione a cui si rinvia (cf punto 4.).
5.5.2. Deriva, tuttavia, dalla parziale riforma della sentenza di primo grado sotto il profilo della giurisdizione, spettante su tutte le domande al giudice ordinario, nonché dal ritenuto difetto di legittimazione passiva di che va Controparte_4 riformulata la liquidazione delle spese.
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 15 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, , Controparte_3 Controparte_3 di Napoli, CP_3 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
5.5.3. Va esplicitato il valore della controversia, mancante nella pronuncia impugnata, che è indeterminabile di media complessità, se si considera che risulta indeterminabile sia la domanda risarcitoria sia quella di compensazione come formulate in primo grado;
né muta la valutazione la precisazione fatta in appello che il danno ammonti ad euro
10.000,00, difesa che rappresenta una modifica tardiva della domanda, non consentita in appello, dunque inefficace ai fini perseguiti dall'appellante. Si tratta di una difesa infondata oltre che tardiva, in quanto contraddetta dall'ammissione che in primo grado era stata chiesta la liquidazione a titolo di danno non patrimoniale di una “somma ipotetica maggiore di quella probabilmente liquidabile” (così a pagina 21 dell'appello).
5.5.4. Va poi smentito l'assunto dell'appellante che non vi sia stata istruttoria in primo grado, se si considera che costituisce attività istruttoria ex art. 4 comma 5, lettera c) della T.F. anche la redazione di “memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande”, le quali sono state effettivamente depositate (cf memorie ex art. 183
c.p.c.) in tribunale.
Va qui soltanto precisato che per il valore della controversia, indeterminabile di media complessità, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
applicando parametri appena di poco superiori a quelli minimi le spese a CP_4 carico di e da pagare in favore di Parte_1 Controparte_6 [...]
(già , Controparte_1 Controparte_10 [...]
(per ognuno dei suddetti enti convenuti) sono pari ad euro Controparte_5
5.500,00 per onorario, di cui:
- per fase di studio € 1.064,00,
- per fase introduttiva € 727,00,
- per fase istruttoria € 1.869,00,
- per fase decisoria € 1.890,00, oltre accessori di legge.
Si compensano le spese verso atteso che l'attore nulla ha Controparte_4 dedotto a riguardo in primo grado, né ha dovuto svolgere difese specifiche contro considerato che si era Controparte_4 Controparte_4 costituita con la stessa comparsa di costituzione della , con il Controparte_5 patrocinio dell'Avvocatura di Stato.
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 16 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, , , CP_9 Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
In conclusione, la sentenza di primo grado è riformata solo nella parte relativa ai soggetti legittimati passivi e nella parte in cui declina la giurisdizione, parte che investe domande che vanno dichiarate infondate per le motivazioni sopra esposte, infine nella parte delle spese come appena illustrato;
nella residua parte, sia pur con la diversa motivazione qui esposta, la sentenza è confermata.
5. Le spese di lite in appello
5.1. Segue la soccombenza il governo delle spese della presente fase, con la condanna dell'appellante al pagamento, in favore del dell' Controparte_6 [...]
, dell' , dello , in Controparte_1 Controparte_3 CP_9 persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., delle spese di lite, quantificate secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di media complessità, nei seguenti importi:
- per fase di studio € 1.260,00,
- per fase introduttiva € 840,00,
- per fase decisoria € 2.150,00, dunque, per le sole fasi effettivamente tenute, con esclusione della fase istruttoria, non svolta. Si precisa che l'onorario è unico per l' Controparte_14
, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, unica essendo la difesa
[...] tecnica, senza aumenti per la pluralità di parti non essendovene i presupposti.
Si compensano le spese del presente grado tra l'appellante e Controparte_4
citata in appello da ma costituita in primo grado a
[...] Parte_1 prescindere da una formale citazione, per sua iniziativa, senza essere legittimata passiva.
5.2. Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti del dell' Parte_1 Controparte_6 Controparte_3
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 17 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, , , CP_9 Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
di Napoli, dell' dell' Controparte_3 Controparte_1
, dello Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri
[...]
p.t., avverso la sentenza n. 6363/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 20.6.2019, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande, e, per quelle non esaminate in primo grado in conseguenza della declaratoria del difetto di giurisdizione, dichiara la loro infondatezza nel merito;
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Napoli;
Controparte_3
3) condanna al pagamento, delle spese di lite del doppio grado che Parte_1 liquida, per la fase dinanzi al tribunale: in favore del in euro 5.500,00, Controparte_6 in favore dell' in euro 5.500,00, Controparte_1 in favore dello Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., in complessivi € 5.500,00; per la presente fase: in favore del in euro 4.250,00, Controparte_6 in favore dell' in euro 4.250,00, Controparte_1 in favore dell' , in persona del Controparte_15
Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., in complessivi € 4.250,00; oltre, su tutti i compensi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva,
e CPA, se dovuti;
compensa le spese del doppio grado verso l di Napoli;
Controparte_3
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 18 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, di , Controparte_3 CP_3 Controparte_3 di Napoli, Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3483 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 6363/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata il 20.6.2019, non notificata, riservato in decisione con ordinanza pubblicata il 31.10.2025 all'esito della trattazione scritta del 22.10.2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni 20+20, per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusto Parte_1 C.F._1 mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'avv. Giuseppe Cundari
(c.f.: C.F._2
Appellante
E
con sede in Roma via G. Grezar, 14 (c.f.: Controparte_1
n. iscrizione Registro delle Imprese di Roma RM n. RM/1516984), in P.IVA_1 persona di , responsabile p.t. del Contenzioso della Direzione Controparte_2
Regionale Campania, in virtù di atto di conferimento di poteri giusta procura speciale sottoscritta il 25/06/2019 per autentica di firma per Notar Rep. rep. n. Persona_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
44.862 raccolta n. 25.790, elettivamente domiciliata in Napoli via Toledo 256, presso lo studio dell'avv. Sabrina Foglia (c.f.: ) che la rappresenta e C.F._3 difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
(c.f.: ) Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] P.IVA_2 Controparte_5
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate P.IVA_3
e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in
Napoli, alla Via A. Diaz n. 11
Appellati
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, dott. Controparte_6 P.IVA_4
, con sede in piazza Matteotti 9, rappresentato e difeso, Controparte_7 CP_6 giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 01.08.2019, pubblicata all'albo pretorio in data 08.08.2019 e di successiva determina n. 458 del 04.09.2019, ed in virtù di procura allegata alla comparsa, dall'avv. Giovanni Leuci, presso il cui studio domicilia, in Santa IA Capua Vetere alla Traversa Mario Fiore, Palazzo Aversano n.
32
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli, il l' Controparte_6 Controparte_1
(già ), l' , lo Stato italiano, in
[...] CP_8 Controparte_3 persona del Presidente del ha esposto che a causa del mancato Controparte_5 pagamento da parte del della somma di € 61.974,82 a titolo di Controparte_6 corrispettivo per l'attività legale espletata, come risultante dal decreto ingiuntivo n. 111/
2006 e dalla sentenza n. 337/2008 del Tribunale di Santa IA Capua Vetere, passata in giudicato, emessa a rigetto dell'opposizione, nonché a causa dell'esito infruttuoso della successiva esecuzione, dovuto al dissesto finanziario dell'ente comunale, egli versava in uno stato di impotenza finanziaria tale da non poter saldare i propri debiti.
Deduceva di aver chiesto, senza esito, al comune la certificazione del proprio credito ai n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, di , Controparte_3 CP_3 Controparte_3 di Napoli, CP_3 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
fini della compensazione legale prevista dal D.L. n. 78/2010 con i debiti tributari;
che per la persistente inerzia dell'ente locale era stato costretto a chiedere all' CP_3
e ad la dilazione del pagamento delle cartelle di pagamento indicate
[...] CP_8 nell'atto di citazione e dell'ulteriore somma di € 30.752,14, sempre dovuta all'ente riscossore. Aggiungeva che gli erano state addebitate delle somme a titolo di sanzioni, di mora e di interessi per non avere potuto pagare l'ente tributario, l'ente riscossore, la cassa EN ed altri enti pubblici;
che per l'ansia generata da tale situazione aveva subito anche dei danni non patrimoniali;
che lo Stato italiano è direttamente e solidalmente responsabile dei debiti dell'ente locale.
Su tali premesse chiedeva al tribunale adito di:
“1) accertare e dichiarare che il avrebbe dovuto versare Controparte_6 all'istante le somme inserite fra debiti fuori bilancio nell'anno 2000;
2) dichiarare, comunque, che il avrebbe dovuto versare Controparte_6 all'istante le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 111 emesso dal Tribunale di S.
IA C.V. in data 24.04.2006, divenuto esecutivo, così come confermato dalla sentenza n. 337 del 17.11.2008;
3) dichiarare, pertanto, dovuti dalla data della richiesta fino alla data dell'effettivo pagamento, la rivalutazione monetaria di legge gli interessi nella misura stabilita dal decreto legislativo 231/90;
4) accertare e dichiarare che la responsabilità di tutte le somme che l'istante ha dovuto versare in aggiunta a quelle dovute all' , alla soc. e Controparte_3 CP_8 ad altri enti pubblici è da attribuirsi al a causa del mancato Controparte_6 pagamento delle somme dovute ad esso istante;
5) accertare e dichiarare che la responsabilità del pagamento del debito nei confronti dell'istante grava, in via solidale e diretta, sullo Stato Italiano […];
6) condannare, conseguentemente, il e lo Stato Italiano, in solido Controparte_6 fra loro, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 61.974,82, a titolo di competenze spettanti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi…;
7) accertare e dichiarare che il comportamento omissivo del ha Controparte_6 causato all'istante oltre ai danni patrimoniali anche danni di natura non patrimoniale;
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, , , CP_9 Controparte_3 CP_3 CP_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
8) Dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare, per l'effetto, il CP_6
e lo , in solido fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali
[...] CP_9 subito dall'esponente nella misura da quantificarsi anche a mezzo CTU, che sin d'ora chiede disporsi, oltre al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, nessuno escluso
[…] in misura non inferiore ad € 50.000;
9) disporre la compensazione giudiziale dei debiti dell'istante verso l' CP_3
, e CA EN con parte di quanto dovutagli dal comune di
[...] CP_8
a seguito dell'accertamento richiesto”, il tutto con vittoria di spese. CP_6
1.1. Svolgimento del processo di primo grado e sentenza n. 6363/2019 del Tribunale di Napoli.
In data 6.2.2017 si sono costituiti con un'unica comparsa di costituzione e risposta,
l' di Napoli e la Controparte_3 Controparte_5
In data 23.2.2017, si è costituito il deducendo che le domande di Controparte_6 cui ai nn. 1), 2), 3) e 6) sono coperte da giudicato, che la domanda n. 9) è improcedibile, inammissibile e infondata, che non è legittimato passivo per le domande di cui ai punti nn. 4), 5) 7) e 8) e che le stesse sono infondate nel merito, non essendo esso convenuto responsabile di quanto addebitatogli dall'attore.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 14.3.2017 si è costituita
[...] rilevando la propria carenza di legittimazione e chiedendo Controparte_10 il rigetto della domanda in quanto infondata.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6363 pubblicata in data 20.6.2019, ha rilevato che la domanda di condanna del al pagamento della somma oggetto del decreto CP_6 ingiuntivo n. 111/2006 e del risarcimento del danno per il ritardato pagamento è coperta da giudicato;
ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, relativamente alle domande di compensazione del credito con i debiti tributari e di annullamento delle sanzioni irrogate dall'Agenzia dell'Entrate di Napoli per il ritardato pagamento delle somme oggetto delle cartelle esattoriali;
ha statuito che non sussiste la responsabilità dello Stato per i debiti contratti dagli enti locali in quanto, da un lato, questi non fanno parte dell'amministrazione statale e, dall'altro lato, le sentenze della CEDU non sono generalmente applicabili e quelle richiamate dall'attore non si attagliano al caso di specie;
conclusivamente, ha respinto le domande di n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, , Controparte_3 Controparte_4
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condannandolo alle spese di giudizio liquidate in “euro 5.500,00 per Parte_1 compenso oltre s.g., oltre IVA e CPA in favore di ciascuno dei convenuti” (così alla pagina 6 della sentenza impugnata).
2. Atto di citazione in appello, oggetto del contendere
Avverso la sentenza n. 6363/2019 del Tribunale di Napoli, con atto di citazione notificato allo Stato italiano in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, al all' e all' Controparte_6 Controparte_4 Controparte_1
(già . in data 19.7.2019 e depositato telematicamente
[...] CP_8 CP_10 in data 22.7.2019, ha proposto appello . Non risulta citata in giudizio Parte_1 in appello , convenuta in giudizio in primo grado e ivi Controparte_3 rimasta contumace;
tuttavia, si è comunque costituita Controparte_3 in appello con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (in data
19.11.2019).
Con il primo motivo, l'appellante ha rilevato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., sostenendo che il primo giudice non ha esposto compiutamente l'iter logico – giuridico a fondamento della propria decisione, ma si è limitato a mere affermazioni prive di argomentazioni.
Con il secondo motivo di appello, ha contestato la sentenza gravata per avere il primo giudice travisato la domanda relativa al mancato pagamento da parte del delle CP_6 somme di cui al decreto ingiuntivo n. 111/2006, non avendo colto che aveva un contenuto eminentemente risarcitorio, e, così, ritenuto precluso l'esame della stessa in quanto coperta da giudicato;
ha precisato che “la domanda, però, non era riferita alla conferma di una condanna oramai definitiva ovvero alla misura degli interessi, che, per quanto spiegato nella comparsa conclusionale, andava rivista ed adeguata, ma era riferita soprattutto all'accertamento dei danni che il comune di a causa CP_6 della mancata ottemperanza alla decisione del Giudice, non versando quanto dovuto,
e, soprattutto, non rilasciando la certificazione del debito, nonostante gli inviti rivoltigli, aveva determinato […] si chiedeva, infatti, l'accertamento dei comportamenti successivi e posti in essere dal comune di in violazioni di leggi non ancora CP_6 esistenti al momento della maturazione del credito” (cosi alla pagina 16 dell'atto di appello). Dunque, invocando la disciplina in materia di “compensazione dei crediti
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, , Controparte_3 Controparte_4
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vantati dai privati nei confronti della P.A. con i debiti erariali” (così alla pagina 16 dell'atto di appello) prevista dai D.L. n. 78/2010 e D.L. n. 66/2014, ha dedotto che il comune era tenuto a pagare o a certificare il suo credito per consentire la predetta compensazione.
Ha esposto che non avendo l'ente locale adempiuto, doveva essere condannato al risarcimento dei danni pari “all'incremento dei debiti […] verso e CP_8 [...]
”, queste ultime chiamate in giudizio soltanto per chiedere al la CP_3 CP_6 ripetizione delle somme (a titolo di debiti tributari) versate in eccedenza oppure per ottenere la condanna direttamente del al pagamento di quanto dovuto ai CP_6 menzionati enti, e concessionario di riscossore. Controparte_3
Con il terzo motivo di appello, ha lamentato l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna spiegata avverso lo Stato quale garante per i debiti degli enti locali. Ha evidenziato che l'ente locale è organizzato in modo simile all'amministrazione statale in quanto ente pubblico e che, seppure non gerarchicamente sottoposto a quest'ultima, è comunque tenuto a rispettare le direttive governative ed è soggetto al controllo da parte del governo;
inoltre, ha prospettato che la responsabilità dello Stato è prevista sia dalle sentenze della CEDU sia, in ogni caso, dalla normativa italiana.
Con il quarto motivo di appello, ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata in ordine alla giurisdizione della Commissione Tributaria con riferimento alla procedura di compensazione, insistendo per la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la compensazione è un istituto di diritto privato, relativo a debiti sorti in virtù di un contratto di natura privatistica stipulato dal comune in veste di soggetto privato.
Con il quinto motivo di appello, ha censurato la statuizione del giudice nuovamente in ordine alla sussistenza della giurisdizione della Commissione Tributaria, sostenendo che la propria pretesa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perchè non sono contestati né l'an né l'ammontare degli interessi di mora e delle sanzioni irrogate dall' , ma la domanda ha ad oggetto la condanna del a Controparte_3 CP_6 restituirgli quanto pagato all'ente tributario, a titolo di risarcimento del danno causato dalla sua condotta inadempiente.
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, , , CP_9 Controparte_3 Controparte_3
CP_4 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Con il sesto motivo di appello, ha lamentato la liquidazione delle spese di lite, rilevandone l'eccessività sia rispetto al valore della causa, sia rispetto all'attività effettivamente svolta in giudizio non essendosi tenuta attività istruttoria, sia rispetto alle parti coinvolte.
In particolare, ha dedotto l'erronea individuazione del valore della controversia, da farsi sull'importo di un danno di 10.000,00 euro, pari alle somme eccedenti che egli era stato costretto a pagare all' di ed all' di Controparte_3 CP_3 Controparte_1
. CP_3
Sotto altro profilo, ha censurato la condanna al pagamento delle spese in favore dell' non costituita e all' Controparte_3 Controparte_1
non qualificabili come controparte, ma come “meri spettatori” (cf pagina 22
[...] dell'atto di appello), atteso che nei loro confronti non era stata formulata nessuna domanda.
Su tali premesse l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza impugnata in quanto priva della necessaria motivazione;
2) dichiarare che il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 111 del 20.04.2006 non è di ostacolo alla richiesta di risarcimento di danni causati dal comportamento successivo tenuto dal che, non solo non ha pagato quanto dovuto, ma, soprattutto, non Controparte_6 ha certificato il credito vantato dall'appellante né ha accreditato quest'ultimo presso la piattaforma Nazionale dei Crediti Commerciali;
3) dichiarare che sussiste la giurisdizione del G.O. sia relativamente alla compensazione/cessione dei crediti sia per
l'attribuzione della responsabilità in ordine alle sanzioni applicate all'appellante dell' e dall' Controparte_3 Controparte_11
; 4) dichiarare che lo Stato italiano è solidalmente responsabile con il
[...] [...] relativamente al pagamento di quanto dovuto da quest'ultimo all'attuale CP_6 appellante sia per le motivazioni espresse nelle sentenze dalla C.E.D.U., sia per la normativa emessa in materia dallo stesso Stato italiano che prevede la garanzia del pagamento delle somme dovute dai comuni;
5) dichiarare che l' Controparte_4
è priva di legittimazione passiva in quanto mai evocata in giudizio e,
[...] conseguentemente, estrometterla dal giudizio di appello con retrodatazione dal quello
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, , , CP_9 Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
di primo grado, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite;
6) dichiarare che sia
l' sia l' Controparte_3 Controparte_11 non sono parti sostanziali del giudizio non essendo stata rivolta nei loro confronti alcuna domanda di condanna ed essendo stata richiesta la loro eventuale partecipazione al solo fine di essere edotte sulla decisione del Giudice in ordine alla compensazione/cessione dei crediti e sulla modifica del debitore principale;
7) dichiarare che il avrebbe dovuto versare all'istante le somme Controparte_6 inserite fra debiti fuori bilancio nell'anno 2000 e nell'anno 2010; 8) dichiarare, pertanto, dovuti dalla data di scadenza del pagamento previsto per i debiti fuori bilancio gli interessi nella misura stabilita dal decreto legislativo 231/02; 9) dichiarare che la responsabilità di tutte le somme che l'istante ha dovuto versare in aggiunta a quelle dovute all' , alla soc. ed altri enti pubblici è Controparte_3 CP_8 da attribuirsi al a causa del mancato pagamento e della mancata Controparte_6 certificazione del debito;
10) dichiarare che la responsabilità del pagamento del debito nei confronti dell'istante grava, in via solidale e diretta, sullo Stato Italiano, così come statuito sia dalla Corte Europe dei Diritti dell'uomo sia dalla normativa nazionale;
11) condannare, conseguentemente, il e lo Stato Italiano, in solido Controparte_6 fra loro, al pagamento, in favore dell'istante della somma di €11.000,00 a titolo di maggiori somme dovute per sanzioni e interessi moratori e di dilazioni pagate dall'appellante; 12) dichiarare che il comportamento omissivo del CP_6 ha causato all'istante oltre ai danni patrimoniali anche danni di natura non
[...] patrimoniale;
13) Dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare, per l'effetto, il
e lo Stato italiano, in solido fra loro, al risarcimento dei danni Controparte_6 patrimoniali subiti dall'esponente, oltre al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, nessuno escluso (danni all'immagine, danni fisici, danni morali) a causa della compromissione dei propri diritti e per il grave vulnus operato con il comportamento omissivo tenuto, da quantificarsi in via equitativa;
14) dichiarare il diritto dell'appellante a compensare, in base alla normativa vigente in materia, i propri debiti erariali con parte del credito vantato verso il 15) Controparte_6 condannare i convenuti ( e Stato Italiano), sempre in solido fra Controparte_6 loro e così come rappresentati, alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio;
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, , , CP_9 Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
16) dichiarare che le competenze di lite liquidate dal giudice di primo grado sono esorbitanti rispetto all'effettivo valore della causa, all'attività istruttoria espletata ed al risultato conseguito e , comunque, perché assegnate anche all' Controparte_3
, non costituita, ed all' entrambe
[...] Controparte_11 non qualificabili come controparti;
17) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
3. Difese dell'appellata e svolgimento del processo in appello
Con comparsa in data 4.11.2019 si è costituita in appello l' Controparte_1
, si sono altresì costituite, tutte con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale
[...] dello Stato di Napoli, l' , l' di Controparte_3 CP_3 Controparte_3
Napoli, la nonché con avvocato del libero foro il Controparte_5 di CP_6 CP_6
Fissata la comparizione per il 15.1.2020, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22.10.2022, poi più volte rinviata per il carico del ruolo.
In data 31.10.2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20 di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, tra il 10.11.2025 ed il 1.12.2025, da entrambe le parti, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In via preliminare, deve affrontarsi la questione relativa ai soggetti legittimati passivi in appello posta dall'appellante in questi termini:
“5) dichiarare che l' di Napoli è priva di legittimazione passiva in Controparte_3 quanto mai evocata in giudizio e, conseguentemente, estrometterla dal giudizio di appello con retrodatazione da quello di primo grado, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite;
6) dichiarare che sia l' sia l' Controparte_3 Controparte_11
non sono parti sostanziali del giudizio non essendo stata rivolta
[...] nei loro confronti alcuna domanda di condanna ed essendo stata richiesta la loro
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 9 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, , Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
eventuale partecipazione al solo fine di essere edotte sulla decisione del Giudice in ordine alla compensazione/cessione dei crediti e sulla modifica del debitore principale
4.1. In primo grado i soggetti convenuti in giudizio, oltre al ed Controparte_6 allo , erano ed , citati CP_12 Controparte_13 Controparte_3 quali controparti nell'atto introduttivo e destinatari della notifica.
Tuttavia, pur in difetto sia di citazione che di notifica della stessa, si è costituita in primo grado con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_4
Distrettuale dello Stato di Napoli, unitamente alla , con Controparte_5 un'unica memoria per entrambe;
detta è da ritenersi non Controparte_4 legittimata in difetto di citazione e di domanda nei suoi confronti.
4.2. Si è altresì costituita in primo grado quale concessionario della riscossione mentre è rimasta contumace in primo grado Controparte_10
, citata con ogni evidenza quale ente impositore. Controparte_3
Ciò posto, osserva la Corte che è infondata la richiesta dell'appellante di dichiarare che sia l' sia l' Controparte_3 Controparte_11
non sono parti sostanziali del giudizio non essendo stata rivolta nei loro CP_3 confronti alcuna domanda di condanna. Smentisce l'assunto difensivo il rilievo che la loro costituzione in giudizio è stata determinata dall'iniziativa dell'attore stesso, che in primo grado ha rivolto nei loro confronti la citazione, notificandola, e che ha nel merito formulato domanda di compensazione che riguardava non meglio precisati debiti verso
. Infatti, aveva specificato, a pagina 3 dell'atto Controparte_3 CP_3 Pt_1 introduttivo di primo grado, che egli in data 25 marzo 2015 aveva rivolto istanza sia all' di , sia al concessionario per la riscossione Controparte_3 CP_3 CP_13
(oggi ), per conseguire la compensazione dei
[...] Controparte_1 debiti verso i predetti enti con il credito vantato verso il Controparte_6
Il litisconsorzio instaurato su iniziativa dell'attore dinanzi al tribunale e le domande spiegate non lasciano dubbio alcuno sulla loro legittimazione passiva, rispettivamente quale ente impositore-creditore e quale agente di riscossione, sia in primo grado che in appello.
5. Nel merito, l'appello merita di essere respinto per le ragioni che seguono, che in parte integrano e modificano le motivazioni della sentenza di primo grado.
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 10 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, , Controparte_3 Controparte_3 di Napoli, CP_3 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
5.1. Il primo motivo è infondato.
Non è ravvisabile vizio di nullità della sentenza perché la motivazione, seppur sintetica e a tratti lacunosa, dunque in alcuni punti insufficiente, non è né assente né contraddittoria, consentendo di individuare la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata.
La carenza di motivazione che in alcuni punti si riscontra, è vizio di merito emendabile, mediante l'integrazione della stessa, con particolare riferimento alla corretta individuazione dei soggetti legittimati passivi, inoltre alla questione del difetto di giurisdizione, come di seguito specificato.
5.2. Il secondo motivo di appello riguardante il punto di decisione sulla domanda risarcitoria è infondato.
La Corte rileva che effettivamente la domanda di condanna al pagamento e quella di risarcimento che hanno come destinatario il devono essere Controparte_6 tenute distinte.
La prima è con ogni evidenza coperta dal giudicato, per la pronuncia del decreto ingiuntivo e della successiva sentenza emessa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto i compensi reclamati dall'appellante verso il CP_6
la seconda, invece, non è coperta dal giudicato.
[...] intende ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempienza Pt_1 contrattuale del resistente. CP_6
Le domande, riportate nelle conclusioni del proprio atto introduttivo di primo grado ai nn. da 1 a 4 e riproposte in appello ai nn. 7 e 8 delle conclusioni dell'atto di citazione in appello (come integralmente sopra riportate), con le quali ha chiesto Parte_1 di accertare e di dichiarare dovuta in proprio favore la somma riportata dal decreto ingiuntivo n. 111/2006 del Tribunale di Santa IA Capua Vetere, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002 sono inammissibili per difetto di interesse ad agire, atteso che l'accertamento della sussistenza di tale credito costituisce già oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 111/2006; per esse il ricorrente appellante ha ottenuto una pronuncia di merito, un'ulteriore pronuncia violerebbe il principio del divieto di ne bis in idem.
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 11 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, , , CP_9 Controparte_3 Controparte_3
CP_4 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Per completezza, si precisa che, sebbene nessuna parte abbia depositato in giudizio il provvedimento monitorio e la sentenza n. 337/2008 del Tribunale di Santa IA Capua
Vetere di rigetto dell'opposizione (di cui non viene data prova nemmeno dell'“asserito passaggio in giudicato), non vi è alcuna contestazione in merito all'esistenza degli stessi e, quindi, all'accertamento del credito in essi contenuto.
5.2.1. La diversa domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, causati dall'omesso pagamento e dall'omessa certificazione del proprio credito da parte del
(riportata ai nn. 4, 6, 7 e 8 delle conclusioni dell'atto di citazione Controparte_6 in primo grado e riproposta nell'odierno grado di giudizio) è inammissibile e, comunque, infondata nel merito, in quanto palesemente generica, indimostrata e carente dei requisiti minimi di allegazione.
La domanda si caratterizza per una totale carenza nell'allegazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, impedendo di fatto ai convenuti l'esercizio del proprio diritto di difesa ed al giudice di delimitare correttamente il thema decidendum ed esaminarne la fondatezza.
In particolare, quanto al lamentato pregiudizio patrimoniale, individuato nell'impotenza finanziaria, causato dal mancato pagamento da parte del comune, l'allegazione sul punto è carente e contraddittoria, non avendo l'appellante in primo grado né dedotto, né provato, la consistenza complessiva del proprio patrimonio al fine di dimostrarne l'incapienza.
Non ha nemmeno dimostrato che l'unica fonte di reddito fosse proprio l'incarico professionale ricevuto dal Comune, elemento necessario a comprovare l'assoluta impotenza finanziaria.
Quanto poi alle conseguenze della asserita impossidenza, l'appellante si è riferito genericamente all'impossibilità di far fronte tempestivamente ora ad un debito tributario, ora a un debito verso la CA EN, ora ad un debito verso altri enti pubblici;
ha altresì sostenuto di essere stato costretto a chiedere una dilazione di pagamento di alcune cartelle esattoriali indicate nell'atto di citazione in primo grado, senza tuttavia, né allegare il contenuto e le condizioni della dilazione, nè depositare in giudizio l'istanza di dilazione e le cartelle che ne sarebbero oggetto (avendone n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 12 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, , Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
depositate soltanto due citate nella propria memoria n. 2 di cui all'art.183, co. VI,
c.p.c.).
Parimenti, l'istanza di risarcimento per le sanzioni e gli interessi dovuti a causa del ritardo nei pagamenti è formulata in termini generalissimi e generici (“somme addebitate all'istante a titolo di sanzioni, di mora e di interessi sulle somme che non ha potuto pagare all' , alla , alla CA EN e Controparte_3 Controparte_13 agli altri enti pubblici” così alla pagina 6 dell'atto di citazione in primo grado). Invero, non è specificato – né provato - a quali debiti le maggior somme dovute a titolo di sanzioni, mora e interessi si riferiscano (tributari, previdenziali…), nè quale sia precisamente l'entità di tali maggior somme. L'appellante ha omesso altresì di provare il pagamento effettivo delle suddette somme.
La domanda si rileva infondata anche in ragione dell'assoluta mancanza di prova in merito al nesso di causalità tra l'asserito inadempimento del (il mancato CP_6 pagamento) ed il danno lamentato (l'impotenza finanziaria e le sanzioni subite). In altri termini, non ha dimostrato che, esclusivamente a causa del mancato Parte_1 pagamento del non è stato in grado di adempiere regolarmente alle proprie CP_6 obbligazioni.
Infine, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, asseritamente provocato da ansia e preoccupazione, si risolve in una mera clausola di stile, totalmente priva di allegazione, tanto da non superare il vaglio di ammissibilità.
5.3. Il terzo motivo, con cui l'appellante lamenta l'errore della sentenza nella parte in cui respinge la domanda di condanna avverso lo Stato quale garante per i debiti degli enti locali e prospetta che la responsabilità dello Stato è prevista sia dalle sentenze della
CEDU sia da norme interne, è inammissibile.
Infatti, l'appellante non censura specificamente le motivazioni addotte dal primo giudice a fondamento della propria decisione di rigetto, che cioè, le sentenze della Corte
CEDU non sono generalmente applicabili e che quelle richiamate dall'attore attengono ad una diversa fattispecie rispetto a quella oggetto del giudizio. Né deduce per quali ragioni le decisioni della Corte CEDU citate avrebbero potuto regolare anche la propria pretesa.
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 13 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, , , CP_9 Controparte_3 Controparte_3 di Napoli, Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Per altro verso il motivo è infondato, nella parte in cui invoca la normativa interna, l'art. 37 del d.l. 66 del 2014, atteso che la norma citata attiene a crediti certificati ed è inoperante nella fattispecie in esame.
5.4. Il quarto ed il quinto motivo di appello, relativi alla dedotta compensazione tra crediti e debiti verso il e verso gli altri enti convenuti in giudizio, si esaminano CP_6 congiuntamente stante la loro connessione.
In primo luogo, premesso che la giurisdizione si determina in base alla prospettazione,
l'attore, come già esposto, ha omesso di allegare e provare in modo preciso gli elementi costitutivi essenziali della sua pretesa risarcitoria, per pagamento maggiorato di interessi e sanzioni verso , non indicando nemmeno la natura dei debiti che Controparte_3 avrebbe verso di o verso non meglio precisati altri enti Controparte_3 CP_3 pubblici. Tale approssimazione nell'allegazione della propria pretesa preclude l'individuazione di una sfera di giurisdizione del giudice tributario, non essendo dedotto in modo chiaro che vi sia un complesso di debiti tutti di natura tributaria di cui si chiede la compensazione (si ribadisce che non sono state nemmeno depositate tutte le cartelle che si assumono pagate con la maggiorazione di interessi e sanzioni).
Sul punto la Corte si riporta a consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto, rileva il petitum sostanziale. Questo va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (indicativamente, Cass. Sez. U. n. 22486/2024, Cass. Sez.U.
n.15911/2024; Cass. Sez. U. n. 19966/2023; Cass. Sez. U. n. 9771/2020; Cass. Sez. U n.
23600/2020, tra molte): pertanto, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti e dalla fondatezza del diritto fatto valere, che attengono al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione” (Cass. SS.UU. n. 1625/2025).
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 14 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, , Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Vale anche precisare che in primo grado i capi di domanda che coinvolgevano presunti debiti tributari erano volte ad ottenere o la compensazione degli stessi con il credito vantato verso il oppure che lo Stato italiano ne fosse dichiarato responsabile;
CP_6 non c'è, nelle conclusioni in primo grado, domanda volta a conseguire l'annullamento dei debiti o sanzioni irrogate da quale ente impositore. Controparte_3
Ciò posto, dovendo valutare la domanda relativa alla compensazione in quanto rientrante, in difetto di precisa allegazione, nella giurisdizione del giudice ordinario, la stessa si palesa infondata in quanto generica, proprio per il più volte rilevato deficit di indicazione dei singoli debiti verso . Controparte_3
Ciò, anche a tacer del fatto che la compensazione può invocarsi normalmente solo tra posizioni di debito e credito che intercorrono tra le stesse parti.
5.5. Con il sesto motivo di appello, ha criticato la liquidazione delle Parte_1 spese di lite effettuata dal primo giudice, rilevandone sia l'eccessività rispetto al valore della causa e all'attività effettivamente svolta in giudizio, priva di istruttoria, sia l'incongruenza rispetto alle parti in causa.
In particolare, ha dedotto l'erronea individuazione del valore della controversia, da far coincidere, secondo la prospettazione dell'appello, nell'importo di 10.000,00 euro, cioè le somme eccedenti pagate all' di ed all' Controparte_3 CP_3 [...]
di ; sotto altro profilo, ha censurato la condanna al pagamento delle CP_1 CP_3 spese in favore dell' non costituita e all' Controparte_3 [...]
non qualificabili come controparti, ma come “meri Controparte_11 spettatori”, atteso che nei loro confronti non era stata formulata nessuna domanda.
5.5.1. Riguardo alle parti in causa, è infondato il motivo secondo cui i due enti
[...]
ed all' (n.b. in primo grado era citata Controparte_3 Controparte_1
non siano legittimati passivi del giudizio, mentre Controparte_10 effettivamente non è legittimata passiva di Napoli, per quanto Controparte_3 esposto nel primo punto della presente motivazione a cui si rinvia (cf punto 4.).
5.5.2. Deriva, tuttavia, dalla parziale riforma della sentenza di primo grado sotto il profilo della giurisdizione, spettante su tutte le domande al giudice ordinario, nonché dal ritenuto difetto di legittimazione passiva di che va Controparte_4 riformulata la liquidazione delle spese.
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 15 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, , Controparte_3 Controparte_3 di Napoli, CP_3 Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
5.5.3. Va esplicitato il valore della controversia, mancante nella pronuncia impugnata, che è indeterminabile di media complessità, se si considera che risulta indeterminabile sia la domanda risarcitoria sia quella di compensazione come formulate in primo grado;
né muta la valutazione la precisazione fatta in appello che il danno ammonti ad euro
10.000,00, difesa che rappresenta una modifica tardiva della domanda, non consentita in appello, dunque inefficace ai fini perseguiti dall'appellante. Si tratta di una difesa infondata oltre che tardiva, in quanto contraddetta dall'ammissione che in primo grado era stata chiesta la liquidazione a titolo di danno non patrimoniale di una “somma ipotetica maggiore di quella probabilmente liquidabile” (così a pagina 21 dell'appello).
5.5.4. Va poi smentito l'assunto dell'appellante che non vi sia stata istruttoria in primo grado, se si considera che costituisce attività istruttoria ex art. 4 comma 5, lettera c) della T.F. anche la redazione di “memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande”, le quali sono state effettivamente depositate (cf memorie ex art. 183
c.p.c.) in tribunale.
Va qui soltanto precisato che per il valore della controversia, indeterminabile di media complessità, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
applicando parametri appena di poco superiori a quelli minimi le spese a CP_4 carico di e da pagare in favore di Parte_1 Controparte_6 [...]
(già , Controparte_1 Controparte_10 [...]
(per ognuno dei suddetti enti convenuti) sono pari ad euro Controparte_5
5.500,00 per onorario, di cui:
- per fase di studio € 1.064,00,
- per fase introduttiva € 727,00,
- per fase istruttoria € 1.869,00,
- per fase decisoria € 1.890,00, oltre accessori di legge.
Si compensano le spese verso atteso che l'attore nulla ha Controparte_4 dedotto a riguardo in primo grado, né ha dovuto svolgere difese specifiche contro considerato che si era Controparte_4 Controparte_4 costituita con la stessa comparsa di costituzione della , con il Controparte_5 patrocinio dell'Avvocatura di Stato.
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 16 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, , , CP_9 Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
In conclusione, la sentenza di primo grado è riformata solo nella parte relativa ai soggetti legittimati passivi e nella parte in cui declina la giurisdizione, parte che investe domande che vanno dichiarate infondate per le motivazioni sopra esposte, infine nella parte delle spese come appena illustrato;
nella residua parte, sia pur con la diversa motivazione qui esposta, la sentenza è confermata.
5. Le spese di lite in appello
5.1. Segue la soccombenza il governo delle spese della presente fase, con la condanna dell'appellante al pagamento, in favore del dell' Controparte_6 [...]
, dell' , dello , in Controparte_1 Controparte_3 CP_9 persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., delle spese di lite, quantificate secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di media complessità, nei seguenti importi:
- per fase di studio € 1.260,00,
- per fase introduttiva € 840,00,
- per fase decisoria € 2.150,00, dunque, per le sole fasi effettivamente tenute, con esclusione della fase istruttoria, non svolta. Si precisa che l'onorario è unico per l' Controparte_14
, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, unica essendo la difesa
[...] tecnica, senza aumenti per la pluralità di parti non essendovene i presupposti.
Si compensano le spese del presente grado tra l'appellante e Controparte_4
citata in appello da ma costituita in primo grado a
[...] Parte_1 prescindere da una formale citazione, per sua iniziativa, senza essere legittimata passiva.
5.2. Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti del dell' Parte_1 Controparte_6 Controparte_3
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 17 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, , , CP_9 Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
di Napoli, dell' dell' Controparte_3 Controparte_1
, dello Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri
[...]
p.t., avverso la sentenza n. 6363/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 20.6.2019, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande, e, per quelle non esaminate in primo grado in conseguenza della declaratoria del difetto di giurisdizione, dichiara la loro infondatezza nel merito;
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Napoli;
Controparte_3
3) condanna al pagamento, delle spese di lite del doppio grado che Parte_1 liquida, per la fase dinanzi al tribunale: in favore del in euro 5.500,00, Controparte_6 in favore dell' in euro 5.500,00, Controparte_1 in favore dello Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., in complessivi € 5.500,00; per la presente fase: in favore del in euro 4.250,00, Controparte_6 in favore dell' in euro 4.250,00, Controparte_1 in favore dell' , in persona del Controparte_15
Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., in complessivi € 4.250,00; oltre, su tutti i compensi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva,
e CPA, se dovuti;
compensa le spese del doppio grado verso l di Napoli;
Controparte_3
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
n. 3483/2019 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 18 Francesco Cundari/Comune di Maddaloni, Stato italiano, di , Controparte_3 CP_3 Controparte_3 di Napoli, Controparte_1