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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GO -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 30 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 232/2015, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vita Parte_1 C.F._1 Genovese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta mandato del 05.08.19, in sostituzione di precedente difensore;
(PEC in atti) PARTE ATTRICE
e (C.F./P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Pace ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
(PEC in atti) PARTI CONVENUTE
* * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto del 19.01.2015, ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1 subito danni fisici e alla copertura del proprio immobile, chiedeva accertarsi e dichiararsi la solidale responsabilità di e della ditta Parte_2 Controparte_1 rispettivamente committente e ditta esecutrice dei lavori effettuati presso l'immobile confinante. L'attore sosteneva che, per eseguire i lavori, gli operai avessero utilizzato/calpestato il tetto di sua proprietà (confinante con quello del così Parte_2 provocando la rottura di tegole con conseguenti infiltrazioni al sottotetto e alle pareti. Lamentava inoltre anche un danno biologico per essere stato costretto a respirare le polveri durante gli interventi edilizi. Chiedeva, pertanto, un risarcimento quantificato complessivamente in € 5.000,00 circa. Si costituivano in giudizio le convenute contestando an e quantum debeatur, sostenendo che i lavori furono eseguiti nel rispetto delle norme di legge e che giammai le maestranze avevano utilizzato la copertura del fabbricato del provocando Pt_1 i danni lamentati dall'istante. In corso di causa veniva acquisita documentazione tecnica e medica e si
1 procedeva ed escutere i testi ammessi. Il processo, caratterizzato da lunghe fasi di stanca dovute all'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché alle note difficoltà operative legate alla pandemia da Covid-19, veniva infine introitata a sentenza con l'acquisizione delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Nel merito La domanda va rigettata per mancanza di prova circa il nesso di causalità tra evento (esecuzione degli interventi) e danno consequenziale. Accorpamento delle unità immobiliari confinanti La doglianza circa l'abusivo “accorpamento” degli immobili confinanti è generica oltre che infondata e perciò va disattesa. Invero, delle due l'una:
1) Se i muri erano già adiacenti non vi può essere accorpamento poiché gli stessi già presentavano tale caratteristica;
2) Se, invece, i due muri erano leggermente distaccati, come sembrerebbe dalle fotografie allegate al fascicolo attoreo, allora la chiusura con materiale cementizio (o altro materiale) rappresenta una miglioria per entrambi i fabbricati, essendo l'intervento diretto ad evitare che l'intercapedine possa risultare un ricettacolo dannoso di muffe, piante, animali, infiltrazioni idriche ecc.. Ne consegue che alcun danno può esserne derivato all'immobile del
Pt_1
Danni alla copertura La prova dell'utilizzo/calpestio (per una sola volta e per breve durata) di una porzione di tetto del da parte degli operai della ditta esecutrice Pt_1 deve ritenersi raggiunta, ciò desumendosi dalla prova fotografica che smentisce la deposizione del teste Genovese che nega tale episodio. E' di tutta evidenza che per effettuare il raccordo dei muri confinanti con malta cementizia fosse necessario operare sul tetto del Pt_1
Tuttavia, ciò non è sufficiente per attribuire alla stessa ditta CP_1 ed alla sua committente la responsabilità dei danni consequenziali. Parte_2
Infatti, l'allegazione che tale condotta abbia provocato danni all'immobile dell'attore è rimasta sul piano teorico e non ha ricevuto il necessario supporto probatorio in sede istruttoria. Sul punto, l'attore ha più e più volte reiterato la richiesta di una CTU
“allo scopo esclusivo di accertare l'esatta ricostruzione dei fatti e delle responsabilità” (per tutte: vds repliche pag.3), ignorando un principio, consacrato da univoca giurisprudenza, per il quale la CTU non è considerata un mezzo di prova rimesso alla disponibilità delle parti, ma rappresenta uno strumento valutativo di fatti che le parti hanno l'onere di provare e di cui il giudice 2 può liberamente disporre secondo un prudente apprezzamento (per tutte: Cass. Civ. sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048). Orbene, non vi è prova che gli operai abbiano rotto le tegole (dalle raffigurazioni fotografiche non si evincono tegole rotte) o, comunque, che ne abbiano modificato la sistemazione, se non per l'intervento di due coppi di sommità per i quali può solo parlarsi di intervento antiestetico e rabberciato ma non certo produttivo di danni. Infine, deve osservarsi che manca del tutto la prova del nesso causale. L'attore, essendone onerato, avrebbe dovuto dimostrare che il mutamento in pejus del tetto del suo fabbricato sia stato provocato unicamente ed esclusivamente dal calpestio degli operai della ditta convenuta;
avrebbe pertanto dovuto allegare e provare che la predetta copertura fosse integra prima (e fino al momento) dell'esecuzione dei lavori. Non si può negare, come sostenuto dalla difesa dei convenuti, che lo stillicidio presente nel sottotetto e addirittura nelle pareti abitative sottostanti sia causato dalla vetustà del sistema di copertura dell'immobile attoreo. Tra l'altro, il danno lamentato dall'attore è stato rilevato dal suo CTP (vds relazione di parte) a distanza di oltre un anno dagli interventi;
ciò non permette di acclarare con certezza il nesso di causalità richiesto dall'art. 2043 c.c. al fine di giustificare la pretesa risarcitoria. Danno biologico Altrettanto (mancanza di prova del nesso causale) dicasi per i danni all'integrità psicofisica (i.e.: tosse irritativa, sic!) certificati dal i quali Pt_1 non possono ricondursi univocamente alla condotta della ditta . CP_1
Sempre dalle fotografie in atti, risulta che la ha eseguito i lavori CP_2 secondo le regole dell'arte e rispettando le norme in materia di sicurezza, ossia convogliando il materiale di risulta dal tetto al cassone del mezzo di trasporto utilizzando dei “secchioni” concatenati proprio per evitare la dispersione del materiale o minimizzare il sollevamento di polveri connaturato all'intervento, così come deve avvenire secondo la buona pratica. Alla luce del compendio istruttorio, la vicenda scrutinata porta a ritenere che l'azione proposta sembra essere dettata più da risentimenti (o beghe) tipici dei rapporti di vicinato che da una lesione effettiva di interessi giuridicamente tutelabili. Spese Conclusivamente, la domanda va integralmente rigettata con la consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite che si liquidano nella misura di cui in dispositivo tenendo conto della maggiorazione prevista per difesa cumulativa di due parti aventi identica posizione processuale.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
nella causa iscritta al R.G. n. 232/2015, così provvede: Controparte_1
3 - Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- Condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1 Controparte_1
3.317,70, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Potenza il 30 maggio 2025 Atto firmato digitalmente e depositato telematicamente
Il GO
(dott. Giuseppe Lomonaco)
4
Il TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GO -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 30 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 232/2015, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vita Parte_1 C.F._1 Genovese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta mandato del 05.08.19, in sostituzione di precedente difensore;
(PEC in atti) PARTE ATTRICE
e (C.F./P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Pace ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
(PEC in atti) PARTI CONVENUTE
* * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto del 19.01.2015, ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1 subito danni fisici e alla copertura del proprio immobile, chiedeva accertarsi e dichiararsi la solidale responsabilità di e della ditta Parte_2 Controparte_1 rispettivamente committente e ditta esecutrice dei lavori effettuati presso l'immobile confinante. L'attore sosteneva che, per eseguire i lavori, gli operai avessero utilizzato/calpestato il tetto di sua proprietà (confinante con quello del così Parte_2 provocando la rottura di tegole con conseguenti infiltrazioni al sottotetto e alle pareti. Lamentava inoltre anche un danno biologico per essere stato costretto a respirare le polveri durante gli interventi edilizi. Chiedeva, pertanto, un risarcimento quantificato complessivamente in € 5.000,00 circa. Si costituivano in giudizio le convenute contestando an e quantum debeatur, sostenendo che i lavori furono eseguiti nel rispetto delle norme di legge e che giammai le maestranze avevano utilizzato la copertura del fabbricato del provocando Pt_1 i danni lamentati dall'istante. In corso di causa veniva acquisita documentazione tecnica e medica e si
1 procedeva ed escutere i testi ammessi. Il processo, caratterizzato da lunghe fasi di stanca dovute all'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia nonché alle note difficoltà operative legate alla pandemia da Covid-19, veniva infine introitata a sentenza con l'acquisizione delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Nel merito La domanda va rigettata per mancanza di prova circa il nesso di causalità tra evento (esecuzione degli interventi) e danno consequenziale. Accorpamento delle unità immobiliari confinanti La doglianza circa l'abusivo “accorpamento” degli immobili confinanti è generica oltre che infondata e perciò va disattesa. Invero, delle due l'una:
1) Se i muri erano già adiacenti non vi può essere accorpamento poiché gli stessi già presentavano tale caratteristica;
2) Se, invece, i due muri erano leggermente distaccati, come sembrerebbe dalle fotografie allegate al fascicolo attoreo, allora la chiusura con materiale cementizio (o altro materiale) rappresenta una miglioria per entrambi i fabbricati, essendo l'intervento diretto ad evitare che l'intercapedine possa risultare un ricettacolo dannoso di muffe, piante, animali, infiltrazioni idriche ecc.. Ne consegue che alcun danno può esserne derivato all'immobile del
Pt_1
Danni alla copertura La prova dell'utilizzo/calpestio (per una sola volta e per breve durata) di una porzione di tetto del da parte degli operai della ditta esecutrice Pt_1 deve ritenersi raggiunta, ciò desumendosi dalla prova fotografica che smentisce la deposizione del teste Genovese che nega tale episodio. E' di tutta evidenza che per effettuare il raccordo dei muri confinanti con malta cementizia fosse necessario operare sul tetto del Pt_1
Tuttavia, ciò non è sufficiente per attribuire alla stessa ditta CP_1 ed alla sua committente la responsabilità dei danni consequenziali. Parte_2
Infatti, l'allegazione che tale condotta abbia provocato danni all'immobile dell'attore è rimasta sul piano teorico e non ha ricevuto il necessario supporto probatorio in sede istruttoria. Sul punto, l'attore ha più e più volte reiterato la richiesta di una CTU
“allo scopo esclusivo di accertare l'esatta ricostruzione dei fatti e delle responsabilità” (per tutte: vds repliche pag.3), ignorando un principio, consacrato da univoca giurisprudenza, per il quale la CTU non è considerata un mezzo di prova rimesso alla disponibilità delle parti, ma rappresenta uno strumento valutativo di fatti che le parti hanno l'onere di provare e di cui il giudice 2 può liberamente disporre secondo un prudente apprezzamento (per tutte: Cass. Civ. sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048). Orbene, non vi è prova che gli operai abbiano rotto le tegole (dalle raffigurazioni fotografiche non si evincono tegole rotte) o, comunque, che ne abbiano modificato la sistemazione, se non per l'intervento di due coppi di sommità per i quali può solo parlarsi di intervento antiestetico e rabberciato ma non certo produttivo di danni. Infine, deve osservarsi che manca del tutto la prova del nesso causale. L'attore, essendone onerato, avrebbe dovuto dimostrare che il mutamento in pejus del tetto del suo fabbricato sia stato provocato unicamente ed esclusivamente dal calpestio degli operai della ditta convenuta;
avrebbe pertanto dovuto allegare e provare che la predetta copertura fosse integra prima (e fino al momento) dell'esecuzione dei lavori. Non si può negare, come sostenuto dalla difesa dei convenuti, che lo stillicidio presente nel sottotetto e addirittura nelle pareti abitative sottostanti sia causato dalla vetustà del sistema di copertura dell'immobile attoreo. Tra l'altro, il danno lamentato dall'attore è stato rilevato dal suo CTP (vds relazione di parte) a distanza di oltre un anno dagli interventi;
ciò non permette di acclarare con certezza il nesso di causalità richiesto dall'art. 2043 c.c. al fine di giustificare la pretesa risarcitoria. Danno biologico Altrettanto (mancanza di prova del nesso causale) dicasi per i danni all'integrità psicofisica (i.e.: tosse irritativa, sic!) certificati dal i quali Pt_1 non possono ricondursi univocamente alla condotta della ditta . CP_1
Sempre dalle fotografie in atti, risulta che la ha eseguito i lavori CP_2 secondo le regole dell'arte e rispettando le norme in materia di sicurezza, ossia convogliando il materiale di risulta dal tetto al cassone del mezzo di trasporto utilizzando dei “secchioni” concatenati proprio per evitare la dispersione del materiale o minimizzare il sollevamento di polveri connaturato all'intervento, così come deve avvenire secondo la buona pratica. Alla luce del compendio istruttorio, la vicenda scrutinata porta a ritenere che l'azione proposta sembra essere dettata più da risentimenti (o beghe) tipici dei rapporti di vicinato che da una lesione effettiva di interessi giuridicamente tutelabili. Spese Conclusivamente, la domanda va integralmente rigettata con la consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite che si liquidano nella misura di cui in dispositivo tenendo conto della maggiorazione prevista per difesa cumulativa di due parti aventi identica posizione processuale.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di e Parte_1 Parte_2 [...]
nella causa iscritta al R.G. n. 232/2015, così provvede: Controparte_1
3 - Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- Condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1 Controparte_1
3.317,70, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Potenza il 30 maggio 2025 Atto firmato digitalmente e depositato telematicamente
Il GO
(dott. Giuseppe Lomonaco)
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