Ordinanza collegiale 27 dicembre 2017
Decreto cautelare 22 gennaio 2018
Decreto cautelare 29 gennaio 2018
Ordinanza cautelare 26 febbraio 2018
Sentenza 24 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 27/12/2017, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2017
N. 02751/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2751 del 2017, proposto da:
Emoteam Laboratori Analisi S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Gabriella Valenti, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via A. De Gasperi N. 58;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Li Vigni, con domicilio eletto presso la sede degli uffici legali dell’A.S.P. di Palermo, siti in via Pindemonte 88;
Regione Sicilia - Assessorato della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palemro, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;
nei confronti di
Salus Lab Societa' CO A R.L. (Già Eurolab Scarl), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Bernardo Massaro Cenere, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Vincenzo di Marco N. 4;
per l'annullamento
- della nota prot. 2773, del 2/11/2017 della ASP di Palermo -Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita, con la quale è stata rigettata la richiesta di autorizzazione del Consorzio ricorrente alla istituzione di un punto prelievi nel Comune di HI NI;
- della nota prot. n. 19578/D del 30/10/2017, con la quale il Direttore del Distretto 40 di Corleone ha espresso parere negativo, alla detta istituzione;
- della nota prot. 2410 del 20/09/2017, pervenuta per conoscenza al ricorrente, con la quale il Dipartimento di Prevenzione – SIAV della ASP di Palermo “ tenuto conto che è in fase istruttoria il trasferimento nel Comune di HI NI del punto di accesso della società Salus Lab. Soc. a.r.l. per il quale codesto distretto con nota prot. n. 13474/D del 20/06/2017 ha già espresso il parere preventivo ”, ha chiesto di conoscere le valutazioni del Distretto 40 di Corleone, territorialmente competente, in merito e con riferimento alle previsioni dell'art 1 D.A. 29/11/1991 e dell'art. 8 D.A. 18/11/2009;
- della nota prot. n. 13474/D del 20/06/2017, con la quale il Distretto 40 di Corleone della ASP di Palermo avrebbe espresso parere preventivo positivo al trasferimento a HI NI di un punto prelievo aggregato alla Salus Lab Soc. Cons. a.r.l.;
- di ogni altro atto connesso presupposto o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, della controinteressata Salus Lab Societa' CO A R.L. (già Eurolab Scarl) e della Regione Sicilia - Assessorato della Salute;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il Consorzio ricorrente, titolare di “ …un … punto prelievi nel Comune di BI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 D.A. 2674/2009 ”, impugna in primo luogo, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il (sostanziale) rigetto della domanda volta alla autorizzazione per l’apertura di un nuovo punto prelievi a HI NI, posto a 3 KM dal Comune di BI;
- che secondo l’assunto del Consorzio ricorrente
a) il punto prelievi di BI servirebbe già da tempo “ anche la maggior parte della popolazione di HI NI ”;
b) il nuovo sistema introdotto con l’art. 8 cit. avrebbe “ … chiaramente abrogato ogni altra precedente disciplina della materia, e quindi anche il D.A. 29/11/1991 ”;
c) l’esatta portata dell’art. 8 cit. sarebbe stata già indicata da questo TAR con sentenza n. 51/2017 Sez. 3^;
Ritenuto che l’Amministrazione ha ritenuto ostativo, al positivo riscontro della domanda presentata dal ricorrente, il parere del Distretto di Corleone avendo riguardo anche alla pendenza del parere da rendere sulla richiesta di apertura/trasferimento, presso il medesimo Comune di HI NI di un punto di accesso , presentata da uno dei soggetti rientranti nella compagine della odierna controinteressata SA, SO CO ;
Considerato che ai sensi dell’art. 8 D.Ass. 18/11/2009, pubblicato in G.U.R.S. 24 dicembre 2009 N. 60, “ Al fine di garantire l'omogenea accessibilità alle prestazioni sanitarie, è consentito il trasferimento delle strutture che ne facciano richiesta, dalle zone cittadine o dai comuni con numerosa presenza di laboratori, nelle aree disagiate e nelle zone carenti individuate dalle stesse aziende nella ricognizione effettuata a seguito dei processi di aggregazione. Ove non vi siano richieste, e sempre previa autorizzazione dell'azienda sanitaria territoriale, è consentito ai laboratori che fanno parte di una struttura societaria di istituire dei punti prelievi in comuni o frazioni dove non ci sono laboratori pubblici e privati, che sono distanti non meno di 10 km ”;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire dall’Assessorato Regionale della Salute documentati e motivati chiarimenti in ordine ai fatti di causa con particolare riferimento:
-a) alla sussistenza o meno di indicazioni fornite dall’Assessorato alla Sanità alle Aziende Sanitarie Provinciali sulle modalità applicative e/o procedimentali del predetto art. 8 D.Ass. 18/11/2009;
-b) alle modalità e tempi per l’individuazione, da parte delle Aziende Sanitarie territoriali, delle aree disagiate o carenti a seguito dei processi di aggregazione;
-c) alla procedibilità, in caso di mancata ricognizione di aree disagiate o carenti, delle eventuali domande di “trasferimento” di strutture ai sensi del citato art. 8 D. Ass. 18/11/2009 e/o di istituzione di punti prelievi ;
-d) alla differenziazione tra “ punti di accesso ” e “ punti di prelievo ”;
-e) alla riconduzione o meno nei limiti dei budget già assegnati alle strutture, dei risvolti sulla spesa sanitaria connessi all’apertura e/o trasferimento di un “ punto di accesso ” o di un “ punto prelievi ”;
Ritenuto, altresì, di dover acquisire da parte dell’azienda Sanitaria Provinciale di Palermo documentati chiarimenti su tutti i fatti di causa, con particolare riferimento anche alla avvenuta ricognizione ed individuazione, precedente alla presentazione delle domande delle parti, delle aree disagiate e/o carenti a seguito del processo di aggregazione, ai sensi dell’art. 8 D.A. 18/11/2009, nonché alla individuazione, a tal fine, del comune di HI NI quale area disagiata o carente ;
Ritenuto che, ai fini del deposito di quanto sopra richiesto presso la Segreteria della Sezione, appare congruo assegnare alle Amministrazioni onerate, per quanto di rispettiva pertinenza, il termine di giorni 40 dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto di dover fissare per la prosecuzione la Camera di consiglio del 23 febbraio 2018, ore di rito;
che allo stato, peraltro, non sembra sussistere il danno grave ed irreparabile, atteso che la stessa ricorrente fa rilevare che non v’è certezza circa l’attuale “ efficacia dell’autorizzazione al trasferimento della controinteressata ”, sicché, al momento, i provvedimenti censurati non avrebbero alcuna concreta conseguenze sulla utenza di HI NI che sarebbe “ … adeguatamente e da anni servita dal punto prelievi di BI ” (così nell’istanza cautelare in calce al ricorso);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per l’ulteriore discussione la Camera di consiglio del 23/02/2018.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Valenti | Calogero Ferlisi |
IL SEGRETARIO