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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 22/12/2025 – all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1129/2023 R.G. e vertente
TRA
, (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
22.01.1957 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in
Messina, via Giacomo Macrì n. 10, presso lo studio dell'Avv. Natale Venuto, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dagli Avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.04.2023 parte ricorrente esponeva di essere stato titolare della pensione di inabilità e di essere stato sottoposto a visita medica di revisione da parte della competente Commissione Medica INP in data
20.01.22; di essere stato riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 80%; che pertanto aveva depositato in data
21.02.2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione (giudizio iscritto al n. RG N. 596
/2022, acquisito alla presente controversia); che all'esito della consulenza, il
C.T.U nominato, Dott.ssa aveva riconosciuto le seguenti Persona_1 patologie: “CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN II CLASSE NYHA. OBESITA'
CON COMPLICANZE ARTROSICHE. SINDROME DISVENTILATORIA
OSTRUTTIVA-RESTRITTIVA DI GRADO LIEVE-MEDIO” e concluso che
“Tale condizione valutata secondo quanto precedentemente esposto determina nell'istante una permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura del
95%; ritengo quindi che al ricorrente NON possa essere concesso quanto vantato nel ricorso all'ATP ovvero il diritto alla pensione di inabilità.”
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e proposto il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto alla pensione di inabilità dal 20.01.22, data della visita medica di revisione e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, CP_1
oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
L' si costituiva con memoria depositata in data 04.12.2023 eccependo CP_1
l'inammissibilità della richiesta di condanna alla corresponsione della relativa prestazione e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite nomina di un nuovo consulente.
In data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
2 la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Nel merito la domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati. Ed invero, il consulente nominato, Dott.ssa Per_2
, ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed
[...]
accuratezza non è sorta contestazione, che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: ““Grave obesità con poliartropatia degenerativa a modesta incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva II classe NYHA. Broncopatia cronica con sindrome disventilatoria ostruttiva restrittiva. Varici arti inferiori. Sindrome di
Pickwik”, concludendo: “Pertanto reputo che al ricorrente Compete il diritto alla pensione di invalidità raggiungendo per le sue patologie la percentuale del
100% fin dalla domanda amministrativa”
Tali conclusioni sono rimaste indenni da censure specifiche. Esse sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in totale accoglimento delle domande attoree, va pertanto dichiarato che la ricorrente possiede il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (20.01.2022).
La natura di mero accertamento del presente giudizio impedisce, invece, la condanna dell' impedisce, invece, la condanna dell' alla CP_1 CP_1
corresponsione dei ratei (Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici, vedi Cass.
3 n. 27010 del 2018).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per metà come in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, aggiornato al d.m.147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia (volta non all'accertamento della prestazione ma solo al riconoscimento del requisito sanitario corrispondente) e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
La restante metà va compensata stante l'inammissibilità della domanda di condanna.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 08.03.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è soggetto invalido nella misura del 100% a Parte_1
decorrere dalla data della domanda amministrativa (20.01.2022);
- Dichiara inammissibile la domanda di condanna alla prestazione;
CP_
- Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, di metà spese del giudizio, che liquida in € 1648.50, oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario e delle intere spese per la fase di ATPO che liquida in complessivi € 1170,00 oltre spese generali cpa ed iva come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- Compensa metà delle spese del presente giudizio;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 22 Dicembre 2025
4 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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