Articolo 1 della Legge 14 maggio 1981, n. 220
Articolo 2
Versione
3 giugno 1981
Art. 1.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il quinquennio 1981-85, e' autorizzata a provvedere, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , e successive modificazioni ed integrazioni, all'impianto di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione nonche' nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.
Entrata in vigore il 3 giugno 1981
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