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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/10/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2413/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. PUTIGNANO Parte_1 P.IVA_1
ON GI e , elettivamente domiciliato in VIA S. ANNA, 14 72013 CEGLIE MESSAPICA, presso il difensore avv. PUTIGNANO ON GI
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TO OL e elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 16 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. TO OL
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE: 1)Obbligare parte ricorrente in decreto ingiuntivo ad esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.L gs n. 28/2010 stante l'obbligatorietà dello stesso a seguito di opposizione a Decreto Ingiuntivo;
2) Non concedersi la provvisoria esecuzione del DI opposto stante l'assoluta incertezza del credito vantato dalla società ricorrente.
pagina 1 di 3 3) – NEL MERITO Per i motivi sopra esposti dichiarare illegittimo ,nullo e comunque privo di efficacia e,per l'effetto revocare il decreto Ingiuntivo opposto . Condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze di lite come per Legge.
CONVENUTA: in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
b) nel merito, in via principale: confermato il decreto ingiuntivo n. 621/2024 emesso dal Tribunale di
Trento in data 17-18 settembre 2024, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere all'esponente la somma di Controparte_1
€ 59.072,72=, oltre ad interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al saldo, oltre alle spese e al compenso del professionista per la procedura monitoria come liquidati nel decreto ingiuntivo;
c) in ogni caso: con rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.23.10.2024 la ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_2 ingiuntivo n.621/24 in forza del quale le era stato intimato il pagamento in favore del Controparte_1 della somma di € 59.072,72, oltre ad interessi e spese, quale mancato pagamento del
[...] corrispettivo dovuto per la consegna di merce.
Ha affermato che non era stato esperito il tentativo di mediazione e che il credito era inesistente e non provato.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Con comparsa dd. 18.3.2025 si è costituita la asserendo che l'oggetto Controparte_1 della causa riguardava il pagamento di fatture emesse in forza di un contratto di compravendita di generi alimentari e che, pertanto, non era obbligatorio il preventivo tentativo di mediazione.
Ha affermato che la prova dell'avvenuta consegna della merce risultava dai documenti di trasporto sottoscritti da controparte.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
La presente vertenza non rientra tra quelle per le quali è obbligatorio il preventivo tentativo di mediazione in quanto concerne il pagamento dei corrispettivi spettanti per la compravendita di merce alimentare.
La prova della consegna della merce oggetto delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo risulta dai documenti di trasporto (doc.9) sottoscritti dal destinatario). pagina 2 di 3 Ne consegue che l'opposizione è palesemente infondata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno così liquidate (tenendo conto della semplicità della vertenza e del mancato esperimento dell'istruttoria):
fase studio: € 2.552,00;
fase introduttiva: € 1.628,00;
fase istruttoria: € 5.670,00;
fase decisionale: € 4.253,00; totale compensi € 14.103,00 – 50 % = € 7.051,50, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.621/2024;
2. Condanna la a rimborsare alla le spese di Controparte_2 Controparte_1 lite che liquida in € 7.051,50 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 16/10/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2413/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. PUTIGNANO Parte_1 P.IVA_1
ON GI e , elettivamente domiciliato in VIA S. ANNA, 14 72013 CEGLIE MESSAPICA, presso il difensore avv. PUTIGNANO ON GI
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TO OL e elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 16 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. TO OL
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE: 1)Obbligare parte ricorrente in decreto ingiuntivo ad esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.L gs n. 28/2010 stante l'obbligatorietà dello stesso a seguito di opposizione a Decreto Ingiuntivo;
2) Non concedersi la provvisoria esecuzione del DI opposto stante l'assoluta incertezza del credito vantato dalla società ricorrente.
pagina 1 di 3 3) – NEL MERITO Per i motivi sopra esposti dichiarare illegittimo ,nullo e comunque privo di efficacia e,per l'effetto revocare il decreto Ingiuntivo opposto . Condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze di lite come per Legge.
CONVENUTA: in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
b) nel merito, in via principale: confermato il decreto ingiuntivo n. 621/2024 emesso dal Tribunale di
Trento in data 17-18 settembre 2024, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere all'esponente la somma di Controparte_1
€ 59.072,72=, oltre ad interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al saldo, oltre alle spese e al compenso del professionista per la procedura monitoria come liquidati nel decreto ingiuntivo;
c) in ogni caso: con rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.23.10.2024 la ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_2 ingiuntivo n.621/24 in forza del quale le era stato intimato il pagamento in favore del Controparte_1 della somma di € 59.072,72, oltre ad interessi e spese, quale mancato pagamento del
[...] corrispettivo dovuto per la consegna di merce.
Ha affermato che non era stato esperito il tentativo di mediazione e che il credito era inesistente e non provato.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Con comparsa dd. 18.3.2025 si è costituita la asserendo che l'oggetto Controparte_1 della causa riguardava il pagamento di fatture emesse in forza di un contratto di compravendita di generi alimentari e che, pertanto, non era obbligatorio il preventivo tentativo di mediazione.
Ha affermato che la prova dell'avvenuta consegna della merce risultava dai documenti di trasporto sottoscritti da controparte.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
La presente vertenza non rientra tra quelle per le quali è obbligatorio il preventivo tentativo di mediazione in quanto concerne il pagamento dei corrispettivi spettanti per la compravendita di merce alimentare.
La prova della consegna della merce oggetto delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo risulta dai documenti di trasporto (doc.9) sottoscritti dal destinatario). pagina 2 di 3 Ne consegue che l'opposizione è palesemente infondata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno così liquidate (tenendo conto della semplicità della vertenza e del mancato esperimento dell'istruttoria):
fase studio: € 2.552,00;
fase introduttiva: € 1.628,00;
fase istruttoria: € 5.670,00;
fase decisionale: € 4.253,00; totale compensi € 14.103,00 – 50 % = € 7.051,50, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.621/2024;
2. Condanna la a rimborsare alla le spese di Controparte_2 Controparte_1 lite che liquida in € 7.051,50 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 16/10/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 3 di 3