Art. 1.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il quinquennio 1981-85, e' autorizzata a provvedere, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , e successive modificazioni ed integrazioni, all'impianto di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione nonche' nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il quinquennio 1981-85, e' autorizzata a provvedere, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , e successive modificazioni ed integrazioni, all'impianto di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione nonche' nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.