Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ED TA HE de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1025 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
Par
( P. IVA ) Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Domenico Bianchi e Manuela Bianchi che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA NONCHE'
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo Manciocchi che la rappresenta e difende per mandato in atti.
INTERVENUTA IN APPELLO
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Latina n. 3114/2019 resa nel procedimento 160/2017 – opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari –
1
Con decreto 2258/2016 il Tribunale di Latina ingiungeva a Vi. di pagare a Parte_2 [...]
€ 46.343,69 quale residuo dovuto per il finanziamento Controparte_1 chirografario 345550 contratto l'undici agosto 2009 da altra società - V.M. s.r.l.- cancellata dal registro delle imprese il ventitré dicembre 2015 e dichiarata fallita nel 2016.
Il diciannove novembre 2014 peraltro era intervenuta una scissione non proporzionale con Pa trasferimento a del compendio immobiliare per cui, secondo l'istituto di credito, Parte_2 la società beneficiaria era tenuta in solido con V.M. s.r.l. al pagamento dell'importo relativo al finanziamento ex art. 2506 quater c.c..
L'ingiunta proponeva opposizione, esponeva che il creditore non aveva diritto a percepire quanto richiesto in quanto : a) non si era opposto alla scissione;
b) il valore del patrimonio netto trasferito, costituente il limite della garanzia, era di € 85.736,00 già interamente esaurito con il pagamento di altro creditore, , cui era stato erogato l'importo Parte_3 di € 85.000,00 il tre gennaio 2017; c) non era stata effettuata la preventiva escussione di
V.M. s.r.l..
L'opposta si costituiva, affermava la genericità delle allegazioni di controparte, sosteneva che la garanzia patrimoniale non era data dal valore dei beni come stimato all'atto della scissione ma dal reale valore del patrimonio;
affermava che questo fosse in realtà ben maggiore in quanto si trattava di un locale commerciale di mq 1656 mq e pertinenze nonché un terreno di mq 2497 e un altro locale commerciale di mq 710 oltre alla corte situati in una zona industriale di Latina con un valore non inferiore a € 447,00/mq.
Con ordinanza del ventuno luglio 2017 era concessa la provvisoria esecutività del decreto.
Con sentenza 3114/2019 il Tribunale respingeva l'opposizione e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.
VI proponeva appello e concludeva chiedendo : “Riformare la sentenza n. 3114/19 Parte_2 del Tribunale di Latina ed in accoglimento del presente appello, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2258/2016 del Tribunale di Latina;
rigettare comunque ogni pretesa economica di nei confronti dell'odierna appellante, dichiarando l'inesistenza del CP_4 credito e/o l'inesigibilità di esso nei confronti d di spese ed onorari di lite del Controparte_5 doppio grado di giudizio in favore dei sottoscritti difensori antistatari”. non si costituiva. Controparte_1
2 Interveniva in qualità di cessionaria del credito e concludeva Controparte_2 chiedendo: “in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342
e 348 bis c.p.c.; 2) nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Latina n.3114/2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
La Corte all'esito dell'udienza del tre febbraio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro dicembre 2024, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_1 cui l'appello è stato ritualmente notificato e che non si è costituita.
Primo motivo
“Erroneità della sentenza per violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova. Mancata prova del credito azionato”.
L'appellante sostiene che il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto “L'azione monitoria adeguatamente documentata con riferimento al titolo ed incontestata con riferimento al quantum “
Si afferma che il credito sarebbe stato contestato nell'an oltre che nel quantum, richiamando alcune espressioni in tal senso utilizzate nell'atto di opposizione e negli altri scritti difensivi.
Si afferma poi che la documentazione prodotta sarebbe stata insufficiente a dimostrare l'esistenza del credito in quanto il contratto non è stato sottoscritto dall'istituto di credito e comunque la certificazione ex art. 50 TUB sarebbe insufficiente ai fini della quantificazione del residuo.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, essendo l'opponente convenuto in senso sostanziale comunque, ex art. 167
c.p.c. ha l'onere di prendere posizione specificamente sulla domanda di controparte, cosa che nel caso di specie non è avvenuta essendosi limitato ad affermare “Tale pretesa creditoria, distinta al n. 3455500, comunque contestata, …”, “Il decreto è tuttavia meritevole di annullamento in quanto il contestato credito è comunque inesigibile …” e nelle conclusioni a chiedere di “revocare il decreto ingiuntivo per inesistenza … del credito”.
3 Anche poi a voler ritenere il contrario comunque l'opposta, parte attrice, ha adempiuto il suo obbligo depositando il contratto fonte del debito e affermandone l'inadempimento parziale.
Spetta invece all'opponente dimostrare l'adempimento o l'inesigibilità della somma per altre cause, cosa che nel caso di specie non è avvenuto.
Per quanto riguarda poi la mancata sottoscrizione del contratto, come ritenuto condivisibilmente dalla costante giurisprudenza della Cassazione ( da ultimo Ord. 6 n. 2666 del 2022 ) “La produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'ha sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della sottoscrizione e pertanto perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, ma solo in relazione all'intenzione di avvalersi del relativo contenuto negoziale”.
In tale contesto il fatto che Vi.Ma. s.r.l. sia terza rispetto alla titolare originaria del finanziamento non rileva poiché la norma è posta a tutela della parte che intende avvalersi della scrittura che nel caso di specie è appunto l'istituto bancario.
Atteso quanto detto l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio con la produzione del contratto di finanziamento ( sottoscritto, rileva ad abundantiam la Corte, dalla stessa amministratrice dell'appellante in quanto coamministratrice della società originaria contraente ).
Secondo motivo
“Violazione di legge, con riferimento alla mancata applicazione alla fattispecie del precetto di cui all'art. 2506 quater IV co. c.c., difetto di prova sul valore del bene assegnato”
Si sostiene in particolare : a) il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il debito verso , adempiuto il tre gennaio 2017 per € 85.000,00 ( sulla base di un Parte_3 assegno insoluto e di un accordo del due gennaio 2017 in sede di negoziazione assistita ), Contr non era stato contestato da e che parimenti non era stato contestato l'intervenuto pagamento;
b) erroneamente il Tribunale avrebbe dato rilievo al fatto che il decreto Contr ingiuntivo di era stato notificato un mese prima del pagamento a mentre Parte_3 al contrario l'art. 2506 quater c.c. non detta alcun criterio di prevalenza;
c) comunque il
Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che “il debito verso il era assistito da Pt_3 titolo esecutivo (l'assegno insoluto) già precedentemente alla negoziazione assistita, mentre
4 il credito d era una mera pretesa portata su di un decreto neanche provvisoriamente CP_4
Pa esecutivo e, nel merito, contestato d MA…” d) sarebbero sfornite di prova le asserzioni di controparte relative all'effettivo valore del patrimonio netto, asseritamente di molto superiore rispetto al valore di scissione in quanto il cespite non aveva avuto destinazione commerciale ma era stato utilizzato solo come serra;
e) l'onere della prova del diverso valore gravava sull'appellata e non era stato adempiuto.
Il motivo è infondato.
Il debito riguarda la società scissa che dal trentuno dicembre 2015 è stata cancellata dal registro delle imprese ( con un bilancio di liquidazione negativo ) ed è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Latina 107/2016 su istanza proprio di Controparte_1 del ventisette ottobre 2016 ( antecedente il ricorso per decreto ingiuntivo
[...] opposto in questa sede ) anche in forza del credito oggetto della presente vertenza ( come indicato nella sentenza di fallimento prodotta in atti ). Par La società risponde quindi nei limiti dell'effettivo patrimonio netto. Parte_2
Come a tale proposito condivisibilmente affermato da Cass. 36690/2021 in motivazione : “in caso di scissione, la responsabilità per i debiti della società scissa (che la società "cui fanno carico", che ne risponde per l'intero, non abbia provveduto a soddisfare), in forza degli artt.
2506-bis, comma 2°, e 2506-quater, comma 3°, c.c., si estende, in via solidale (…. sussidiaria), a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali, tuttavia, risponde, "nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto".
La prova della sussistenza, in concreto, di tale limite (che, pertanto, costituisce un'eccezione rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti: Cass. n. 15088 del 2001) e della sua esatta misura (vale a dire la quota di loro spettanza di "quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori"- Cass. n. 4455 del 2016, in motiv.), quale fatto impeditivo, in tutto o in parte, di tale obbligazione (che, altrimenti, in quanto solidale, si estenderebbe all'intera prestazione non eseguita), grava, a norma dell'art. 2697, comma 2°, c.c., su ciascuna delle società beneficiarie, anche in ragione della vicinanza delle stesse all'oggetto della relativa dimostrazione”.
Ebbene nel caso di specie a fronte delle compiute argomentazioni dell'istituto di credito volte a confutare la stima effettuata in sede di scissione e, rileva il Collegio, basate anche su
5 elementi di pronta evidenza quale le caratteristiche dei cespiti e la posizione degli stessi,
l'appellante si è limitata ad opporre la relazione di stima adottata in sede di scissione o meglio una valutazione contabile ove il professionista si limita a richiamare una perizia basata su valori prudenziali attestati espressamente ai minimi e che non è stata prodotta;
rileva la Corte come anche nell'atto di scissione due dei cespiti sono indicati come “locale commerciale “ uno di 1.656 mq e uno di 710 mq oltre pertinenze in Latina - Via Bassianese per cui la stima OMI prodotta dall'istituto di credito attribuisce valori ben maggiori.
Terzo motivo
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la mancata preventiva escussione del patrimonio della società scissa cui era in carico il debito.
Il motivo è infondato.
Come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, alla luce della condivisibile Cass.
4455/2016 non vi è alcun obbligo di escutere preventivamente il debitore principale poiché alcuna norma lo prevede ed anzi si tratta di responsabilità solidale.
Si tratta peraltro di un beneficium ordinis per cui il creditore deve prima chiedere l'adempimento al debitore principale ( in questo caso la società scissa ) e poi chiederlo alla condebitrice.
Ebbene nel caso di specie, al contrario di quanto affermato dall'appellante, vi è la prova del rispetto di detto principio in quanto è stato in concreto tutelato l'interesse ad esso sotteso che è quello di far sì che non venga indotta al pagamento una società non titolare del debito senza che ciò sia necessario.
In primo luogo infatti la società risultava cancellata dal registro delle imprese con bilancio in perdita per cui comunque il creditore non avrebbe potuto utilmente ottenere alcunchè; non vi è alcun beneficium ordinis laddove è conclamata l'inutilità della richiesta alla società scissa.
In secondo luogo lo stesso creditore ha proposto istanza di fallimento della società scissa, prima del ricorso monitorio contro la beneficiaria, anche sulla base dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento delle rate del mutuo chirografario oggetto della presente causa elemento che parimenti integra, anche se indirettamente, il presupposto indicato dalla
Cassazione.
6 La sentenza deve quindi essere confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di Controparte_1
respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
[...]
Condanna l'appellante a pagare a le spese del presente grado liquidate Controparte_6 in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma camera di consiglio del diciassette marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ED TA HE de Courtelary
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