Sentenza 5 luglio 2007
Massime • 2
Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità dell'appello, abbia proceduto comunque all'esame del merito della domanda azionata, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare in sede di legittimità la motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata.
L'impugnazione é validamente notificata al procuratore costituito di una società estintasi per incorporazione dopo il deposito della sentenza impugnata se, come nella specie, l'istante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della persona giuridica mediante notifica o dichiarazione del procuratore all'udienza, senza che in contrario possa invocarsi la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione, a norma dell'art. 2193 cod. civ., non operando tale principio in campo processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2007, n. 15234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15234 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2007 |
Testo completo
15224/2007 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Nolifics intrigues. SEZIONE TERZA CIVILE a Soe, shiute for corprotique Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12743/03 FIDUCCIA - Presidente Dott. Gaetano Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Cron.
1.15234 Dott. Donato CALABRESE Consigliere 4106 Rep. Dott. Raffaella LANZILLO Rel. Consigliere Ud.30/05/07 Dott. Paolo D'AMICO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N T ENZ A contributo sul ricorso proposto da: unificato RI RO, RI IS, RI TI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIRSO 49, presso lo studio LLavvocato PATRIZIA MAZZAROPPI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE SORCINELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
POPOLARE VENETA SCARL PER AZIONI, in BANCA ANTONIANA persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa Paola Finotti dirigente, 8incorporante la BANCA NAZIONALE 2007 DELL'AGRICOLTURA S.p.A.), elettivamente domiciliato in 1051 ROMA VIA MARCO ATTILIO 15, presso lo studio 1 . . LLavvocato GIUSEPPE SPINELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PROIETTO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 501/02 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 26/04/02 e depositata il 07/10/02;rg. 649/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/07 dal Consigliere Dott. Raffaella LANZILLO;
udito l'Avvocato Giuseppe Spinelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 22.3.1991 la NC LE LLAG (BNA) ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Pesaro SA AR e i due figli di lui, DE e TI AR, questi ultimi nella loro qualità di soci e amministratori della s.n.c. Società lavanderia AT, per sentir dichiarare la simulazione assoluta, od in subordine l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ., del contratto 31.7.1989 con cui AR SA aveva ceduto alla suddetta s.n.c. l'azienda oggetto LLattività sociale. 2 I convenuti hanno resistito alla domanda, afferman- do la validità e l'efficacia del contratto di cessione di azienda e dichiarando di avere ignorato le condizio- ni patrimoniali del cedente. Con sentenza 30 giugno 2000 n. 754 il Tribunale di Pesaro, in accoglimento LLazione revocatoria, ha di- chiarato inefficace nei confronti della NC il con- tratto di cessione di azienda. La sentenza è stata impugnata con distinti atti di appello da SA AR e da DE e AT AR, i quali hanno ribadito che il cedente non aveva alcun credito nei confronti della NC, alla data della ces- sione, e che comunque non era stata dimostrata la mala fede degli acquirenti, né la dolosa preordinazione LLatto allo scopo di frodare i creditori. Nel giudizio si è costituita la NC AN Po- polare VE (BAPV), che aveva incorporato la BNA, ec- cependo l'inammissibilità LLappello e chiedendone comunque il rigetto. Con sentenza 26 aprile 7 ottobre 2002 n. 501 la Corte di appello di Ancona ha dichiarato nulli gli atti essere stati gli stessi notificati a di appello, per soggetto non più esistente, cioè alla BNA, successiva- mente alla data della sua incorporazione nella BAPV. Ha comunque proceduto all'esame del merito della 3 causa, dichiarando infondati entrambi gli appelli e confermando la sentenza di primo grado, con la condanna degli appellanti alle spese del grado. Con atto notificato il 5 maggio 2003 SA, DE e AT AR hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza di appello, notificata a SA AR il 6 marzo 2003, per tre motivi, a cui ha opposto resi- stenza la BAPV con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo i sig.ri AR lamentano la violazione degli art. 163, 164 e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto che l'atto di citazione per il giudizio di secondo gra- do fosse affetto da nullità per inesistenza del desti- natario, essendo stato notificato alla società incorpo- rata successivamente alla fusione. Affermano i ricorrenti che in data 11, 12 e 14 set- tembre 2000 P quindi in parte successivamente alla fu- sione, avvenuta in data 11.9.2000 la BNA, tramite il suo procuratore costituito, ha notificato agli stessi ricorrenti la sentenza di primo grado, a proprio nome e senza affatto menzionare l'intervenuta fusione. notizia Essi pertanto, non avendo ricevuto verificatasi dopo il deposito LLincorporazione, della sentenza impugnata, hanno a ragione fatto affida- 4 - - mento sulla permanenza della situazione preesistente. Né può farsi valere sul piano processuale la presunzio- ne di conoscenza di cui all'art. 2193 cod. civ. In ogni caso, la NC AN Popolare VE, cioè il soggetto subentrato per incorporazione alla parte, si è ritualmente costituita nel giudizio di ap- pello, sanando ex tunc l'ipotetica nullità, ai sensi comma, e 164, 3° comma, cod. proc.degli art. 156, 3° civ. Il motivo è fondato. E' pacifico in causa che l'estinzione della persona giuridica a cui è stata notificata l'impugnazione si è verificata dopo la chiusura della discussione della causa in primo grado e addirittura dopo la pubblica- - zione della sentenza impugnata donde l'ininfluenza LLevento interruttivo sul processo in corso, come disposto dall'art. 300 cod. proc. civ. E' altresì pacifico e non contestato che i Taurini non ebbero a ricevere alcuna notizia LLavvenuta in- corporazione, mediante la notificazione della sentenza di primo grado o altrimenti;
è stato anzi loro comuni - cato implicitamente il contrario, in quanto la sentenza di primo grado è stata loro notificata su istanza della stessa società incorporata, anche in data successiva all'incorporazione. 5 ----- - Questa Corte ha più volte avuto occasione di preci- sare che l'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società estintasi per in- corporazione dopo il deposito della sentenza impugnata, se (come nella specie) l'istante non abbia avuto noti- zia LLevento modificatore della capacità della per- sona giuridica, mediante notifica о dichiarazione del procuratore all'udienza. Né può essere invocata in contrario la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione nel registro delle impre- se, a norma LLart. 2193 cod. civ., perché tale prin- cipio non opera in campo processuale (Cass. civ., Sez. III, 30 marzo 2001 n. 4741; Cass. civ., Sez. III, 20 12210; Cass. civ., Sez. III, 7 novembre agosto 2003 n. 16754; Cass. civ., Sez. III, 23 settembre 2004 2003 n. n. 19132, nonché, a contrario, Cass. civ. Sez. un. 11 marzo 1992 n. 366, che ha affermato il principio oppo- sto, in un caso in cui era stata comunicata l'avvenuta incorporazione, tramite la richiesta di notifica della sentenza impugnata). La sentenza della Corte di appello di Ancona è in- corsa, quindi, nelle denunciate violazioni di legge, nella parte in cui ha ritenuto nullo l'atto di citazio- ne in appello e passata in giudicato la sentenza di 6 ра primo grado. Considerato quanto sopra, il secondo e il terzo mo- tivo di ricorso sono da considerare assorbiti, in quan- to la Corte di appello, avendo ritenuto l'appello inam- avrebbe potuto procedere all'esame missibile, non del merito della causa, che è rimasto impregiudicato e su cui dovrà pronunciare il giudice di rinvio. (Nel senso che la pronuncia di inammissibilità della domanda com- porta la carenza del potere di esaminare la causa nel merito, sicché la relativa decisione, eventualmente re- sa dal giudice in aggiunta alla dichiarazione di inam- missibilità, è da ritenere improduttiva di effetti giu- ridici, donde anche il venir meno LLinteresse della parte ad impugnare, Cass, civ. 8 ottobre 1998 n. 9973; Cass. Civ. Cass. Civ. 16 settembre 1993 n. 9555; Sez. Un. 14 marzo 1990 n. 2078, orientamento di recente ribadito dalle Sezioni Unite, a fronte di talune deci- sioni discordanti).
P.Q.M.
La Corte di cassazione, accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti il secondo e il terzo moti- vo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, la quale deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. 7 Così deciso in Roma, il Il Consigliere rel.P uther IL CANCELLIERE CI .ssa Maria Alella 30 maggio 2007. Spartans Fiducin Il Presidente Depositata in Cancelleria. 5 LUG. 2007 EHRE C1 ria Aiello 8 -- -