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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/03/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa IGismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20828/ 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv.to SODANI TIZIANA , Parte_1
Ricorrente contro
. , rappresentata e difesa dall'avv. OP
BENEDUCI CARLO
REGIONE LAZIO, rappr.ta e difesa dall'avv. MALARA GIULIANA
Resistenti
Oggetto: Impugnazione licenziamento.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 30.5.2024 e regolarmente notificato, Parte_1
proponeva impugnazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da
; evidenziava i passaggi compiuti per addivenire al Parte_2
licenziamento; richiamava le delibere regionali;
lamentava di non essere stata coinvolta in nessuna di queste fasi;
richiamava le criticità evidenziate dalla sezione di controllo della
Corte dei Conti;
lamentava la sussistenza di una illegittimità che aveva riguardato l'intera procedura di ricollocazione del personale;
lamentava l'illegittimità del licenziamento per mancanza di repechage;
lamentava la nullità del licenziamento perché ritorsivo e/o discriminatorio;
evidenziava il mancato pagamento delle retribuzioni da ottobre 2023 e del
TFR per un totale di E.17.389,94; concludeva: “accertare e dichiarare per tutte le causali
1 di cui in narrativa, la inefficacia/ nullità del licenziamento perché intimato con intento ritorsivo e/o discriminatorio, con conseguente condanna delle società convenuta all'immediata reintegrazione della ricorrente ed al pagamento a titolo di indennità risarcitoria, di una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in godimento pari ad € 2.129,98 come da busta paga agosto 2023 ( ultima consegnata), livello 3A del
CCNL Federambiente, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge e ope legis con la condanna al versamento dei contributi previdenziali per il periodo decorrente dalla data del licenziamento e quello della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
- accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa, l'inefficacia e/o illegittimità del licenziamento perché intimato in violazione dell'obbligo di repechage, con conseguente condanna della società convenuta all'immediata reintegrazione della ricorrente ed al pagamento a titolo di indennità risarcitoria, di una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in godimento pari ad € 2.129,98 come da busta paga agosto
2023 (ultima consegnata), livello 3A del CCNL Federambiente, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge e ope legis con la condanna al versamento dei contributi previdenziali per il periodo decorrente dalla data del licenziamento e quello della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro o in via subordinata all'immediata reintegrazione e al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
- accertare e dichiarare, anche in ipotesi di definitiva cessazione del rapporto alla data del
26.01.2024 e, comunque, di accertata legittimità del licenziamento, il diritto della ricorrente al pagamento in suo favore delle mensilità maturate dall'ottobre 2023 al gennaio 2024 non ancora erogate dalla ivi comprese le competenze di fine rapporto (residuo CP_1 ferie e permessi) per la complessiva somma di € 17.389,94, come quantificata nel conteggio depositato, effettuato sulla base della retribuzione globale di fatto in godimento alla data del licenziamento e per l'effetto condannare la società convenuta, anche in solido con , o ciascuna in via esclusiva secondo le proprie responsabilità Controparte_2
accertate, al pagamento della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nei confronti di ON IO in persona del Presidente p.t., elettivamente dom.to per la carica in 00145 Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7: -accertata e dichiarata per tutte le causali di cui in narrativa, la nullità/ inefficacia e/o illegittimità del licenziamento e
2 ordinata la reintegrazione della ricorrente, condannare l'Ente ad attivare le procedure necessarie alla ricollocazione al lavoro della procedendo altresì alla Parte_1
ricognizione delle sue competenze quale impiegata amministrativa area personale Livello
3 A, dei posti disponibili presso le varie società controllate e/o enti in ambito regionale.
- accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, il diritto della ricorrente al risarcimento danno consistente sia nella perdita delle retribuzioni medio tempore non ricevute dalla ricorrente dalla data del licenziamento, sia nella perdita di professionalità e di chance da liquidarsi tenuto conto delle retribuzioni globale di fatto in godimento alla data del licenziamento e non percepite dalla predetta data o in via subordinata da liquidarsi in via equitativa tenendo, conto anche del fatto che la ricorrente nel periodo in questione, non ha comunque svolto altra attività lavorativa;
condannare, l'Ente in solido con , a pagare alla ricorrente le retribuzioni CP_1 non percepite dall'ottobre 2023 al gennaio 2024, come quantificate nel relativo conteggio depositato, pari all'importo complessivo di € 17.389,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Si costituiva in giudizio , la quale evidenziava la regolarità della OP procedura seguita e l'avvenuta convocazione della lavoratrice ai fini della ricollocazione;
evidenziava che la società è in liquidazione e che rimangono due soli dipendenti per procedere alle operazioni di chiusura;
negava l'intento discriminatorio e chiedeva il rigetto del ricorso, oltre alla dichiarazione di difetto di legittimazione passiva in quanto la ON
IO avrebbe dovuto provvedere alla ricollocazione.
Si costituiva in giudizio la ON IO, la quale evidenziava a sua volta la correttezza della procedura di ricollocazione, nell'ambito della quale la era stata sentita nel Parte_1
corso di un colloquio in data 17.2.2020; eccepiva in rito il difetto di giurisdizione, rilevava l'infondatezza nel merito e chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva, essendo la ON rimasta estranea al rapporto di lavoro;
chiedeva altresì il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.
All'esito di istruttoria documentale , disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
3 Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla
ON IO.
Come chiarito dalla S.C., la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione. (v. Cass. Sez. U,
Ordinanza n. 14849 del 28/06/2006).
Nel caso di specie, il petitum si colloca nell'area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni del privato datore di lavoro, mentre non si rinviene nel petitum sostanziale una contestazione riguardante l'esercizio del potere pubblico;
la ricorrente ha infatti chiarito- v. note conclusive- di avere voluto criticare il processo di ricollocazione per come è stato attuato nella pratica, per la mancanza di trasparenza e correttezza e buona fede e per il mancato coinvolgimento della lavoratrice.
Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario.
Ugualmente è da rigettare l'eccezione preliminare di circa la mancata OP
produzione del contratto, in quanto il rapporto non è contestato ed è testimoniato dalle buste paga in atti.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La ricorrente non contesta il presupposto della sussistenza del giustificato motivo oggettivo consistente nella soppressione del suo ruolo, ma contesta invece il non corretto svolgimento della procedura di repechage.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è necessario che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di adibire il lavoratore da licenziare in posti di lavoro diversi da quello da sopprimere.
Tale obbligo evidentemente non sussiste nel caso di recesso per cessazione totale dell'attività e di licenziamento per soppressione del posto di lavoro adottato nella fase di liquidazione della società, salvo che non si provi la sussistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici;
in questo caso, la prova del repechage può riguardare anche la sede di un'altra società.
4 La prova, peraltro, deve essere fornita con riferimento alla situazione esistente al momento del licenziamento.
Nel caso di specie, la società datrice di lavoro è stata costituita con legge regionale e la
ON IO possiede il totale della sua partecipazione azionaria.
Come si evince dalle Delibere di Giunta regionale in atti, il procedimento che ha condotto alla liquidazione della società e alla ricollocazione del personale è stato condotto attraverso atti normativi e atti amministrativi della ON IO, quale socio unico della
. OP
La ricorrente è stata licenziata “per giustificato motivo oggettivo dettato dalla necessità di sopprimere il ruolo di impiegata amministrativa ….pertanto, in esubero strutturale considerata anche e soprattutto la situazione di liquidazione della società”; nella lettera di licenziamento si richiamano poi le Delibere di Giunta Regionale ON IO, che contengono previsioni circa la ricollocazione del personale in esubero, e si precisa che “ la IG.ria Vs. non ha accettato la ricollocazione proposta del personale in esubero e che allo stato risulta l'impossibilità oggettiva di adibirla ad altre mansioni in ambito aziendale…”.
Non è contestata la circostanza che la società sia stata posta in stato di CP_1
liquidazione e abbia dismesso tutte le sue attività, mantenendo due soli dipendenti che si occupano delle attività necessarie fino al termine della liquidazione.
Devono ripercorrersi, peraltro, i passaggi che hanno condotto al licenziamento della ricorrente, così come riassunti nella memoria di ON IO, che trovano corrispondenza nella documentazione in atti:
“La società oggi in liquidazione, è stata costituita con la legge OP regionale n. 15 del 13 agosto 2011 con la finalità di acquisire i rami d'azienda delle società del Gruppo Consorzio Gaia, in amministrazione straordinaria, operanti nei settori dei servizi ambientali in un territorio a sud di Roma;
la ON IO detiene il 100 per cento delle sue azioni.
In un'ottica di contenimento della spesa e di buon andamento dell'azione amministrativa, la società è stata inserita nel Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute approvato con decreto del Presidente
n. T00060 del 21 aprile 2015 avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione della ON
IO ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità2015)”.
5 In particolare, l'art. 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che
“Nell'attuazione di piani operativi di cui ai commi 612, si applicano le previsioni di cui all'articolo1 commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n.
147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.
Il suddetto Piano di razionalizzazione della ON IO ha previsto al punto 4.3.8. per la società l'avvio di un processo di aggregazione con altro operatore OP
del settore ambientale e la successiva cessione delle quote societarie detenute dalla
ON IO, attraverso modalità idonee a consentire la continuità operativa e funzionale delle società coinvolte e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali, inserendosi nel più ampio contesto di contenimento della spesa pubblica regionale e di razionalizzazione dei costi della società partecipate dalla ON IO.
Con D.G.R. n. 572 del 4 ottobre 2016, D.G.R. n. 35 del 31 gennaio 2017 e D.G.R. n. 374 del 27 giugno 2017 è stato disposto l'avvio della procedura di cessione ad evidenza pubblica della sopracitata e la medesima Società ha Parte_3 comunicato di avere personale in esubero ed ha trasmesso all'ANPAL (Agenzia Nazionale
Politiche attive del Lavoro) l'elenco dei lavoratori eccedentari in attuazione dell'art. 25 D.
Lgs. n. 175/2016.
Nel corso del processo di dismissione delle quote azionarie, in data 7 febbraio 2020 è stato sottoscritto un accordo tra ON IO, e le organizzazioni OP
sindacali, con il quale sono stati definiti criteri e modalità volti a salvaguardare la professionalità e la stabilità occupazionale e salariale del personale in carico a
[...]
(DOC. 1). CP_1
Segnatamente, le misure ivi previste includono:
• “attività post chiusura della discarica (capping e post mortem). Conferimento attività post mortem al reimpiego di almeno 30 lavoratori per Controparte_3 CP_1
l'intera durata. Nelle more del conferimento delle suddette attività, i lavoratori restano in carico a . CP_1
• introduzione di apposita norma regionale, che autorizzi i seguenti strumenti di tutela:
1) mobilità tra le società partecipate con inquadramento a tempo indeterminato e conseguente novazione contrattuale;
6 2) possibilità di sottoscrivere protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici dipendenti e le società regionali per l'assegnazione temporanea del personale
IO Ambiente secondo le procedure previste dall'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
3) nel rispetto della normativa vigente, possibilità per di riconoscere un CP_1 contributo per la fuoriuscita volontaria dei lavoratori che, all'entrata in vigore della norma, abbiano compiuto i 64 anni di età o che raggiungano il requisito nel corso dell'anno 2020.
Il contributo sarà corrisposto fino al raggiungimento dell'età pensionabile e a decorrere dall'entrata in vigore della norma;
4) previsione della clausola sociale di riassorbimento del personale di cui al punto 2), all'interno delle attività future di , nelle società partecipate, previa CP_1
inscrizione in apposito elenco da istituire in base alla norma regionale.
E' stato altresì stabilito che: “Resta fermo che, il personale che non accetterà l'offerta proposta nell'ambito degli strumenti di cui sopra, verrà considerato personale eccedentario
e in quanto tale non ricollocabile”.
In attuazione dell'accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali, la ON IO, in data 27 febbraio 2020, ha emanato apposita norma - art. 22 commi da 110 e ss.gg. della legge regionale n.1 /2020 - la quale prevedeva:
Comma 110) “Le società regionali in controllo pubblico interessate da processi di razionalizzazione, fusione, soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, i cui piani operativi di razionalizzazione siano stati deliberati entro il 31 dicembre
2015, attuano le procedure di mobilità del personale eccedentario di cui all'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), ai sensi di quanto previsto dell'articolo 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), in via prioritaria rispetto alle altre procedure di acquisizione di personale a qualunque titolo anche già programmate. Tali procedure avvengono tra società che operano nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri ed hanno priorità rispetto alle altre procedure di acquisizione di personale, a qualunque titolo, anche già programmate”.
Comma 111) “Le procedure di mobilità di cui al comma 110 possono interessare anche società in controllo pubblico degli enti locali del territorio della ON IO. Resta fermo
7 il divieto di effettuare le procedure di cui al primo periodo nei confronti delle pubbliche amministrazioni”.
Comma 112) “Le società di cui al comma 110 possono attivare appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici dipendenti anche economici, gli enti del servizio sanitario regionale e le società regionali per l'assegnazione temporanea del personale di cui al medesimo comma 110, secondo le procedure previste dall'articolo 23- bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico dei soggetti utilizzatori”.
Comma 113) “Al fine di favorire la tutela occupazionale, la ON istituisce un elenco nel quale è inserito il personale delle società di cui al comma 110, compreso quello già individuato negli elenchi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che non può essere ricollocato. L'elenco di cui al precedente periodo ha durata di due anni
(biennale) ed è eventualmente prorogabile. Le società regionali in controllo pubblico attingono dall'elenco il personale da assumere, anche in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, secondo modalità e criteri definiti da apposito atto di indirizzo della Giunta regionale”.
Comma 114) “In fase di prima attuazione del presente articolo, con riferimento a
[...]
: con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro il termine di CP_1
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ricollocazione, a decorrere dal 1° marzo 2020, del personale dipendente di OP
presso le società di cui ai commi 110 e 111, sulla base dei relativi fabbisogni di
[...]
personale e della ricognizione delle competenze del personale in servizio presso
[...]
, anche in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali;
b)n con la medesima CP_1 deliberazione di cui alla lettera a) si provvede all'individuazione, a decorrere dal 1° marzo
2020, del personale di che, ai sensi del comma 112, è assegnato OP
temporaneamente presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici dipendenti anche economici, enti del servizio sanitario regionale e società regionali. Alla scadenza dei relativi protocolli di intesa il personale è inserito nell'elenco di cui al comma 113;c) ai lavoratori di non ricollocati ai sensi delle precedenti lettere a) e b) e OP che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto i 64 anni di età o che raggiungano il suddetto requisito nel corso dell'anno 2020, la società riconosce un
8 contributo economico volto alla fuoriuscita volontaria, nel rispetto della normativa vigente.
A tal fine provvede alla sottoscrizione di accordi individuali di OP incentivazione all'esodo, previo consenso esplicito dei soggetti interessati”…. In questo contesto, un'apposita Commissione – costituita con Atto di G01005/2020 CP_4
(DOC. 2) - ai fini della corretta gestione delle attività di ricollocazione del citato personale in esubero, ha effettuato una ricognizione organizzativa del sistema delle competenze del personale OP
Più precisamente, la ha definito uno specifico percorso di “assessment”, CP_5 consistente nell'analisi e nella ricognizione delle competenze del personale
[...] durante la fase di ricognizione delle competenze, la ha Parte_4 CP_5
intervistato tutte le 129 risorse in forza a compresa quindi la IG.ra OP
, sulla base del “Modello di ricognizione delle competenze” di ON IO e Parte_1 della struttura del “Modello di questionario”. I risultati di tali interviste sono riportati nel verbale della Commissione (cfr. DOC. 3).
Sulla scorta della citata ricognizione, è stata, quindi, approvata la D.G.R. n. 71/2020 - contente nell'allegato A, il “Piano di ricollocazione del personale ” - OP
dalla quale peraltro si evince che il giorno 27 febbraio 2020 si è svolto un ulteriore incontro tra ON IO, e le organizzazioni sindacali, nel corso del quale OP
sono state illustrate e, quindi, condivise le risultanze della ricognizione del sistema delle competenze del personale effettuata dalla Commissione (DOC. 4).
Nel Piano di ricollocazione sopra menzionato la IG.ra è stata Parte_1
temporaneamente assegnata alla società continuando quindi a Controparte_6
prestare la propria attività lavorativa a Colleferro dove risiedeva, in base alle preferenze da essa stessa espresse durante il colloquio con la Commissione in data 17. 02 .2020, come si ricava dal report contenuto nel verbale redatto dalla Commissione (cfr. DOC. 3), il quale riporta testualmente “Impiegata nell'area del Personale. Svolge attività di protocollo, consegna documenti ed attivazione e gestione pratiche infortunio. Non molto disponibile ad un trasferimento perché vuole dare la priorità alla sua famiglia. Possibile collocazione: discarica.”
Tale assegnazione è avvenuta in considerazione della valutazione iniziale effettuata dalla
secondo la quale la IG.ra avrebbe dovuto Parte_3 Parte_1
transitare al , essendo ricompresa nel gruppo di dipendenti destinati a Controparte_3
9 garantire le attività post chiusura della discarica (capping e post mortem), previste nel verbale sindacale sopra citato.
Successivamente, con nota prot. n. 0534570 del 17 giugno 2021, avente ad oggetto
“personale in esubero” (DOC. 5) la società ha comunicato che “ OP
nonostante la scrivente stia proseguendo il suo percorso, portando avanti la realizzazione del “Progetto di riconfigurazione morfologica della discarica, capping finale e miglioramento impiantistico” e di un “ Impianto di trattamento e di valorizzazione della risorsa rifiuto”, perdura tuttavia la criticità operativa in cui versa per OP
cui si era già avviato, attraverso la DGR 71/2020 del 28/02/2020, un processo di ricollocamento del personale. La scrivente evidenzia quindi la necessità di proseguire i percorsi di mobilità straordinaria ai sensi dell'Art. 22 della Legge 1/2020 per i dipendenti ancora presenti, determinati, oltre le 29 unità già comandate in ON IO in virtù della
DGR n. 1047 del 31/12/2020, da ulteriori 22 unità di personale attualmente non inserita nei cicli produttivi. Quanto richiesto consentirà di procedere ad un tentativo di vendita delle quote societarie con un numero eIGuo di dipendenti, scenario che potrà rendere più interessante un eventuale acquisto di Sulla base di quanto descritto OP si ravvisa l'urgenza e la necessità di ricollocare il personale in esubero ai fini della loro tutela occupazionale come previsto dalla legge 1/2020 sopra citata”, allegando a tal fine i due elenchi con i nominativi delle 51 risorse da ricollocare, ove il nominativo della IG.ra
figura tra le risorse “attualmente non inserite nei cicli produttivi”. Parte_1
La ON IO, accogliendo l'urgente richiesta della società , dopo CP_1
ulteriori appositi incontri e interlocuzioni con le società in controllo regionale e tenuto conto delle eIGenze di personale da queste ultime espresse, ha stabilito, con l'adozione della deliberazione n. 373 del 18 giugno 2021, regolarmente pubblicata sul BURL n. 75 del 29 luglio 2021, (DOC. 6) di modificare la deliberazione n. 71 del 28 febbraio 2020, disponendo il ricollocamento delle 51 unità di personale della società OP
presso le società regionali in controllo pubblico, sulla base dei seguenti criteri:
[...]
precedente inquadramento presso la società ; risultanze della ricognizione CP_1
organizzativa del sistema delle competenze del personale di OP
operato dalla Commissione appositamente costituita con Atto di organizzazione n. G01005 del 04/02/2020 della Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi con il supporto dell' della società ; delle caratteristiche Controparte_7 Parte_5
dimensionali delle società cessionarie (numero dei dipendenti in servizio, costo del
10 personale); delle caratteristiche operative/attività (statutariamente definite); dei piani assunzionali presentati ed in corso di approvazione (programmazione dei fabbisogni di personale) delle società cessionarie;
Per effetto della citata D.G.R. n. 373/2021, La IG.ra - precedentemente Parte_1
assegnata in via temporanea alla società in attesa di transitare nel OP
- stante l'indisponibilità successivamente manifestata da detto Controparte_3
ad acquisire la dipendente, è stata quindi ricollocata presso la società Astral CP_3
S.p.A…. Per quanto noto alla ON IO, la società in data 2 OP
agosto 2021 ha, quindi, inviato alla dipendente lettera di convocazione al successivo 5 agosto 2021 per la firma del verbale di conciliazione e contestualmente del contratto con
ASTRAL s.p.a., così come previsto dalla Deliberazione 18 giugno 2021, n. 373.
L'odierna ricorrente in data 5 agosto 2021 ha presentato certificato di malattia e da quel giorno fino al 6 ottobre 2023 la lavoratrice è stata sempre assente dal lavoro, alternando giorni di malattia a permessi per congedo parentale, come, peraltro, confermato CP_8 anche nell'avverso ricorso.
In vista del rientro a lavoro della ricorrente, che nel frattempo aveva quasi maturato il periodo di comporto, la stessa è stata nuovamente convocata da al OP
9 ottobre 2023 per la firma del verbale di conciliazione e la successiva ricollocazione;
tuttavia la IG.ra , nonostante – lo si ribadisce – non avesse mai avanzato Parte_1 contestazioni e/o anche solo osservazioni in ordine all'assegnazione di cui alla D.G.R. n.
373/2021, ha ritenuto di non accettare la ricollocazione presso la società Astral S.p.a., che le avrebbe consentito di mantenere l'impiego.
Sicchè la suddetta società in data 27 ottobre 2023 ha trasmesso la lettera di licenziamento alla dipendente, garantendo il termine di preavviso di 90 giorni, previsto dal CCNL, per poi licenziarla definitivamente in data 26 gennaio 2024”.
Non possono esservi dubbi circa il fatto che alla ricorrente sia stata offerta la possibilità di continuare a prestare servizio, secondo il suo profilo di inquadramento, alle dipendenze di una delle società a partecipazione pubblica di cui alla delibera n.373/2021, e di ciò si trova traccia nella documentazione depositata dalla stessa parte ricorrente ( v. convocazione per il 5/8/2021, per la firma del verbale di conciliazione e del contratto di Astral- ma la ricorrente ha dichiarato di essere stata in quel periodo, e fino al 28.6.2023, assente per malattia o per fruizione permessi o congedi parentali- ; v. inoltre convocazione per il
9.10.2023 , con la quale la lavoratrice viene nuovamente invitata per la sottoscrizione del
11 verbale di conciliazione e per la successiva ricollocazione sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione 18.6.21 n.373 , a modifica della DGR n.71/2020, la quale contiene un elenco di lavoratori- compresa la ricorrente- e la loro sede di destinazione).
La ritiene , peraltro, che questo tentativo di ricollocazione non sia stato Parte_1
correttamente attuato per mancanza di trasparenza e di correttezza e buona fede, in quanto non è stata coinvolta nella scelta, non era a conoscenza dei criteri di assegnazione, non è stato formato un elenco come per le procedure selettive, non è dato sapere perché è stata destinata alla Astral mentre altri colleghi sono stati destinati ad altre società.
Tali deduzioni non appaiono tali da inficiare la validità della procedura seguita.
In primo luogo, dalla documentazione in atti si evince che , in data 7.2.2020, vi è stato un incontro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con altre IGle, con le RSU- assicurando quindi la maggiore partecipazione e conoscenza possibile da parte dei lavoratori - , nel corso del quale sono state vagliate le soluzioni occupazionali per i 129 lavoratori di , e all'esito del quale sono state individuate alcune soluzioni CP_1 per farvi fronte – tra queste, la mobilità tra le società partecipate con inquadramento a tempo indeterminato e conseguente novazione contrattuale- ; nell'incontro, si è preso atto che già in data 4.2.2020 era stato avviato un percorso di analisi delle competenze del personale dipendente ai fini di una corretta gestione delle attività di ricollocazione del personale;
in esso si stabiliva, tra l'altro, che “il personale che non accetterà l'offerta proposta nell'ambito degli strumenti di cui sopra, verrà considerato personale eccedentario e in quanto tale non ricollocabile.”
Prima della formazione degli elenchi contenuti nelle citate delibere regionali, la ricorrente è stata ascoltata dinanzi alla Commissione regionale nominata per la ricognizione organizzativa del sistema delle competenze del personale di , come si OP
evince dalla sintesi del colloquio riportato nella relazione della detta Commissione (v. in atti).
Quindi, sono intervenute le Delibere di Giunta regionale n.71/2020- che prevedeva di approvare lo schema di protocollo di intesa per l'assegnazione temporanea del personale della società IO presso la ON IO , gli enti pubblici dipendenti, CP_1
anche economici, gli enti del servizio sanitario regionale-, la delibera di Giunta regionale n.
373/2021 – che, a modifica della delibera precedente, ha proceduto alla ridefinizione
12 complessiva del quadro delle ricollocazioni, assegnando, insieme ad altri lavoratori, la alla società Astral. Parte_1
Deve precisarsi che, nella delibera n.71/2020, la ricorrente risulta assegnata a
[...]
proprio a seguito della sua audizione da parte della detta Commissione , CP_1
essendosi la stessa espressa nel senso di una non disponibilità al trasferimento, tanto che era stata data indicazione per “possibile collocazione: discarica” (nel verbale di incontro sindacale infatti era previsto che i lavoratori, che dovevano transitare al , Controparte_3
restassero nelle more in carico a ). CP_1
Nelle more, a seguito delle criticità emerse presso , OP Controparte_2
ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta della società assegnando ulteriori 22 unità di personale non inserito nei cicli produttivi, ricollocando 51 unità di personale presso le società regionali di controllo pubblico, evidenziando i criteri utilizzati (v. delibera n.
373/2021, il cui elenco evidenzia che la è stata destinata all'Astral). Parte_1
Né la delibera n.71/2020 né la modifica operata con la delibera n.373/2021 (il cui elenco è stato ulteriormente modificato con successiva delibera n.400/21) risultano essere state oggetto di censura specifica in questa sede.
Le censure relative alla mancanza di trasparenza , correttezza e buona fede, coinvolgimento della lavoratrice, attengono all'attuazione di quanto contenuto nelle delibere, ma esse appaiono infondate sulla base della documentazione depositata e sopra richiamata;
da detta documentazione si evince che i criteri per la ricollocazione sono stati discussi con le organizzazioni sindacali, le posizioni dei lavoratori – che sono stati ascoltati- esaminate da commissione appositamente nominata, l'elenco delle società nelle quali ricollocare i lavoratori e i criteri per il ricollocamento (tra questi, il precedente inquadramento presso la società ) esposti nelle delibere regionali. CP_1
Non era previsto in alcuna norma che i criteri dovessero essere discussi con ogni singolo lavoratore né che si formasse una graduatoria di merito, né la ricorrente ha evidenziato errori specifici nella applicazione dei criteri esposti, limitandosi la stessa a lamentare genericamente di non averli compresi.
Il richiamo alle norme di cui al decreto legislativo n. 175/2016 nulla aggiunge, in quanto l'art.25 prescrive solo la formazione di un elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti con la puntuale indicazione dei profili posseduti (cosa che è stata fatta nella delibera 71/2020).
Ugualmente infondata appare la censura circa la pretesa motivazione discriminatoria/ritorsiva del licenziamento.
13 Alla luce di quanto fin qui detto, manca la prova della sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., consistente nell'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore quale unica ragione del provvedimento espulsivo.
La domanda deve essere rigettata in quanto appare ampiamente provata l'offerta di ricollocazione - rifiutata dalla lavoratrice- conforme ai criteri stabiliti dalle norme e dagli atti attuativi, né è emerso il ventilato profilo discriminatorio, con la conseguenza che il recesso deve ritenersi legittimamente intervenuto.
La ricorrente ha richiesto, peraltro, le differenze retributive non versate dalla datrice di lavoro.
Le differenze retributive non sono contestate, né sono contestati i conteggi;
legittimata passiva della domanda è la sola datrice di lavoro.
Alla spettano pertanto le somme richieste e la condanna deve emettersi nei Parte_1
confronti di . Parte_2
Deve precisarsi che, in sede di note conclusive, la società ha depositato una copia di un bonifico effettuato il 4.12.2024 in favore della , a titolo di stipendi arretrati, Parte_1
senza depositare la busta paga relativa al pagamento effettuato e senza conteggi;
pertanto, deve ritemersi fondata l'eccezione della parte ricorrente, la quale non è stata messa in grado di verificare la correttezza delle voci pagate e di effettuare la relativa imputazione (v. note di udienza).
Le altre domande proposte nei confronti della ON IO devono rigettarsi per quanto già detto circa la legittimità del recesso intimato dalla datrice di lavoro;
non sussiste peraltro legittimazione della ON IO per ciò che concerne gli aspetti inerenti il rapporto di lavoro non rivestendo la stessa la qualifica di datore di lavoro.
Stante la parziale soccombenza, le spese possono compensarsi per il 50% tra Parte_1
e ; le stesse si liquidano per l'intero come in Parte_2
dispositivo e si distraggono come richiesto;
possono compensarsi, invece, per il totale tra e ON IO. Parte_1
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta le domande relative al licenziamento proposte nei confronti di OP
; Parte_2
Rigetta tutte le domande proposte nei confronti di ON IO;
14 Accoglie in parte il ricorso e condanna al versamento, Parte_2
in favore di , della somma di E.17.389,94, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
come per legge;
Spese compensate tra e ON IO;
Parte_1
Dichiara compensate al 50% le spese di lite tra e Parte_1 Parte_2
, liquida l'intero in E.5.000,00, oltre 15%, Iva e CAP come per legge, e
[...]
condanna IO a versare il 50% in favore di parte ricorrente, Parte_2
con distrazione.
Roma 1.3.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
15
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa IGismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20828/ 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv.to SODANI TIZIANA , Parte_1
Ricorrente contro
. , rappresentata e difesa dall'avv. OP
BENEDUCI CARLO
REGIONE LAZIO, rappr.ta e difesa dall'avv. MALARA GIULIANA
Resistenti
Oggetto: Impugnazione licenziamento.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 30.5.2024 e regolarmente notificato, Parte_1
proponeva impugnazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da
; evidenziava i passaggi compiuti per addivenire al Parte_2
licenziamento; richiamava le delibere regionali;
lamentava di non essere stata coinvolta in nessuna di queste fasi;
richiamava le criticità evidenziate dalla sezione di controllo della
Corte dei Conti;
lamentava la sussistenza di una illegittimità che aveva riguardato l'intera procedura di ricollocazione del personale;
lamentava l'illegittimità del licenziamento per mancanza di repechage;
lamentava la nullità del licenziamento perché ritorsivo e/o discriminatorio;
evidenziava il mancato pagamento delle retribuzioni da ottobre 2023 e del
TFR per un totale di E.17.389,94; concludeva: “accertare e dichiarare per tutte le causali
1 di cui in narrativa, la inefficacia/ nullità del licenziamento perché intimato con intento ritorsivo e/o discriminatorio, con conseguente condanna delle società convenuta all'immediata reintegrazione della ricorrente ed al pagamento a titolo di indennità risarcitoria, di una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in godimento pari ad € 2.129,98 come da busta paga agosto 2023 ( ultima consegnata), livello 3A del
CCNL Federambiente, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge e ope legis con la condanna al versamento dei contributi previdenziali per il periodo decorrente dalla data del licenziamento e quello della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
- accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa, l'inefficacia e/o illegittimità del licenziamento perché intimato in violazione dell'obbligo di repechage, con conseguente condanna della società convenuta all'immediata reintegrazione della ricorrente ed al pagamento a titolo di indennità risarcitoria, di una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in godimento pari ad € 2.129,98 come da busta paga agosto
2023 (ultima consegnata), livello 3A del CCNL Federambiente, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge e ope legis con la condanna al versamento dei contributi previdenziali per il periodo decorrente dalla data del licenziamento e quello della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro o in via subordinata all'immediata reintegrazione e al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
- accertare e dichiarare, anche in ipotesi di definitiva cessazione del rapporto alla data del
26.01.2024 e, comunque, di accertata legittimità del licenziamento, il diritto della ricorrente al pagamento in suo favore delle mensilità maturate dall'ottobre 2023 al gennaio 2024 non ancora erogate dalla ivi comprese le competenze di fine rapporto (residuo CP_1 ferie e permessi) per la complessiva somma di € 17.389,94, come quantificata nel conteggio depositato, effettuato sulla base della retribuzione globale di fatto in godimento alla data del licenziamento e per l'effetto condannare la società convenuta, anche in solido con , o ciascuna in via esclusiva secondo le proprie responsabilità Controparte_2
accertate, al pagamento della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nei confronti di ON IO in persona del Presidente p.t., elettivamente dom.to per la carica in 00145 Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7: -accertata e dichiarata per tutte le causali di cui in narrativa, la nullità/ inefficacia e/o illegittimità del licenziamento e
2 ordinata la reintegrazione della ricorrente, condannare l'Ente ad attivare le procedure necessarie alla ricollocazione al lavoro della procedendo altresì alla Parte_1
ricognizione delle sue competenze quale impiegata amministrativa area personale Livello
3 A, dei posti disponibili presso le varie società controllate e/o enti in ambito regionale.
- accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, il diritto della ricorrente al risarcimento danno consistente sia nella perdita delle retribuzioni medio tempore non ricevute dalla ricorrente dalla data del licenziamento, sia nella perdita di professionalità e di chance da liquidarsi tenuto conto delle retribuzioni globale di fatto in godimento alla data del licenziamento e non percepite dalla predetta data o in via subordinata da liquidarsi in via equitativa tenendo, conto anche del fatto che la ricorrente nel periodo in questione, non ha comunque svolto altra attività lavorativa;
condannare, l'Ente in solido con , a pagare alla ricorrente le retribuzioni CP_1 non percepite dall'ottobre 2023 al gennaio 2024, come quantificate nel relativo conteggio depositato, pari all'importo complessivo di € 17.389,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Si costituiva in giudizio , la quale evidenziava la regolarità della OP procedura seguita e l'avvenuta convocazione della lavoratrice ai fini della ricollocazione;
evidenziava che la società è in liquidazione e che rimangono due soli dipendenti per procedere alle operazioni di chiusura;
negava l'intento discriminatorio e chiedeva il rigetto del ricorso, oltre alla dichiarazione di difetto di legittimazione passiva in quanto la ON
IO avrebbe dovuto provvedere alla ricollocazione.
Si costituiva in giudizio la ON IO, la quale evidenziava a sua volta la correttezza della procedura di ricollocazione, nell'ambito della quale la era stata sentita nel Parte_1
corso di un colloquio in data 17.2.2020; eccepiva in rito il difetto di giurisdizione, rilevava l'infondatezza nel merito e chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva, essendo la ON rimasta estranea al rapporto di lavoro;
chiedeva altresì il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.
All'esito di istruttoria documentale , disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
3 Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla
ON IO.
Come chiarito dalla S.C., la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione. (v. Cass. Sez. U,
Ordinanza n. 14849 del 28/06/2006).
Nel caso di specie, il petitum si colloca nell'area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni del privato datore di lavoro, mentre non si rinviene nel petitum sostanziale una contestazione riguardante l'esercizio del potere pubblico;
la ricorrente ha infatti chiarito- v. note conclusive- di avere voluto criticare il processo di ricollocazione per come è stato attuato nella pratica, per la mancanza di trasparenza e correttezza e buona fede e per il mancato coinvolgimento della lavoratrice.
Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario.
Ugualmente è da rigettare l'eccezione preliminare di circa la mancata OP
produzione del contratto, in quanto il rapporto non è contestato ed è testimoniato dalle buste paga in atti.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La ricorrente non contesta il presupposto della sussistenza del giustificato motivo oggettivo consistente nella soppressione del suo ruolo, ma contesta invece il non corretto svolgimento della procedura di repechage.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è necessario che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di adibire il lavoratore da licenziare in posti di lavoro diversi da quello da sopprimere.
Tale obbligo evidentemente non sussiste nel caso di recesso per cessazione totale dell'attività e di licenziamento per soppressione del posto di lavoro adottato nella fase di liquidazione della società, salvo che non si provi la sussistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici;
in questo caso, la prova del repechage può riguardare anche la sede di un'altra società.
4 La prova, peraltro, deve essere fornita con riferimento alla situazione esistente al momento del licenziamento.
Nel caso di specie, la società datrice di lavoro è stata costituita con legge regionale e la
ON IO possiede il totale della sua partecipazione azionaria.
Come si evince dalle Delibere di Giunta regionale in atti, il procedimento che ha condotto alla liquidazione della società e alla ricollocazione del personale è stato condotto attraverso atti normativi e atti amministrativi della ON IO, quale socio unico della
. OP
La ricorrente è stata licenziata “per giustificato motivo oggettivo dettato dalla necessità di sopprimere il ruolo di impiegata amministrativa ….pertanto, in esubero strutturale considerata anche e soprattutto la situazione di liquidazione della società”; nella lettera di licenziamento si richiamano poi le Delibere di Giunta Regionale ON IO, che contengono previsioni circa la ricollocazione del personale in esubero, e si precisa che “ la IG.ria Vs. non ha accettato la ricollocazione proposta del personale in esubero e che allo stato risulta l'impossibilità oggettiva di adibirla ad altre mansioni in ambito aziendale…”.
Non è contestata la circostanza che la società sia stata posta in stato di CP_1
liquidazione e abbia dismesso tutte le sue attività, mantenendo due soli dipendenti che si occupano delle attività necessarie fino al termine della liquidazione.
Devono ripercorrersi, peraltro, i passaggi che hanno condotto al licenziamento della ricorrente, così come riassunti nella memoria di ON IO, che trovano corrispondenza nella documentazione in atti:
“La società oggi in liquidazione, è stata costituita con la legge OP regionale n. 15 del 13 agosto 2011 con la finalità di acquisire i rami d'azienda delle società del Gruppo Consorzio Gaia, in amministrazione straordinaria, operanti nei settori dei servizi ambientali in un territorio a sud di Roma;
la ON IO detiene il 100 per cento delle sue azioni.
In un'ottica di contenimento della spesa e di buon andamento dell'azione amministrativa, la società è stata inserita nel Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute approvato con decreto del Presidente
n. T00060 del 21 aprile 2015 avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione della ON
IO ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità2015)”.
5 In particolare, l'art. 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che
“Nell'attuazione di piani operativi di cui ai commi 612, si applicano le previsioni di cui all'articolo1 commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n.
147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.
Il suddetto Piano di razionalizzazione della ON IO ha previsto al punto 4.3.8. per la società l'avvio di un processo di aggregazione con altro operatore OP
del settore ambientale e la successiva cessione delle quote societarie detenute dalla
ON IO, attraverso modalità idonee a consentire la continuità operativa e funzionale delle società coinvolte e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali, inserendosi nel più ampio contesto di contenimento della spesa pubblica regionale e di razionalizzazione dei costi della società partecipate dalla ON IO.
Con D.G.R. n. 572 del 4 ottobre 2016, D.G.R. n. 35 del 31 gennaio 2017 e D.G.R. n. 374 del 27 giugno 2017 è stato disposto l'avvio della procedura di cessione ad evidenza pubblica della sopracitata e la medesima Società ha Parte_3 comunicato di avere personale in esubero ed ha trasmesso all'ANPAL (Agenzia Nazionale
Politiche attive del Lavoro) l'elenco dei lavoratori eccedentari in attuazione dell'art. 25 D.
Lgs. n. 175/2016.
Nel corso del processo di dismissione delle quote azionarie, in data 7 febbraio 2020 è stato sottoscritto un accordo tra ON IO, e le organizzazioni OP
sindacali, con il quale sono stati definiti criteri e modalità volti a salvaguardare la professionalità e la stabilità occupazionale e salariale del personale in carico a
[...]
(DOC. 1). CP_1
Segnatamente, le misure ivi previste includono:
• “attività post chiusura della discarica (capping e post mortem). Conferimento attività post mortem al reimpiego di almeno 30 lavoratori per Controparte_3 CP_1
l'intera durata. Nelle more del conferimento delle suddette attività, i lavoratori restano in carico a . CP_1
• introduzione di apposita norma regionale, che autorizzi i seguenti strumenti di tutela:
1) mobilità tra le società partecipate con inquadramento a tempo indeterminato e conseguente novazione contrattuale;
6 2) possibilità di sottoscrivere protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici dipendenti e le società regionali per l'assegnazione temporanea del personale
IO Ambiente secondo le procedure previste dall'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
3) nel rispetto della normativa vigente, possibilità per di riconoscere un CP_1 contributo per la fuoriuscita volontaria dei lavoratori che, all'entrata in vigore della norma, abbiano compiuto i 64 anni di età o che raggiungano il requisito nel corso dell'anno 2020.
Il contributo sarà corrisposto fino al raggiungimento dell'età pensionabile e a decorrere dall'entrata in vigore della norma;
4) previsione della clausola sociale di riassorbimento del personale di cui al punto 2), all'interno delle attività future di , nelle società partecipate, previa CP_1
inscrizione in apposito elenco da istituire in base alla norma regionale.
E' stato altresì stabilito che: “Resta fermo che, il personale che non accetterà l'offerta proposta nell'ambito degli strumenti di cui sopra, verrà considerato personale eccedentario
e in quanto tale non ricollocabile”.
In attuazione dell'accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali, la ON IO, in data 27 febbraio 2020, ha emanato apposita norma - art. 22 commi da 110 e ss.gg. della legge regionale n.1 /2020 - la quale prevedeva:
Comma 110) “Le società regionali in controllo pubblico interessate da processi di razionalizzazione, fusione, soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, i cui piani operativi di razionalizzazione siano stati deliberati entro il 31 dicembre
2015, attuano le procedure di mobilità del personale eccedentario di cui all'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), ai sensi di quanto previsto dell'articolo 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), in via prioritaria rispetto alle altre procedure di acquisizione di personale a qualunque titolo anche già programmate. Tali procedure avvengono tra società che operano nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri ed hanno priorità rispetto alle altre procedure di acquisizione di personale, a qualunque titolo, anche già programmate”.
Comma 111) “Le procedure di mobilità di cui al comma 110 possono interessare anche società in controllo pubblico degli enti locali del territorio della ON IO. Resta fermo
7 il divieto di effettuare le procedure di cui al primo periodo nei confronti delle pubbliche amministrazioni”.
Comma 112) “Le società di cui al comma 110 possono attivare appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici dipendenti anche economici, gli enti del servizio sanitario regionale e le società regionali per l'assegnazione temporanea del personale di cui al medesimo comma 110, secondo le procedure previste dall'articolo 23- bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico dei soggetti utilizzatori”.
Comma 113) “Al fine di favorire la tutela occupazionale, la ON istituisce un elenco nel quale è inserito il personale delle società di cui al comma 110, compreso quello già individuato negli elenchi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che non può essere ricollocato. L'elenco di cui al precedente periodo ha durata di due anni
(biennale) ed è eventualmente prorogabile. Le società regionali in controllo pubblico attingono dall'elenco il personale da assumere, anche in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, secondo modalità e criteri definiti da apposito atto di indirizzo della Giunta regionale”.
Comma 114) “In fase di prima attuazione del presente articolo, con riferimento a
[...]
: con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro il termine di CP_1
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ricollocazione, a decorrere dal 1° marzo 2020, del personale dipendente di OP
presso le società di cui ai commi 110 e 111, sulla base dei relativi fabbisogni di
[...]
personale e della ricognizione delle competenze del personale in servizio presso
[...]
, anche in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali;
b)n con la medesima CP_1 deliberazione di cui alla lettera a) si provvede all'individuazione, a decorrere dal 1° marzo
2020, del personale di che, ai sensi del comma 112, è assegnato OP
temporaneamente presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici dipendenti anche economici, enti del servizio sanitario regionale e società regionali. Alla scadenza dei relativi protocolli di intesa il personale è inserito nell'elenco di cui al comma 113;c) ai lavoratori di non ricollocati ai sensi delle precedenti lettere a) e b) e OP che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto i 64 anni di età o che raggiungano il suddetto requisito nel corso dell'anno 2020, la società riconosce un
8 contributo economico volto alla fuoriuscita volontaria, nel rispetto della normativa vigente.
A tal fine provvede alla sottoscrizione di accordi individuali di OP incentivazione all'esodo, previo consenso esplicito dei soggetti interessati”…. In questo contesto, un'apposita Commissione – costituita con Atto di G01005/2020 CP_4
(DOC. 2) - ai fini della corretta gestione delle attività di ricollocazione del citato personale in esubero, ha effettuato una ricognizione organizzativa del sistema delle competenze del personale OP
Più precisamente, la ha definito uno specifico percorso di “assessment”, CP_5 consistente nell'analisi e nella ricognizione delle competenze del personale
[...] durante la fase di ricognizione delle competenze, la ha Parte_4 CP_5
intervistato tutte le 129 risorse in forza a compresa quindi la IG.ra OP
, sulla base del “Modello di ricognizione delle competenze” di ON IO e Parte_1 della struttura del “Modello di questionario”. I risultati di tali interviste sono riportati nel verbale della Commissione (cfr. DOC. 3).
Sulla scorta della citata ricognizione, è stata, quindi, approvata la D.G.R. n. 71/2020 - contente nell'allegato A, il “Piano di ricollocazione del personale ” - OP
dalla quale peraltro si evince che il giorno 27 febbraio 2020 si è svolto un ulteriore incontro tra ON IO, e le organizzazioni sindacali, nel corso del quale OP
sono state illustrate e, quindi, condivise le risultanze della ricognizione del sistema delle competenze del personale effettuata dalla Commissione (DOC. 4).
Nel Piano di ricollocazione sopra menzionato la IG.ra è stata Parte_1
temporaneamente assegnata alla società continuando quindi a Controparte_6
prestare la propria attività lavorativa a Colleferro dove risiedeva, in base alle preferenze da essa stessa espresse durante il colloquio con la Commissione in data 17. 02 .2020, come si ricava dal report contenuto nel verbale redatto dalla Commissione (cfr. DOC. 3), il quale riporta testualmente “Impiegata nell'area del Personale. Svolge attività di protocollo, consegna documenti ed attivazione e gestione pratiche infortunio. Non molto disponibile ad un trasferimento perché vuole dare la priorità alla sua famiglia. Possibile collocazione: discarica.”
Tale assegnazione è avvenuta in considerazione della valutazione iniziale effettuata dalla
secondo la quale la IG.ra avrebbe dovuto Parte_3 Parte_1
transitare al , essendo ricompresa nel gruppo di dipendenti destinati a Controparte_3
9 garantire le attività post chiusura della discarica (capping e post mortem), previste nel verbale sindacale sopra citato.
Successivamente, con nota prot. n. 0534570 del 17 giugno 2021, avente ad oggetto
“personale in esubero” (DOC. 5) la società ha comunicato che “ OP
nonostante la scrivente stia proseguendo il suo percorso, portando avanti la realizzazione del “Progetto di riconfigurazione morfologica della discarica, capping finale e miglioramento impiantistico” e di un “ Impianto di trattamento e di valorizzazione della risorsa rifiuto”, perdura tuttavia la criticità operativa in cui versa per OP
cui si era già avviato, attraverso la DGR 71/2020 del 28/02/2020, un processo di ricollocamento del personale. La scrivente evidenzia quindi la necessità di proseguire i percorsi di mobilità straordinaria ai sensi dell'Art. 22 della Legge 1/2020 per i dipendenti ancora presenti, determinati, oltre le 29 unità già comandate in ON IO in virtù della
DGR n. 1047 del 31/12/2020, da ulteriori 22 unità di personale attualmente non inserita nei cicli produttivi. Quanto richiesto consentirà di procedere ad un tentativo di vendita delle quote societarie con un numero eIGuo di dipendenti, scenario che potrà rendere più interessante un eventuale acquisto di Sulla base di quanto descritto OP si ravvisa l'urgenza e la necessità di ricollocare il personale in esubero ai fini della loro tutela occupazionale come previsto dalla legge 1/2020 sopra citata”, allegando a tal fine i due elenchi con i nominativi delle 51 risorse da ricollocare, ove il nominativo della IG.ra
figura tra le risorse “attualmente non inserite nei cicli produttivi”. Parte_1
La ON IO, accogliendo l'urgente richiesta della società , dopo CP_1
ulteriori appositi incontri e interlocuzioni con le società in controllo regionale e tenuto conto delle eIGenze di personale da queste ultime espresse, ha stabilito, con l'adozione della deliberazione n. 373 del 18 giugno 2021, regolarmente pubblicata sul BURL n. 75 del 29 luglio 2021, (DOC. 6) di modificare la deliberazione n. 71 del 28 febbraio 2020, disponendo il ricollocamento delle 51 unità di personale della società OP
presso le società regionali in controllo pubblico, sulla base dei seguenti criteri:
[...]
precedente inquadramento presso la società ; risultanze della ricognizione CP_1
organizzativa del sistema delle competenze del personale di OP
operato dalla Commissione appositamente costituita con Atto di organizzazione n. G01005 del 04/02/2020 della Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi con il supporto dell' della società ; delle caratteristiche Controparte_7 Parte_5
dimensionali delle società cessionarie (numero dei dipendenti in servizio, costo del
10 personale); delle caratteristiche operative/attività (statutariamente definite); dei piani assunzionali presentati ed in corso di approvazione (programmazione dei fabbisogni di personale) delle società cessionarie;
Per effetto della citata D.G.R. n. 373/2021, La IG.ra - precedentemente Parte_1
assegnata in via temporanea alla società in attesa di transitare nel OP
- stante l'indisponibilità successivamente manifestata da detto Controparte_3
ad acquisire la dipendente, è stata quindi ricollocata presso la società Astral CP_3
S.p.A…. Per quanto noto alla ON IO, la società in data 2 OP
agosto 2021 ha, quindi, inviato alla dipendente lettera di convocazione al successivo 5 agosto 2021 per la firma del verbale di conciliazione e contestualmente del contratto con
ASTRAL s.p.a., così come previsto dalla Deliberazione 18 giugno 2021, n. 373.
L'odierna ricorrente in data 5 agosto 2021 ha presentato certificato di malattia e da quel giorno fino al 6 ottobre 2023 la lavoratrice è stata sempre assente dal lavoro, alternando giorni di malattia a permessi per congedo parentale, come, peraltro, confermato CP_8 anche nell'avverso ricorso.
In vista del rientro a lavoro della ricorrente, che nel frattempo aveva quasi maturato il periodo di comporto, la stessa è stata nuovamente convocata da al OP
9 ottobre 2023 per la firma del verbale di conciliazione e la successiva ricollocazione;
tuttavia la IG.ra , nonostante – lo si ribadisce – non avesse mai avanzato Parte_1 contestazioni e/o anche solo osservazioni in ordine all'assegnazione di cui alla D.G.R. n.
373/2021, ha ritenuto di non accettare la ricollocazione presso la società Astral S.p.a., che le avrebbe consentito di mantenere l'impiego.
Sicchè la suddetta società in data 27 ottobre 2023 ha trasmesso la lettera di licenziamento alla dipendente, garantendo il termine di preavviso di 90 giorni, previsto dal CCNL, per poi licenziarla definitivamente in data 26 gennaio 2024”.
Non possono esservi dubbi circa il fatto che alla ricorrente sia stata offerta la possibilità di continuare a prestare servizio, secondo il suo profilo di inquadramento, alle dipendenze di una delle società a partecipazione pubblica di cui alla delibera n.373/2021, e di ciò si trova traccia nella documentazione depositata dalla stessa parte ricorrente ( v. convocazione per il 5/8/2021, per la firma del verbale di conciliazione e del contratto di Astral- ma la ricorrente ha dichiarato di essere stata in quel periodo, e fino al 28.6.2023, assente per malattia o per fruizione permessi o congedi parentali- ; v. inoltre convocazione per il
9.10.2023 , con la quale la lavoratrice viene nuovamente invitata per la sottoscrizione del
11 verbale di conciliazione e per la successiva ricollocazione sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione 18.6.21 n.373 , a modifica della DGR n.71/2020, la quale contiene un elenco di lavoratori- compresa la ricorrente- e la loro sede di destinazione).
La ritiene , peraltro, che questo tentativo di ricollocazione non sia stato Parte_1
correttamente attuato per mancanza di trasparenza e di correttezza e buona fede, in quanto non è stata coinvolta nella scelta, non era a conoscenza dei criteri di assegnazione, non è stato formato un elenco come per le procedure selettive, non è dato sapere perché è stata destinata alla Astral mentre altri colleghi sono stati destinati ad altre società.
Tali deduzioni non appaiono tali da inficiare la validità della procedura seguita.
In primo luogo, dalla documentazione in atti si evince che , in data 7.2.2020, vi è stato un incontro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con altre IGle, con le RSU- assicurando quindi la maggiore partecipazione e conoscenza possibile da parte dei lavoratori - , nel corso del quale sono state vagliate le soluzioni occupazionali per i 129 lavoratori di , e all'esito del quale sono state individuate alcune soluzioni CP_1 per farvi fronte – tra queste, la mobilità tra le società partecipate con inquadramento a tempo indeterminato e conseguente novazione contrattuale- ; nell'incontro, si è preso atto che già in data 4.2.2020 era stato avviato un percorso di analisi delle competenze del personale dipendente ai fini di una corretta gestione delle attività di ricollocazione del personale;
in esso si stabiliva, tra l'altro, che “il personale che non accetterà l'offerta proposta nell'ambito degli strumenti di cui sopra, verrà considerato personale eccedentario e in quanto tale non ricollocabile.”
Prima della formazione degli elenchi contenuti nelle citate delibere regionali, la ricorrente è stata ascoltata dinanzi alla Commissione regionale nominata per la ricognizione organizzativa del sistema delle competenze del personale di , come si OP
evince dalla sintesi del colloquio riportato nella relazione della detta Commissione (v. in atti).
Quindi, sono intervenute le Delibere di Giunta regionale n.71/2020- che prevedeva di approvare lo schema di protocollo di intesa per l'assegnazione temporanea del personale della società IO presso la ON IO , gli enti pubblici dipendenti, CP_1
anche economici, gli enti del servizio sanitario regionale-, la delibera di Giunta regionale n.
373/2021 – che, a modifica della delibera precedente, ha proceduto alla ridefinizione
12 complessiva del quadro delle ricollocazioni, assegnando, insieme ad altri lavoratori, la alla società Astral. Parte_1
Deve precisarsi che, nella delibera n.71/2020, la ricorrente risulta assegnata a
[...]
proprio a seguito della sua audizione da parte della detta Commissione , CP_1
essendosi la stessa espressa nel senso di una non disponibilità al trasferimento, tanto che era stata data indicazione per “possibile collocazione: discarica” (nel verbale di incontro sindacale infatti era previsto che i lavoratori, che dovevano transitare al , Controparte_3
restassero nelle more in carico a ). CP_1
Nelle more, a seguito delle criticità emerse presso , OP Controparte_2
ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta della società assegnando ulteriori 22 unità di personale non inserito nei cicli produttivi, ricollocando 51 unità di personale presso le società regionali di controllo pubblico, evidenziando i criteri utilizzati (v. delibera n.
373/2021, il cui elenco evidenzia che la è stata destinata all'Astral). Parte_1
Né la delibera n.71/2020 né la modifica operata con la delibera n.373/2021 (il cui elenco è stato ulteriormente modificato con successiva delibera n.400/21) risultano essere state oggetto di censura specifica in questa sede.
Le censure relative alla mancanza di trasparenza , correttezza e buona fede, coinvolgimento della lavoratrice, attengono all'attuazione di quanto contenuto nelle delibere, ma esse appaiono infondate sulla base della documentazione depositata e sopra richiamata;
da detta documentazione si evince che i criteri per la ricollocazione sono stati discussi con le organizzazioni sindacali, le posizioni dei lavoratori – che sono stati ascoltati- esaminate da commissione appositamente nominata, l'elenco delle società nelle quali ricollocare i lavoratori e i criteri per il ricollocamento (tra questi, il precedente inquadramento presso la società ) esposti nelle delibere regionali. CP_1
Non era previsto in alcuna norma che i criteri dovessero essere discussi con ogni singolo lavoratore né che si formasse una graduatoria di merito, né la ricorrente ha evidenziato errori specifici nella applicazione dei criteri esposti, limitandosi la stessa a lamentare genericamente di non averli compresi.
Il richiamo alle norme di cui al decreto legislativo n. 175/2016 nulla aggiunge, in quanto l'art.25 prescrive solo la formazione di un elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti con la puntuale indicazione dei profili posseduti (cosa che è stata fatta nella delibera 71/2020).
Ugualmente infondata appare la censura circa la pretesa motivazione discriminatoria/ritorsiva del licenziamento.
13 Alla luce di quanto fin qui detto, manca la prova della sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., consistente nell'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore quale unica ragione del provvedimento espulsivo.
La domanda deve essere rigettata in quanto appare ampiamente provata l'offerta di ricollocazione - rifiutata dalla lavoratrice- conforme ai criteri stabiliti dalle norme e dagli atti attuativi, né è emerso il ventilato profilo discriminatorio, con la conseguenza che il recesso deve ritenersi legittimamente intervenuto.
La ricorrente ha richiesto, peraltro, le differenze retributive non versate dalla datrice di lavoro.
Le differenze retributive non sono contestate, né sono contestati i conteggi;
legittimata passiva della domanda è la sola datrice di lavoro.
Alla spettano pertanto le somme richieste e la condanna deve emettersi nei Parte_1
confronti di . Parte_2
Deve precisarsi che, in sede di note conclusive, la società ha depositato una copia di un bonifico effettuato il 4.12.2024 in favore della , a titolo di stipendi arretrati, Parte_1
senza depositare la busta paga relativa al pagamento effettuato e senza conteggi;
pertanto, deve ritemersi fondata l'eccezione della parte ricorrente, la quale non è stata messa in grado di verificare la correttezza delle voci pagate e di effettuare la relativa imputazione (v. note di udienza).
Le altre domande proposte nei confronti della ON IO devono rigettarsi per quanto già detto circa la legittimità del recesso intimato dalla datrice di lavoro;
non sussiste peraltro legittimazione della ON IO per ciò che concerne gli aspetti inerenti il rapporto di lavoro non rivestendo la stessa la qualifica di datore di lavoro.
Stante la parziale soccombenza, le spese possono compensarsi per il 50% tra Parte_1
e ; le stesse si liquidano per l'intero come in Parte_2
dispositivo e si distraggono come richiesto;
possono compensarsi, invece, per il totale tra e ON IO. Parte_1
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta le domande relative al licenziamento proposte nei confronti di OP
; Parte_2
Rigetta tutte le domande proposte nei confronti di ON IO;
14 Accoglie in parte il ricorso e condanna al versamento, Parte_2
in favore di , della somma di E.17.389,94, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
come per legge;
Spese compensate tra e ON IO;
Parte_1
Dichiara compensate al 50% le spese di lite tra e Parte_1 Parte_2
, liquida l'intero in E.5.000,00, oltre 15%, Iva e CAP come per legge, e
[...]
condanna IO a versare il 50% in favore di parte ricorrente, Parte_2
con distrazione.
Roma 1.3.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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