Decreto cautelare 27 maggio 2025
Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03609/2026REG.PROV.COLL.
N. 04226/2025 REG.RIC.
N. 05169/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4226 del 2025, proposto da
AR LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Carbone ed Antonio Auricchio, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
AN EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
Comune di Castel Morrone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato AN Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, 5;
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5169 del 2025, proposto da
Comune di Castel Morrone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AN Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
AN EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
AR LL, non costituito in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 4226 del 2025:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3982 del 2025, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 5169 del 2025:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione VI, n. 3982 del 2025, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN EN e del Comune di Castel Morrone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il Cons. LE Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Angelo Carbone, Luigi Adinolfi ed AN Abbamonte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, il sig. AN EN impugnava la procedura indetta dal Comune di Castel Morrone “ per l’assunzione di n. 1 posto di agente di polizia locale 30 ore ”, denunziandone l’illegittimità sotto diversi profili.
Con deliberazione di Giunta n. 58 del 1° agosto 2023, il Comune aveva approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 e l’Elenco annuale delle assunzioni a tempo indeterminato, prevedendo per l’anno 2023 dieci assunzioni a tempo indeterminato per i seguenti profili professionali: un Istruttore Tecnico / Area Tecnico Manutentiva; due Istruttori amministrativi / Area Affari generali; 2 Istruttori amministrativi contabili / Area Finanziaria; due Istruttori amministrativi contabili / Area Entrate; due Agenti di Polizia locale; un Ingegnere o Architetto / Area tecnico
manutentiva.
Con successiva deliberazione n. 70 del 7 ottobre 2023, la Giunta comunale altresì approvava il IA ( Piano integrato di attività e organizzazione ) per il periodo 2023/2025, all’interno del quale era previsto che per tutti i sopracitati posti da ricoprire si sarebbe dovuto ricorrere alla procedura concorsuale.
In data 26 ottobre 2023, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) istituita presso il Ministero dell’Interno, con decisione n. 181 acquisita al protocollo del Comune in data 10 novembre 2023 al n. 6532, approvava la predetta deliberazione n. 58 del 1° agosto 2023. Secondo quanto rappresentato dall’ente locale, il ridotto organico del Comune non avrebbe consentito di gestire agevolmente i dieci bandi di concorso cui avevano preso parte 1180 candidati, ragion per cui l’ente decideva di affidarsi, per i servizi di assistenza per la procedura, alla ditta C&S Consulenza e Selezione s.r.l., con esperienza nel campo della gestione di concorsi per enti pubblici.
All’esito della prova venivano approvati gli atti del concorso ed il ricorrente risultava non idoneo.
A sostegno del proprio gravame, lo stesso deduceva plurime violazioni di legge, contestando in particolare il metodo di selezione dei commissari e numerose violazioni dei criteri selettivi posti a presidio del principio di imparzialità.
Il Comune di Castel Morrone si costituiva in giudizio, deducendo l’inammissibilità del gravame per tardività (vertendosi sulle modalità di espletamento dell’esame, che tuttavia erano state accettate dal ricorrente a far data dall’11 novembre 2023, data di pubblicazione del bando) e la carenza di interesse, non avendo il ricorrente contestato l’esito della sua prova, di inidoneità).
Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente deduceva quindi ulteriori censure, alla luce della documentazione depositata dalla difesa comunale.
Con sentenza 23 maggio 2025, n. 3982, il giudice adito accoglieva il ricorso, sull’assorbente presupposto della violazione, da parte dell’amministrazione, dell’art. 6 del Regolamento concorsi del Comune intimato, che avrebbe imposto che la scelta dei membri della Commissione avvenisse mediante avviso pubblico (nella specie, non indetto).
Secondo il primo giudice in ispecie, la disposizione regolamentare avrebbe operato “ un rinvio alla legislazione generale relativa alla composizione della Commissione ed alle modalità di scelta dei commissari di esame secondo quanto quindi disposto all’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 che al comma 1 individua, per l’appunto, la composizione della commissione, mentre al secondo comma richiama il portale unico (art. 35 ter del d.lgs. n. 165/2001) sul quale pubblicare gli avvisi per la raccolta delle candidature per ricoprire il ruolo di commissario, precisando nel secondo periodo che «Possono ricorrere a tale modalità anche le amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» ”.
A fronte di un tale obbligo, sarebbe invece “ incontestato che l’Amministrazione intimata non abbia pubblicato uno specifico avviso pubblico volto alla selezione dei commissari, ma si sia limitata a scrutinare le candidature dei professionisti che hanno manifestato il proprio interesse dopo aver appreso della pubblicazione del bando della selezione oggetto di causa, ma tale ultima pubblicazione non può surrogare quella specifica volta all’individuazione dei commissari che avrebbe infatti potuto sollecitare un maggior numero di candidature ”.
Avverso tale decisione il sig. LL AR interponeva appello, iscritto al r.g.n. 4226 del 2025, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Error in procedendo. Omessa applicazione dell’art. 27 c.p.a. Nullità della sentenza n. del per omessa integrazione del contraddittorio. Palese disparità di trattamento .
2) Error in iudicando. Erronea valutazione dei presupposti di fatto. Motivazione contraddittoria e carente. Erronea e inconferente applicazione di precedente giurisprudenziale. Violazione del principio di conservazione degli atti della P.A. Infondatezza.
3) Error in iudicando. Erronea valutazione dei presupposti di fatto. Erronea motivazione. Violazione del principio di tassatività in materia di norme disciplinanti la composizione delle commissioni giudicatrici. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive per l’accesso agli impieghi del Comune di Castel Morrone. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del dPR 487/1994 .
4) Error in iudicando. Inammissibilità del ricorso per acquiescenza .
Si costituiva in giudizio il controinteressato EN AN, insistendo per la reiezione del gravame, siccome infondato.
Nelle more, anche il Comune di Castel Morrone proponeva un autonomo appello, che veniva iscritto al n.r.g. 5169 del 2025, deducendo i seguenti profili di impugnazione:
1) Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive per l’accesso agli impieghi del Comune di Castel Morrone – Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 35-ter del d.lgs. n. 165/2001 in connessione con l’art. 114 Cost. e 89 Tuel – Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Difetto di motivazione .
2) Error in iudicando – Mancata verifica della lesività concreta del vizio dedotto – Omessa considerazione del principio di “prova di resistenza” – Erronea interpretazione dei principi giurisprudenziali in materia di vizi procedurali attinenti alla nomina della commissione giudicatrice – Violazione dei principi di proporzionalità, legittimo affidamento e conservazione degli atti validi .
3) Inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse – Mancanza di lesione personale, attuale e concreta – Erronea omessa verifica della legittimazione ad agire – Violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 24 Cost .
Anche in questo caso si costituiva il sig. EN AN, parimenti insistendo per la reiezione del gravame.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 23 aprile 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
RI
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe in ragione dell’evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi, trattandosi di appelli proposti nei confronti della medesima sentenza.
Ciò premesso, ritiene il Collegio, per ragioni di coerenza logica, esaminare prioritariamente il gravame del Comune di Castel Morrone, il cui contenuto è in larga parte assorbente delle doglianze proposte dall’appellante privato.
Con il primo motivo di gravame, l’amministrazione nega di aver a suo tempo violato l’art. 6 del Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive per l’accesso agli impieghi, il quale richiama l’art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994 e l’art. 35- ter del d.lgs. n. 165 del 2001.
Secondo il primo giudice, in ispecie, il rinvio operato dal detto art. 6 all’art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994, il quale a sua volta rinvia all’art. 35- ter del d.lgs. n. 165 del 2001, avrebbe comportato l’obbligo per il Comune di Castel Morrone di pubblicare un avviso pubblico – sul Portale Unico per il Reclutamento di cui al cit. art. 35- ter – per la selezione dei componenti esterni della Commissione di concorso (“ deve ritenersi che la disposizione in parola abbia inserito nell’ordinamento il principio per il quale allorché i commissari siano esterni all’ente procedente, le candidature degli aspiranti commissari debbano essere raccolte mediante avviso pubblico in modo da garantire maggiormente la trasparenza della procedura. Del resto deve ritenersi questo il senso del richiamo contenuto nel regolamento dell’ente alla legislazione vigente che altrimenti resterebbe privo di portata precettiva ”).
Per contro, obietta l’appellante, il riferimento alle “ disposizioni legislative vigenti ” era circoscritto ai requisiti soggettivi di professionalità ed al numero dei componenti della Commissione, non anche alla modalità di individuazione, né tanto meno all’obbligo di pubblicazione di avvisi.
Sotto un diverso ma complementare profilo, inoltre, erroneamente la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali in materia di organizzazione degli uffici e di accesso al pubblico impiego.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento citato, “ 1. La Commissione esaminatrice è composta da tre membri esperti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle Commissioni, di cui uno assume la carica di Presidente, dotati di specifiche competenze tecniche rispetto a quelle richieste dalla professionalità da reclutare. Uno dei membri della Commissione può essere rappresentato dal Segretario Comunale o dal Responsabile dell'Area cui afferiscono i posti messi a selezione che, in tal caso, assume le funzioni di Presidente.
2. Qualora si ricorra all'intervento di esperti esterni, essi devono essere in possesso di adeguata e comprovata esperienza professionale specifica.
3. Qualora la selezione richieda elevati livelli di competenze specialistiche, le Commissioni giudicatrici possono essere integrate da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del Concorso e da uno o più componenti esperti di informatica. Nei restanti casi i relativi accertamenti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 165/2001 saranno svolti direttamente dai membri effettivi della Commissione.
4. Possono essere chiamati a far parte della Commissione, anche come membri aggregati, rappresentanti di ditte specializzate ovvero professionisti qualificati in materia di selezione del personale partecipando, in questo caso, ai lavori per le fasi concorsuali dirette ad accertare i requisiti attitudinali dei candidati.
5. Non possono farne parte i componenti dell'organo di direzione politica dell'Ente, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.
6. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della Commissione ovvero da un dipendente dell'Amministrazione dell'Area dei Funzionari o Elevata Qualificazione, e costituito da due dipendenti di Area non inferiore a Funzionari o Elevata Qualificazione e da un Segretario scelto tra i dipendenti di Area Istruttori o Funzionari.
7. La Commissione esaminatrice nell'espletamento dei propri lavori è seguita, per la stesura dei propri atti, da un Segretario.
8. La Commissione esaminatrice del Concorso è nominata dal Responsabile del Servizio Personale, ed è composta da tre commissari, compreso il Presidente, uno dei quali, di norma, con funzioni di Segretario secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 ”.
La disposizione in esame, dunque, di per sé non prevede affatto la pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione dei Commissari, di talché deve concludersi che – più ragionevolmente ed in linea con l’interpretazione testuale e sistematica della fonte normativa – ragionevolmente, l’art. 6 opera rinvio alle “disposizioni legislative vigenti”, il detto rinvio operi solo con riferimento alla materia della “ composizione delle Commissioni ”, i cui membri devono possedere le specifiche professionalità richieste in relazione al profilo concorsuale.
Non vi sono invece elementi giuridici (o logici) che consentano di concludere che la detta relatio operi anche con riferimento all’obbligo di pubblicare gli avvisi per la raccolta delle candidature a commissario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con il più generale contesto normativo nel quale si iscrive la fattispecie esaminata: invero, a contraddire l’assunto (riportato in sentenza) secondo cui l’art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994 avrebbe inderogabilmente inserito nell’ordinamento il principio per cui, allorché i commissari siano esterni all’ente procedente, le candidature degli aspiranti a tale incarico dovrebbero essere raccolte solamente mediante avviso pubblico, onde garantire una maggior trasparenza della procedura, vale il rilievo che, se da un lato l’art. 3 del d.lgs. n. 267 del 2000 ( Testo Unico degli Enti Locali ) attribuisce in realtà agli enti locali una precisa autonomia normativa regolamentare, dall’altro (e più nello specifico) i successivi artt. 7 ed 89 del decreto espressamente riconoscono ai medesimi enti la potestà regolamentare in materia di organizzazione degli uffici e dei procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro.
In tale contesto, è lo stesso legislatore a chiarire che il rapporto tra normativa statuale e regolamentare va declinato in termini di sussidiarietà: l’art. 89, comma 4 Tuel precisa infatti che “ In mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ”, ragion per cui le norme statali hanno carattere suppletivo, trovando applicazione solo in assenza di regolamentazione locale.
Deve pertanto darsi atto che con l’art. 6 del Regolamento disciplinante i concorsi e le selezioni pubbliche il Comune odierno appellante ha legittimamente disciplinato in modo compiuto ed autonomo (e pertanto non necessitante di integrazioni esterne da parte della legge statale) la composizione delle Commissioni esaminatrici, prevedendo tra l’altro la possibilità di nominare componenti esterni, con l’unica condizione che gli stessi possiedano una “ adeguata e comprovata esperienza professionale specifica ”, senza peraltro imporre – né direttamente né indirettamente – l’espletamento di un Avviso pubblico ed a seguire di una procedura selettiva pubblica per il loro reperimento.
L’accoglimento del primo motivo di appello è assorbente delle questioni dedotte con il secondo profilo di impugnazione, con il quale si lamenta, in logico subordine al mancato accoglimento della precedente (e strutturale) censura di cui si è detto, che in ogni caso il TAR avrebbe omesso la verifica del nesso causale tra l’asserita irregolarità della nomina della Commissione e l’effettiva lesione della posizione del ricorrente, sostenendo che non sarebbe necessaria, in questi casi, la cosiddetta prova di resistenza (ossia la verifica dell’incidenza concreta del presunto vizio sull’esito della selezione).
Analogamente dicasi per il terzo motivo di appello, con il quale si contesta al primo giudice di non aver rilevato la presunta inammissibilità originaria del ricorso di primo grado, in quanto promosso da un soggetto risultato non idoneo alla selezione e che non avrebbe in alcun modo contestato il punteggio ottenuto, né dedotto specifici profili di errore valutativo, essendosi limitato “ a sollevare censure astratte e generiche sulla procedura di nomina della commissione, senza dimostrare alcuna lesione personale, attuale e concreta, e soprattutto senza allegare che la presunta irregolarità avrebbe potuto determinare un diverso esito della selezione ”. Una volta riconosciuta la correttezza della nomina della Commissione di concorso, infatti, vien meno la stessa necessità logica della cd. prova di resistenza, nei termini sovra descritti.
Considerazioni analoghe possono svolgersi riguardo all’appello proposto dal sig. LL AR.
Va infatti accolto – per le ragioni già esposte in ordine al primo motivo di appello del Comune di Castel Morrone – il terzo motivo di gravame, dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quest’ultimo.
Detto accoglimento è inoltre assorbente della censura dedotta dall’appellante con il secondo motivo di gravame, relativo alla cd. “prova di resistenza”.
Vanno invece a rigore respinte, in quanto infondate, le residue censure di carattere processuale, con le quali si deduce, in buona sostanza, la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio, nonché l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse (per acquiescenza): premessa infatti la regolarità del contraddittorio (stante le notifiche via pec ed in forma ordinaria a tutti i soggetti interessati), va fatta applicazione della giurisprudenza – ex multis Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4 – secondo cui, in assenza di clausole escludenti, o comunque oscure, dubbie, etc, la lesione che radica l’interesse si attualizza soltanto all’atto della conclusione della procedura concorsuale.
Se infatti il bando o la lettera di invito non contengono clausole che impediscono in modo oggettivo ed assoluto la partecipazione (cd. clausole escludenti), l’interesse a ricorrere deve considerarsi potenziale e non attuale: la lesione concreta si attualizza soltanto con l’esito negativo della procedura, ossia con il provvedimento di aggiudicazione a favore di un altro concorrente.
Né l’avere preso atto della normativa concorsuale limita l’interesse al ricorso, non ravvisandosi alcuna acquiescenza a seguito di tale presa d’atto.
Quanto infine ai motivi riproposti, ex art. 101, comma 2 Cod. proc. amm., dalla parte appellata, gli stessi non possono a loro volta essere accolti.
Circa la dedotta carenza di motivazione della nomina dei commissari, va rilevato che la determina di nomina n. 87 del 2023 giustifica la scelta operata sulla base della valutazione dei curricula presentati dai quali, secondo la valutazione tecnico-discrezionale spettante all’amministrazione, sarebbero emerse competenze professionali coerenti con l’oggetto della procedura comparativa de qua ; né era richiesto, in assenza di una disciplina ad hoc che disponesse espressamente ciò, un confronto formale e dettagliato tra le candidature. Del resto, per giurisprudenza costante, in materia di scelta dei commissari nei pubblici concorsi, non v’è a carico dell’amministrazione alcun obbligo di motivare la scelta del singolo commissario, essendo sufficiente che il requisito della competenza sussista in concreto (Cons. Stato, n. 574/2013).
A ciò aggiungasi il dirimente rilievo che l’appellato non risulta aver mai contestato in modo preciso la reale competenza dei commissari, essendosi limitato a un rilievo puramente formale, incentrato sul livello di dettaglio della motivazione: al riguardo, la censura già dedotta nel precedente grado di giudizio è pure sospetta di inammissibilità, nel momento in cui il vulnus astrattamente connesso alla nomina (asseritamente) contra legem avrebbe potuto (e dovuto) essere immediatamente ed autonomamente dedotto con apposito ricorso, trattandosi di elemento determinante per l’intera attività della commissione, trattandosi di fattore preclusivo.
Quanto alla questione dell’utilizzo della modalità cartacea per la prova scritta (test a risposta multipla), per cui si lamenta la violazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 487 del 1994 (sul presupposto che tale norma imporrebbe, inderogabilmente, l’uso di strumenti informatici per lo svolgimento della prova scritta), va ribadito che la scelta delle modalità di svolgimento delle prove rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, la quale deve solamente assicurare il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.
Nel caso di specie, però, la parte appellata non spiega in cosa consisterebbe, in concreto ed in relazione a tali principi, il vulnus dell’utilizzo di carta e penna, tanto più che – come obietta l’amministrazione appellante – nel caso di specie si era fatto ricorso a moduli cartacei con lettura ottica e codici a barre proprio per assicurare l’anonimato, la tracciabilità delle prove e la correttezza della valutazione.
A conferma di quanto sopra, va inoltre rilevato che la vigente formulazione della disposizione di cui all’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994 (come modificata dall’art. 1, comma primo, lett. n, del d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82), per cui “ Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove ”, non contempla alcuna previsione di obbligatorietà e/o esclusività della modalità digitale, in quanto la stessa, a differenza di quella previgente, si caratterizza per la mancanza dell’avverbio “ esclusivamente ” che sanciva l’obbligatorietà della redazione degli elaborati “ su carta portante il timbro dell’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice ”.
Deve dunque convenirsi sul fatto che, pur registrandosi una preferenza legislativa per promuovere l’utilizzo dello strumento informatico, le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, a condizione (appunto) che siano garantiti i principi di trasparenza, equità e imparzialità, sì che l’uso della tradizionale forma di redazione degli elaborati mediante supporto cartaceo non è illegittimo, non potendosi ritenere violato il principio di imparzialità per la mera adozione del modello tradizionale di redazione della prova scritta.
Quanto poi alla dedotta mancata elaborazione delle “tracce” da parte della Commissione (quesiti a risposta multipla), l’affermazione di parte appellata che non risulterebbero riscontri di quando, dove e da chi siano state elaborate le tre tracce, va rilevato come nel caso di specie non si fosse in presenza di “tracce” discorsive in senso tecnico, bensì di test a risposta multipla, di talché il nucleo rilevante dell’attività preparatoria riguardava la predisposizione e selezione dei quesiti, ovvero delle versioni dei test .
Al riguardo, risulta che la procedura era stata supportata da una società esterna specializzata (la C&S s.r.l.), la quale aveva fornito un sistema digitale per la predisposizione dei test , laddove la Commissione di concorso aveva validato e sorteggiato i quesiti, in tal modo selezionando le prove da sottoporre ai candidati. Né l’assenza di una verbalizzazione ad hoc relativo a tale fase della procedura può tradursi in un vizio di legittimità (e di annullabilità) della stessa, ove non supportato – come nel caso in esame – da elementi oggettivi che diano atto di una compromissione della segretezza o dell’adeguatezza dei quesiti somministrati, ovvero ancora della par condicio dei candidati.
Neppure sono fondate le obiezioni riguardo al presunto conflitto di interessi del Rag. LA LL, che ad avviso di parte appellata avrebbe dovuto essere sollevato da tutte e dieci le procedure concorsuali (e non già solamente da quelle alle quali aveva preso parte il figlio).
Risulta dagli atti che lo stesso era stato regolarmente dispensato dalle funzioni per le specifiche selezioni nelle quali concorreva il congiunto, secondo un procedimento che non risulta né violativo dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, né idoneo a determinare una situazione di conflitto di interessi, tanto più che pretendere l’astensione del funzionario anche in relazione a procedimenti diversi ed autonomi, per i quali non viene dimostrata una effettiva posizione di conflitto di interessi, non trova fondamento normativo, né logico.
Parte appellata, è appena il caso di evidenziare, si limita a considerazioni di carattere ipotetico ed astratto, senza però dedurre – come sarebbe stato suo specifico onere fare – quali atti, nella concreta procedura selettiva su cui attualmente si controverte, sarebbero stati attinti da un interesse personale del funzionario, né in che modo tale interesse avrebbe inciso sul risultato del ricorrente originario.
Quanto poi alla dedotta inefficacia e/o nullità del decreto di nomina del Responsabile del Servizio, in ragione della tardiva pubblicazione dello stesso sull’Albo pretorio e della mancanza del relativo numero di protocollo (in entrata ed in uscita), parte appellata si limita ad allegare il vizio formale, senza però individuare un effettivo pregiudizio ed una concreta incidenza causale del vizio dedotto sull’esito della selezione (in termini, Cons. Stato, VI, 18 aprile 2012, n. 2217; VI, 29 aprile 2025, n. 3607).
Anche quanto alla mancata comunicazione dei criteri di valutazione ed alla tardiva pubblicazione degli esiti della procedura va evidenziata la natura prettamente formale degli addebiti, tenuto conto che – trattandosi di una selezione per test a risposta multipla, dunque standardizzata, i “criteri di valutazione” non potevano certo integrare dei parametri discrezionali di giudizio, ma venivano a coincidere con regole oggettive di attribuzione del punteggio per le risposte esatte, errate o non date.
Anche in tale caso, comunque, parte appellata non allega elementi concreti in grado di dimostrare che la mancata formalizzazione e/o comunicazione di tali criteri abbia inciso sul contenuto della prova, sulla preparazione del candidato o sulla corretta attribuzione del punteggio.
Quanto alla pubblicazione degli esiti, l’eventuale scostamento temporale rispetto a quanto previsto dal Bando non determina, di per sé, alcuna lesione concreta della par condicio dei candidati, né può in sé determinare l’annullamento della procedura, in assenza di una dimostrazione dell’effettiva incidenza sul risultato o sulla possibilità di tutela (cfr. Cons. Stato, III, 26 agosto 23025, n. 7107).
Alla luce dei rilievi che precedono, gli appelli riuniti vanno dunque accolti.
La particolarità delle questioni esaminate giustifica peraltro, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie, per l’effetto respingendo il ricorso originariamente proposto dal sig. EN AN.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
LE Perotti, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LE Perotti | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO